Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 cod.proc.civ.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. cod.proc.civ., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. NR SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato FLAJANI A, difeso dall'avvocato MILIA GIULIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 539/98 del Giudice di pace di PESCARA, depositata il 07/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. NR SPAGNA AMUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbito il secondo, inammissibilità per il terzo motivo. Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio depositato il 16 maggio 1997 il commercialista dr. AR RC - premesso che negli ultimi mesi del 1996 RU CA ed NR GA gli avevano congiuntamente conferito l'incarico di "unico arbitro per la determinazione di costi attinenti ad un esercizio commerciale" e che, espletato l'incarico, era creditore del compenso di L.
1.950.000 ritenuto congruo con l'allegato parere del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza - chiese al giudice di pace di Pescara che si ingiungesse in via solidale al CA ed il GA il pagamento della somma di L. 1.950.000, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio "il tutto nei limiti di L. 2.000.000". Con decreto del 16 maggio 1997 il giudice adito ingiunse solidalmente al GA ed al CA di pagare al ricorrente, a titolo di compenso della indicata prestazione professionale, la somma di L. 1.950.000, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento liquidate in complessive L. 420.000.
Al decreto si oppose, esponendo eccezioni processuali e di merito, solamente il GA.
Costituitosi nel giudizio, il RC eccepì l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, compiuta con acquisizioni documentali, l'espletamento del mezzo di prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del professionista, il giudice di pace con sentenza del 7 settembre 1998, avendo pronunziato secondo equità, rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare ha osservato il giudice del merito, quanto all'eccepita carenza presupposti del procedimento monitorio, che la nozione di prova scritta doveva intendersi, al fine della pronunzia dell'ingiunzione, nel senso lato di qualsiasi documento degno di fede ancorché privo di assoluta efficacia probatoria concernente l'esistenza e la validità dei "fatti" asseriti nel ricorso, restando salva nel eventuale successivo giudizio di opposizione di cognizione piena, la possibilità del ricorrente di "integrare la prova" di quei "fatti" ed all'opponente di negarli.
Quanto alle questioni di merito, doveva rilevarsi che l'esito del mezzo di prova testimoniale aveva fornito certezza del conferimento dell'incarico da parte del CA e del GA e del suo espletamento. In proposito doveva anche valorizzarsi il comportamento dell'altro ingiunto, il CA, che aveva pagato "la metà della quota a suo carico".
Le argomentazioni esposte dall'opponente concernenti comunque l'inadempimento dell'incarico si rivelavano non pertinenti non consistendo questo in un vero e proprio arbitrato ma nella determinazione dei costi di un esercizio commerciale sulla base di dati obiettivi.
Il compenso preteso appariva congruo alla espletata prestazione professionale, mentre le divergenze insorte fra l'opponente ed il CA non potevano aver incidenza alcuna sulla correttezza della pretesa del professionista.
Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di cinque motivi di doglianza, il GA, non resiste l'intimato RC.
Motivi della decisione
Con il primo motivo in relazione ai nn 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 633 e segg c.p.c. nonché, in subordine, il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Con l'opposizione - assume il GA - si era dedotta l'insussistenza dei presupposti del procedimento monitorio nonché, nel merito, l'inesistenza del credito dedotto "ex adverso". Nel ritenere infondate entrambe le questioni il giudice del merito ha osservato: che ai fini della pronunzia del decreto ingiuntivo era sufficiente un qualsiasi atto scritto potendo nel successivo eventuale giudizio di opposizione il ricorrente integrare la prova;
che le risultanze del mezzo di prova testimoniale ed il comportamento dell'altro ingiunto fornivano la certezza del conferimento e dell'espletamento dell'incarico.
Non si è avveduto - si oppone - quel giudice che la documentazione allegata al ricorso monitorio era assolutamente inidonea ala pronunzia dell'ingiunzione poiché era costituita da una corrispondenza fra il professionista e lo Speca, da un parere di congruità della parcella espresso dal consiglio dell'ordine professionale del ricorrente e da una relazione intitolata "relazione parere arbitrario", da atti che assolutamente non coinvolgevano l'odierno ricorrente;
che l'esito della prova testimoniale non aveva adiuvato la pretesa creditizia del professionista avendo una "praticante dello studio" del RC affermato di non aver assistito al colloquio nel corso del quale sarebbe stato conferito l'incarico al professionista ne' il giudice si era dato carico di evidenziare gli elementi di certezza dei fatti controversi desunti dall'espletamento di quel mezzo di prova, senza considerare, poi, l'inidoneità del comportamento del CA, interessato alla definizione del rapporto contrattuale, a fornire la prova del suo coinvolgimento nella stipulazione.
Con il secondo ed il terzo motivo il GA in relazione al n^. 4 dell'art. 360 c.p.c, denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza, sotto vari profili, dell'art. 112 c.p.c. Il giudice del merito - osserva il ricorrente - nel confermare il decreto ingiuntivo opposto aveva pronunziato "ultra petita" non avendo tenuto conto di una esplicita richiesta di riduzione della domanda del RC.
Inoltre, palese era il vizio di omessa pronunzia sulla questione, pur dedotta con l'opposizione, dell'aver il giudice del monitorio pronunziato "ultra petita" poiché avendo il ricorrente chiesto di ingiungere in via solidale all'odierno ricorrente ed all'altro intimato, il CA, di pagare L.
1.950.000 oltre gli interessi e le spese del procedimento monitorio, "il tutto nei limiti di L. 2.000.000" non si sarebbe potuto in tesi, confermare il decreto rigettando l'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento di L.
1.950.000 oltre agli interessi ed alle spese del procedimento liquidate in L. 420.000.
Queste censure hanno esito diverso.
In particolare, vanno disattese quelle esposte nel primo motivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario procedimento "a cognizione piena" (art. 645 c.p.c.) così che il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. deve comunque pronunziare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio. Ciò con salvezza delle ipotesi, in concreto estranee, del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o di difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronunzia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte n^. 2194/74 e 9708/94).
La seconda censura, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, è sostanzialmente, ma inammissibilmente in sede di legittimità, diretta ad una scelta e ad una valutazione degli esiti probatori diverse da quelle operate dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale del quale, per quel che in questa sede rileva ha reso coerente e compiuta ragione (vedasi in proposito "ex multis" la pronunzia di questa corte n^. 0896/98). La corte consente al secondo ed al terzo motivo.
Invero la disamina degli atti processuali - doverosa quando, come nella specie, siano stati denunziati "errores in procedendo" del giudice del merito - rivela al suo esito aver l'odierno ricorrente dedotto, nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo l'ultrapetizione del giudice del monitorio che aveva emesso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro, comprensiva degli interessi e della spese del procedimento, eccedente quella chiesta nel ricorso contenuta "nei limiti di L. 2.000.000".
La questione era stata poi riprodotta nelle conclusioni definitive precisate all'udienza dell'8 aprile 1998 dall'opponente che aveva integralmente richiamato il contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e in linea subordinata, anche chiesto, in proposito aderendo alla conclusiva richiesta del professionista, la riduzione del credito nella misura residua a quanto "medio tempore" pagato dal CA, l'altro ingiunto in via solidale e non opponente.
Entrambe le questioni sono state pretermesse dal giudice dell'opposizione così che la sentenza impugnata è viziata di omesse pronunzie.
All'accoglimento di questi motivi conseguono l'assorbimento del quarto e del quinto, con i quali in relazione al ^4 dell'art. 132 c.p.c. il ricorrente denunzia la nullità della sentenza in esame per omessa motivazione in punto di inesistenza del dovere di esaminare dette questioni, nonché la cassazione della sentenza in esame, limitata alle censure accolte, con rinvio della causa ad altro giudice dell'ufficio del Giudice di pace di Pescara. Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame della opposizione del RI al decreto ingiuntivo ottenuto dal RC e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, II cpv, c.p.c.).
p. q. m.
la Corte
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, dichiara assorbiti il quarto ed il quinto ed in relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di pace di Pescara.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001