Ordinanza collegiale 27 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 6 aprile 2023
Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00738/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di SC – Sportello Unico per l’Immigrazione del 27 settembre 2022 notificato in data 11 ottobre 2022 con cui è stata respinta l’istanza n. BS4706961031di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla ricorrente in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Ariberto NO IM, nessuno comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 29 giugno 2020, la signora-OMISSIS- presentava alla Prefettura di SC istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020, in favore della cittadina -OMISSIS- Sig.ra -OMISSIS-, con mansioni di assistente alla propria persona non autosufficiente, con orario di lavoro full time e regime di convivenza.
2. L’istanza era respinta dalla Prefettura di SC con decreto in data 27 settembre 2022 sulla scorta dei pareri negativi resi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro il 5 febbraio 2021 e l’11 febbraio 2022, sul rilievo che il reddito dichiarato dalla richiedente non era sufficiente a garantire l’assunzione della lavoratrice, avendo la richiedente alle proprie dipendenze anche altro lavoratore straniero.
3. In data 18.11.2022, la richiedente presentava alla Prefettura di SC, per il tramite del proprio legale, istanza di riesame e di revoca in autotutela del provvedimento di diniego, evidenziando tra l’altro di essere stata riconosciuta invalida civile con verbale dell’INPS datato 17.02.2017, non più revisionabile, di modo che il requisito reddituale avrebbe perso rilievo ai fini del perfezionamento del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, secondo quanto previsto dalla normativa di emersione.
4. In assenza di riscontro da parte della Prefettura, la ricorrente introduceva il presente giudizio con ricorso notificato il 9 dicembre 2022 e ritualmente depositato, con cui impugnava il predetto diniego del 27 settembre 2022 e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione incidentale.
5. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, evidenziando di avere avviato un riesame alla luce delle ultime allegazioni documentali di parte ricorrente afferenti alla propria condizione di invalida civile, circostanza che, secondo l’Amministrazione, avrebbe potuto consentire “una nuova valutazione del procedimento in questione”.
6. In pendenza del riesame, l’udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare subiva alcuni rinvii su istanza di parte.
7. In esito alla camera di consiglio del 24 maggio 2023, in assenza di aggiornamenti da parte dell’Amministrazione circa lo stato e l’esito del riesame, il Collegio adottava l’ordinanza n. 203 del 26 maggio 2023 con cui accoglieva la domanda cautelare sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato e condannando il Ministero dell’interno a rifondere alla parte ricorrente le spese della fase, liquidate in € 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge.
8. Successivamente, in prossimità dell’udienza di merito, la Prefettura di SC ha depositato una nota di aggiornamento, corredata dalla pertinente documentazione, nella quale ha fatto presente che in data 13 luglio 2023 le parti hanno sottoscritto il contratto di soggiorno, per cui “ La procedura è terminata positivamente” .
9. Nessun nuovo deposito è stato effettuato dalla parte ricorrente.
10. All’udienza pubblica del 27 settembre 2023, nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e documentato dall’Amministrazione resistente, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che in corso di causa la Prefettura di SC, all’esito del riesame avviato spontaneamente sulla scorta dei nuovi documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, ha adottato nuovi provvedimenti satisfattivi della pretesa sostanziale azionata in giudizio dall’interessata.
11. Le spese di lite relative alla fase di merito possono essere interamente compensate tra le parti per giusti motivi, anche in considerazione del comportamento processuale dell’Amministrazione e dell’assenza di ulteriore attività difensiva della parte ricorrente, ferme peraltro le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese relative alla fase di merito del presente giudizio, ferme peraltro le statuizioni relative alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto NO IM, Consigliere, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto NO IM | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.