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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15847/2024 promossa da:
(nata il [...] a [...] - Brasile), in proprio e in qualità Persona_1
di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (nata il [...] a Persona_2
Maringa - Brasile) e (nato il [...] a [...] - Brasile); Persona_3
(nata l'[...] a [...] - Brasile), in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (nata il [...] a Persona_4
Tubarão - Brasile);
(nata il [...] a Criciúma - Brasile), in proprio e in qualità di Controparte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il [...] a Persona_5
Tubarão - Brasile);
(nato il [...] a [...] - Brasile); Parte_1
(nata il [...] a [...] - Brasile); Parte_2
(nato il [...] a [...] - Brasile); Parte_3
(nata il [...] a [...] - Brasile); Parte_4
tutti con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi ricorrenti contro
(C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_1
convenuto con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in sede intervenuto
1 ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù discendenza da “ , nato il [...] a [...]
RE (doc. 15) e mai naturalizzato (doc. 16)” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati, non si è costituito Controparte_3
in giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Con “note di trattazione scritta” del 16.12.2025, parte ricorrente ha prodotto 26 documenti, la procura alle liti (invero già allegata al ricorso introduttivo) e la prova della notificazione di ricorso- decreto al convenuto, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CP_3
***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - unitamente alla sola procura alle liti - totalmente privo di allegati, pur indicati nel corpo dell'atto, con la conseguenza di rendere impossibile l'accertamento della linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
Solo con successivo deposito del 16.12.2025, a ridosso dell'odierna udienza di trattazione scritta, la parte ha, in totale autonomia, provveduto a riversare nel fascicolo telematico la documentazione relativa alla pretesa discendenza iure sanguinis, sostenendo l'ammissibilità di tale tardiva produzione e insistendo per l'accoglimento dell'originario ricorso.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies
c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
2 indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, in mancanza della costituzione del convenuto, l'esigenza di un CP_3
termine per la produzione dei documenti successivo alla data del deposito del ricorso non era in alcun modo giustificato dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la propria domanda.
Si ritiene del resto, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt.
281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è, in particolare, esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria.
Né a diverse conclusioni può giungersi in ragione dell'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione “indicazione specifica” in riferimento “ai mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione” (cfr. artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 163, terzo comma, n. 5) c.p.c.), sostenendosi che tale formula non implicherebbe l'obbligo della contestuale produzione.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che i documenti “indicati” nell'atto introduttivo, in base alla stessa lettera della norma richiamata, vanno anche “offerti in comunicazione”, espressione che, nel processo civile, è sinonimo di produzione o deposito. L'utilizzo, inoltre, dell'indicativo presente
(“offre in comunicazione”) ha un chiaro tenore prescrittivo.
Non può, del resto, mancarsi di rilevare che, con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo
Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto approntare una regolamentazione sistematica
3 per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del rito maggiori di quelli previsti nel rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti
(art. 281-duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Tale preclusione è chiaramente ricavabile dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato “mediante
l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritiene che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo
4 effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Poiché, dunque, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, a ridosso dell'udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era costituita in giudizio, rimanendo anche in seguito contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_3
p.q.m.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
nulla sulle spese.
Brescia, 18.12.2025
5 Il Giudice dott. Angelica Castellani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio
1977, n. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15847/2024 promossa da:
(nata il [...] a [...] - Brasile), in proprio e in qualità Persona_1
di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (nata il [...] a Persona_2
Maringa - Brasile) e (nato il [...] a [...] - Brasile); Persona_3
(nata l'[...] a [...] - Brasile), in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (nata il [...] a Persona_4
Tubarão - Brasile);
(nata il [...] a Criciúma - Brasile), in proprio e in qualità di Controparte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il [...] a Persona_5
Tubarão - Brasile);
(nato il [...] a [...] - Brasile); Parte_1
(nata il [...] a [...] - Brasile); Parte_2
(nato il [...] a [...] - Brasile); Parte_3
(nata il [...] a [...] - Brasile); Parte_4
tutti con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi ricorrenti contro
(C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_1
convenuto con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in sede intervenuto
1 ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù discendenza da “ , nato il [...] a [...]
RE (doc. 15) e mai naturalizzato (doc. 16)” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati, non si è costituito Controparte_3
in giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Con “note di trattazione scritta” del 16.12.2025, parte ricorrente ha prodotto 26 documenti, la procura alle liti (invero già allegata al ricorso introduttivo) e la prova della notificazione di ricorso- decreto al convenuto, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CP_3
***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - unitamente alla sola procura alle liti - totalmente privo di allegati, pur indicati nel corpo dell'atto, con la conseguenza di rendere impossibile l'accertamento della linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
Solo con successivo deposito del 16.12.2025, a ridosso dell'odierna udienza di trattazione scritta, la parte ha, in totale autonomia, provveduto a riversare nel fascicolo telematico la documentazione relativa alla pretesa discendenza iure sanguinis, sostenendo l'ammissibilità di tale tardiva produzione e insistendo per l'accoglimento dell'originario ricorso.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies
c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
2 indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, in mancanza della costituzione del convenuto, l'esigenza di un CP_3
termine per la produzione dei documenti successivo alla data del deposito del ricorso non era in alcun modo giustificato dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la propria domanda.
Si ritiene del resto, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt.
281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è, in particolare, esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria.
Né a diverse conclusioni può giungersi in ragione dell'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione “indicazione specifica” in riferimento “ai mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione” (cfr. artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 163, terzo comma, n. 5) c.p.c.), sostenendosi che tale formula non implicherebbe l'obbligo della contestuale produzione.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che i documenti “indicati” nell'atto introduttivo, in base alla stessa lettera della norma richiamata, vanno anche “offerti in comunicazione”, espressione che, nel processo civile, è sinonimo di produzione o deposito. L'utilizzo, inoltre, dell'indicativo presente
(“offre in comunicazione”) ha un chiaro tenore prescrittivo.
Non può, del resto, mancarsi di rilevare che, con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo
Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto approntare una regolamentazione sistematica
3 per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del rito maggiori di quelli previsti nel rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti
(art. 281-duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Tale preclusione è chiaramente ricavabile dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato “mediante
l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritiene che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo
4 effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Poiché, dunque, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, a ridosso dell'udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era costituita in giudizio, rimanendo anche in seguito contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_3
p.q.m.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
nulla sulle spese.
Brescia, 18.12.2025
5 Il Giudice dott. Angelica Castellani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio
1977, n. 13