Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2024 REG.RIC.
N. 00799/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 DE 2024, proposto da KO Società Cooperativa per Azioni in concordato preventivo, in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Lago e Giuseppe Mercanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione DE NE, in persona DE Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE UZ S.r.l., Sar.Mar. a Socio Unico S.p.A., non costituite in giudizio ;
sul ricorso numero di registro generale 799 DE 2024, proposto da TE UZ S.r.l., in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NE, in persona DE Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
KO Società Cooperativa per Azioni in Concordato Preventivo, Sar.Mar. a Socio Unico S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 798 DE 2024 :
DE decreto di ingiunzione di pagamento n. 33 emesso in data 6 maggio 2024 dal Direttore DEl’Unità Organizzativa Edilizia DEla Regione NE ai sensi DEl’art. 2 DE R.D. 14 aprile 1910, n. 639 nei confronti di AITECO UZ s.r.l. e di Coveco Consorzio NE Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni (ora KO Società Cooperativa per Azioni) per la somma di € 4.500.000,00, oltre interessi legali, da corrispondersi a favore DEla Regione DE NE;
nonché
DEl’atto di “ Trasmissione Decreto ingiuntivo ex art. 639 DE R.D. 14 aprile 1910. Dichiarazione di credito e diffida di pagamento ” DE 5 giugno 2024 Prot. n. 270337 emesso dal Direttore DEl’Unità Organizzativa Edilizia DEla Regione NE e notificato in data 5 giugno 2024.
Quanto al ricorso n. 799 DE 2024 :
DE decreto di ingiunzione di pagamento n. 33 emesso in data 6 maggio 2024 dal Direttore DEl’Unità Organizzativa Edilizia DEla Regione NE ai sensi DEl’art. 2 DE R.D. 14 aprile 1910, n. 639 nei confronti di TE UZ S.r.l. e di Coveco Consorzio NE Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni (ora KO Società Cooperativa per azioni) per la somma di € 4.500.000,00, oltre interessi legali, da corrispondersi a favore DEla Regione DE NE, notificato ad TE UZ S.r.l. in data 6 maggio 2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio in entrambi i ricorsi DEla Regione NE;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come da Verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con due ricorsi assunti, rispettivamente, al NRG 798/2024 e al NRG 799/2024 KO Società cooperativa per Azioni, già Coveco Consorzio NE Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni, e TE UZ S.r.l. hanno impugnato il decreto di ingiunzione di pagamento n. 33 DE 6 maggio 2024 assunto nei loro confronti dalla Regione NE, per un importo complessivo di €4.500.000,00, oltre interessi legali. Il pagamento di tale somma è intimato alle due società in qualità di mandanti DEl’ATI “Recupero Passalaqua” obbligate in solido con la mandataria Sar.Mar. S.p.a. ai sensi DEl’art. 37 DE D.lgs. 163/2006 in relazione all’obbligo restitutorio derivante dalla revoca DE contributo in precedenza concesso, disposta con Decreto DE Direttore DEl’U.O. Edilizia n. 158 DE 14 novembre 2019.
Queste le vicende che hanno condotto all’adozione DE provvedimento impugnato.
Le società ricorrenti hanno partecipato, in ATI (cd. ATI “Recupero PA”) con Sar.Mar. S.p.a., capogruppo mandataria, al bando di concorso approvato dalla Giunta regionale DE NE con DEiberazione n. 2030 DE 22 luglio 2008 per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell’ambito DE Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al Decreto Ministeriale n. 2295 DE 26 marzo 2008, co-finanziato dal Ministero DEle Infrastrutture, finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione, nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di disagio abitativo.
Nell’ambito degli interventi finanziati è stato assegnato al Comune di Verona un contributo Stato/Regione di € 10.000.000,00 per l’attuazione di due interventi costruttivi relativi alla riqualificazione DEle ex caserme PA e Santa Marta, che prevedevano la realizzazione rispettivamente di trentadue alloggi in edilizia sovvenzionata e di ventiquattro alloggi di edilizia agevolata, oltre alle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da concedere in locazione nei termini, modi e condizioni previsti nel bando.
In data 2 agosto 2013 la Regione NE, il Comune di Verona e la società Sar.Mar., in qualità di capogruppo DEl’ATI Recupero PA, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa con cui la Regione ha concesso due finanziamenti di 5 milioni di euro, l’uno al Comune di Verona e l’altro all’ATI, per la realizzazione dei due interventi. In esecuzione DE Protocollo d’intesa la Regione, con Decreto DE Dirigente regionale DEl’Unità di Progetto Edilizia Abitativa n. 283 DE 28 novembre 2013, ha concesso in via provvisoria all’ATI il contributo di 5 milioni di euro, quale soggetto attuatore; alla Sar.Mar. -in qualità di capogruppo DEl’ATI PA (soggetto attuatore)- è stato quindi erogato l’importo € 4.500.000,00 rispetto al totale di € 5.000.000,00.
Con decreto 14 novembre 2019 la Regione ha dichiarato l’ATI e le imprese che ne facevano parte inadempienti agli obblighi previsti dal Protocollo d’intesa ed ha disposto la decadenza dalla sovvenzione, la restituzione DEl’importo già erogato e il ritiro DE decreto n. 37/2019 di erogazione dei residui 500.000,00 €; tali provvedimenti sono stati assunti in ragione DE ritenuto mancato rispetto da parte DE beneficiario DEla destinazione da dare all’immobile, che doveva essere finalizzato unicamente alla locazione a canone agevolato a beneficio di soggetti non in grado di sostenere i prezzi proposti dal libero mercato.
Sar.Mar., in proprio e in rappresentanza DEl’ATI, ha impugnato il provvedimento di decadenza innanzi al TAR DE NE (con ricorso assunto al NRG 51/2020); la Regione NE si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto DE ricorso e, con ricorso incidentale, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di Sar.Mar. S.p.a. alla restituzione DE contributo ricevuto o, in via subordinata, la condanna DEla medesima al risarcimento di un danno per illecito contrattuale (violazione degli obblighi DE Protocollo d’intesa) per lo stesso importo di 4.500.000,00 €.
Con sentenza DEla Sez. III, n. 352 DE 23 febbraio 2022 il TAR DE NE ha accolto il ricorso principale, annullando il provvedimento di declaratoria DEla decadenza dal diritto al contributo e respingendo la domanda riconvenzionale.
La pronuncia di primo grado è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2310 di data 11 marzo 2024, che ha accolto il ricorso in appello DEla Regione e ha condannato la resistente alla restituzione DEla somma di 4.500.000,00 €, con gli interessi legali maturati con decorrenza dalla data DE provvedimento di declaratoria DE contributo fino al saldo.
Con l’ingiunzione di pagamento qui impugnata la Regione DE NE, ricostruite le descritte vicende, ha ingiunto alle società ricorrenti, ai sensi e per gli effetti DEl’art. 2 DE R.D. 14 aprile 1910, n. 639, di pagare entro 30 giorni l’importo già indicato.
Le ricorrenti deducono un unico motivo di illegittimità, rubricato “ violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e DEla motivazione. violazione DEl’art. 37 DE d.lgs. n. 163/2006 e comunque DEl’art. 48 DE d.lgs. n. 50/2016 ”, con il quale sostengono che il decreto di ingiunzione e il conseguente atto di diffida sarebbero illegittimi perché assunti in base ad una norma abrogata, ovvero l’art. 37 DE d.lgs. 163/2006, precisando che le disposizioni che hanno sostituito tale norma ( in primis l’art. 48 DE d.lgs. 50/2016) non sono comunque applicabili al caso di specie, disciplinando i rapporti intercorrenti tra gli operatori di un raggruppamento di imprese e la stazione appaltante nell’ambito di contratti pubblici, ai quali non è ascrivile la fattispecie in questione.
Allegano inoltre che il vincolo di solidarietà tra i componenti DEl’ATI non può essere fatto valere ai fini DEla restituzione DE contributo perché le due mandati sono rimaste completamente estranee alla fase esecutiva DE Protocollo d’intesa; l’area su cui realizzare le unità abitative è stata trasferita dal Comune in proprietà esclusiva a Sar. Mar., che ha ottenuto il permesso di costruire, realizzato le unità abitative, incassato il contributo regionale. Sostengono infine che il Consiglio di Stato, pur essendo stata promossa l’impugnazione nei confronti DEl’ATI, avrebbe condannato la sola Sar. Mar. alla restituzione DE contributo.
Si è costituita per resistere in entrambi i ricorsi la Regione NE.
L’amministrazione resistente ha precisato che la sentenza DE Consiglio di Stato è stata impugnata per revocazione da Sar.Mar. in proprio e che quindi detta pronuncia è divenuta definitiva per le due società mandanti, obbligate in solido rispetto alla restituzione DE contributo revocato. In subordine, ove si ritenga che il provvedimento di decadenza non sia stato impugnato da Sar. Mar. anche in rappresentanza DEle ricorrenti, la Regione eccepisce l’inammissibilità DE ricorso per mancata impugnazione DEl’atto di decadenza.
Nel corso DE giudizio l’amministrazione regionale ha anche comunicato che è pendente una trattativa con la mandataria per la rateizzazione DE debito, chiarendo che ove il contributo fosse da questa restituito non vi sarebbe ragione per agire in via esecutiva nei confronti DEle odierne ricorrenti. La richiesta di rateizzazione promossa da tale società è stata successivamente respinta per difetto DEle necessarie garanzie. Conseguentemente la Regione ha iniziato la procedura esecutiva chiedendo al suo agente (l’Agenzia DEla Entrate – Riscossione ADER) il recupero DEla somma dovuta.
In vista DEla trattazione nel merito dei gravami le ricorrenti hanno depositato l’ulteriore istanza di rateizzazione rivolta dalla mandataria all’Agenzia DEle Entrate – Riscossione; la Regione ha evidenziato che tale circostanza non rileva ai fini DEla definizione DEl’odierno contenzioso; anche ove detta istanza fosse accolta, infatti, ciò non determinerebbe una causa di estinzione DEl’obbligazione per cui è causa.
Le Parti hanno depositato memorie e repliche in entrambi i ricorsi, che sono stati poi chiamati all’udienza pubblica DE 9 gennaio 2025 e ivi trattenuti in decisione.
DIRITTO
I ricorsi assunti a ruolo con NRG 798/2024 e NRG 799/2024 proposti, rispettivamente, dalle società KO Società cooperativa per azioni e TE UZ S.r.l. hanno ad oggetto il medesimo provvedimento, vertono sulle medesime circostanze in fatto e in diritto e recano le medesime censure. Sussistono pertanto evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva che giustificano un’unitaria definizione dei due gravami, che vengono quindi riuniti a termini DEl’articolo 70 c.p.a.
Nel merito i ricorsi sono infondati.
Le ricorrenti censurano anzitutto l’asserita erronea indicazione, a presupposto DEl’atto di intimazione avversato, DEl’art. 37 DE d.lgs. 163/2006. Tale disposizione, in vigore all’epoca DEl’affidamento all’ATI DEla realizzazione degli alloggi, prevedeva che “ l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determinala loro responsabilità solidale nei confronti DEla stazione appaltante ”. Si tratta di una previsione sostituita da corrispondenti disposizioni sulla responsabilità solidale DEle imprese che fanno parte di raggruppamenti temporanei nei confronti DEla Stazione appaltante contenute nel d.lgs. 50/2016 (art. 48) e nel d.lgs. 36/2023 (art. 68), recanti la disciplina DE codice dei contratti.
Le deducenti contestano che nel caso di specie non si verterebbe in materia di contratti pubblici e pertanto tale disciplina non sarebbe applicabile.
L’assunto non merita condivisione, atteso che l’ATI ha partecipato ad un bando pubblico per l’individuazione DE soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse Stato/Regione e, all’esito di una procedura concorsuale, le amministrazioni hanno regolato i reciproci rapporti con un Protocollo di intesa recante obblighi e impegni. L’ATI, volontariamente costituita tra le tre società, è ivi individuata come “soggetto attuatore” degli interventi, beneficiario DE relativo finanziamento pubblico statale e regionale e obbligato al rispetto degli impegni e degli obblighi ivi previsti.
Peraltro, come evidenziato dalla difesa Regionale, anche se le disposizioni DE codice appalti non trovassero in specie applicazione (obiezione peraltro superabile in considerazione DEla natura di contratto pubblico DE Protocollo di Intesa), va sottolineato che le mandanti hanno deciso autonomamente, nell’esercizio DEla loro autonomia contrattuale, di formulare una proposta in forma associata e sono quindi vincolate al rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo d’Intesa in base alle norme che regolano il mandato. Il raggruppamento temporaneo di imprese è infatti qualificabile come un accordo negoziale con il quale più parti conferiscono un mandato collettivo ad una di esse, individuata quale capogruppo, che agisce in rappresentanza di tutte le imprese partecipanti.
Le imprese facenti parte DEl’ATI hanno formulato una proposta unitaria, partecipando al bando quale unico concorrente, e poi hanno assunto unitariamente la veste di contraente con le amministrazioni regionale e statale; con la firma DE Protocollo di Intesa si sono obbligate in solido in quanto beneficiarie DE contributo regionale e titolari dei correlati obblighi e diritti. Nel Protocollo le obbligazioni sono DE resto indistintamente poste a carico DEl’intero raggruppamento, indicato come “soggetto attuatore”.
Coerentemente con tale ricostruzione non può non essere evidenziato che il provvedimento di decadenza dal contributo di cui al decreto 158/2019 è stato assunto dalla Regione NE nei confronti DEl’ATI PA, ed ha quindi come destinatarie tutte e tre le imprese facenti parte DEl’Associazione temporanea, alle quali intimava la restituzione DE contributo erogato. Tale provvedimento regionale, ricostruiti gli inadempimenti dei soggetti beneficiari DE finanziamento, ha infatti decretato: “ 2. Di dichiarare nei confronti DEl’A.T.I. “Recupero PA” e dunque DEle imprese Sar.Mar. S.p.a . (…), KO Società per Azioni (già Coveco Consorzio NE Cooperativo Società per azioni) (…), TE UZ S.r.l . (…) la decadenza dal diritto al contributo di euro 5.000.0000,00 (euro cinque milioni/00) provvisoriamente concesso con decreto regionale n. 283 DE 28.11.2014 per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 24 alloggi e relative opere di urbanizzazione in Comune di Verona (…); nonchè “4 . Di intimare all’ATI “Recupero PA” e dunque alle imprese Sar.Mar. S.p.a. (…), KO Società per Azioni (già Coveco Consorzio NE Cooperativo Società per azioni) (…), TE UZ S.r.l. (…) di pagare euro 4.500.000,00 (euro quattromilioni e cinquecentomila/00), somma corrispondente all’importo DE finanziamento già pagato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento DEla presente ”.
Detto provvedimento è stato impugnato avanti al TAR DE NE da Sar.Mar. in proprio e quale rappresentante DEl’ATI, quindi anche per conto DEle imprese che facevano parte DE raggruppamento temporaneo, nei confronti DEle quali è stata quindi assunta la decisione DE TAR.
Il giudizio di appello, nel quale parimenti la mandataria si è costituita per l’intero raggruppamento, si è concluso con la riforma DEla sentenza DE TAR e con la conferma DEla legittimità DE provvedimento di decadenza.
Essendo il provvedimento impugnato assunto nei confronti DEl’intera ATI, non rileva che la Regione, nell’ambito DE giudizio avanti al TAR, abbia proposto domanda riconvenzionale nei soli confronti di Sar.Mar.
Parimenti non ha pregio l’argomento DEle ricorrenti, secondo cui il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato solo nei confronti DEla mandataria, indicata nel dispositivo DEla pronuncia di appello, atteso che detta società ha promosso ricorso a nome DEl’intero raggruppamento e la sentenza si è conclusa con la riforma DEla pronuncia di primo grado e la conferma DEla legittimità DEl’atto di decadenza dal contributo, diretto nei confronti DEl’intera ATI.
Come allegato dalla difesa regionale, quindi, l’ingiunzione non può essere contestata per difetti o illegittimità DE rapporto sottostante, in quanto definito con sentenza passata in giudicato; potrebbe essere contestata per vizi propri, che però non sono stati qui censurati.
Né il vincolo di solidarietà può essere obliterato, come dedotto dalle ricorrenti, in ragione DE fatto che l’esecuzione DE Protocollo sia stata curata dalla sola Sar.Mar., circostanza che al più rileva nei rapporti interni tra le imprese che fanno parte DE raggruppamento e non nei confronti di terzi ad esso esterni.
Per le considerazioni esposte i riuniti ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Le spese di lite vanno poste a carico DEle ricorrenti e in favore DEla Regione NE, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi NRG 798/2024 e 799/2024, li riunisce e li respinge.
Condanna le ricorrenti alla refusione DEle spese di lite alla Regione NE, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro a carico di kostruttiva Società cooperativa per azioni e in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro a carico di TE UZ S.r.l., oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio DE giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO