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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 3418 / 2022 R.G. promossa con atto di citazione
DA
nata in [...] in data [...] residente in [...], Zane' (VI) Parte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa –come da procura in atti- dall'avvocato C.F._1
Emanuela Minesso del Foro di Padova e dall'avvocato Federico Casa del Foro di Vicenza con domicilio eletto presso il lo studio di quest'ultimo studio in Vicenza, via Cengio n.15 e con dichiarazione di voler riceve comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC federico e PEC Email_1 Email_2
-Attrice-
CONTRO
1) nato a [...] il [...], residente a [...]
XXIV Maggio n. 4/A, codice fiscale CodiceFiscale_2
2) nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 67, codice fiscale CodiceFiscale_3
entrambi con il procuratore e domiciliatario avv. Guido Maria Fracasso del Foro di Vicenza (C.F.
[...]
, PEC , con studio a Vicenza, Stradella C.F._4 Email_3
dei Munari n. 8, come da mandato in atti, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ed avvisi relativi al presente giudizio a mezzo posta elettronica all'indirizzo Email_4
-Convenuti-
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI
(udienza di precisazione delle conclusioni del 5.7.2024)
pagina 1 di 15 dell'attrice “come da atto di citazione insistendo anche per le istanze Parte_1
istruttorie non ammesse, chiede la condanna alla rifusione delle spese relative al sequestro conservativo in corso di causa con distrazione sia delle spese che delle competente del giudizio cautelare sia del presente giudizio di merito.” (si riportano le conclusioni in citazione:
“1) in via principale, per le ragioni di cui in atti, accettarsi e dichiararsi la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione di quote societarie del 10 luglio 2017 a ministero del notaio dott.ssa
, rep. n. 1767, racc. n. 1122 (doc. 4), e per l'effetto dichiararsi l'inefficacia e/o Persona_1
l'inopponibilità dello stesso nei confronti della signora;
Parte_1 in via subordinata alla domanda sub 1)
2) per le ragioni di cui in atti, accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote societarie del 10 luglio 2017 a ministero del notaio dott.ssa , rep. Persona_1
e. 1767, racc. n. 1122, e per l'effetto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dello stesso;
in via subordinata rispetto alle domande precedenti
3) a seguito dell'accoglimento dell'una o dall'altra domanda, come sopra formulate in principalità e in subordine, accertarsi e dichiararsi che le quote compravendute, ove sia accolta la domanda di simulazione assoluta, sono di piena proprietà del venditore, oppure, che queste sono soggette alla esecuzione dell'attrice; oppure ancóra, nel caso in cui le quote anzidette non si trovino più nel patrimonio de1 convenuto-acquirente, per essere state alienate medio tempore a terzi ai quali
l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti in via tra loro solidale a versare all'attrice il controvalore delle quote alla data dell'atto nullo e/o inefficace nella misura che sarà determinata in corso di causa eventualmente anche tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
ordinarsi l'annotazione de1l'emananda sentenza presso la Camera di Commercio di Vicenza;
in via ancora principale
4) previo ogni opportuno accertamento, e comunque per le ragioni di cui in atti, condannarsi se del caso anche solo in via di condanna generica il signor , quale soggetto Controparte_1 concorrente alla lesione del diritto di credito de1l'attrice, al ristoro del danno ex art. 2043 c.c., da determinarsi con riferimento al minor valore de1 patrimonio del per effetto della Controparte_2 cessione per cui à causa;
5) condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese e gli onorari di causa, oltre
IVA e al CPA come per legge.” )
dei convenuti : come da note depositate il 24.6.2024, Controparte_1 Controparte_2
quindi:
“ IN VIA PRELIMINARE 1. Accertata la carenza di interesse dell'attrice a far valere l'affermata simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della per i motivi esposti nella comparsa di costituzione CP_3 CP_4 depositata il 23 Nov. 2022, dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la relativa domanda, con ogni conseguente statuizione.
2. Accertata e dichiarata la genericità e l'indeterminatezza delle domande attoree di condanna dei convenuti al versamento, in solido fra loro, del controvalore delle quote della RO
pagina 2 di 15 oggetto dell'atto di cessione alla data della stipula e di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale formulata nei confronti del solo per i motivi esposti nella comparsa Controparte_1 di costituzione in giudizio, dichiararsi inammissibili e comunque respingersi tali domande ad ogni effetto di legge.
NEL MERITO
3. Accertata e dichiarata l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto delle domande di revoca ex art. 2901 c.c. e di simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della del 10 RO
Luglio 2017, nonché di condanna del convenuto al risarcimento del danno da Controparte_1 responsabilità extracontrattuale per i motivi esposti in narrativa, respingersi le stesse dichiarandosi per quanto necessario pienamente valido ed efficace l'atto di cessione delle quote sociali avversariamente impugnato.
IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna del sig.
[...]
al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., limitarsi la somma eventualmente dovuta al CP_1 concreto danno subito dall'attrice di cui sia stata fornita specifica e dettagliata documentazione e quantificazione in corso di causa.
IN OGNI CASO
5. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. VI n.2
c.p.c. depositata il 13 Febb. 2023 che non sono state ammesse, ed in particolare si chiede che venga disposta C.T.U. per determinare il valore dell'immobile Via Trieste n. 190 a NÈ in proprietà del convenuto al fine di determinare il valore di probabile realizzo e che vengano Controparte_2 ammesse le prove orali ivi capitolate con i testimoni indicati.
Con rifiuto del contraddittorio su eventuali domande formulate da controparte in sede di precisazione delle conclusioni e richiesta di assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 21.6.2022 notificato come in atti l'attrice Parte_1 conveniva avanti all'intestato Tribunale il coniuge e (tra loro Controparte_2 Controparte_1
fratelli) concludendo nei termini in epigrafe trascritti, chiedendo in via principale la revoca ex art. 2901
c.c. dell'atto di cessione delle quote sociali di atto rogato dal notaio RO Per_1
di Schio il 10.7.2017 al n. 1767 Rep. e n. 1122 Racc., in subordine di dichiararne la
[...]
simulazione assoluta ed in ulteriore subordine di dichiararsi che le quote sociali sono di proprietà del venditore o sono assoggettabili ad esecuzione ovvero, qualora non siano più nel patrimonio dell'acquirente poiché vendute, di condannarsi i convenuti in via solidare a pagarne il controvalore alla data dell'atto nullo e/o inefficace come determinato in causa, nonché di condannarsi il solo CP_1
a risarcire il danno ex art. 2043 c.c. arrecato all'attrice per aver concorso alla lesione del suo
[...]
diritto di credito ed entrambi i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.
pagina 3 di 15 L'attrice a fondamento delle domande svolte, in estrema sintesi, esponeva:
- di essere creditrice nei confronti del convenuto di una somma di oltre Controparte_2
euro 30.000,00 per contributo al mantenimento dei figli stabilit dall'intestato tribunale in sede di separazione giudiziale dei coniugi e che il marito avrebbe ceduto la sua quota del Controparte_2
50% della di NÈ al fratello dopo aver saputo della volontà RO Controparte_1
della moglie di separarsi, per cui ne ha chiesto la revoca ex art. 2901 c.c.
-che l'atto di cessione della quota sarebbe nullo poiché simulato, in quanto avvenuto ad un prezzo pari al valore nominale che l'attrice assumeva essere inferiore al valore reale, prezzo da pagarsi “a mezzo rate non garantite, diluite in un lasso di tempo di oltre un anno dall'atto di cessione”
e che il credito per i contributi al mantenimento dei figli non pagati “merita tutela extra-contrattuale poiché il terzo estraneo cooperava con il nella lesione del diritto di credito”, per cui Controparte_2
ne chiedeva la condanna al risarcimento ex art. 2043 c.c. delle somme eventualmente non recuperate da . Controparte_2
Con comparsa depositata il 23.11.2022 i convenuti e si Controparte_1 Controparte_2
costituivano, contestando puntualmente le richieste attoree (nei precisi termini indicati nella comparsa di costituzione a cui per brevità si rinvia) concludendo nei termini che si trascrivono:
“ IN VIA PRELIMINARE 1. Accertata la carenza di interesse dell'attrice a far valere l'affermata simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della per i motivi esposti in narrativa dichiararsi CP_3 CP_4 inammissibile e comunque respingersi la relativa domanda, con ogni conseguente statuizione.
2. Accertata e dichiarata la genericità e l'indeterminatezza delle domande di condanna dei convenuti al versamento in favore dell'attrice, in solido fra loro, del controvalore delle quote alla data di stipula dell'atto asseritamente nullo e/o inefficace e di quella di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti del solo per i motivi sopra Controparte_1 esposti, dichiararsi le stesse inammissibili e comunque respingerle ad ogni effetto di legge.
NEL MERITO
3. Accertata e dichiarata l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto delle domande attoree di revoca ex art. 2901 c.c. e di simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della CP_5 rogato il 10 Luglio 2017, nonché di condanna del convenuto al risarcimento
[...] Controparte_1 del danno da responsabilità extracontrattuale per i motivi esposti in narrativa, respingersi le stesse dichiarandosi per quanto necessario pienamente valido ed efficace l'atto di cessione delle quote sociali impugnato.
IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna del sig. al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., limitarsi il risarcimento al danno Controparte_1 concretamente subito dall'attrice di cui venga fornita specifica prova e quantificazione in corso di causa.
IN OGNI CASO
pagina 4 di 15
5. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.” A seguito del ricorso cautelare depositato dall'attrice in corso di causa in data 7.12.2022 il
Giudice all'esito del sub-procedimento, con ordinanza del 5.1.2023 autorizzava il sequestro conservativo ex artt. 2905 co. 2 c.c. e 671 c.p.c. delle quote di già in proprietà di RO
, pari al 50% del capitale sociale, cedute al fratello con atto rogato Controparte_2 Controparte_1
dal notaio il 10 Lug. 2017 n. 1767 Rep. e n. 1122 Racc.e nominava Custode il dott. Persona_1
a cui attribuiva i poteri meglio indicati nell'ordinanza del 5.1.2023 . Persona_2
All'udienza di prima comparizione del 13.12.2022, il Giudice, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente all'esito dell'udienza del 28.3.2023 (fisata per decisione sulle eventuali richieste istruttorie) il giudice con ordinanza riservata emessa lo stesso giorno 28.3.2023, disponeva
CTU al fine di quantificare il valore delle quote della di proprietà di RO CP_2
al momento della loro cessione (luglio 2017) e nominava CTU il dott. di
[...] Persona_3
Vicenza, mentre rigettava le diverse richieste istruttorie e dichiarava tardivi i documenti dal n. 32 al n.37 prodotti dalla parte attrice con la memoria ex art. 183 c.6 n.3 cpc.
All'udienza del 30.5.2023 il giudice procedeva al conferimento dell'incarico al CTU nominato dott. , assegnando i termini per deposito di osservazioni e risposta, e fissava per Persona_3 trattazione l'udienza del 30.1.2024 .
In data 11.1.2024 il CTU depositava elaborato scritto.
All'udienza del 30.1.2024 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
25.6.2024, poi rinviata d'ufficio al 5.7.2024.
Con decreto del 15.7.2024 il giudice liquidava il compenso del CTU nominato dott.
[...]
ponendolo in via provvisoria a carico delle parti in solido. Persona_3
All'udienza del 5.7.2024 comparivano i procuratori delle parti che concludevano nei termini indicati a verbale quindi: il procuratore di parte attrice concludeva “come da Parte_1
atto di citazione insistendo anche per le istanze istruttorie non ammesse, chiede la condanna alla rifusione delle spese relative al sequestro conservativo in corso di causa con distrazione sia delle spese che delle competente del giudizio cautelare sia del presente giudizio di merito.”; il procuratore dei convenuti e concludeva “come da note conclusive già depositate”. Controparte_1 Controparte_2
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. La causa viene ora decisa.
pagina 5 di 15 Motivi della decisione
La domanda svolta dall'attrice per quanto di ragione va accolta Parte_1
essendo risultata fondata per i seguenti motivi.
1) Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea vale a dire:
a) l'esistenza di un credito in capo a parte attrice (va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità - Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/06/2020, n. 10522 );
b) il compimento di un atto negoziale di disposizione in senso peggiorativo (in senso anche solo qualitativo o comunque tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito) del patrimonio da parte del debitore (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 “ Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. “ );
c) il conseguente “eventus damni” inteso quale pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie, quindi anche una maggiore difficoltà di soddisfare il credito (si rinvia in generale alla citata Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 ) . Nel caso di specie l'attrice agisce con riferimento ad un credito di natura sostanzialmente alimentare – trattandosi di contributo al mantenimento dei figli minori che il Tribunale in sede di separazione e poi di divorzio ha posto a carico del marito a favore della attrice . Controparte_2 Parte_1
d) L'elemento soggettivo “ consilium o scientia fraudis o damni” intesa nel caso di specie
(posto che oggetto di causa è un atto oneroso successivo al sorgere del credito) ex art. 2901 comma 1,
n.1 e n.2 codice civile come conoscenza del debitore e consapevolezza del terzo di recare pregiudizio ai creditori.
(Si rinvia alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio per le ragioni del creditore e la consapevolezza del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, "dolo generico">; non è richiesta la conoscenza da pagina 6 di 15 parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore – vedi Cass. civ. sez.I, 05.7.2013, n. 16825; Cass.,
Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. “- ).
Infatti alla luce del materiale probatorio acquisito in atti il Giudice ritiene raggiunta la prova di tutti i suindicati presupposti.
a) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione.
Parte attrice ha fornito adeguata prova dell'esistenza della ragione di credito che legittima l'azione revocatoria ordinaria, oggetto di causa, producendo il titolo esecutivo (sentenza di separazione del Tribunale di Vicenza confermata dalla Corte di Appello di Venezia che stabilisce il quantum del mantenimento ( docc. 6 e 7 attorei).
Va aggiunto che con la sopravvenuta sentenza definitiva del 27.9.2024 n. 1639/2024
(prodotta dai convenuti con la comparsa conclusionale) che ha definito gli aspetti economici conseguenti alla pronuncia della sentenza parziale di divorzio-scioglimento del matrimonio, il
Tribunale di Vicenza ha confermato il collocamento dei figli minori presso la madre Parte_1
a cui resta assegnata la casa familiare in NÈ (VI) via le Trieste 190, nonché disposto
[...]
l'obbligo in capo a di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_2 Parte_1
Per_ mese a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e la somma di euro 1.000,00 Per_5
mensili (euro 500,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Risulta così confermata l'attualità dell'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_2
Per_
ogni mese a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori e la Parte_1 Per_5
somma di euro 1.000,00.
Il Giudice osserva che il credito della attrice (ai fini dell'azione revocatoria oggetto di causa) va inteso in senso ampio quale ragione di credito della attrice di ottenere dal marito il contributo al mantenimento dei figli;
infatti il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota ( si rinvia anche per i motivi alla giurisprudenza in particolare : Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27653 del 2011; Cass. civ., Sez. I, Sent., 04/09/1999, n. 9386: “
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di stabilire come il coniuge il quale abbia integralmente adempiuto
pagina 7 di 15 l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligazione di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che, nell'indicato comportamento del genitore adempiente, è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 c.c. (Cass. 5 dicembre 1996, n. 10849).”.
Per i suindicati motivi, ne consegue che la ragione di credito dell' attrice Parte_1 legittimante la promossa azione revocatoria è da considerarsi antecedente all'atto di
[...]
cessione di quote societarie del 10.7.2017 poiché - come chiarito dalla citata giurisprudenza a cui si rinvia - l'obbligo di contribuzione per il mantenimento della prole sorge a carico dei genitori con la nascita dei figli .
b) Quanto all'atto pregiudizievole di disposizione del patrimonio da parte del debitore, parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo l'atto di cessione di partecipazioni di società a responsabilità limitata del 10.7.2017 rogato in AR VI (VI) dal Notaio del Persona_1
Collegio Notarile Vicenza e Bassano n. 1767 Rep. e n. 1122 (doc.4 attoreo) con il quale CP_2
a fronte del prezzo di euro 40.000,00 ( peraltro ne è previsto il pagamento a rate) ha ceduto
[...] la proprietà della totalità delle proprie quote (50%) della società all'altro socio il RO
fratello (che è diventato socio unico della . Controparte_1 RO
Si tratta di quote pari alla metà del capitale sociale (50%) della società RO
libere non colpite da pignoramenti, sequestri o concesse in pegno.
La consulenza tecnica disposta in corso di giudizio ha stabilito (con motivazione che il giudice condivide posto che risulta logicamente motivata considerato che il CTU dott.
[...]
ha ben precisato i criteri tecnici utilizzati per giungere alle conclusioni così rispondendo Persona_3 al quesito e alle critiche oggetto delle osservazioni ) il valore della quota alla data dell'atto di cessione
10.7.2017 in euro 141.877,00.
Orbene alla luce dei dati suindicati, il Tribunale ritiene fondato l'assunto attoreo circa la dannosità del suindicato atto negoziale a titolo oneroso, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. 2005, n. 5972; Cass. 2018, n.19207 dove al paragrafo n.
3.2 di parte motiva si precisa:“Questa Corte, infatti, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione pagina 8 di 15 quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e
qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017). “ ) .
Il Giudice ritiene che, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria è risultato che in effetti l'atto negoziale con il quale ha ceduto all'altro socio il fratello la Controparte_2 Controparte_1
proprietà della quota del 50% della società ha comportato una lesione RO
qualitativa della garanzia patrimoniale generica (infatti c'è pregiudizio anche se vendendo il dante causa riceve il controvalore in danaro, essendo questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile da parte dei creditori) e risultando la cessione per un prezzo inferiore al valore della quota (vedi la CTU che ha valorizzato la quota alla data dell'atto 10.7.2017 in euro 141.877,00 quindi importo ben maggiore del prezzo di euro 40.000,00 indicato nell'atto del 10.7.2017) ha comportato pure una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore ( ) avendo Controparte_2
così ridotto quantitativamente la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. data dal patrimonio del come composto alla data dell'atto del 10.7.2017 e nel contempo ha pure Controparte_2
ridotto le fonti del reddito (quali sono gli utili netti che lo statuto della società RO all'art. 28 ne prevede la distribuzione in proporzione alla partecipazione dei soci, e considerato che gli utili sono pignorabili- vedi statuto della società prodotto al doc.17 dai convenuti- ) posto che che ora risulta solo dipendente della società - come Controparte_2 RO
confermato dalle esecuzioni promosse dalla attrice risultate non satisfattive - è risultato disporre di liquidità insufficiente con pregiudizio dei creditori in generale e nello specifico del credito dell'attrice che (a fronte dell'inadempimento del marito all'obbligo mensile di corrisponderle – quale rimborso - il contributo al mantenimento dei figli minori) non trova nel patrimonio del marito una liquidità sufficiente per ottenere l'esecuzione coattiva .
c) Quanto all' ”eventus damni” il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche tale presupposto .
Osserva il Giudice che il convenuto, pur onerato della prova, non ha dimostrato la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel suo patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire alla creditrice attrice di soddisfare Parte_2 nell'immediatezza e agevolmente (anche in sede esecutiva) il proprio credito pari al contributo al mantenimento dei figli minori che via, via di mese in mese si forma confermando così la dannosità cessione oggetto di causa del 10.7.2017 .
I convenuti hanno eccepito che nel caso di specie difetta il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio arrecato dall'atto del 10.7.2017 posto che il credito dell'attrice (secondo pagina 9 di 15 l'assunto dei convenuti) risulta garantito dal fatto che l'attrice ha iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà del marito, immobile che è gravato da provvedimento di assegnazione in Per_ favore della signora in quanto collocataria dei figli minori e;
si tratta dell' Parte_1 Per_5 ipoteca giudiziale derivante da sentenza di separazione a garanzia del pagamento dell'assegno di mantenimento per l'importo di euro 200.000,00 (vedi ispezioni ipotecarie prodotte da parte convenuta doc.36 e doc.37 che provano l' iscrizione ipotecaria e la trascrizione dell'assegnazione della casa familiare).
La circostanza secondo quanto eccepito dai convenuti dimostrerebbe che l'immobile, di proprietà del marito, è ampiamente sufficiente a garantire il pagamento dell'intero credito attoreo anche se il convenuto nulla più dovesse versare (vedi da ultimo memoria conclusionale di replica dei convenuti pagina 2).
Orbene il Giudice ritiene la suindicata eccezione sollevata dai convenuti non fondata.
Infatti a prescindere dal valore dell'immobile di proprietà del marito (si tratta della casa familiare che il Tribunale ha assegnato alla attrice in quanto collocataria prevalente dei figli minori
Per_ e -assegnazione confermata anche dalla sentenza di divorzio-) una esecuzione sul Per_5 medesimo sarebbe dannosa per l'attrice poiché la priverebbe dell'unico bene a garanzia dell'obbligo del marito di corrisponderle il contributo mensile al mantenimento dei figli che è un obbligo che presenta la peculiarità di maturare via, via di mese in mese ed essendo ad oggi del tutto incerto quando nel futuro il credito verrà meno in capo al marito (posto che l'evento è collegato al raggiungimento da parte dei figli della autonomia dal punto di vista economico e la sentenza di divorzio prodotta da parte convenuta ha confermato l'obbligo riducendolo ad euro 1.000,00 mensili) .
I motivi suindicati rendono inutile stabilire il valore dell'immobile ( la richiesta di CTU svolta dai convenuti va respinta) .
Il Giudice rileva che ad oggi permane anche l'interesse all'azione revocatoria instaurata dall'attrice posto che il marito ha confermato di aver adempiuto solo in parte Controparte_2 all'obbligo di versare mensilmente alla moglie il contributo per il mantenimento dei figli minori e quindi ha confermato di non adempiere a quanto stabilito con sentenza di separazione (ed ora di divorzio) provvedendo spontaneamente a corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli solo la minor somma di euro 400,00 mensili anziché l'importo determinato dal
Tribunale di euro 1.400,00 mensili ora ridotto ad euro 1.000,00 mensili (vedi sentenza di divorzio prodotta dalla parte convenuta con la comparsa conclusionale) .
Inoltre l'attrice ha provato che le procedure esecutive fino ad oggi instaurate (al fine di recuperare le quote del contributo al mantenimento a carico del marito non corrisposte ) sono state pagina 10 di 15 solo parzialmente satisfattive (cfr. docc. 14, 15 e 16 attorei) dato che prova la attuale sussistenza della condizione dell'azione revocatoria dell'eventus damni perché dimostra la insufficienza del patrimonio del debitore a consentire l'agevole soddisfazione del credito della attrice di natura sostanzialmente alimentare, che presenta la peculiarità di maturare via, via di mese in mese ed essendo ad oggi incerto quando il credito cesserà di maturare (e quindi è del tutto incerto l'ammontare complessivo alla cessazione dell'obbligo).
d) Quanto al “consilium o scientia fraudis o damni” elemento soggettivo dell'azione revocatoria (art.2901, comma 1, n.1 e n.2 codice civile) il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche di tale presupposto .
Va precisato che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di domanda di revocatoria ordinaria di atto negoziale dispositivo del patrimonio del debitore, atto oneroso, cronologicamente successivo al sorgere del credito di parte attrice (inteso come ragione di credito che quando sorge riguarda un credito che non è ancora esigibile o quantificato), posto che l'obbligazione di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e il coniuge il quale abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda;
pertanto, quanto all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore e la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica ( art. 2740 c.c.) .
Nel caso di specie il convenuto ha ceduto al fratello la Controparte_2 Controparte_1
totalità della partecipazione nella società di famiglia in data 10.7.2017 che è RO
data successiva alla nascita dei figli di . Controparte_2
Il suindicato dato temporale rileva in relazione all'elemento soggettivo posto che ( secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza ) nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo (art. 2901, comma 1,
n.1 e n.2 codice civile ) è sufficiente la semplice conoscenza del debito da parte del debitore e in capo al terzo acquirente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori in generale (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica,
"dolo generico"); non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ( si rinvia a Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 ; Cass. 2013 n. 16825 che ha chiarito “ ai
pagina 11 di 15 fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a
titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito “).
Va poi aggiunto che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche a mezzo presunzioni (vedi Cass. civ. sez. III, 30.12.2014 n. 27546 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/01/2019,
n. 1286 “ La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore
e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. “ .
Orbene, premesso quanto sopra chiarito in generale, il Tribunale nel caso di specie ritiene provato l'elemento soggettivo (art. 2901 primo comma n. 1 e n.2 c.c.) consistente nella conoscenza da parte del debitore ( ) della ragione di debito verso la moglie ( sorta già con la Controparte_2
filiazione ) e nella consapevolezza del terzo ( ) del pregiudizio che il contratto di Controparte_1
cessione delle quote del 10.7.2017 ha arrecato alle ragioni dei creditori (di ) e quindi Controparte_2
alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. posto che:
- la crisi coniugale, sin dal giugno 2017, era nota anche a , come risulta dalla Controparte_1
testimonianza che lo stesso ha reso, quale teste indicato del fratello , nel giudizio di Controparte_2 separazione dei coniugi svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza: “fino a maggio 2017 i rapporti tra mio fratello e sua moglie mi sembravano normali […] dopo il maggio 2017 i rapporti tra i due si interruppero” (doc. 26 attoreo : verbale assunzione prova testimoniale che va valutato in questo giudizio quale elemento di prova );
- il legame familiare tra i due fratelli e uniti anche negli affari Controparte_2 CP_6 imprenditoriali e la circostanza che (coniuge dell'attrice) a seguito della cessione Controparte_2
della quota del 50% di partecipazione alla (ceduta per il solo valore nominale RO
delle quote di euro 40.000,00 ) continui a lavorare come dipendente nella medesima s.r.l;
- la cessione delle quote della del 10.7.2017 per il prezzo di euro RO
40.000,00 è risultata di molto inferiore al valore della quota ( che il CTU ha indicato in euro 141.877,
00) e tale circostanza ( che ha comportato la riduzione dal punto di vista non solo qualitativo ma anche quantitativo del patrimonio del socio e fratello riducendo la garanzia generica stabilita CP_2 dall' art. 2740 cc prevista a favore dei creditori del socio e riducendo pure la fonte di reddito da utili )
pagina 12 di 15 era certamente nota al socio il fratello che ha pagato la quota del fratello per un Controparte_1
valore di molto inferiore al valore reale e per di più con rateizzazione del paramento del corrispettivo .
Lo strettissimo vincolo parentale tra il soci, unitamente agli elementi sopra indicati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ( ex art. 2729 cc) che fanno ritenere inverosimile che non fosse a conoscenza che con la vendita delle quote del 10.7.2017 oggetto di Controparte_1
causa il fratello ha reso indisponibile per i creditori il bene costituito dalla Controparte_2
partecipazione nella società di famiglia , con pregiudizio della garanzia generica ex RO
art. 2740 c.c. .
Infatti l'azione revocatoria ordinaria risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza, e nel caso di specie con la cessione oggetto di causa del 10.7.2017 le parti del contratto hanno certamente consapevolmente ridotto il patrimonio aggredibile dai creditori di . Controparte_2
2) In conclusione per i motivi suindicati la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta dall'attrice deve essere accolta con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c.
3) I suindicati motivi (e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida," desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza esaminare in dettaglio tutte le altre questioni sollevate dalle parti) sono decisivi ed assorbenti rispetto alle ulteriori e diverse domande ed eccezioni, comprese le istanze istruttorie non ammesse e ne rendono inutile l'esame, tenuto anche conto che le quote cedute della società sono oggetto del provvedimento cautelare di data 05.1.2023 con il RO
quale il giudice ne ha autorizzato il sequestro conservativo ex art. 2905 c.2 c.c. nei termini di seguito trascritti:
“ 1) autorizza il sequestro conservativo ex art. 2905 c.2 c.c. delle quote di partecipazione nella società già detenute da (codice fiscale ), della società VAST&FAST s.r.l Controparte_2 CodiceFiscale_3 codice fiscale e cedute a ( codice fiscale ) con atto di P.IVA_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 cessione di partecipazioni di società a responsabilità limitata del 10.7. 2017, a rogito del notaio dott. Per_1
, rep. 1767, racc. n. 1122, pari al 50% del capitale sociale, attualmente in piena proprietà di
[...] [...]
(vedi atto di cessione di partecipazioni di s.r.l del 10.7.2017 - doc.4 ricorrente - e visura C.C.I.A.A CP_1 relativa alla società VAST&FAST s.r.l con sede in NÈ (VI) via Vegri n. 65 codice fiscale - doc.2 P.IVA_1 ricorrente);
2) nomina il dott. di Vicenza Custode giudiziario dell'intera quota già intestata a Persona_2
della società VAST&FAST s.r.l ( società con sede in NÈ (VI) via Vegri n. 65 codice fiscale Controparte_2
) oggetto dell'atto di cessione di partecipazioni di società a responsabilità limitata del 10.7.2017, P.IVA_1
a rogito del notaio dott.ssa , rep. 1767, racc. n. 1122, pari al 50% del capitale sociale (cfr. Persona_1 atto di cessione -doc. 4 ricorrente - e visura C.C.I.A.A doc.2 ricorrente);
3) attribuisce al Custode, dott. i poteri di cui all'art.2471 bis e art.2352 cc . Persona_2
pagina 13 di 15 4) Autorizza la trascrizione del presente provvedimento presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di Vicenza (competente) .”
4) La presente sentenza è titolo ai fini delle iscrizioni / annotazioni anche nel Registro imprese.
5) Le spese sia le spese del presente giudizio e sia le spese relative al sub-procedimento cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ( CP_1
e ) in solido tra loro, essendo risultati soccombenti e liquidate (compresa la
[...] Controparte_2 fase cautelare – n. 3418 sub 1 /2022 RG-) a favore dell'attrice e per essa del suo Parte_1 procuratore in atti che all'udienza del 5.7.2024 si è dichiarato distrattario ex art. 93 cpc, come segue per compenso:
*per il giudizio di merito, applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore indeterminabile -valore medio-: euro 1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro
1.804,00 per trattazione, euro 2.905,00 per fase decisionale = compenso totale euro 7.616,00
**per il sub-procedimento cautelare - applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore indeterminabile -valore medio-: fase studio euro 1.175,00, fase introduttiva euro 851,00, fase trattazione euro 1.985,00, fase decisionale euro 1.202,00 = compenso totale 5.213,00 totale complessivo del compenso euro 12.829,00 (euro 7.616, 00 + euro 5.213,00= euro
12.829,00), oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
Il compenso già liquidato al CTU, dott. , va posto in via definitiva in Persona_3
solido a carico dei convenuti risultati soccombenti, come pure vanno posti in via definitiva in solido a carico dei convenuti risultati soccombenti gli acconti liquidati a favore del dott. Persona_2
nominato custode con provvedimento cautelare di data 05.1.2023 con il quale il giudice ha autorizzato il sequestro conservativo ex art. 2905 c.2 codice civile delle quote di partecipazione nella società VAST&FAST s.r.l già detenute da . Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica:
-in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta dall'attrice Parte_1
(codice fiscale ) nei confronti dei convenuti (codice fiscale C.F._1 Controparte_1
) e ( codice fiscale ), C.F._5 Controparte_2 C.F._6
1) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 codice civile nei confronti dell'attrice , con Parte_1 ogni conseguenza di legge, dell'atto di cessione delle quote della società del RO
pagina 14 di 15 10.07.2017 rogato in AR VI (VI) dal Notaio del Collegio Notarile Persona_1
Vicenza e Bassano n. 1767 Rep. e n. 1122 (doc.4 attoreo) in forza del quale Controparte_2
(codice fiscale ) ha ceduto a (codice fiscale CodiceFiscale_3 Controparte_1 C.F._2
) la quota pari al 50% del capitale sociale della società (codice fiscale
[...] RO
). P.IVA_1
2) Dà atto che alla suindicata pronuncia di inefficacia conseguono gli effetti di legge e in particolare quanto stabilito dall' art. 2902 codice civile;
3) dà atto che con provvedimento cautelare di data 05.1.2023 è stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 2905 comma 2 c.c. delle quote oggetto del suindicato atto di cessione di quote della società del 10.7.2017, atto di cessione dichiarato (al precedente punto n.1 RO del presente dispositivo) inefficace ex art. 2901 codice civile nei confronti dell'attrice Parte_1
.
[...]
4) Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della iscrizione / annotazione presso Registro
Imprese.
5) Pone le spese di CTU in via definitiva in solido a carico dei convenuti ( e Controparte_2
come pure vanno posti in via definitiva a carico dei convenuti ( e Controparte_1 Controparte_1
) in solido gli acconti liquidati a favore del Custode dott. nominato Controparte_2 Persona_2
con provvedimento cautelare di data 05.1.2023;
6) condanna i convenuti, e , in solido alla rifusione a favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice e per essa del procuratore in atti dichiaratosi all'udienza del Parte_1
5.7.2024 distrattario ex art. 93 c.p.c, delle competenze e spese del presente giudizio e della fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 12.829,00 per compenso oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
Vicenza, 14 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 3418 / 2022 R.G. promossa con atto di citazione
DA
nata in [...] in data [...] residente in [...], Zane' (VI) Parte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa –come da procura in atti- dall'avvocato C.F._1
Emanuela Minesso del Foro di Padova e dall'avvocato Federico Casa del Foro di Vicenza con domicilio eletto presso il lo studio di quest'ultimo studio in Vicenza, via Cengio n.15 e con dichiarazione di voler riceve comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC federico e PEC Email_1 Email_2
-Attrice-
CONTRO
1) nato a [...] il [...], residente a [...]
XXIV Maggio n. 4/A, codice fiscale CodiceFiscale_2
2) nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 67, codice fiscale CodiceFiscale_3
entrambi con il procuratore e domiciliatario avv. Guido Maria Fracasso del Foro di Vicenza (C.F.
[...]
, PEC , con studio a Vicenza, Stradella C.F._4 Email_3
dei Munari n. 8, come da mandato in atti, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ed avvisi relativi al presente giudizio a mezzo posta elettronica all'indirizzo Email_4
-Convenuti-
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI
(udienza di precisazione delle conclusioni del 5.7.2024)
pagina 1 di 15 dell'attrice “come da atto di citazione insistendo anche per le istanze Parte_1
istruttorie non ammesse, chiede la condanna alla rifusione delle spese relative al sequestro conservativo in corso di causa con distrazione sia delle spese che delle competente del giudizio cautelare sia del presente giudizio di merito.” (si riportano le conclusioni in citazione:
“1) in via principale, per le ragioni di cui in atti, accettarsi e dichiararsi la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione di quote societarie del 10 luglio 2017 a ministero del notaio dott.ssa
, rep. n. 1767, racc. n. 1122 (doc. 4), e per l'effetto dichiararsi l'inefficacia e/o Persona_1
l'inopponibilità dello stesso nei confronti della signora;
Parte_1 in via subordinata alla domanda sub 1)
2) per le ragioni di cui in atti, accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote societarie del 10 luglio 2017 a ministero del notaio dott.ssa , rep. Persona_1
e. 1767, racc. n. 1122, e per l'effetto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dello stesso;
in via subordinata rispetto alle domande precedenti
3) a seguito dell'accoglimento dell'una o dall'altra domanda, come sopra formulate in principalità e in subordine, accertarsi e dichiararsi che le quote compravendute, ove sia accolta la domanda di simulazione assoluta, sono di piena proprietà del venditore, oppure, che queste sono soggette alla esecuzione dell'attrice; oppure ancóra, nel caso in cui le quote anzidette non si trovino più nel patrimonio de1 convenuto-acquirente, per essere state alienate medio tempore a terzi ai quali
l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti in via tra loro solidale a versare all'attrice il controvalore delle quote alla data dell'atto nullo e/o inefficace nella misura che sarà determinata in corso di causa eventualmente anche tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
ordinarsi l'annotazione de1l'emananda sentenza presso la Camera di Commercio di Vicenza;
in via ancora principale
4) previo ogni opportuno accertamento, e comunque per le ragioni di cui in atti, condannarsi se del caso anche solo in via di condanna generica il signor , quale soggetto Controparte_1 concorrente alla lesione del diritto di credito de1l'attrice, al ristoro del danno ex art. 2043 c.c., da determinarsi con riferimento al minor valore de1 patrimonio del per effetto della Controparte_2 cessione per cui à causa;
5) condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese e gli onorari di causa, oltre
IVA e al CPA come per legge.” )
dei convenuti : come da note depositate il 24.6.2024, Controparte_1 Controparte_2
quindi:
“ IN VIA PRELIMINARE 1. Accertata la carenza di interesse dell'attrice a far valere l'affermata simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della per i motivi esposti nella comparsa di costituzione CP_3 CP_4 depositata il 23 Nov. 2022, dichiararsi inammissibile e comunque respingersi la relativa domanda, con ogni conseguente statuizione.
2. Accertata e dichiarata la genericità e l'indeterminatezza delle domande attoree di condanna dei convenuti al versamento, in solido fra loro, del controvalore delle quote della RO
pagina 2 di 15 oggetto dell'atto di cessione alla data della stipula e di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale formulata nei confronti del solo per i motivi esposti nella comparsa Controparte_1 di costituzione in giudizio, dichiararsi inammissibili e comunque respingersi tali domande ad ogni effetto di legge.
NEL MERITO
3. Accertata e dichiarata l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto delle domande di revoca ex art. 2901 c.c. e di simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della del 10 RO
Luglio 2017, nonché di condanna del convenuto al risarcimento del danno da Controparte_1 responsabilità extracontrattuale per i motivi esposti in narrativa, respingersi le stesse dichiarandosi per quanto necessario pienamente valido ed efficace l'atto di cessione delle quote sociali avversariamente impugnato.
IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna del sig.
[...]
al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., limitarsi la somma eventualmente dovuta al CP_1 concreto danno subito dall'attrice di cui sia stata fornita specifica e dettagliata documentazione e quantificazione in corso di causa.
IN OGNI CASO
5. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. VI n.2
c.p.c. depositata il 13 Febb. 2023 che non sono state ammesse, ed in particolare si chiede che venga disposta C.T.U. per determinare il valore dell'immobile Via Trieste n. 190 a NÈ in proprietà del convenuto al fine di determinare il valore di probabile realizzo e che vengano Controparte_2 ammesse le prove orali ivi capitolate con i testimoni indicati.
Con rifiuto del contraddittorio su eventuali domande formulate da controparte in sede di precisazione delle conclusioni e richiesta di assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 21.6.2022 notificato come in atti l'attrice Parte_1 conveniva avanti all'intestato Tribunale il coniuge e (tra loro Controparte_2 Controparte_1
fratelli) concludendo nei termini in epigrafe trascritti, chiedendo in via principale la revoca ex art. 2901
c.c. dell'atto di cessione delle quote sociali di atto rogato dal notaio RO Per_1
di Schio il 10.7.2017 al n. 1767 Rep. e n. 1122 Racc., in subordine di dichiararne la
[...]
simulazione assoluta ed in ulteriore subordine di dichiararsi che le quote sociali sono di proprietà del venditore o sono assoggettabili ad esecuzione ovvero, qualora non siano più nel patrimonio dell'acquirente poiché vendute, di condannarsi i convenuti in via solidare a pagarne il controvalore alla data dell'atto nullo e/o inefficace come determinato in causa, nonché di condannarsi il solo CP_1
a risarcire il danno ex art. 2043 c.c. arrecato all'attrice per aver concorso alla lesione del suo
[...]
diritto di credito ed entrambi i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.
pagina 3 di 15 L'attrice a fondamento delle domande svolte, in estrema sintesi, esponeva:
- di essere creditrice nei confronti del convenuto di una somma di oltre Controparte_2
euro 30.000,00 per contributo al mantenimento dei figli stabilit dall'intestato tribunale in sede di separazione giudiziale dei coniugi e che il marito avrebbe ceduto la sua quota del Controparte_2
50% della di NÈ al fratello dopo aver saputo della volontà RO Controparte_1
della moglie di separarsi, per cui ne ha chiesto la revoca ex art. 2901 c.c.
-che l'atto di cessione della quota sarebbe nullo poiché simulato, in quanto avvenuto ad un prezzo pari al valore nominale che l'attrice assumeva essere inferiore al valore reale, prezzo da pagarsi “a mezzo rate non garantite, diluite in un lasso di tempo di oltre un anno dall'atto di cessione”
e che il credito per i contributi al mantenimento dei figli non pagati “merita tutela extra-contrattuale poiché il terzo estraneo cooperava con il nella lesione del diritto di credito”, per cui Controparte_2
ne chiedeva la condanna al risarcimento ex art. 2043 c.c. delle somme eventualmente non recuperate da . Controparte_2
Con comparsa depositata il 23.11.2022 i convenuti e si Controparte_1 Controparte_2
costituivano, contestando puntualmente le richieste attoree (nei precisi termini indicati nella comparsa di costituzione a cui per brevità si rinvia) concludendo nei termini che si trascrivono:
“ IN VIA PRELIMINARE 1. Accertata la carenza di interesse dell'attrice a far valere l'affermata simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della per i motivi esposti in narrativa dichiararsi CP_3 CP_4 inammissibile e comunque respingersi la relativa domanda, con ogni conseguente statuizione.
2. Accertata e dichiarata la genericità e l'indeterminatezza delle domande di condanna dei convenuti al versamento in favore dell'attrice, in solido fra loro, del controvalore delle quote alla data di stipula dell'atto asseritamente nullo e/o inefficace e di quella di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti del solo per i motivi sopra Controparte_1 esposti, dichiararsi le stesse inammissibili e comunque respingerle ad ogni effetto di legge.
NEL MERITO
3. Accertata e dichiarata l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto delle domande attoree di revoca ex art. 2901 c.c. e di simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote della CP_5 rogato il 10 Luglio 2017, nonché di condanna del convenuto al risarcimento
[...] Controparte_1 del danno da responsabilità extracontrattuale per i motivi esposti in narrativa, respingersi le stesse dichiarandosi per quanto necessario pienamente valido ed efficace l'atto di cessione delle quote sociali impugnato.
IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna del sig. al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., limitarsi il risarcimento al danno Controparte_1 concretamente subito dall'attrice di cui venga fornita specifica prova e quantificazione in corso di causa.
IN OGNI CASO
pagina 4 di 15
5. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.” A seguito del ricorso cautelare depositato dall'attrice in corso di causa in data 7.12.2022 il
Giudice all'esito del sub-procedimento, con ordinanza del 5.1.2023 autorizzava il sequestro conservativo ex artt. 2905 co. 2 c.c. e 671 c.p.c. delle quote di già in proprietà di RO
, pari al 50% del capitale sociale, cedute al fratello con atto rogato Controparte_2 Controparte_1
dal notaio il 10 Lug. 2017 n. 1767 Rep. e n. 1122 Racc.e nominava Custode il dott. Persona_1
a cui attribuiva i poteri meglio indicati nell'ordinanza del 5.1.2023 . Persona_2
All'udienza di prima comparizione del 13.12.2022, il Giudice, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente all'esito dell'udienza del 28.3.2023 (fisata per decisione sulle eventuali richieste istruttorie) il giudice con ordinanza riservata emessa lo stesso giorno 28.3.2023, disponeva
CTU al fine di quantificare il valore delle quote della di proprietà di RO CP_2
al momento della loro cessione (luglio 2017) e nominava CTU il dott. di
[...] Persona_3
Vicenza, mentre rigettava le diverse richieste istruttorie e dichiarava tardivi i documenti dal n. 32 al n.37 prodotti dalla parte attrice con la memoria ex art. 183 c.6 n.3 cpc.
All'udienza del 30.5.2023 il giudice procedeva al conferimento dell'incarico al CTU nominato dott. , assegnando i termini per deposito di osservazioni e risposta, e fissava per Persona_3 trattazione l'udienza del 30.1.2024 .
In data 11.1.2024 il CTU depositava elaborato scritto.
All'udienza del 30.1.2024 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
25.6.2024, poi rinviata d'ufficio al 5.7.2024.
Con decreto del 15.7.2024 il giudice liquidava il compenso del CTU nominato dott.
[...]
ponendolo in via provvisoria a carico delle parti in solido. Persona_3
All'udienza del 5.7.2024 comparivano i procuratori delle parti che concludevano nei termini indicati a verbale quindi: il procuratore di parte attrice concludeva “come da Parte_1
atto di citazione insistendo anche per le istanze istruttorie non ammesse, chiede la condanna alla rifusione delle spese relative al sequestro conservativo in corso di causa con distrazione sia delle spese che delle competente del giudizio cautelare sia del presente giudizio di merito.”; il procuratore dei convenuti e concludeva “come da note conclusive già depositate”. Controparte_1 Controparte_2
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. La causa viene ora decisa.
pagina 5 di 15 Motivi della decisione
La domanda svolta dall'attrice per quanto di ragione va accolta Parte_1
essendo risultata fondata per i seguenti motivi.
1) Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda attorea vale a dire:
a) l'esistenza di un credito in capo a parte attrice (va tenuto conto della nozione di credito assunta pacificamente dalla giurisprudenza che la intende anche in senso ampio comprensiva della ragionevole aspettativa pur se non accertata in giudizio con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità - Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/06/2020, n. 10522 );
b) il compimento di un atto negoziale di disposizione in senso peggiorativo (in senso anche solo qualitativo o comunque tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito) del patrimonio da parte del debitore (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 “ Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. “ );
c) il conseguente “eventus damni” inteso quale pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie, quindi anche una maggiore difficoltà di soddisfare il credito (si rinvia in generale alla citata Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19207 ) . Nel caso di specie l'attrice agisce con riferimento ad un credito di natura sostanzialmente alimentare – trattandosi di contributo al mantenimento dei figli minori che il Tribunale in sede di separazione e poi di divorzio ha posto a carico del marito a favore della attrice . Controparte_2 Parte_1
d) L'elemento soggettivo “ consilium o scientia fraudis o damni” intesa nel caso di specie
(posto che oggetto di causa è un atto oneroso successivo al sorgere del credito) ex art. 2901 comma 1,
n.1 e n.2 codice civile come conoscenza del debitore e consapevolezza del terzo di recare pregiudizio ai creditori.
(Si rinvia alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio per le ragioni del creditore e la consapevolezza del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, "dolo generico">; non è richiesta la conoscenza da pagina 6 di 15 parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore – vedi Cass. civ. sez.I, 05.7.2013, n. 16825; Cass.,
Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. “- ).
Infatti alla luce del materiale probatorio acquisito in atti il Giudice ritiene raggiunta la prova di tutti i suindicati presupposti.
a) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione.
Parte attrice ha fornito adeguata prova dell'esistenza della ragione di credito che legittima l'azione revocatoria ordinaria, oggetto di causa, producendo il titolo esecutivo (sentenza di separazione del Tribunale di Vicenza confermata dalla Corte di Appello di Venezia che stabilisce il quantum del mantenimento ( docc. 6 e 7 attorei).
Va aggiunto che con la sopravvenuta sentenza definitiva del 27.9.2024 n. 1639/2024
(prodotta dai convenuti con la comparsa conclusionale) che ha definito gli aspetti economici conseguenti alla pronuncia della sentenza parziale di divorzio-scioglimento del matrimonio, il
Tribunale di Vicenza ha confermato il collocamento dei figli minori presso la madre Parte_1
a cui resta assegnata la casa familiare in NÈ (VI) via le Trieste 190, nonché disposto
[...]
l'obbligo in capo a di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_2 Parte_1
Per_ mese a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e la somma di euro 1.000,00 Per_5
mensili (euro 500,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Risulta così confermata l'attualità dell'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_2
Per_
ogni mese a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori e la Parte_1 Per_5
somma di euro 1.000,00.
Il Giudice osserva che il credito della attrice (ai fini dell'azione revocatoria oggetto di causa) va inteso in senso ampio quale ragione di credito della attrice di ottenere dal marito il contributo al mantenimento dei figli;
infatti il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota ( si rinvia anche per i motivi alla giurisprudenza in particolare : Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27653 del 2011; Cass. civ., Sez. I, Sent., 04/09/1999, n. 9386: “
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di stabilire come il coniuge il quale abbia integralmente adempiuto
pagina 7 di 15 l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligazione di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che, nell'indicato comportamento del genitore adempiente, è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 c.c. (Cass. 5 dicembre 1996, n. 10849).”.
Per i suindicati motivi, ne consegue che la ragione di credito dell' attrice Parte_1 legittimante la promossa azione revocatoria è da considerarsi antecedente all'atto di
[...]
cessione di quote societarie del 10.7.2017 poiché - come chiarito dalla citata giurisprudenza a cui si rinvia - l'obbligo di contribuzione per il mantenimento della prole sorge a carico dei genitori con la nascita dei figli .
b) Quanto all'atto pregiudizievole di disposizione del patrimonio da parte del debitore, parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo l'atto di cessione di partecipazioni di società a responsabilità limitata del 10.7.2017 rogato in AR VI (VI) dal Notaio del Persona_1
Collegio Notarile Vicenza e Bassano n. 1767 Rep. e n. 1122 (doc.4 attoreo) con il quale CP_2
a fronte del prezzo di euro 40.000,00 ( peraltro ne è previsto il pagamento a rate) ha ceduto
[...] la proprietà della totalità delle proprie quote (50%) della società all'altro socio il RO
fratello (che è diventato socio unico della . Controparte_1 RO
Si tratta di quote pari alla metà del capitale sociale (50%) della società RO
libere non colpite da pignoramenti, sequestri o concesse in pegno.
La consulenza tecnica disposta in corso di giudizio ha stabilito (con motivazione che il giudice condivide posto che risulta logicamente motivata considerato che il CTU dott.
[...]
ha ben precisato i criteri tecnici utilizzati per giungere alle conclusioni così rispondendo Persona_3 al quesito e alle critiche oggetto delle osservazioni ) il valore della quota alla data dell'atto di cessione
10.7.2017 in euro 141.877,00.
Orbene alla luce dei dati suindicati, il Tribunale ritiene fondato l'assunto attoreo circa la dannosità del suindicato atto negoziale a titolo oneroso, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. 2005, n. 5972; Cass. 2018, n.19207 dove al paragrafo n.
3.2 di parte motiva si precisa:“Questa Corte, infatti, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione pagina 8 di 15 quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e
qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017). “ ) .
Il Giudice ritiene che, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria è risultato che in effetti l'atto negoziale con il quale ha ceduto all'altro socio il fratello la Controparte_2 Controparte_1
proprietà della quota del 50% della società ha comportato una lesione RO
qualitativa della garanzia patrimoniale generica (infatti c'è pregiudizio anche se vendendo il dante causa riceve il controvalore in danaro, essendo questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile da parte dei creditori) e risultando la cessione per un prezzo inferiore al valore della quota (vedi la CTU che ha valorizzato la quota alla data dell'atto 10.7.2017 in euro 141.877,00 quindi importo ben maggiore del prezzo di euro 40.000,00 indicato nell'atto del 10.7.2017) ha comportato pure una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore ( ) avendo Controparte_2
così ridotto quantitativamente la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. data dal patrimonio del come composto alla data dell'atto del 10.7.2017 e nel contempo ha pure Controparte_2
ridotto le fonti del reddito (quali sono gli utili netti che lo statuto della società RO all'art. 28 ne prevede la distribuzione in proporzione alla partecipazione dei soci, e considerato che gli utili sono pignorabili- vedi statuto della società prodotto al doc.17 dai convenuti- ) posto che che ora risulta solo dipendente della società - come Controparte_2 RO
confermato dalle esecuzioni promosse dalla attrice risultate non satisfattive - è risultato disporre di liquidità insufficiente con pregiudizio dei creditori in generale e nello specifico del credito dell'attrice che (a fronte dell'inadempimento del marito all'obbligo mensile di corrisponderle – quale rimborso - il contributo al mantenimento dei figli minori) non trova nel patrimonio del marito una liquidità sufficiente per ottenere l'esecuzione coattiva .
c) Quanto all' ”eventus damni” il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche tale presupposto .
Osserva il Giudice che il convenuto, pur onerato della prova, non ha dimostrato la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel suo patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire alla creditrice attrice di soddisfare Parte_2 nell'immediatezza e agevolmente (anche in sede esecutiva) il proprio credito pari al contributo al mantenimento dei figli minori che via, via di mese in mese si forma confermando così la dannosità cessione oggetto di causa del 10.7.2017 .
I convenuti hanno eccepito che nel caso di specie difetta il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio arrecato dall'atto del 10.7.2017 posto che il credito dell'attrice (secondo pagina 9 di 15 l'assunto dei convenuti) risulta garantito dal fatto che l'attrice ha iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà del marito, immobile che è gravato da provvedimento di assegnazione in Per_ favore della signora in quanto collocataria dei figli minori e;
si tratta dell' Parte_1 Per_5 ipoteca giudiziale derivante da sentenza di separazione a garanzia del pagamento dell'assegno di mantenimento per l'importo di euro 200.000,00 (vedi ispezioni ipotecarie prodotte da parte convenuta doc.36 e doc.37 che provano l' iscrizione ipotecaria e la trascrizione dell'assegnazione della casa familiare).
La circostanza secondo quanto eccepito dai convenuti dimostrerebbe che l'immobile, di proprietà del marito, è ampiamente sufficiente a garantire il pagamento dell'intero credito attoreo anche se il convenuto nulla più dovesse versare (vedi da ultimo memoria conclusionale di replica dei convenuti pagina 2).
Orbene il Giudice ritiene la suindicata eccezione sollevata dai convenuti non fondata.
Infatti a prescindere dal valore dell'immobile di proprietà del marito (si tratta della casa familiare che il Tribunale ha assegnato alla attrice in quanto collocataria prevalente dei figli minori
Per_ e -assegnazione confermata anche dalla sentenza di divorzio-) una esecuzione sul Per_5 medesimo sarebbe dannosa per l'attrice poiché la priverebbe dell'unico bene a garanzia dell'obbligo del marito di corrisponderle il contributo mensile al mantenimento dei figli che è un obbligo che presenta la peculiarità di maturare via, via di mese in mese ed essendo ad oggi del tutto incerto quando nel futuro il credito verrà meno in capo al marito (posto che l'evento è collegato al raggiungimento da parte dei figli della autonomia dal punto di vista economico e la sentenza di divorzio prodotta da parte convenuta ha confermato l'obbligo riducendolo ad euro 1.000,00 mensili) .
I motivi suindicati rendono inutile stabilire il valore dell'immobile ( la richiesta di CTU svolta dai convenuti va respinta) .
Il Giudice rileva che ad oggi permane anche l'interesse all'azione revocatoria instaurata dall'attrice posto che il marito ha confermato di aver adempiuto solo in parte Controparte_2 all'obbligo di versare mensilmente alla moglie il contributo per il mantenimento dei figli minori e quindi ha confermato di non adempiere a quanto stabilito con sentenza di separazione (ed ora di divorzio) provvedendo spontaneamente a corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli solo la minor somma di euro 400,00 mensili anziché l'importo determinato dal
Tribunale di euro 1.400,00 mensili ora ridotto ad euro 1.000,00 mensili (vedi sentenza di divorzio prodotta dalla parte convenuta con la comparsa conclusionale) .
Inoltre l'attrice ha provato che le procedure esecutive fino ad oggi instaurate (al fine di recuperare le quote del contributo al mantenimento a carico del marito non corrisposte ) sono state pagina 10 di 15 solo parzialmente satisfattive (cfr. docc. 14, 15 e 16 attorei) dato che prova la attuale sussistenza della condizione dell'azione revocatoria dell'eventus damni perché dimostra la insufficienza del patrimonio del debitore a consentire l'agevole soddisfazione del credito della attrice di natura sostanzialmente alimentare, che presenta la peculiarità di maturare via, via di mese in mese ed essendo ad oggi incerto quando il credito cesserà di maturare (e quindi è del tutto incerto l'ammontare complessivo alla cessazione dell'obbligo).
d) Quanto al “consilium o scientia fraudis o damni” elemento soggettivo dell'azione revocatoria (art.2901, comma 1, n.1 e n.2 codice civile) il Giudice ritiene che parte attrice ha fornito adeguata prova anche di tale presupposto .
Va precisato che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di domanda di revocatoria ordinaria di atto negoziale dispositivo del patrimonio del debitore, atto oneroso, cronologicamente successivo al sorgere del credito di parte attrice (inteso come ragione di credito che quando sorge riguarda un credito che non è ancora esigibile o quantificato), posto che l'obbligazione di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e il coniuge il quale abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda;
pertanto, quanto all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore e la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica ( art. 2740 c.c.) .
Nel caso di specie il convenuto ha ceduto al fratello la Controparte_2 Controparte_1
totalità della partecipazione nella società di famiglia in data 10.7.2017 che è RO
data successiva alla nascita dei figli di . Controparte_2
Il suindicato dato temporale rileva in relazione all'elemento soggettivo posto che ( secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza ) nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo (art. 2901, comma 1,
n.1 e n.2 codice civile ) è sufficiente la semplice conoscenza del debito da parte del debitore e in capo al terzo acquirente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori in generale (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica,
"dolo generico"); non è richiesta la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ( si rinvia a Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423 ; Cass. 2013 n. 16825 che ha chiarito “ ai
pagina 11 di 15 fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a
titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito “).
Va poi aggiunto che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche a mezzo presunzioni (vedi Cass. civ. sez. III, 30.12.2014 n. 27546 ; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/01/2019,
n. 1286 “ La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore
e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. “ .
Orbene, premesso quanto sopra chiarito in generale, il Tribunale nel caso di specie ritiene provato l'elemento soggettivo (art. 2901 primo comma n. 1 e n.2 c.c.) consistente nella conoscenza da parte del debitore ( ) della ragione di debito verso la moglie ( sorta già con la Controparte_2
filiazione ) e nella consapevolezza del terzo ( ) del pregiudizio che il contratto di Controparte_1
cessione delle quote del 10.7.2017 ha arrecato alle ragioni dei creditori (di ) e quindi Controparte_2
alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. posto che:
- la crisi coniugale, sin dal giugno 2017, era nota anche a , come risulta dalla Controparte_1
testimonianza che lo stesso ha reso, quale teste indicato del fratello , nel giudizio di Controparte_2 separazione dei coniugi svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza: “fino a maggio 2017 i rapporti tra mio fratello e sua moglie mi sembravano normali […] dopo il maggio 2017 i rapporti tra i due si interruppero” (doc. 26 attoreo : verbale assunzione prova testimoniale che va valutato in questo giudizio quale elemento di prova );
- il legame familiare tra i due fratelli e uniti anche negli affari Controparte_2 CP_6 imprenditoriali e la circostanza che (coniuge dell'attrice) a seguito della cessione Controparte_2
della quota del 50% di partecipazione alla (ceduta per il solo valore nominale RO
delle quote di euro 40.000,00 ) continui a lavorare come dipendente nella medesima s.r.l;
- la cessione delle quote della del 10.7.2017 per il prezzo di euro RO
40.000,00 è risultata di molto inferiore al valore della quota ( che il CTU ha indicato in euro 141.877,
00) e tale circostanza ( che ha comportato la riduzione dal punto di vista non solo qualitativo ma anche quantitativo del patrimonio del socio e fratello riducendo la garanzia generica stabilita CP_2 dall' art. 2740 cc prevista a favore dei creditori del socio e riducendo pure la fonte di reddito da utili )
pagina 12 di 15 era certamente nota al socio il fratello che ha pagato la quota del fratello per un Controparte_1
valore di molto inferiore al valore reale e per di più con rateizzazione del paramento del corrispettivo .
Lo strettissimo vincolo parentale tra il soci, unitamente agli elementi sopra indicati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ( ex art. 2729 cc) che fanno ritenere inverosimile che non fosse a conoscenza che con la vendita delle quote del 10.7.2017 oggetto di Controparte_1
causa il fratello ha reso indisponibile per i creditori il bene costituito dalla Controparte_2
partecipazione nella società di famiglia , con pregiudizio della garanzia generica ex RO
art. 2740 c.c. .
Infatti l'azione revocatoria ordinaria risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza, e nel caso di specie con la cessione oggetto di causa del 10.7.2017 le parti del contratto hanno certamente consapevolmente ridotto il patrimonio aggredibile dai creditori di . Controparte_2
2) In conclusione per i motivi suindicati la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta dall'attrice deve essere accolta con ogni conseguenza di legge ex art. 2902 c.c.
3) I suindicati motivi (e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida," desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza esaminare in dettaglio tutte le altre questioni sollevate dalle parti) sono decisivi ed assorbenti rispetto alle ulteriori e diverse domande ed eccezioni, comprese le istanze istruttorie non ammesse e ne rendono inutile l'esame, tenuto anche conto che le quote cedute della società sono oggetto del provvedimento cautelare di data 05.1.2023 con il RO
quale il giudice ne ha autorizzato il sequestro conservativo ex art. 2905 c.2 c.c. nei termini di seguito trascritti:
“ 1) autorizza il sequestro conservativo ex art. 2905 c.2 c.c. delle quote di partecipazione nella società già detenute da (codice fiscale ), della società VAST&FAST s.r.l Controparte_2 CodiceFiscale_3 codice fiscale e cedute a ( codice fiscale ) con atto di P.IVA_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 cessione di partecipazioni di società a responsabilità limitata del 10.7. 2017, a rogito del notaio dott. Per_1
, rep. 1767, racc. n. 1122, pari al 50% del capitale sociale, attualmente in piena proprietà di
[...] [...]
(vedi atto di cessione di partecipazioni di s.r.l del 10.7.2017 - doc.4 ricorrente - e visura C.C.I.A.A CP_1 relativa alla società VAST&FAST s.r.l con sede in NÈ (VI) via Vegri n. 65 codice fiscale - doc.2 P.IVA_1 ricorrente);
2) nomina il dott. di Vicenza Custode giudiziario dell'intera quota già intestata a Persona_2
della società VAST&FAST s.r.l ( società con sede in NÈ (VI) via Vegri n. 65 codice fiscale Controparte_2
) oggetto dell'atto di cessione di partecipazioni di società a responsabilità limitata del 10.7.2017, P.IVA_1
a rogito del notaio dott.ssa , rep. 1767, racc. n. 1122, pari al 50% del capitale sociale (cfr. Persona_1 atto di cessione -doc. 4 ricorrente - e visura C.C.I.A.A doc.2 ricorrente);
3) attribuisce al Custode, dott. i poteri di cui all'art.2471 bis e art.2352 cc . Persona_2
pagina 13 di 15 4) Autorizza la trascrizione del presente provvedimento presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di Vicenza (competente) .”
4) La presente sentenza è titolo ai fini delle iscrizioni / annotazioni anche nel Registro imprese.
5) Le spese sia le spese del presente giudizio e sia le spese relative al sub-procedimento cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ( CP_1
e ) in solido tra loro, essendo risultati soccombenti e liquidate (compresa la
[...] Controparte_2 fase cautelare – n. 3418 sub 1 /2022 RG-) a favore dell'attrice e per essa del suo Parte_1 procuratore in atti che all'udienza del 5.7.2024 si è dichiarato distrattario ex art. 93 cpc, come segue per compenso:
*per il giudizio di merito, applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore indeterminabile -valore medio-: euro 1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro
1.804,00 per trattazione, euro 2.905,00 per fase decisionale = compenso totale euro 7.616,00
**per il sub-procedimento cautelare - applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore indeterminabile -valore medio-: fase studio euro 1.175,00, fase introduttiva euro 851,00, fase trattazione euro 1.985,00, fase decisionale euro 1.202,00 = compenso totale 5.213,00 totale complessivo del compenso euro 12.829,00 (euro 7.616, 00 + euro 5.213,00= euro
12.829,00), oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
Il compenso già liquidato al CTU, dott. , va posto in via definitiva in Persona_3
solido a carico dei convenuti risultati soccombenti, come pure vanno posti in via definitiva in solido a carico dei convenuti risultati soccombenti gli acconti liquidati a favore del dott. Persona_2
nominato custode con provvedimento cautelare di data 05.1.2023 con il quale il giudice ha autorizzato il sequestro conservativo ex art. 2905 c.2 codice civile delle quote di partecipazione nella società VAST&FAST s.r.l già detenute da . Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica:
-in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta dall'attrice Parte_1
(codice fiscale ) nei confronti dei convenuti (codice fiscale C.F._1 Controparte_1
) e ( codice fiscale ), C.F._5 Controparte_2 C.F._6
1) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 codice civile nei confronti dell'attrice , con Parte_1 ogni conseguenza di legge, dell'atto di cessione delle quote della società del RO
pagina 14 di 15 10.07.2017 rogato in AR VI (VI) dal Notaio del Collegio Notarile Persona_1
Vicenza e Bassano n. 1767 Rep. e n. 1122 (doc.4 attoreo) in forza del quale Controparte_2
(codice fiscale ) ha ceduto a (codice fiscale CodiceFiscale_3 Controparte_1 C.F._2
) la quota pari al 50% del capitale sociale della società (codice fiscale
[...] RO
). P.IVA_1
2) Dà atto che alla suindicata pronuncia di inefficacia conseguono gli effetti di legge e in particolare quanto stabilito dall' art. 2902 codice civile;
3) dà atto che con provvedimento cautelare di data 05.1.2023 è stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 2905 comma 2 c.c. delle quote oggetto del suindicato atto di cessione di quote della società del 10.7.2017, atto di cessione dichiarato (al precedente punto n.1 RO del presente dispositivo) inefficace ex art. 2901 codice civile nei confronti dell'attrice Parte_1
.
[...]
4) Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della iscrizione / annotazione presso Registro
Imprese.
5) Pone le spese di CTU in via definitiva in solido a carico dei convenuti ( e Controparte_2
come pure vanno posti in via definitiva a carico dei convenuti ( e Controparte_1 Controparte_1
) in solido gli acconti liquidati a favore del Custode dott. nominato Controparte_2 Persona_2
con provvedimento cautelare di data 05.1.2023;
6) condanna i convenuti, e , in solido alla rifusione a favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice e per essa del procuratore in atti dichiaratosi all'udienza del Parte_1
5.7.2024 distrattario ex art. 93 c.p.c, delle competenze e spese del presente giudizio e della fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 12.829,00 per compenso oltre spese generali (15% del compenso liquidato) ed euro 518,00 per contributo unificato, cpa e iva di legge.
Vicenza, 14 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
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