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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 4. (Riduzione della aliquota IRPEG) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";
b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003",
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,";
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,".
2. All' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 , in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento".
3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001, e' ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";
b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003",
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,";
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,".
2. All' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 , in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento".
3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001, e' ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Commentari • 6
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[…] stessi interessi siano stati gia\' versati in adempimento delle disposizioni dettate dai precedenti provvedimenti di ripresa della riscossione. L\'articolo 138, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nel confermare che non si applicano alla procedura di cui al presente articolo le disposizioni dell\'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 - ai sensi
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Giurisprudenza • 20
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