Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel.est. dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 528/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA GIACOMO MATTEOTTI, 6 Pt_1 P.IVA_1 84025 EBOLI presso lo studio dell'avv. MELUCCI ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LOSCHIAVO SALVATORE NICOLA, via del Vecchio Politecnico 9, Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni:
Pt_1 1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'assenza di correttezza e buonafede contrattuale del nella gestione Controparte_1 della vicenda contrattuale di cui innanzi, in particolare in sede di predisposizione del progetto a base di gara, nonchè a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla successiva conclusione ovvero risoluzione, nonché ancora sino alla dichiarazione di intervenuta ultimazione lavori e rigetto delle riserve;
2. Accertare e dichiarare che la soc. ha integralmente e perfettamente eseguito le prestazioni di cui al predetto contratto d'appalto, nonché Parte_1 tutte quelle aggiuntive resesi necessarie e disposte dalla stazione appaltante, anche a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
3. Accertare e dichiarare risolto per grave inadempimento della Committente il contratto di cui trattasi, ex artt. 1453 e 1455 c.c., ovvero per decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., per i motivi di cui alla narrativa, in ogni caso per grave errore di progettazione iniziale, il tutto come da rituale eccezione di inadempimento resa ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche per aver consentito l'esecuzione solo di parte delle opere contrattualmente previste, ovvero per la prolungata sospensione, anche di fatto, dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 49/2018, anche per non aver predisposto la necessaria variante ovvero per non aver risolto il contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di accordo bonario, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto con cui sono state respinte tutte le riserve apposte, e di tutti gli atti ad esso prodromici;
5. Accertare e dichiarare che la soc. , ha diritto di conseguire, nei confronti del per effetto delle plurime illegittimità Pt_1 Controparte_1 ed omissioni della stazione appaltante nel corso di esecuzione dell'appalto e come dettagliatamente esposte in narrativa, per il menzionato illegittimo comportamento, per la totale assenza di correttezza e di buonafede contrattuale della committente nella gestione della vicenda contrattuale di cui innanzi, anche per l'illegittima sospensione, anche di fatto, dei lavori, anche a titolo di risarcimento e/o indennizzo, anche quale danno emergente e lucro cessante le somme di
• € 7.500,00 quale costo e corrispettivi per la locazione della sede operativa ovvero per le spese di viaggio, e per i contratti di lavoro per il personale specificatamente assunto per il menzionato appalto;
• € 1.000,00 per rimborso spese partecipazione gara e contratto di appalto;
pagina 1 di 10
• € 3.397,39 per il 10% dell'importo contrattuale sulle lavorazioni rimanenti spettante ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, anche qualora fosse considerato legittimo il recesso dell'Ente;
• € 141.115,05 per le complessive n. 6 riserve di cui alla narrativa, ovvero ai sensi dell'art. 160 del D.P.R. N. 207/2010 e art. 10 comma 4 del D.M. 49/2018, come meglio specificati o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente, ovvero ancora
• € 128.724,28 di cui alla riserva n.1 per l'anomalo andamento subito, a causa della sospensione di fatto che hanno subito i lavori a decorrere dal 5/06/2020, data di contabilizzazione dei lavori a tutto il 2° SAL alla data di risoluzione e/o cessazione del rapporto contrattuale (ovvero per un periodo pari a 339 giorni), per la sottoproduzione del 100 % nel predetto periodo;
• € 3.397,39 di cui alla riserva n.2 per mancato utile di impresa in applicazione dell'art. 1223 c.c.;
• € 4.380,00 di cui alla riserva n.3 per mancato adeguamento della SOA nelle categorie previste nell'appalto;
• € 1.685,38 di cui alla riserva n.4 per la somma residua ancora da corrispondersi per lo smaltimento rifiuti e nolo escavatore, costo operatore, spese generale ed utile;
• € 1.200,00 di cui alla riserva n.5 per il costo del rinnovo della polizza anticipazione per € 120,00, polizza CAR per € 680,00 e polizza definitiva per € 400,00;
• € 1.800,00 di cui alla riserva n.6 pari al valore della recinzione, di proprietà dello scrivente, non presente più sul cantiere al momento dello stato finale;
il tutto come meglio specificati o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
1. Per l'effetto, condannare essa appellata all'integrale pagamento di siffatta somma, ovvero di quella meglio ritenuta all'esito del giudizio, anche a mezzo equitativo, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate annualmente ai sensi della Sent, Cass.
Civ. SS.UU. 1712/1985, nonché interessi ex art. 1284, comma 4°, c.c., sulle somme così liquidate dalla data di notifica del presente atto e sino al soddisfo integrale;
2. Condannare l'appellata all'integrale refusione delle spese, diritti e compensi professionali ex D.M 55/2014, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario.
Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto perché totalmente infondato in fatto e in diritto e, in conseguenza, rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dalla parte attrice, con ogni altra consequenziale statuizione.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'appello e, quindi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, limitare il risarcimento del danno alle somme ritenute di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si producono i documenti come da allegato foliario.
Si richiamano e devono qui ritenersi integralmente trascritte tutte le istanze istruttorie già articolate nella comparsa di costituzione e risposta nonché in tutti gli altri atti di primo grado, ivi incluse le memorie ex art. 183 cpc, insistendo per la loro integrale ammissione.
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre. Con salvezza di ogni altro diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per brevità espositiva, si riporta il testo integrale dell'appellata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1909/2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
Minore chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto di appalto stipulato tra le parti per il grave inadempimento della stazione appaltante che non avrebbe reso possibile la regolare esecuzione dei lavori appaltati e che si sarebbe concretato nella non conformità del progetto esecutivo ai dettami di cui all'articolo 93 d.lgs. 163/2006 risultando quindi non possibile il completamento o l'integrazione del progetto in corso d'opera.
pagina 2 di 10 In conseguenza di ciò ha chiesto, alla luce delle illegittimità ed omissioni da parte della stazione appaltante, altresì la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno quantificato sia in relazione alle sei riserve iscritte nel corso dell'esecuzione del contratto sia in relazione al costo e ai corrispettivi per la locazione della sede operativa, per il rimborso spese per la partecipazione alla gara e sia per la differenza tra il prezzo venale delle lavorazioni eseguite e le somme percepite per le lavorazioni.
Si è costituito in giudizio il prendendo specifica posizione sulle doglianze di Controparte_1 parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda e in via subordinata ha chiesto la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno. La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di Ctu, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto pubblico ex artt. 1453 e ss. c.c. stipulato con il e relativo alla realizzazione Controparte_1 del Nuovo Archivio Comunale deducendo delle carenze nel progetto esecutivo che non hanno reso possibile il completamento o l'integrazione dello stesso in corso d'opera.
Ebbene in corso di causa è stata espletata una Ctu. Il consulente Ingegner , all'interno della sua relazione, ha dato atto di aver Persona_1 riscontrato che il progetto esecutivo presentava delle carenze progettuali ( la tavola EG 2 contiene una rappresentazione grafica in una scala non idonea per un progetto esecutivo;
la tavola EG 03 è poco dettagliata, le piante sono riportate in scala non idonea e non figurano quote;
nonostante nella relazione tecnico illustrativa ai punti 7 e 8 degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo sia indicato “relazione specialistica: impianto elettrico e schemi unifilari e disegni”, di tali elaborati non è stata rinvenuta traccia in atti).
Ha poi precisato però che le carenze progettuali “non potevano non essere conosciute dall'attrice in quanto gli elaborati sopra richiamati erano parte del progetto indicato come definitivo esecutivo compreso nella documentazione di gara ancora oggi consultabile sulla piattaforma Sintel E- procurement”.
A tal proposito va rimarcato che secondo la giurisprudenza pronunziatasi da tempo sul punto
(Consiglio di Stato Sez. 5, 3884/2012; Trib. Chieti 27/9/2010; Cass. 3932/2008), la dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali ex art 106 DPR
n. 207 del 2010 (originariamente prevista all'art 71 del DPR 554 del 1999) lungi dal costituire una clausola di stile costituisce un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, comportando la conoscenza delle opere da eseguire e, dunque, un preciso dovere cognitivo a carico dei partecipanti alla gara, dovere a cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità.
Ne deriva che parte attrice non poteva non conoscere sia i luoghi di intervento che il progetto di appalto.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità (sempre pronunziatasi nella vigenza della normativa abrogata dal Codice degli appalti pubblici -d.lgs. 50/2016-) ha evidenziato che in tema di appalto pubblico l'art. 71 comma 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 (trasfusa nell'art 106 pagina 3 di 10 sopra richiamato), che antepone alla stipulazione del contratto la necessaria sottoscrizione di un verbale in cui le parti danno atto della permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ha carattere imperativo e rappresenta il logico sviluppo del puntuale dovere cognitivo, quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, che il secondo comma della medesima disposizione pone a carico dell'appaltatore (Cass. 10074/2015).
In motivazione la Suprema Corte ha precisato che "..all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara, fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi.
Con la conseguenza ulteriore che la norma, con il richiedere l'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e prima ancora sulla formulazione dell'offerta, per un verso, come già si è detto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una sua, altrettanto precisa, responsabilità contrattuale
(Cons. St. 3881/2012); e, per altro verso, tende ad evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie con l'impresa, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi. Ma la norma si ispira anche all'esigenza di tutela dell'appaltatore che, ove non sia stato sottoscritto il verbale previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 71, comma 3, a causa della diversità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto negli atti di gara, ben può rifiutarsi di stipulare il contratto (senza che ciò costituisca inadempimento allo stesso imputabile); ma non anche dapprima concluderlo egualmente, per poi far valere la nullità del negozio che con la propria manifestazione di volontà ha contribuito a perfezionare e poi ad eseguire".
Nel caso di specie nel doc. 16 di parte convenuta vi è la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 80 d.lgs. 50/2016 in cui si legge, tra l'altro, che la parte attrice “ ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati […]” A ciò si aggiunga che il verbale di consegna dei lavori del 1.10.2019 non vede iscritta alcuna riserva tanto da far presupporre che l'appaltatrice non abbia presentato contestazioni sintomatiche della inidoneità del progetto esecutivo.
Addirittura, lo stesso appaltatore, nel verbale suddetto, ha espressamente dichiarato che “fornito già di copia degli elaborati di progetto del capitolato speciale di appalto e del contratto, dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato senza sollevare riserva né eccezione alcuna”. Tutti tali elementi, già nel momento prodromico e genetico del contratto di appalto, depongono radicalmente a sfavore della ditta appaltatrice, cui la normativa di settore pone un onere molto intenso di verifica puntuale dello stato dei luoghi e del progetto esecutivo, già in quella prima fase, al fine di evitare un futuro contenzioso.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art 1176 co. 2 c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche pagina 4 di 10 funzionali al controllo e alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente” (C. 15732/2018).
In applicazione di ciò, è necessario che l'appaltatore consideri “secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere [sulla realizzazione dei lavori] e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione” (C. 26552/2017).
Orbene, la circostanza che le lavorazioni effettuate siano state ingenerate, secondo la prospettazione attorea, da carenze progettuali ( indicate nella relazione del Ctu ad esempio in tavole poco dettagliate o in assenza di relazioni specialistiche sull'impianto elettrico e schemi unifilari) non vale di per sé ad esonerare la ditta appaltatrice dall'onere di eseguire le opere a regola d'arte alla stregua delle cognizioni tecniche che è lecito aspettarsi anche nella correzione degli errori di progetto e/o nella rilevazione di eventuali manchevolezze.
Nel caso in esame: o parte appaltatrice non ha assolutamente prestato attenzione al progetto esecutivo e allo stato dei luoghi nella fase introduttiva del rapporto (ma allora imputet sibi ogni conseguenza che è derivata dalla propria leggerezza); oppure ha visionato gli incartamenti e ha prestato attenzione ai luoghi senza comprendere quanto vedeva e leggeva e senza comprendere di non essere in possesso delle necessarie capacità e strumenti professionali per la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori;
o ancora ha lucidamente deciso di asseverare progetto e stato dei luoghi, elaborando però le modalità operative successive pur di ricevere i lavori.
In tutti i casi, qualunque evento avvenuto successivamente risulta originato dalle improvvide e inescusabili modalità assunte da nel momento genetico del rapporto, per come sopra Parte_2 ampiamente evidenziato, con la conseguenza che tutte le doglianze sollevate nel corso del rapporto costituiscono comportamenti imputabili alla stessa ditta appaltatrice in conseguenza del vizio genetico nel contratto alla stessa ascrivibile.
D'altronde si deve notare che: 1) la prima variante effettuata in corso d'opera non deriva dalla inadeguatezza del progetto esecutivo ma dalla richiesta di modifica di alcune lavorazioni;
2) dopo una prima sospensione dei lavori (dovuta alla necessità di analizzare dei rifiuti ritrovati in sede di scavo) e in relazione alla quale nessuna doglianza è stata sollevata da parte attrice, i lavori sono ripresi in data 21.11.2019 con la sottoscrizione di un verbale in calce al quale, ancora una volta, non è stata iscritta nessuna riserva;
3) l'unica richiesta formulata da parte attrice prima dell'iscrizione della prima riserva è del 12.12.2019 ed attiene alla richiesta di ottenere i disegni costruttivi per la realizzazione della struttura esterna perché gli stessi non risultano presenti sulla piattaforma online e comunque l'appaltatore non deduce che gli stessi siano essenziali per la prosecuzione dei lavori tanto è vero che propone anche una alternativa in caso di mancato invio del disegno costruttivo.
In questo contesto, del resto, parte attrice non può neppure lamentarsi di una asserita inadeguatezza delle risposte ottenute in corso d'opera dalla stazione appaltante, atteso che alle stesse ha fatto seguito la scelta dell'appaltatore di riprendere e/o continuare i lavori, con la concreta prosecuzione nella esecuzione dell'appalto.
Pertanto, a prescindere dalla condotta cooperativa della stazione appaltante, l'asserita inadeguatezza rilevata nel presente giudizio dalla ditta appaltatrice, anche laddove in concreto riscontrata, non sarebbe, comunque, idonea ad integrare, in capo all'ente committente, un inadempimento “grave” pagina 5 di 10 secondo la previsione di cui all'art 1455 c.c. atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“la parte contraente che di fronte all'inadempienza dell'altra, anziché ricorrere alla domanda di risoluzione (o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 cod. civ.” (C. 4630/1994). Tutto quanto dedotto, da un lato, non consente di ravvisare un indice della non cantierabilità del progetto esecutivo e dall'altro non è tale, in ogni caso, da configurare, in capo alla stazione appaltante, un inadempimento imputabile e/o una condotta inadempitiva integrante i presupposti di cui all'art 1455 c.c. nel corso del rapporto.
Alla luce di tali motivazioni, sia la domanda di risoluzione del contratto che la conseguenziale domanda di risarcimento del danno devono essere rigettate non potendosi, quindi, neanche ritenere che la procedura di accordo bonario con il quale sono state respinte le riserve apposte possa essere considerata illegittima da parte del convenuto. CP_1
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa, anche alla luce delle riscontrate carenze progettuali nel progetto esecutivo, che possono aver indotto la parte a ritenere di aver subito un danno, per compensare interamente tra le parti le spese di lite. Per tali ragioni anche le spese di Ctu possono essere poste al 50% in capo ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe: a) rigetta le domande formulate da parte attrice;
b) compensa tra le parti le spese processuali sostenute;
c) pone le spese di Ctu al 50% a carico di entrambe le parti>
-- Parte_ Avverso questa sentenza (d'ora in avanti ha proposto appello, evidenziando: Pt_1
-che, come si legge in taluni lodi arbitrali “.. le carenze, le lacune e gli errori del progetto esecutivo costituiscono inadempimento contrattuale della stazione appaltante”; che “.. negli appalti di opere pubbliche, il committente è tenuto a cooperare con l'impresa appaltatrice e ..la mancata adozione dei necessari atti di cooperazione..e gli inadempimenti agli obblighi contrattuali e legali possono configurare, di per sé, un grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e ss cc”; che “.. la progettazione dei lavori è la prestazione principale se non esclusiva della committente..”; che “la dichiarazione dell'appaltatore di presa visione del progetto NON potrebbe mai sollevare il Comune dalla responsabilità derivantegli dalla mancata predisposizione di una perizia di variante”; che, in definitiva “.. in presenza di gravi lacune ed errori del progetto predisposto dalla stazione appaltante, l'impresa appaltatrice ben potrà risolvere il contratto per grave inadempimento in danno della stessa Amministrazione aggiudicatrice”,
-che le carenze progettuali (elencate alle pagg. 14,15, 16 in alto dell'atto d'appello, nde) sono state riconosciute dal CTU e che comunque “.. la PA è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pagina 6 di 10 pubblico… anche le norme generali dell'ordinamento giuridico che impongono di agire con lealtà e correttezza”,
Co
-che è erronea la statuizione di ritenuta legittimità della proposta di accordo bonario avanzata dalla , in quanto “.. per la corretta applicazione del quinto d'obbligo era necessario redigere una perizia di variante con relativo atto di sottomissione, fattispecie completamente omessa e disattesa dalla stazione appaltante”,
che, quindi, “La sentenza impugnata da ultimo risulta erronea anche nel
PQM
dal momento chesulla scorta delle evidenze enunciate avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta dalla con Pt_1 ogni conseguenza di legge”.
L'appellante ha concluso come in epigrafe.
-- Costituitosi, il ha dedotto che era semmai l'impresa appaltatrice ad essere sua creditrice;
ha CP_1 chiesto la reiezione dell'appello, svolgendo comunque domanda subordinata.
All'udienza del 13.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione ed è stata poi decisa in camera di consiglio il 19.2.2025.
--
L'opinione della Corte
L'appello è infondato, avendo l'appellante -in buona sostanza- ripreso le medesime argomentazioni adottate in primo grado, senza realmente confutare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Con riferimento alla prima argomentazione dell'appellante, sulle asserite carenze, lacune ed errori del progetto esecutivo ed alle relative conseguenze in tema di risolubilità del contratto, questa Corte ribadisce infatti che se la stazione appaltante “..è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico… anche le norme generali dell'ordinamento giuridico che impongono di agire con lealtà e correttezza” costituisce tuttavia principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui "..all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara, fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi. Con la conseguenza ulteriore che la norma, con il richiedere l'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e prima ancora sulla formulazione dell'offerta, per un verso, come già si è detto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una sua, altrettanto precisa, responsabilità contrattuale
(Cons. St. 3881/2012); e, per altro verso, tende ad evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie con l'impresa, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi.
Ma la norma si ispira anche all'esigenza di tutela dell'appaltatore che, ove non sia stato sottoscritto il verbale previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 71, comma 3, a causa della diversità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto negli atti di gara, ben può rifiutarsi di stipulare il contratto pagina 7 di 10 (senza che ciò costituisca inadempimento allo stesso imputabile); ma non anche dapprima concluderlo egualmente, per poi far valere la nullità del negozio che con la propria manifestazione di volontà ha contribuito a perfezionare e poi ad eseguire" (v. Cass. 10074/2015).
Principio tanto consolidato, questo, da essere stato ripreso anche dalla più recente Cass. 3839/2021, laddove si legge, fra l'altro, che In materia di appalto di opere pubbliche, le mancanze della progettazione esecutiva..riferibili alla stazione appaltante rientrano in un percorso che..definisce delle parti, stazione appaltante e impresa appaltatrice, i reciproci adempimenti al fine della realizzazione dell'opera pubblica. L'impresa appaltatrice non può essere esonerata dall'osservanza degli oneri di collaborazione, denunciando l'inadempimento maturato nella precedente fase per non avere la committenza pubblica allegato, agli atti di gare, la documentazione tecnica di corredo al progetto esecutivo.
(..) L'appaltatore è comunque chiamato, infatti, nella successiva fase di realizzazione dell'opera pubblica a far fronte all'iniziale mancanza del bando di gare per una condotta contrattuale che, dinamica, resta sorretta, nel suo svolgimento, dall'osservanza delle regole di diligenza e buona fede…
là dove la stazione appaltante manchi di allegare la relazione (nel caso in specie geologica, nde) e stipuli il contratto di appalto con l'impresa, quest'ultima non potrà chiedere la risoluzione ex art. 1453 cc facendo valere l'inadempimento grave della committenza per la condotta tenuta nella precedente fase, quella di gara, perché rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente..>.
-- Parte_
-Né miglior sorte è destinata all'altra argomentazione dell'appellante e cioè il fatto che anche il CTU nominato dal Tribunale ha dichiarato che “.. il progetto esecutivo posto a base di gara” Parte_ presentava “..le carenze progettuali lamentate dall'attrice” (id est, : fermo restando quanto affermato dalla Corte di legittimità (e prima riportato, nde) sugli obblighi di denuncia a carico dell'appaltatore, questa Corte di merito evidenzia che il detto CTU ha immediatamente dopo affermato quanto segue:
“il sottoscritto CTU ritiene che le carenze progettuali NON potevano NON essere conosciute dall'attrice sulla scorta della documentazione di gara..”, non mancando di riportare anche le fonti normative dell'obbligo, per l'appaltatore, di controllo degli atti di gara, attraverso l'esame degli Parte_ elaborati progettuali, nonché il fatto che, nel caso in esame, in sede di presentazione dell'offerta ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva in merito alle cause di esclusione di cui all'art.80 DLGS 50/2016 ( all.16 fascicolo del nella quale ha dichiarato: Controparte_1
-di accettare, senza condizione alcuna o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute negli atti di gara..
-di avere perfetta conoscenza ..di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara,
--di avere giudicato i lavori stessi realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati.
Ciò tanto più considerando che “ .. il verbale di consegna dei lavori del 1.10.2019 non vede iscritta alcuna riserva tanto da far presupporre che l'appaltatrice non abbia presentato contestazioni sintomatiche della inidoneità del progetto esecutivo.
Addirittura, lo stesso appaltatore, nel verbale suddetto, ha espressamente dichiarato che “fornito già di copia degli elaborati di progetto del capitolato speciale di appalto e del contratto, dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato senza sollevare riserva né eccezione alcuna”.
pagina 8 di 10 Tutti tali elementi, già nel momento prodromico e genetico del contratto di appalto, depongono radicalmente a sfavore della ditta appaltatrice, cui la normativa di settore pone un onere molto intenso di verifica puntuale dello stato dei luoghi e del progetto esecutivo, già in quella prima fase, al fine di evitare un futuro contenzioso”…” Nel caso in esame: o parte appaltatrice non ha assolutamente prestato attenzione al progetto esecutivo e allo stato dei luoghi nella fase introduttiva del rapporto (ma allora imputet sibi ogni conseguenza che è derivata dalla propria leggerezza); oppure ha visionato gli incartamenti e ha prestato attenzione ai luoghi senza comprendere quanto vedeva e leggeva e senza comprendere di non essere in possesso delle necessarie capacità e strumenti professionali per la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori;
o ancora ha lucidamente deciso di asseverare progetto e stato dei luoghi, elaborando però le modalità operative successive pur di ricevere i lavori.
In tutti i casi, qualunque evento avvenuto successivamente risulta originato dalle improvvide e inescusabili modalità assunte da nel momento genetico del rapporto, per come sopra Parte_2 ampiamente evidenziato, con la conseguenza che tutte le doglianze sollevate nel corso del rapporto costituiscono comportamenti imputabili alla stessa ditta appaltatrice in conseguenza del vizio genetico nel contratto alla stessa ascrivibile”: come si legge nell'appellata sentenza, alla cui condivisibile motivazione viene qui fatto espresso riferimento e richiamo.
Ciò tanto più considerando, ancora, che alle specifiche osservazioni del Tribunale (sulle doglianze sollevate Parte da nel corso del rapporto, costituenti “..comportamenti imputabili alla stessa ditta appaltatrice in conseguenza del vizio genetico nel contratto alla stessa ascrivibile”, v. pag. 5 in centro, dell'impugnata sentenza) non risulta essere stata mossa alcuna specifica censura.
Alla luce di quanto esposto e della reiterata scelta dell'appaltatrice -in più occasioni- di proseguire Co comunque i lavori, l'inadempimento della , ove anche ritenuto esistente non può essere ritenuto un
“inadempimento grave” e non può condurre dunque alla declaratoria di risoluzione del contratto ex Parte_ art.1453 cc, come invece chiesto dall'appellante
Parte_ La (ribadita) reiezione di questa domanda di preclude l'esame delle sue altre domande, che solo nell'accoglimento della prima avrebbero trovato il loro presupposto logico-giuridico.
-- L'appello va dunque rigettato, con conferma dell'appellata sentenza.
-- L'appellante, soccombente, va condannata a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, con gli accessori di legge, secondo i parametri medi del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'impegno profuso (che non ha visto alcuna fase istruttoria) e del valore della controversia.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Pt_1 confronti del avverso la sentenza n.1909/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, Controparte_1 così dispone:
1. rigetta l'appello,
2. condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in € 14.239,00, oltre agli accessori di legge, pagina 9 di 10 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
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