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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dd. 11.12.25, nella causa di cui al n. 686/24 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
AL GL, è comparso l'avv. David Leonardi in sostituzione dell'avv. Daniele Pezzetta per parte ricorrente.
L'avv. David Leonardi si richiama al ricorso ed alla nota dd. 04.12.25, insistendo per l'importo di
6.624,82, con riserva di agire per le eventuali poste successive al 31.12.24.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte ricorrente che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presente la parte predetta, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa AL GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AL
GL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 686/2024 promossa da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
35, rappresentate e difesa dagli avv.ti Giosuè Rossi, Massimiliano Maenza e Daniele Pezzetta
-ricorrente- contro
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
-resistente, contumace-
e contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore,
-resistente, contumace-
Avente ad oggetto: versamento TFR destinato a previdenza complementare sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: previo accertamento delle quote di TFR della ricorrente maturate con decorrenza dal
18.06.2007 e delle quote di TFR della ricorrente effettivamente versate da
[...] al fondo pensioni AlMeglio di Allenza assicurazione: Controparte_1 a) condannarsi la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per le causali di cui in narrativa, a corrispondere al Fondo Previdenziale
[...]
l'ulteriore somma di € 6.145,98 (o la somma maggiore, anche diversa, Controparte_3 ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) per l'ipotesi in cui abbia versato quote di TFR della Controparte_1 ricorrente in misura superiore a quella riconosciuta ed attestata dal Fondo Previdenziale AlMeglio, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_2 accreditare alla ricorrente, sul Fondo Previdenziale AlMeglio, le ulteriori quote di TFR versate da nella misura da accertarsi in corso di causa, con Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
spese di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.24 deduceva di prestare servizio in favore della Parte_1 società (di seguito, per brevità, anche Controparte_1 Controparte_1
e di aver indicato a partire dal 18.06.07, quale Fondo di Previdenza Complementare per la destinazione del proprio TFR, “Al Meglio” di Controparte_2
La ricorrente lamentava, tuttavia, che, a seguito di controlli dalla stessa effettuati presso il suddetto
Fondo, risultavano degli ammanchi in relazione alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e concludeva, quindi, chiedendo la condanna della propria datrice di lavoro a versare al Fondo “Al Meglio”, gestito da la somma di € 6.145,98, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Le resistenti e pur ritualmente Controparte_1 Controparte_2 citate, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
Con memoria autorizzata depositata in data 04.12.25 parte ricorrente precisava che, alla data del
31.12.24, i mancati versamenti a titolo di quote di TFR ammontavano alla somma complessiva di €
6.624,82.
La causa era istruita solo documentalmente.
La parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, chiedendo l'importo aggiornato al 31.12.24 risultante dalla memoria del 04.12.25, e procedeva alla discussione orale all'udienza del giorno
11.12.2025 con riserva di agire per le eventuali poste successive al 31.12.24. -------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il versamento dei contributi omessi da parte del datore di lavoro in favore del Fondo di previdenza complementare a cui la stessa ha aderito.
Giova premettere, al fine di individuare la cornice normativa di riferimento, che la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui trattasi, collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della “funzionalizzazione della previdenza complementare”: cfr. Corte cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova il suo attuale referente normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, emanato in attuazione della legge-delega n. 243 del
2004, che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandola al principio di autonomia (ancorché
“funzionalizzata”), tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 252/05 “l'adesione alle forme pensionistiche complementari … è libera e volontaria” e che, ai sensi del successivo art. 3, comma
1, “le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari”, nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, “stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto rileva in questa sede, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (art. 8, comma 1, d.lgs. 252/05); si tratta delle risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art. 11 (v. Cass. civ. - Sez. 6-1,
Ordinanza n. 17704 del 2022).
Tanto premesso, deve, allora ed innanzitutto, essere confermata, sotto il profilo processuale, la correttezza dell'iniziativa assunta dalla ricorrente, la quale ha qui opportunamente convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro e la società di gestione del fondo di previdenza complementare a cui la ricorrente medesima ha aderito, per chiedere l'accertamento del mancato versamento delle quote di TFR trattenute da nonché, appunto, la sua condanna a versare gli Controparte_1 importi in questione a favore del Fondo “Al Meglio”.
L'omissione di cui trattasi, infatti, così come, di riflesso, l'omesso accantonamento delle stesse quote da parte del Fondo pensionistico, si ripercuote negativamente ed in via diretta proprio sul lavoratore, unico destinatario della prestazione previdenziale. Si deve, poi, aggiungere che legittimato passivo, accanto al datore di lavoro, deve essere, altresì, il
Fondo. Invero, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal suo datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire;
di conseguenza, “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato (…); ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo” (v., così, Cass. Civ. – Sez. U, sentenza n. 4784 del 09/03/2015). Il lavoratore, quindi, “… ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che (semmai) non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti” (v., così, Cass civ. - Sez. L, Sentenza n. 2406 del 27/01/2022).
Tutto ciò premesso, si osserva che nel caso di specie risultano documentalmente provati, da un lato,
l'adesione da parte della ricorrente al Fondo “Al Meglio” di (v. doc. 1 allegato al ricorso) e, CP_2 dall'altro, le trattenute delle quote di TFR che la ha provveduto, tempo per tempo, Controparte_1 ad effettuare sulla retribuzione della lavoratrice (v. buste paga e C.U. in atti sub doc. ti 2; 2 bis;
7-20;
22).
Risulta, altresì, documentalmente provata, con la produzione delle certificazioni uniche e degli estratti conto previdenziali della ricorrente (questi ultimi prodotti sub doc. ti 3, 4, 23), una differenza tra quanto la società avrebbe dovuto versare e quando effettivamente risulta versato al Fondo.
In particolare, dal confronto tra la C.U. 2025 e l'estratto conto 2025 (v. doc. ti 22 e 23 del fascicolo attoreo) emerge che la società avrebbe dovuto versare al Controparte_1
Fondo l'importo di € 30.682,78, risultando viceversa versato solamente il minor importo di €
24.057,96.
Dunque, in conclusione, andrà condannata a pagare al Fondo Controparte_1
Pensione “Al Meglio” di la contribuzione residua nella posizione Controparte_2 individuale della ricorrente (polizza n. 80022181), pari, appunto, alla differenza tra quanto complessivamente dovuto dalla succitata società (€ 30.682,78 – v., per il totale del TFR maturato al
31/12/24 da versare al Fondo, doc. 22) e quanto sino ad ora versato (in tutto, € 24.057,96 – doc. 23), per un importo di € 6.624,82, oltre alla rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato, dal dovuto sino al saldo. Da ultimo, attesa la soccombenza della società quest'ultima Controparte_1 deve essere condannata a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è tenuta. Trovano, invece, integrale compensazione tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra la ricorrente ed essendo quest'ultima stata Controparte_2 evocata in giudizio solo in quanto destinataria dei versamenti omessi dal datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
AL GL, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al versamento del TFR maturato e Parte_1 non corrisposto al Fondo di previdenza complementare “Al Meglio” e, per l'effetto,
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 6.624,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, al Fondo di previdenza complementare “Al
Meglio”, con ordine ad di ricevere il pagamento e di imputarlo Controparte_2 alla posizione della ricorrente;
3. condanna all'integrale rifusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio a favore della ricorrente spese che liquida in €. 118,50 per Parte_1 contributo unificato ed in € 2.109,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
4. compensa le spese di lite nel rapporto tra la ricorrente e Controparte_2
Così deciso in Udine, 11.12.25
Il Giudice
dott.ssa AL GL