Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 14 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 170/2023 r.g. vertente tra:
c.f.: C rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicolò Valentini appellante- appellato incidentale
CONTRO
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Silvestro Vitale appellata- appellante incidentale
OGGETTO: pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1778/2022 il tribunale Messina, pronunciando sul ricorso proposto da in data 6.5.2015 - volto ad ottenere la Parte_1
quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 18 legge 300/70 riconosciuta con sentenza n. 3591/2004 a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dall' nel novembre 1998- condannava Controparte_1
detta società al pagamento della complessiva somma di euro 44.546,80 ed al pagamento delle spese di lite.
tuttavia, che durante le operazioni peritali disposte per verificare il quantum dovuto, tenendo conto di quanto già versato da parte resistente, era emerso che il ricorrente non aveva percepito l'indennità di disoccupazione bensì l'indennità di mobilità e riteneva tale trattamento non fosse detraibile dall'indennità risarcitoria e ciò in forza sia del dictum giudiziale da cui derivava il diritto di credito sia del principio di diritto sancito da Cass. n. 10164/2010 secondo cui “gli importi eventualmente ricevuti a titolo di indennità di mobilità.... si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno, in quanto tali somme percepite ad altro titolo dall'istituto previdenziale, con l'annullamento del licenziamento perdono il titolo giustificativo e devono essere restituite a richiesta dell'ente previdenziale con la conseguenza che non realizzano un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore”.
Avverso detta pronunzia, con atto del 17 marzo 2023, proponeva appello lo Pt_1
cui resisteva controparte che a sua volta, con separato atto del 21 marzo 202,3 proponeva anch'essa appello;
riuniti i giudizi, trattandosi di gravami avverso la medesima pronuncia e disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per il deposito di note, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante assume di avere lamentato in ricorso che la all'atto del parziale pagamento dell'indennità risarcitoria Controparte_3
oggetto della sentenza n. 3591/2004 e del successivo atto di precetto notificato in data 7.7.2005, avrebbe illegittimamente eseguito trattenute previdenziali e fiscali pag. 2/8 le cui somme dovevano invece essere ad egli stesso pagate e che il primo giudice nel conferire il mandato al ctu avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto aderendo supinamente ai conteggi elaborati dal perito che nulla al riguardo avrebbe scritto nella sua relazione.
Aggiunge che la stessa avrebbe depositato in atti un “conteggio Controparte_1
liquidazione somme di cui all'atto di precetto del 30.6.2005” contenente il prospetto analitico delle retribuzioni versate all'appellante pari ad euro 86.028,88 con l'indicazione delle somme trattenute su di esse corrispondenti ad euro
19.786,64, asseritamente trattenuta a titolo di Irpef con l'aliquota del 23%, ad euro 13.139,36, asseritamente trattenuta a titolo Irpef con aliquota del 24,65 % sulla indennità di 15 mensilità in sostituzione della reintegrazione ed ad euro
4.105,70 asseritamene trattenuta per Irpef 24,65% sulla differenza del t.f.r. dovuto.
Assume che tali somme pari a complessivi euro 37.031,70 avrebbero dovuto essere ricondotte dal ctu all'indennizzo risarcitorio e riconosciute come dovute ad esso appellante avendo la società, come risultante dalle evidenze documentali in atti, non eseguito “spontaneamente” la sentenza e versato il quantum dovuto solo dopo l'intimazione di esso lavoratore eseguendo pertanto indebitamente le già menzionate trattenute fiscali.
1.1. La doglianza è destituita di fondamento.
È principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass n. 2544/2001), richiamato dallo stesso appellante, che “in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, deve essere effettuata al lordo e non già al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò in quanto in sede di cognizione il giudice è dispensato dalla determinazione dell'importo della retribuzione al netto della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto
l'obbligo di effettuare tale ritenuta - che sorge solo al momento del pagamento -
pag. 3/8 grava sul datore di lavoro, ove questo dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente" (Cass. n. 4127 e
4129 del 1986, 2249 del 1983, 3912 del 1982, cfr. anche Cass. 6758 del 26 luglio
1996)”.
Orbene nella specie la somma ricevuta dal lavoratore non ha formato oggetto di assegnazione giudiziale in sede esecutiva ma è stata corrisposta dall'
poco dopo la notifica dell'atto di precetto (vedi lettera del 27 Controparte_1
luglio 2005 con cui il difensore della società trasmette in allegato allo Pt_1
assegno circolare per 123.917,75 datato 25 luglio 2005 in ottemperanza alle statuizioni giudiziali) e dunque -contrariamente a quanto dedotto in gravame-
poiché a quella data l'azione esecutiva era stata solo preannunziata ma non ancora avviata sicché correttamente sul maggior importo individuato -euro 160.949,45 al lordo- sono state operate le ritenute fiscali rivestendo l'ex datore la qualità di sostituto d'imposta.
Lo non può dunque pretendere il pagamento in suo favore delle somme Pt_1
coincidenti con la tassazione degli importi riscossi poiché, come rettamente evidenziato da parte appellata, ciò rappresenterebbe un indebito arricchimento avendo già portato a suo tempo come sgravio fiscale a suo favore la ritenuta operata dalla società.
2.Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza perché nella liquidazione della indennità risarcitoria pari ad euro 44.546,80 non avrebbe considerato che l'aliunde perceptum versato dalla Controparte_2
avrebbe dovuto essere calcolato per il “netto percepito” pari ad euro 63.512 e non ad euro 107.002,67 come erroneamente calcolato dal ctu.
Deduce altresì che nella somma di euro 123.917,75 versata dalla Controparte_1
a seguito dell'atto di precetto del 7.7.2015 sarebbe ricompresa anche la somma di euro 4960,87 versatagli a titolo di spese giudiziali e dunque per titolo estraneo pag. 4/8 all'indennità oggetto di causa sicché avrebbe dovuto essere espunta dal conteggio peritale mentre così non è stato.
2.2.Va innanzitutto rilevato che il rilievo relativo al computo dell' aliunde perceptum al lordo anziché al netto del percepito costituisce una deduzione nuova mai formulata in primo grado e come tale sottratta alla cognizione di questo Collegio.
Ed invero non solo nelle note critiche trasmesse alla bozza peritale l'odierno appellante non ha sollevato alcuna censura sul punto ma nella consulenza di parte del dott. del 2 marzo 2015, depositata unitamente all'atto introduttivo Per_1
aderente alle sue conclusioni, l'aliunde perceputm risulta computato al lordo del percepito (v. pag. 5 della relazione).
La critica poi circa la mancata espunzione dal conteggio peritale delle somme versate per spese legali non corrisponde al vero;
il ctu nominato dal tribunale ha infatti a pag. 7 del suo elaborato così univocamente osservato: “Dal prospetto riepilogativo delle somme corrisposte allo trasmesso allo scrivente dalla Pt_1
società con mail del 29 settembre 2020, comunque documento già in atti, risultano versate allo importi riferiti a titoli diversi. Pt_1
A parere della scrivente solo alcuni di essi dovranno essere considerati in quanto riferibili all'accertamento richiesto con l'incarico conferito.
Ciò che lo scrivente ritiene sia da detrarre è l'importo lordo delle retribuzioni indicato nel prospetto contabile in atti in euro 86.028,88 e l'importo della differenza lorda t.f.r. quantificata dall'azienda, indicato nel prospetto contabile in atti in euro 16.656,00.”
3. Con ultimo motivo l'appellante lamenta l'omessa motivazione sulla domanda proposta di mancato versamento dei contributi dovutigli per il periodo di lavoro presso la e sulla conseguente condanna di quest'ultima al relativo Controparte_1
pagamento della somma di euro 124.644,42 compresi gli interessi e la rivalutazione, così come calcolato dal c.t.p. dott. Persona_2
pag. 5/8 3.3 Vero è che il primo giudice non si è sul punto pronunciato ma la domanda proposta non è comunque meritevole di accoglimento.
La richiesta di pagamento diretta dei contributi previdenziali è nei termini così prospettati inammissibile posto che unico soggetto legittimato a ricevere la contribuzione è l'Inps che, peraltro, il lavoratore non ha mai chiamato in giudizio.
Anche a voler intendere il petitum così formulato come una rivendicazione di natura risarcitoria, comunque, trattasi di pretesa inaccoglibile, non avendo il lavoratore ottemperato all'onere di provare il danno ricevuto a seguito della totale o parziale inadempienza datoriale, omettendo non solo di dimostrare ma persino di allegare di non avere ricevuto prestazione previdenziale proprio per difetto di contribuzione ovvero di avere ricevuto una prestazione inferiore a quella che sarebbe maturata ove vi fosse stato l'esatto adempimento del datore.
4.Resta da esaminare l'appello incidentale.
La società lamenta che il tribunale, non detraendo dall'indennità risarcitoria somme percepite dallo a titolo di indennità di mobilitò, abbia violato la Pt_1
statuizione di cui alla sentenza n. 3951/2004 ormai coperta da giudicato.
4.4. La doglianza va condivisa.
Dal tenore complessivo della sentenza n. 3951/2004 (“E' tuttavia corretta
l'eccezione di deduzione dell'aliunde perceptum oggetto di confessione giudiziale da parte dello il quale ha senza difficoltà dichiarato sia di essere Pt_1
attualmente impiegato presso altra azienda …sia di avere percepito l'indennità speciale di disoccupazione dalla data di licenziamento a quella della nuova assunzione”) è ragionevole desumere che ai fini dell'individuazione dell'aliunde perceptum il giudice con l'espressione abbia inteso riferirsi non già ad un trattamento astrattamente erogabile all'interessato bensì alla prestazione da lui in concreto percepita.
pag. 6/8 E proprio il riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di confessione giudiziale vale ad elidere ogni dubbio sull'identificazione, al di là della diversità terminologica, dell'indennità di disoccupazione menzionata in sentenza con l'indennità di mobilità effettivamente fruita.
Tale convincimento è ulteriormente avallato dalla considerazione che l'istituto dell'indennità di mobilità partecipa della medesima natura dell'indennità di disoccupazione rappresentando anch'essa una prestazione a sostegno del reddito erogata dall'Inps in favore di chi abbia involontariamente perso il posto di lavoro con la particolarità di essere destinata ad una specifica categoria di lavoratori
(dipendenti di aziende in crisi) tant'è che è non cumulabile con il trattamento di disoccupazione ma ad esso alternativa.
Pur convenendo, dunque, in astratto con il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata secondo cui “in tema di aliunde perceptum le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli deve percepire a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo”, deve darsi atto della sua inoperatività nella presente fattispecie poiché in contrato con i limiti invalicabili del giudicato formatosi su tutti i capi della decisione n. 3951/2004.
Per le considerazioni che precedono deve, dunque, essere recepita la seconda ipotesi di conteggio elaborato del ctu, quella cioè in cui è prevista la detrazione degli importi erogati dall'Inps, sicché, in aderenza alle risultanze peritali, rimasti esenti da censure sotto il profilo squisitamente contabile, deve concludersi che nessun importo risulta spettante “in quanto i valori a detrarre risultano superiori al dovuto”.
In riforma dell'impugnata sentenza va, dunque, disattesa l'originaria domanda proposta da con ricorso del 6 maggio 2015. Parte_1
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali restano a carico dell'appellante principale e si liquidano, quanto al primo grado nell'importo già
pag. 7/8 determinato dal tribunale e, quanto al presente grado, in euro 4996 oltre Iva e
Cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da accoglie l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta Controparte_1
l'originaria domanda proposta da con ricorso del 6 maggio 2015. Parte_1
Pone a carico dello il pagamento delle spese giudiziali che si liquidano, Pt_1
quanto al primo grado, nell'importo stabilito dal tribunale e, quanto al presente grado, in euro 4996 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto a carico dell'appellante Pt_1
Messina 15.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
pag. 8/8