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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13932/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO Parte_1
SALVATORE e dall'avv. COSTANTINO MARZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAMARDA MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail con sede in PALERMO, VIALE DEL FANTE
n. 58/D
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' a CP_1
corrispondere alla ricorrente, in relazione all'infortunio in itinere del 28.09.2021,
l'indennizzo in capitale in relazione a una percentuale di i.p.p. dell'8%, con decorrenza e interessi come per legge, Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., C.P.A. e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ROMEO SALVATORE e dell'avv. COSTANTINO MARZIA, procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1
separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “In data 28.09.2021, alle ore 07:50 circa, l'odierna CP_1
ricorrente, usciva dalla sua privata abitazione sita in Palermo nella Via Sacco e Vanzetti n.13,
Scala M, per recarsi presso l'Istituto Scolastico “Sperone –Puglisi” sito in Palermo nella adiacente Via Giannotta n.4, ove presta servizio nella qualità di insegnante;
Mentre percorreva l'androne condominiale e, precisamente, giunta all'altezza della Scala “Q”, proprio in prossimità dell'uscita dall'area condominiale, rovinava pesantemente al suolo riportando lesioni al braccio e alla spalla destra;
Ciononostante, l'odierna ricorrente, decideva di recarsi regolarmente presso l'adiacente scuola al fine di prendere regolare servizio alle ore 8:00, ma poiché gravemente dolorante, la Vice Preside del precitato Istituto Scolastico, Prof. , ivi presente, Persona_1
allertava il servizio di Ambulanza del 118 che giunto sul luogo di lavoro trasportava la Sig.ra presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;
A Parte_1
seguito degli accertamenti sanitari effettuati e delle visite mediche cui la sig.ra Parte_1
è stata sottoposta, alla stessa veniva diagnosticata una “frattura paletta omerale dx”;
Successivamente la Sig.ra effettuava ulteriori controlli e radiografie, le quali Parte_1
evidenziavano un compromesso quadro ortopedico, in particolare rilevando “una frattura scomposta epifisi distale omero dx” e,in data 08.10.2021laricorrente, data la gravità del suo stato di salute e la citata frattura, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placche e viti epifisi distale omero destro” presso l'Unità di Ortopedia e
Traumatologia dell'Istituto G. Giglio di Cefalù; A seguito del suddetto intervento chirurgico alla Sig.ra è stato accertato che “il gomito dx presenta una flessione di circa Parte_1
90°, deficit di estensione di circa 25-30°, severa limitazione della prono-supinazione. Tali esiti al gomito dx appaiono ormai stabilizzati”, riscontrando, dunque, un peggioramento dei sintomi;
Per tale lesioni e nella evidenza del nesso di causalità con gli eventi sopra descritti, dunque, la ricorrente ha formalizzato denuncia di infortunio presso l'Istituto assicurativo nazionale, poiché da ricondurre ad un evidente infortunio in itinere;
il competente , pertanto, ha aperto la CP_1
relativa “Gestione:211num. 517645635 del 28.9.2021” ma l'istruttoria esitava con provvedimento di diniego del31.10.2021, offerto in produzione, che stabiliva che alla ricorrente
“non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro”. Il provvedimento successivamente è stato quindi opposto in via amministrativa ai sensi dell'art. 104 TU 1124/1965, con l'allegazione della necessaria documentazione;
Tuttavia, l' in data 29.12.2022ha emesso un ulteriore CP_1
provvedimento di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente, confermando che alla stessa
“non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa di un infortunio in itinere, è affetta da patologie che ne compromettono grandemente la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico-fisica o, comunque, da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio del 2021; Accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito un infortunio qualificabile come infortunio in itinere in quanto lo stesso si è verificato durante il tragitto che la stessa sig. fa quotidianamente da casa al posto di lavoro;
Pt_1
Accertare e dichiarare, conseguentemente, che la ricorrente, a causa del predetto infortunio in itinere, presentava sin dalla data di accadimento dello stesso, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari ad almeno il16%o pari ad una maggiore o minore percentuale, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; Per l'effetto condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita(nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%)ovvero in capitale(nel caso di menomazione accertata tra il6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di prova dell'asserito infortunio sul lavoro e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava, altresi, “L'infortunio in itinere, rimane escluso nell'ambito delle pertinenze della propria abitazione, in tal senso si è espresso il legislatore, con l'art.12 del d.lgs 38/2000. L'art. 12 del D.lgs. 38/2000, infatti, stabilisce in maniera chiara ed inequivocabile che, l'infortunio in itinere, debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva o comune proprietà del lavoratore-assicurato, con conseguente impossibilità di una sua configurazione all'interno dei luoghi condominiali”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste, contestando la commisurazione del danno operata dal C.T.U.; indi, esaminati tutti gli atti e documenti di causa e le note conclusive e sostitutive di parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, i testi, sentiti all'udienza del 31/05/2024, hanno dichiarato: Tes_1
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché all'epoca dei fatti - circa
[...]
tre anni fa, mi pare a fine settembre, perché era da poco iniziata la scuola – ero condomina come sono tuttora della ricorrente nella mia residenza di Via sacco e
Vanzetti 13. A.D.R.: Quel giorno di settembre di tre anni fa io stavo rientrando a casa con il cane, che avevo portato fuori, quando ho visto la ricorrente cadere a terra nel porticato dove sono site le scale del palazzo, quasi vicino all'uscita del condominio verso la scuola che si trova accanto allo stesso sulla Via Sacco e Vanzetti.
A.D.R.: Erano circa le otto meno un quarto – otto meno dieci e la ricorrente si stava recando a scuola, nella vicina scuola elementare, dove lei insegnava per prendere servizio, immagino. A.D.R.: La ricorrente rimase per un po' a terra, soccorsa dalla portiera del palazzo e da me, ma non volle essere accompagnata al pronto soccorso perché diceva che doveva andare a scuola a prendere servizio;
quindi dopo un po' piano piano si alzò e si diresse verso la scuola. A.D.R. di parte ricorrente: Il condominio ha un ingresso carrabile e uno pedonale, che sono tra loro vicini;
quello carrabile viene aperto dalla portiera del palazzo e rimane aperto nei periodi in cui lei è in servizio, mentre ella stessa lo chiude quando va via, così come lo apre quando arriva. La ricorrente è caduta nell'atrio condominiale, appena prima della piccola rampa di scale (5 o 6 gradini) che conduce al cancello che sulla strada (anzi a entrambi perché sono attaccati). La signora era già scesa dalla propria scala interna (il condominio ha circa 16 scale interne) e quando è caduta stava per scendere i 5 o 6 gradini che portano all'esterno, passando davanti al banco della portineria. A.D.R. di parte ricorrente: Quando c'è la portiera e il cancello è aperto
– come quando è accaduto l'incidente – nel cortile del condominio entrano anche soggetti e autovetture estranei al condominio”.
DE NE AR: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché all'epoca – circa tre anni fa – come adesso svolgo le mansioni di portiera il condominio di Via Sacco e Vanzetti 13 Palermo, dove abita la ricorrente. A.D.R.: Io alle 7:30 inizio il servizio e apro il cancello che dà sul cortile del condominio, che è molto grande (16 scale e 215 alloggi) e in cui abitano molte persone anziane, sicché il cancello rimane aperto quando io ci sono e viene consentito l'ingresso con le auto o altri mezzi a tutti coloro che fanno consegne di generi alimentari o di generi di prima necessità.
Quella mattina di tre anni fa, credo fosse settembre circa perché erano appena iniziate le scuole, io, mentre stavo distribuendo la posta alle otto meno dieci circa, vidi la ricorrente cadere a terra ed ebbi subito l'impressione che si fosse fatta molto male. Era caduta vicino alla portineria e così le offrii dell'acqua e di verificare che cosa si fosse fatta. Lei però disse che era tardi a doveva andare al lavoro a scuola elementare dove lavorava, che si trova proprio accanto al condominio e andò via. A.D.R.: La ricorrente è caduta in prossimità dei circa sei gradini cui arrivano tutte le rampe di scale che collegano gli interni del palazzo, girando in tondo, dalla scala A alla scala R. Questa piccola rampa si deva obbligatoriamente percorrere per arrivare all'uscita, passando davanti alla portineria, che si trova fra essa e il cancello esterno. La ricorrente aveva già percorso molta strada dalla porta di casa sino a quella rampa di scale, perché abita alla scala M e l'uscita di trova dopo la scala R, dopo la quale c'è la piccola rampa di cui ho parlato prima. Preciso che la ricorrente utilizza l'entrata secondaria dalla quale si accede alla scala R, perché è più vicina alla scala M, dove abita, ma che il condominio ha anche un ingresso principale che conduce alla scala A, che si trova sembra sulla Via Sacco e Vanzetti;
l'ingresso secondario della scala R è anche adiacente alla scuola elementare in cui insegna la ricorrente”.
Alla luce delle suddette dichiarazioni testimoniali, non vi è dubbio che l'infortunio patito dalla ricorrente deve ritenersi avvenuto in itinere, essendo occorso in prossimità dell'uscita dall'area condominiale, in luogo frequentato da persone e mezzi estranei al condominio, mentre si recava al lavoro nell'adiacente
Istituto Scolastico “Sperone –Puglisi”, ove presta servizio nella qualità di insegnante.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune”. (tra le tante: Cass. Sez. lavoro, 27.04.2010, n. 10028; Cass. Sez. lavoro, 09.06.2003, n.
9211).
Ed ancora, “dalla nozione di strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate ad uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e che sono perciò aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli”. (Cass. Sez., Sezione III, n. 12148/1993).
I principi di diritto così espressi trovano la propria giustificazione nella circostanza che il luogo in cui è avvenuto il sinistro si trovi o meno nella titolarità o contitolarità dell'infortunato, che risulta così responsabile della condizione dei luoghi anche in relazione alla prevenzione dei rischi.
Da quanto accertato in giudizio, mediante la conforme dichiarazione dei testimoni ascoltati, le condizioni dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro non si trovavano in alcun modo sotto il controllo della lavoratrice ricorrente. Ella, infatti, cadeva in prossimità dell'accesso condominiale su un cortile aperto al traffico di un numero indeterminato di veicoli e di persone, poiché delimitato da un cancello sempre lasciato aperto nelle ore diurne - per consentire l'accesso di fornitori e visitatori di ogni genere -, a motivo della eccezionale grandezza del condominio, composto da
16 diverse scale da cui si accede a 215 alloggi. Al momento del sinistro, quindi, come dichiarato dalle testimoni, la ricorrente aveva lasciato da tempo la propria abitazione, apprestandosi a uscire dal condominio attraverso quella delle uscite all'esterno (che sono almeno due, quella dalla scala R e quella dalla scala A) più vicina all'adiacente Istituto scolastico, suo luogo di lavoro, presso il quale si stava recando e si è di fatto recata anche dopo il sinistro, venendo poi trasportata in ambulanza dal luogo di lavoro presso il Pronto Soccorso, dato che le sue condizioni di salute dopo l'infortunio lo rendevano necessario.
Non è, quindi, possibile nella fattispecie ritenere che l'infortunio sia avvenuto in un luogo in tutto o in parte nella disponibilità della lavoratrice o sul quale la stessa potesse esercitare il benché minimo controllo, sicché, atteso che esso si è verificato mentre la lavoratrice si recava sul luogo di lavoro per la via più breve ed agevole, il medesimo va qualificato come infortunio in itinere.
Ed invero, l'istituto trova la propria disciplina normativa nella previsione di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 38 del 2000 che ha aggiunto all'art. 2 e all'art. 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall' uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
L'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere la distanza casa-lavoro, postula, quindi, oltre alla sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento – nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione –, anche la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito ed l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.
La norma nulla dice in relazione agli infortuni che si verifichino in spazi condominiali, quale è a rigore nella fattispecie il luogo del sinistro, ma la Suprema
Corte, proprio con specifico riferimento al tragitto “protetto”, ha ritenuto che, ai fini della indennizzabilità, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune (Cass. n. 15777/2007).
La tutela è dunque delimitata secondo il principio espresso nella sentenza della
Cassazione n. 9211 del 2003 – che si pone quale leading case in materia -, secondo cui “l'infortunio in itinere come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile – oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità – come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del D.lgs n. 38 del 2000 – presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato”. Principio, poi, confermato con le sentenze Cass. n.
15777/2007 e n. 10028 del 27 aprile 2010, di analogo tenore. Alla luce dei menzionati arresti giurisprudenziali, non sono, poi, stati ritenuti indennizzabili infortuni occorsi su scale condominiali, cortili condominiali, portone di casa o viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Cass. n. 15777/2007) o sulla rampa di accesso al garage (Cass. n.
13629/07).
Questo perché, secondo la Cassazione, ai fini della tutela assicurativa deve trattarsi di luoghi in cui il lavoratore non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti;
mentre, il proprietario dell'abitazione ha il potere di intervenire efficacemente – anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione – su tutto ciò che riguarda i beni condominiali.
Peraltro, l' , con nota del 12 gennaio 2004 ha precisato che può considerarsi CP_1
compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero illimitato di veicoli, presenta caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. Secondo l' , la stessa Cassazione ha avuto CP_1
modo, in passato, di precisare che dalla nozione di “strada” (quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) restano escluse soltanto le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari.
Tali precisazioni consentono di ritenere che debba essere concesso l'indennizzo nel caso di infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, siano destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indistinta e siano, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli.
Osserva la giudicante che, quindi, ciò che esclude l'indennizzabilità dell'infortunio sia non tanto la natura condominiale del luogo in cui il sinistro si è verificato, bensì la possibilità in concreto di esercitare un controllo sul medesimo da parte del lavoratore infortunato, possibilità di controllo che, nella specie, non può essere ravvisata, in relazione alla tipologia di struttura condominiale (di grandezza inusitata), all'apertura all' ingresso nel medesimo di una comunità indistinta di persone e di veicoli, alla vicinanza dell'ingresso esterno dello stesso – nelle adiacenze del quale il sinistro si è verificato – al luogo di lavoro, con conseguente indennizzabilità dell'infortunio in oggetto come infortunio in itinere.
Ritenuta, pertanto, sussistente l'occasione di lavoro, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che alla ricorrente – affetta da “Esiti di pregressa frattura scomposta dell'epifisi distale dell'omero destro trattata chirurgicamente e con persistenza in sede dei mezzi di sintesi” – dall'infortunio del 28/09/2021 è residuata una percentuale di i.p.p. del 8%.
Più specificamente, nella CTU si legge: “Con riferimento alla richiesta di un punteggio nella misura del 16% (come da certificato medico in atti del ctp del 16/12/2022), riformulata nella misura del 12% nelle osservazioni critiche del 12/04/2025, occorre esporre alcune brevi considerazioni. Preliminarmente si rileva che la lesione secondaria al trauma riportato nell'infortunio del 28/09/2021, consisteva in una “frattura scomposta dell'epifisi distale dell'omero destro”. Gli esiti della suddetta frattura sono stati valutati nella misura del 3%, considerando sia la guarigione clinica senza vizi di consolidamento, come documentato in atti, sia la modesta limitazione funzionale residua del gomito, in assenza di anchilosi e applicando, secondo il criterio analogico, la voce 229 della tabella degli indennizzi del danno biologico
(approvata con D.M.12/07/2000) comprensiva del danno anatomico e funzionale (esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 4). Tali tabelle considerano la maggiore gravità del danno anatomico su quello funzionale (come viene specificato nei criteri applicativi della tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/07/2000), danno funzionale che rientra nella suddetta voce tabellare, progressivamente migliorato e che consente alla periziata di compiere autonomamente le ordinarie attività quotidiane ed anche di guidare l'automobile (non adattata per handicap) utilizzando il cambio manuale con la mano destra, come dalla stessa dichiarato durante le operazioni peritali. La persistenza dei mezzi di osteosintesi è stata quantificata nella misura massima del 3% (voce 306: mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare: fino a 3); la cicatrice chirurgica del gomito destro è stata quantificata nella misura del 3% (voce 36: cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5) considerato il miglioramento estetico della cicatrice rispetto a quanto evidenziato dalla documentazione fotografica in atti all'epoca dell'intervento chirurgico”.
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Parte ricorrente, quindi, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura come sopra determinata del 8% sin dalla data dell'infortunio, oltre interessi come per legge, al cui pagamento l' va condannato. CP_1
Le spese di lite, liquidate e distratte in parte dispositiva, vanno poste a carico dell'Istituto convenuto, come pure le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13932/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO Parte_1
SALVATORE e dall'avv. COSTANTINO MARZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAMARDA MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail con sede in PALERMO, VIALE DEL FANTE
n. 58/D
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' a CP_1
corrispondere alla ricorrente, in relazione all'infortunio in itinere del 28.09.2021,
l'indennizzo in capitale in relazione a una percentuale di i.p.p. dell'8%, con decorrenza e interessi come per legge, Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., C.P.A. e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ROMEO SALVATORE e dell'avv. COSTANTINO MARZIA, procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1
separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “In data 28.09.2021, alle ore 07:50 circa, l'odierna CP_1
ricorrente, usciva dalla sua privata abitazione sita in Palermo nella Via Sacco e Vanzetti n.13,
Scala M, per recarsi presso l'Istituto Scolastico “Sperone –Puglisi” sito in Palermo nella adiacente Via Giannotta n.4, ove presta servizio nella qualità di insegnante;
Mentre percorreva l'androne condominiale e, precisamente, giunta all'altezza della Scala “Q”, proprio in prossimità dell'uscita dall'area condominiale, rovinava pesantemente al suolo riportando lesioni al braccio e alla spalla destra;
Ciononostante, l'odierna ricorrente, decideva di recarsi regolarmente presso l'adiacente scuola al fine di prendere regolare servizio alle ore 8:00, ma poiché gravemente dolorante, la Vice Preside del precitato Istituto Scolastico, Prof. , ivi presente, Persona_1
allertava il servizio di Ambulanza del 118 che giunto sul luogo di lavoro trasportava la Sig.ra presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;
A Parte_1
seguito degli accertamenti sanitari effettuati e delle visite mediche cui la sig.ra Parte_1
è stata sottoposta, alla stessa veniva diagnosticata una “frattura paletta omerale dx”;
Successivamente la Sig.ra effettuava ulteriori controlli e radiografie, le quali Parte_1
evidenziavano un compromesso quadro ortopedico, in particolare rilevando “una frattura scomposta epifisi distale omero dx” e,in data 08.10.2021laricorrente, data la gravità del suo stato di salute e la citata frattura, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placche e viti epifisi distale omero destro” presso l'Unità di Ortopedia e
Traumatologia dell'Istituto G. Giglio di Cefalù; A seguito del suddetto intervento chirurgico alla Sig.ra è stato accertato che “il gomito dx presenta una flessione di circa Parte_1
90°, deficit di estensione di circa 25-30°, severa limitazione della prono-supinazione. Tali esiti al gomito dx appaiono ormai stabilizzati”, riscontrando, dunque, un peggioramento dei sintomi;
Per tale lesioni e nella evidenza del nesso di causalità con gli eventi sopra descritti, dunque, la ricorrente ha formalizzato denuncia di infortunio presso l'Istituto assicurativo nazionale, poiché da ricondurre ad un evidente infortunio in itinere;
il competente , pertanto, ha aperto la CP_1
relativa “Gestione:211num. 517645635 del 28.9.2021” ma l'istruttoria esitava con provvedimento di diniego del31.10.2021, offerto in produzione, che stabiliva che alla ricorrente
“non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro”. Il provvedimento successivamente è stato quindi opposto in via amministrativa ai sensi dell'art. 104 TU 1124/1965, con l'allegazione della necessaria documentazione;
Tuttavia, l' in data 29.12.2022ha emesso un ulteriore CP_1
provvedimento di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente, confermando che alla stessa
“non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa di un infortunio in itinere, è affetta da patologie che ne compromettono grandemente la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico-fisica o, comunque, da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio del 2021; Accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito un infortunio qualificabile come infortunio in itinere in quanto lo stesso si è verificato durante il tragitto che la stessa sig. fa quotidianamente da casa al posto di lavoro;
Pt_1
Accertare e dichiarare, conseguentemente, che la ricorrente, a causa del predetto infortunio in itinere, presentava sin dalla data di accadimento dello stesso, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari ad almeno il16%o pari ad una maggiore o minore percentuale, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; Per l'effetto condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita(nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%)ovvero in capitale(nel caso di menomazione accertata tra il6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di prova dell'asserito infortunio sul lavoro e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava, altresi, “L'infortunio in itinere, rimane escluso nell'ambito delle pertinenze della propria abitazione, in tal senso si è espresso il legislatore, con l'art.12 del d.lgs 38/2000. L'art. 12 del D.lgs. 38/2000, infatti, stabilisce in maniera chiara ed inequivocabile che, l'infortunio in itinere, debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva o comune proprietà del lavoratore-assicurato, con conseguente impossibilità di una sua configurazione all'interno dei luoghi condominiali”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste, contestando la commisurazione del danno operata dal C.T.U.; indi, esaminati tutti gli atti e documenti di causa e le note conclusive e sostitutive di parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, i testi, sentiti all'udienza del 31/05/2024, hanno dichiarato: Tes_1
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché all'epoca dei fatti - circa
[...]
tre anni fa, mi pare a fine settembre, perché era da poco iniziata la scuola – ero condomina come sono tuttora della ricorrente nella mia residenza di Via sacco e
Vanzetti 13. A.D.R.: Quel giorno di settembre di tre anni fa io stavo rientrando a casa con il cane, che avevo portato fuori, quando ho visto la ricorrente cadere a terra nel porticato dove sono site le scale del palazzo, quasi vicino all'uscita del condominio verso la scuola che si trova accanto allo stesso sulla Via Sacco e Vanzetti.
A.D.R.: Erano circa le otto meno un quarto – otto meno dieci e la ricorrente si stava recando a scuola, nella vicina scuola elementare, dove lei insegnava per prendere servizio, immagino. A.D.R.: La ricorrente rimase per un po' a terra, soccorsa dalla portiera del palazzo e da me, ma non volle essere accompagnata al pronto soccorso perché diceva che doveva andare a scuola a prendere servizio;
quindi dopo un po' piano piano si alzò e si diresse verso la scuola. A.D.R. di parte ricorrente: Il condominio ha un ingresso carrabile e uno pedonale, che sono tra loro vicini;
quello carrabile viene aperto dalla portiera del palazzo e rimane aperto nei periodi in cui lei è in servizio, mentre ella stessa lo chiude quando va via, così come lo apre quando arriva. La ricorrente è caduta nell'atrio condominiale, appena prima della piccola rampa di scale (5 o 6 gradini) che conduce al cancello che sulla strada (anzi a entrambi perché sono attaccati). La signora era già scesa dalla propria scala interna (il condominio ha circa 16 scale interne) e quando è caduta stava per scendere i 5 o 6 gradini che portano all'esterno, passando davanti al banco della portineria. A.D.R. di parte ricorrente: Quando c'è la portiera e il cancello è aperto
– come quando è accaduto l'incidente – nel cortile del condominio entrano anche soggetti e autovetture estranei al condominio”.
DE NE AR: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché all'epoca – circa tre anni fa – come adesso svolgo le mansioni di portiera il condominio di Via Sacco e Vanzetti 13 Palermo, dove abita la ricorrente. A.D.R.: Io alle 7:30 inizio il servizio e apro il cancello che dà sul cortile del condominio, che è molto grande (16 scale e 215 alloggi) e in cui abitano molte persone anziane, sicché il cancello rimane aperto quando io ci sono e viene consentito l'ingresso con le auto o altri mezzi a tutti coloro che fanno consegne di generi alimentari o di generi di prima necessità.
Quella mattina di tre anni fa, credo fosse settembre circa perché erano appena iniziate le scuole, io, mentre stavo distribuendo la posta alle otto meno dieci circa, vidi la ricorrente cadere a terra ed ebbi subito l'impressione che si fosse fatta molto male. Era caduta vicino alla portineria e così le offrii dell'acqua e di verificare che cosa si fosse fatta. Lei però disse che era tardi a doveva andare al lavoro a scuola elementare dove lavorava, che si trova proprio accanto al condominio e andò via. A.D.R.: La ricorrente è caduta in prossimità dei circa sei gradini cui arrivano tutte le rampe di scale che collegano gli interni del palazzo, girando in tondo, dalla scala A alla scala R. Questa piccola rampa si deva obbligatoriamente percorrere per arrivare all'uscita, passando davanti alla portineria, che si trova fra essa e il cancello esterno. La ricorrente aveva già percorso molta strada dalla porta di casa sino a quella rampa di scale, perché abita alla scala M e l'uscita di trova dopo la scala R, dopo la quale c'è la piccola rampa di cui ho parlato prima. Preciso che la ricorrente utilizza l'entrata secondaria dalla quale si accede alla scala R, perché è più vicina alla scala M, dove abita, ma che il condominio ha anche un ingresso principale che conduce alla scala A, che si trova sembra sulla Via Sacco e Vanzetti;
l'ingresso secondario della scala R è anche adiacente alla scuola elementare in cui insegna la ricorrente”.
Alla luce delle suddette dichiarazioni testimoniali, non vi è dubbio che l'infortunio patito dalla ricorrente deve ritenersi avvenuto in itinere, essendo occorso in prossimità dell'uscita dall'area condominiale, in luogo frequentato da persone e mezzi estranei al condominio, mentre si recava al lavoro nell'adiacente
Istituto Scolastico “Sperone –Puglisi”, ove presta servizio nella qualità di insegnante.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune”. (tra le tante: Cass. Sez. lavoro, 27.04.2010, n. 10028; Cass. Sez. lavoro, 09.06.2003, n.
9211).
Ed ancora, “dalla nozione di strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate ad uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e che sono perciò aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli”. (Cass. Sez., Sezione III, n. 12148/1993).
I principi di diritto così espressi trovano la propria giustificazione nella circostanza che il luogo in cui è avvenuto il sinistro si trovi o meno nella titolarità o contitolarità dell'infortunato, che risulta così responsabile della condizione dei luoghi anche in relazione alla prevenzione dei rischi.
Da quanto accertato in giudizio, mediante la conforme dichiarazione dei testimoni ascoltati, le condizioni dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro non si trovavano in alcun modo sotto il controllo della lavoratrice ricorrente. Ella, infatti, cadeva in prossimità dell'accesso condominiale su un cortile aperto al traffico di un numero indeterminato di veicoli e di persone, poiché delimitato da un cancello sempre lasciato aperto nelle ore diurne - per consentire l'accesso di fornitori e visitatori di ogni genere -, a motivo della eccezionale grandezza del condominio, composto da
16 diverse scale da cui si accede a 215 alloggi. Al momento del sinistro, quindi, come dichiarato dalle testimoni, la ricorrente aveva lasciato da tempo la propria abitazione, apprestandosi a uscire dal condominio attraverso quella delle uscite all'esterno (che sono almeno due, quella dalla scala R e quella dalla scala A) più vicina all'adiacente Istituto scolastico, suo luogo di lavoro, presso il quale si stava recando e si è di fatto recata anche dopo il sinistro, venendo poi trasportata in ambulanza dal luogo di lavoro presso il Pronto Soccorso, dato che le sue condizioni di salute dopo l'infortunio lo rendevano necessario.
Non è, quindi, possibile nella fattispecie ritenere che l'infortunio sia avvenuto in un luogo in tutto o in parte nella disponibilità della lavoratrice o sul quale la stessa potesse esercitare il benché minimo controllo, sicché, atteso che esso si è verificato mentre la lavoratrice si recava sul luogo di lavoro per la via più breve ed agevole, il medesimo va qualificato come infortunio in itinere.
Ed invero, l'istituto trova la propria disciplina normativa nella previsione di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 38 del 2000 che ha aggiunto all'art. 2 e all'art. 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall' uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
L'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere la distanza casa-lavoro, postula, quindi, oltre alla sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento – nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione –, anche la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito ed l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.
La norma nulla dice in relazione agli infortuni che si verifichino in spazi condominiali, quale è a rigore nella fattispecie il luogo del sinistro, ma la Suprema
Corte, proprio con specifico riferimento al tragitto “protetto”, ha ritenuto che, ai fini della indennizzabilità, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune (Cass. n. 15777/2007).
La tutela è dunque delimitata secondo il principio espresso nella sentenza della
Cassazione n. 9211 del 2003 – che si pone quale leading case in materia -, secondo cui “l'infortunio in itinere come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile – oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità – come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del D.lgs n. 38 del 2000 – presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato”. Principio, poi, confermato con le sentenze Cass. n.
15777/2007 e n. 10028 del 27 aprile 2010, di analogo tenore. Alla luce dei menzionati arresti giurisprudenziali, non sono, poi, stati ritenuti indennizzabili infortuni occorsi su scale condominiali, cortili condominiali, portone di casa o viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Cass. n. 15777/2007) o sulla rampa di accesso al garage (Cass. n.
13629/07).
Questo perché, secondo la Cassazione, ai fini della tutela assicurativa deve trattarsi di luoghi in cui il lavoratore non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti;
mentre, il proprietario dell'abitazione ha il potere di intervenire efficacemente – anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione – su tutto ciò che riguarda i beni condominiali.
Peraltro, l' , con nota del 12 gennaio 2004 ha precisato che può considerarsi CP_1
compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero illimitato di veicoli, presenta caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. Secondo l' , la stessa Cassazione ha avuto CP_1
modo, in passato, di precisare che dalla nozione di “strada” (quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) restano escluse soltanto le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari.
Tali precisazioni consentono di ritenere che debba essere concesso l'indennizzo nel caso di infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, siano destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indistinta e siano, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli.
Osserva la giudicante che, quindi, ciò che esclude l'indennizzabilità dell'infortunio sia non tanto la natura condominiale del luogo in cui il sinistro si è verificato, bensì la possibilità in concreto di esercitare un controllo sul medesimo da parte del lavoratore infortunato, possibilità di controllo che, nella specie, non può essere ravvisata, in relazione alla tipologia di struttura condominiale (di grandezza inusitata), all'apertura all' ingresso nel medesimo di una comunità indistinta di persone e di veicoli, alla vicinanza dell'ingresso esterno dello stesso – nelle adiacenze del quale il sinistro si è verificato – al luogo di lavoro, con conseguente indennizzabilità dell'infortunio in oggetto come infortunio in itinere.
Ritenuta, pertanto, sussistente l'occasione di lavoro, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che alla ricorrente – affetta da “Esiti di pregressa frattura scomposta dell'epifisi distale dell'omero destro trattata chirurgicamente e con persistenza in sede dei mezzi di sintesi” – dall'infortunio del 28/09/2021 è residuata una percentuale di i.p.p. del 8%.
Più specificamente, nella CTU si legge: “Con riferimento alla richiesta di un punteggio nella misura del 16% (come da certificato medico in atti del ctp del 16/12/2022), riformulata nella misura del 12% nelle osservazioni critiche del 12/04/2025, occorre esporre alcune brevi considerazioni. Preliminarmente si rileva che la lesione secondaria al trauma riportato nell'infortunio del 28/09/2021, consisteva in una “frattura scomposta dell'epifisi distale dell'omero destro”. Gli esiti della suddetta frattura sono stati valutati nella misura del 3%, considerando sia la guarigione clinica senza vizi di consolidamento, come documentato in atti, sia la modesta limitazione funzionale residua del gomito, in assenza di anchilosi e applicando, secondo il criterio analogico, la voce 229 della tabella degli indennizzi del danno biologico
(approvata con D.M.12/07/2000) comprensiva del danno anatomico e funzionale (esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 4). Tali tabelle considerano la maggiore gravità del danno anatomico su quello funzionale (come viene specificato nei criteri applicativi della tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/07/2000), danno funzionale che rientra nella suddetta voce tabellare, progressivamente migliorato e che consente alla periziata di compiere autonomamente le ordinarie attività quotidiane ed anche di guidare l'automobile (non adattata per handicap) utilizzando il cambio manuale con la mano destra, come dalla stessa dichiarato durante le operazioni peritali. La persistenza dei mezzi di osteosintesi è stata quantificata nella misura massima del 3% (voce 306: mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare: fino a 3); la cicatrice chirurgica del gomito destro è stata quantificata nella misura del 3% (voce 36: cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5) considerato il miglioramento estetico della cicatrice rispetto a quanto evidenziato dalla documentazione fotografica in atti all'epoca dell'intervento chirurgico”.
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Parte ricorrente, quindi, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura come sopra determinata del 8% sin dalla data dell'infortunio, oltre interessi come per legge, al cui pagamento l' va condannato. CP_1
Le spese di lite, liquidate e distratte in parte dispositiva, vanno poste a carico dell'Istituto convenuto, come pure le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025.
La Giudice
Paola Marino