Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4121
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 cod.proc.civ.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. cod.proc.civ., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4121
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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