Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05429/2025REG.PROV.COLL.
N. 05352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5352 del 2024, proposto da NE NE s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter) n. 8055/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avvocato Francesco Vagnucci;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NE NE s.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento prot. GSEWEB/P20210436795 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto il diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal d.m. 4 luglio 2019 per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica on shore sito nel Comune di San Gregorio Magno.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, sono i seguenti:
- NE NE s.r.l. ha iniziato nel marzo 2011 i lavori di installazione di una turbina eolica che, subito dopo l’installazione (in data 28 maggio 2011), presentava un difetto strutturale, tale da imporne lo smontaggio e la sostituzione con una nuova, nonostante la messa in tensione dell’impianto avvenuta il 31 agosto 2011;
- i lavori di sostituzione della turbina venivano completati il 13 gennaio 2013 con l’installazione di un nuovo elemento, prodotto nel novembre 2012, mentre i lavori delle opere connesse (scolo delle acque meteoritiche e adeguamento dell’area circostante) si concludevano in data 28 febbraio 2014, come da comunicazione di fine lavori trasmessa al Comune di San Gregorio Magno;
- completati i lavori, la società formulava un quesito al GSE in ordine all’ammissibilità all’incentivo con iscrizione al registro 2019 dell’impianto in quanto “ installato il 2014 e non andato mai in funzione, anche dopo il montaggio del contatore di allaccio Enel ”;
-con comunicazione del 9 ottobre 2019 il GSE forniva riscontro all’istanza, evidenziando che “ un impianto eolico già realizzato avente le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all’art.4.3 del DM 23 giugno 2016 può essere iscritto al Registro ai sensi del DM 4 luglio 2019, sulla base di quanto previsto dal medesimo Decreto all’art.3.4.a. ”;
- in data 26 giugno 2020 NE NE chiedeva, quindi, l’iscrizione al registro relativo al gruppo A e, in data 24 ottobre 2020, il riconoscimento degli incentivi previsti dal d.m. 4 luglio 2019, dichiarando che l’impianto era entrato in esercizio il 23 ottobre 2020;
-il GSE, rilevando una discordanza tra la data dichiarata di entrata in esercizio dell’impianto (23/10/2020), la data rilevata dalla documentazione di installazione dei contatori (31/08/2011) e quella riportata sulla targa dell’alternatore Soga (21/11/2012), chiedeva chiarimenti alla società;
-con nota del 14 gennaio 2020 NE NE forniva riscontro alla richiesta di chiarimenti, evidenziando che: a) i lavori venivano conclusi nel mese di agosto 2011 allorché, effettivamente, veniva effettuato l’allaccio e in data 31 agosto 2011 si provvedeva all’installazione dei contatori di misura; b) poiché veniva riscontrato un difetto del generatore, si rendeva necessario lo smontaggio della turbina e la sua sostituzione con un’altra, prodotta in data 21 novembre 2012; c) tali circostanze determinavano lo slittamento del fine lavori alla data del 28 febbraio 2014; d) si è deciso di indicare il 23 ottobre 2020 quale data di entrata in esercizio perché corrispondente al primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente alla data di ultimazione dei lavori, coincidente con il 28 febbraio 2014;
-con provvedimento del 28 luglio 2021, preceduto da preavviso di diniego, il GSE respingeva la richiesta di ammissione al sistema di incentivazione per le seguenti ragioni: a) l’attivazione della connessione al sistema elettrico è avvenuta in data 30 agosto 2011, come desumibile dai verbali di allacciamento redatti dal gestore di rete: b) l’impianto deve ritenersi in esercizio a partire da tale data e non, come dichiarato dal soggetto responsabile, dal 23 ottobre 2020 (data di collaudo della turbina dopo la sostituzione dei contatori); c) l’impianto è, quindi, entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2013 e, pertanto, non può accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal d.m. 2019.
3. Il diniego veniva impugnato da NE NE con ricorso al T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , che, con sentenza 8055 del 22 aprile 2024, lo respingeva rilevando che:
a) la disciplina applicabile è quella contenuta nel d.m. 4 luglio 2019 e nel relativo regolamento operativo;
b) il regolamento operativo del 2019 richiede per l’entrata in esercizio “ il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’installazione dei gruppi di misura e dell’attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDI’ ”;
c) le risultanze del sistema GAUDI’ attestano la mancanza della condizione richiesta dalla normativa, ovvero dell’entrata in esercizio dell’impianto dopo il 1° gennaio 2013;
d) vanno respinte le censure sulla violazione del legittimo affidamento e sulla mancata valutazione delle osservazioni della società.
4. NE NE ha interposto appello, notificato in data 21 giugno 2024, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER CARENZA ASSOLUTA DELLA MOTIVAZIONE IN PARTICOLARE NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO L’INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO RECANTE “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL ’ART. 3 COMMA 4 LETTERA A, DELL’ART. 9 COMMA 3 E DELL’ART. 21, DEL D.M. 4 LUGLIO 2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016 - VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO AL D.M. 2016 ED IN PARTICOLARE DEL PARAGRAFO 1.3.1. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO”.
II. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN PARTICOLARE NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO L’INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO DI PRIMO GRADO RECANTE “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 3 DEL DM 2019; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL DM 4 LUGLIO 2019 PARAGRAFO 3.1.2. - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO”.
III. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E CIÒ IN PARTICOLARE NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO L’INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIME CURE RECANTE “VIOLAZIONE E OMESSA/FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO AL D.M. 2016 PARAGRAFO 1.31. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL D.M 4 LUGLIO 2019 PARAGRAFO 3.1.2.”.
IV. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E CIÒ IN PARTICOLARE NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO L’INFONDATEZZA DEL QUARTO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIME CURE RECANTE “ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE”.
V. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E CIÒ IN PARTICOLARE NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO L’INFONDATEZZA DEL QUINTO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIME CURE RECANTE: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL ’ART 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL D.M. 2019, IN PARTICOLARE PARAGRAFO 4.2.3. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.”
5. Si è costituito per resistere il GSE.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello NE NE censura la sentenza di primo grado poiché avrebbe erroneamente assegnato rilevanza, ai fini della determinazione dell’entrata in esercizio, al primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GA, anziché al primo funzionamento in parallelo successivo all’attivazione della connessione e al completamento dei lavori. Ciò in quanto il T.a.r. avrebbe erroneamente applicato la definizione di entrata in esercizio contenuta nel regolamento operativo del d.m. 2019 anziché quella contenuta nel regolamento operativo del d.m. 2016.
10. Il motivo è infondato.
11. L’appellante sostiene che all’impianto per cui è causa continuerebbe ad applicarsi il regolamento operativo del 2016 in quanto rientrante nella categoria di impianti che “ avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’art. 4 del decreto 23 giugno 2016 ”, contemplata dall’art. 3, comma 4, lett. a) d.m. 2019.
12. L’assunto non può essere condiviso.
13. La disposizione sopra citata non individua un’autonoma categoria di impianti che continua ad essere assoggettata alla disciplina del d.m. 2016 e alle relative regole operative, ma introduce, per gli impianti menzionati, una deroga ai requisiti di accesso agli incentivi del d.m. 2019.
14. In tal senso è il dato letterale:
a) l’art. 3, comma 4, lett. a) d.m. 2019 sancisce che gli impianti che “ avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’art. 4 del decreto 23 giugno 2016 ” possono derogare-ai fini dell’accesso agli incentivi del d.m.2019- al requisito costituito dall’avvio dei lavori dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. L’articolo precisa che per tali impianti rimane fermo “ il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto ”;
b) tra i requisiti di accesso di cui al d.m. 2019 vi è quello dell’entrata in esercizio in data successiva al 1 gennaio 2013. Ciò in forza del rinvio, disposto dall’art. 21 del d.m. 2019, all’ art. 24 del d.m. 2016 che esclude l’accesso all’incentivo per “ impianti entrati in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2013” ;
15. In nessuna parte del d.m. 2019 si statuisce che gli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi del d.m. 2016 rimangono assoggettati alla disciplina ivi prevista o alla definizione di entrata in esercizio contenuta nel d.m. 2016.
16. Il richiamo al d.m. 2016 contenuto nell’art. 3.4 lett. a) e nell’art. 21 d.m. 2019 non può in alcun modo essere inteso nel senso dell’ultravigenza della precedente disciplina e delle relative regole operative poiché esso: a) è funzionale all’individuazione di una categoria di impianti per i quali è consentita la deroga ad un unico requisito di ammissione (l’avvio dei lavori dopo l’inserimento in posizione utile di graduatoria, da cui deriva il diverso dies a quo di decorrenza del termine per la richiesta di incentivo: par. 4.1.1. del regolamento 2019), rimanendo, per il resto, assoggettati alla disciplina del d.m.2019; b) è circoscritto a specifiche disposizioni del d.m. 2016 e non esteso al relativo regolamento operativo.
17. La tesi dell’appellante, oltre ad essere in contrasto con il dato letterale, è foriera di rilevante incertezza operativa poiché determina un concorso di regole applicative, non coordinate né integrate, in contrasto con la finalità semplificatrice e chiarificatrice sottesa alla predisposizione di un corpus di regole tecniche da parte del gestore.
18. Essa si pone, peraltro, in evidente contraddizione con l’istanza presentata in data 24 ottobre 2020, con cui la società ha chiesto di iscrivere l’impianto al registro di cui all’art. 9 d.m. 4 luglio 2019, dichiarando di accettare le condizioni del d.m.2019 e del relativo regolamento operativo, riconoscendone, dunque, la piena applicazione.
19. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
20. Con il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, NE NE censura la sentenza poiché avrebbe erroneamente assegnato rilievo dirimente al dato risultante dalla piattaforma GA, senza considerare che:
a) il regolamento operativo del d.m. 2019, paragrafo 3.1.2., considera imprescindibile, ai fini dell’entrata in esercizio, che i lavori di realizzazione dell’impianto possano dirsi formalmente e sostanzialmente conclusi nella loro interezza;
b) i lavori si sono potuti concludere solamente il 28 febbraio 2014, e cioè nel momento in cui la pala difettosa è stata sostituita da una funzionante e sono stati completati i lavori di protezione dell’infrastruttura;
c) non è dimostrato che la data di presunto esercizio del 14 settembre 2011, contenuta nell’attestazione GA, coincida con “ il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico ”, come impongono i regolamenti operativi del 2016 e del 2019.
21. I motivi sono infondati.
22. Il regolamento operativo del d.m. 2019, punto 3.1.2, sancisce che “P er entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’installazione dei gruppi di misura e dell’attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento ” e che “ Per un impianto nuovo/di nuova costruzione, il completamento dei lavori corrisponde all’ultimazione delle opere comunicata dal Soggetto Responsabile al Gestore di Rete ai sensi degli artt. 10.6 e 10.6 bis, della Deliberazione dell’ARERA ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito “TICA”) e verificata da quest’ultimo prima dell’inserimento nel sistema GAUDÌ ”.
23. Ne discende che:
a) la data di entrata in esercizio è quella di primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’attivazione della connessione, come risultante dal sistema GA;
b) il primo funzionamento è successivo al completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto;
c) per gli impianti di nuova costruzione, quale quello per cui è causa, il completamento dei lavori è comprovato dalla comunicazione di ultimazione dei lavori inviata al gestore di rete che ne verifica la completezza e la comunica al sistema GA (art. 10.6 e 10.6 bis TICA);
d) il gestore di rete provvede a confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su GA inserendo sia la data di attivazione della connessione sia la data di entrata in esercizio dell’unità di produzione e del relativo impianto (cfr. art. 10.12 TICA);
d) solo la comunicazione di fine lavori al gestore di rete rileva ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto poiché inserita nel sistema GA. Non possono assolvere a tale funzione documenti di tipo diverso, quali il certificato di collaudo o la comunicazione di fine lavori all’ente locale.
24. Ciò posto, dagli atti di causa emerge che:
a) l’attestazione GA riporta come data di attivazione della connessione di rete il 31 agosto 2011 e come data presunta entrata in esercizio dell’impianto il 14 settembre 2011;
b) nella richiesta di ammissione all’incentivo la società ha dichiarato che l’impianto è entrato in esercizio in data 23 ottobre 2020, ossia in epoca ampiamente successiva a quella risultante da GA;
c) a seguito di richiesta di chiarimenti del GSE, la società ha dichiarato che i lavori erano completati nell’agosto del 2011, ma che l’impianto è entrato in esercizio il 28 febbraio 2014, data di sostituzione della turbina difettosa;
d) nella comunicazione di fine lavori al Comune di San Gregorio Magno l’interessata ha indicato come data di fine lavori il 28 febbraio 2014, coincidente con quella dichiarata nel quesito rivolto al GSE.
25. A fronte di un dato documentale certo, costituito dall’attestazione GA - che è l’unica rilevante ai sensi del punto 3.1.2 del regolamento 2019 (non impugnato) –da cui emerge che l’impianto è entrato in esercizio il 14 settembre 2011, l’appellante si limita a contestare il dato in questione, in quanto meramente “presuntivo”, ma non fornisce alcun elemento probatorio atto a smentirlo, non assolvendo all’onere su di essa gravante (Cons. Stato sez. II 2343 del 2025).
26. NE NE ha indicato, sia nel corso del procedimento che in giudizio, date diverse di entrata in esercizio e di conclusione dei lavori-come evidenziato anche dal giudice di primo grado (capo 10.3.1)- senza provare che alla data di presunta di entrata in esercizio indicata in GA l’impianto fosse, in realtà, non funzionante.
27. Sotto tale profilo non può assegnarsi rilievo dirimente alla perizia tecnica depositata in primo grado poiché essa si limita a richiamare date e circostanze (in particolare, lo smontaggio della turbina già alla data del 12 settembre 2011 in quanto difettosa) meramente dichiarate e prive di riscontro documentale.
28. Non vi sono agli atti documenti che attestino l’originario difetto di funzionamento della turbina al momento dell’installazione, mentre il documento di trasporto allegato alla perizia (doc. 2) riporta la data del 30 novembre 2011 e non può certo provare, retrospettivamente, il mancato funzionamento dell’impianto già alla data del 14 settembre 2011 indicata in GA.
29. La perizia e gli atti ad essa allegati dimostrano unicamente l’avvenuta sostituzione di un componente in epoca successiva all’installazione, ma non l’originaria incapacità di funzionare di quello sostituito.
30. Come correttamente osservato anche dal T.a.r. (capo 10.4), nel caso in cui la data di entrata in esercizio non fosse coincisa con quella indicata dal sistema GA, la società era tenuta ad aggiornare i dati dell’impianto, prima di inoltrare la richiesta di accesso agli incentivi, ai sensi dell’art. 3.7 d.m. 2019.
31. Sul punto l’appellante si limita ad affermare, in via generica e apodittica, l’impossibilità di aggiornamento del dato, senza chiarirne le ragioni, posto che l’art. 3.7 si applica anche agli impianti indicati dal comma 4 lett. a) del medesimo articolo.
32. Irrilevante è poi la circostanza che il GSE abbia richiamato, nell’impugnato diniego, la data di attivazione della connessione di rete (31 agosto 2011) anziché quella di presunta entrata in esercizio risultante da GA (14 settembre 2012) poiché sia l’una che l’altra sono antecedenti 1 gennaio 2013, circostanza ostativa all’ammissione all’incentivo in base al combinato disposto dell’art. 21 d.m. 2019 e art. 24 d.m. 2016.
33. Il diniego si fonda, in definitiva, sull’entrata in esercizio dell’impianto in data antecedente a quella indicata dalle sopra richiamate disposizioni, circostanza che né la documentazione prodotta né le deduzioni difensive sono riuscite a smentire.
34. Anche il secondo e terzo motivo devono, quindi, essere respinti.
35. Con il quarto e quinto motivo l’appellante censura i capi della sentenza con cui sono stati respinti i motivi di ricorso relativi alla violazione dell’affidamento ingenerato dal GSE in ordine all’incentivabilità dell’impianto e alla mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di diniego.
36. Le censure non colgono nel segno.
37. Al riguardo, è sufficiente osservare che:
a) la risposta fornita dal GSE al quesito di NE NE in ordine all’astratta possibilità di iscrizione dell’impianto al registro 2019 non può fondare alcun affidamento qualificato in ordine alla spettanza degli incentivi che è subordinata alla verifica dei requisiti di legge;
b) il GSE ha fornito la risposta sulla base delle circostanze dichiarate dalla società (impianto installato nel 2014 e mai entrato in funzione) che sono rimaste prive di riscontro sia nel procedimento di incentivazione che nel presente giudizio;
c) il preteso affidamento non può mutare il dato oggettivo del difetto di un requisito di ammissione;
d) nel provvedimento impugnato il GSE ha esaminato le osservazioni presentate dalla società, precisando che da esse “ non sono emersi elementi di novità da valutare rispetto a quanto rappresentato nel Preavviso di rigetto del 3/05/2021 ”, essendo l’impianto entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2013.
Non si tratta di mera formula di stile, come sostenuto dall’appellante, ma di una sintetica indicazione delle ragioni di mancato accoglimento, non avendo l’interessata dimostrato quanto affermato, ossia il difetto genetico di funzionamento dell’impianto (dichiaratamente) già completato nell’agosto 2011). L’ampiezza dell’onere motivazionale è, infatti, una variabile dipendente dal grado di resistenza dei motivi di diniego alle ragioni addotte dal privato: ove queste si fondino su fatti dichiarati ma non provati, è sufficiente il mero rilievo della loro inidoneità probatoria.
38. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
39. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del GSE delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO