Articolo 4 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 2001
Art. 4. (Riduzione della aliquota IRPEG) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";
b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003",
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,";
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,".
2. All' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 , in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento".
3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001, e' ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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