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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
3298/2015 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 91438 del 14.12.2019 emessa dall' Parte_1
TRA
in proprio e quale legale rappresentante del Circolo Parte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Bernardo Procopio in forza di mandato a Controparte_1
margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
, rappresentato e Controparte_2
difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti.
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
In data 25/05/2015, con verbale redatto da funzionari dell' Parte_3
veniva accertata l'installazione di un'apparecchiatura irregolare della Tipologia TOTEM nell'esercizio Circolo “ , con sede in Casalvelino e pertanto Controparte_1
successivamente veniva redatto avviso di notifica n. 48213 del 22 /07/2015 della violazione contestata nei confronti del sig. in qualità di rappresentante legale del predetto , Parte_2 Pt_4
poiché, all'esito del controllo, all'interno dell'esercizio commerciale veniva riscontrata la presenza e l'installazione, con messa a disposizione dell'utenza, di “ n.1 apparecchio denominato OL
..non conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/31/CE dell'8/06/2000
e al D.P.R. n. 430/2001”.- Il congegno veniva individuato nella tipologia di cui al comma 3 quater dell'art.7 del D.L. 158/2012.
La violazione accertata è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 648 cpv 1 della l. 23/12/2014 n. 190
(legge di stabilità per il 2015) . (All.1-2) Pertanto , ritenuta la validità dell'accertamento, veniva emessa ordinanza-ingiunzione n. prot. 91458 del 14/12/2019 per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (euro ventimila/00) prevista dalla succitata norma, notificata in data
19/12/2019 .-
Avverso tale ordinanza, il sig. proponeva ricorso presso codesto Tribunale di Parte_2
Salerno nella sua qualità di rappresentante legale Circolo “ , per Controparte_1
la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata..
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo in Parte_3
quanto inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato e chiedeva dichiararsi la legittimità
della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione impugnata.- Dopo alcuni rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
Nel merito, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Risulta da parte resistente resa , in primo luogo, adeguata motivazione, delle ragioni motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, essendo bel esplicitata in essa la ragione della sanzione irrogata per aver consentito parte ricorrente l'uso in luogo aperto al pubblico di apparecchi e consegni elettronici non in regola con la normativa vigente , posto che gli apparecchi elettronici , pur qualificati come promotional games, la cui funzione è l'acquisto via internet di beni e servizi, al momento dell'accertamento della Guardia di Finanza, risultano , profilo in alcun modo contraddetto o smentito da parte ricorrente, muniti di lettore per banconote e smart card collegati alla rete internet e dalla pagina di giochi era possibile scegliere numerosi giochi tra i quali quello riproducente le regole del poker , con apparecchio con tipologie di giochi tipiche dei giochi di azzardo che implicano posta pecuniaria come acclarato dalla perizia effettuata dalla sull'apparecchio e ritualmente prodotta Pt_5
in giudizio ( cfr. verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Casalvelino dal quale si evince la sussistenza all'interno del circolo del ricorrente di congegni elettronici denominato Totem che consente attività di gioco attraverso connessioni telematiche privo di qualsiasi titolo autorizzatorio che consentiva la possibilità di gioco con introduzione di banconote con eventuali vincite in danaro.-
Non risulta dunque contestato che all'interno del locale erano presenti apparecchi elettronici dotati di monitor con tecnologia touchscreen, dotato di dispositivo per l'introduzione di banconote il quale consentiva di accedere a un sito internet per mezzo del quale era possibile effettuare delle giocate che consentivano delle vincite – come concretamente individuato e accertato in perizia , con l'opzione poker . Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il solo fatto che le apparecchiature consentano la selezione poker e distribuiscano premi, come accertato nella specie, configura l'ipotesi di gioco di azzardo concretando i divieti oggetto delle contestazioni .
Neppure è contestato che l'apparecchio svolgesse attività di gioco da remoto non monitorabili da parte dello Stato , non essendo collegato alla rete telematica dell'Amministrazione e risultando privo di autorizzazioni (Senza un'autorizzazione amministrativa non si può commercializzare il gioco a distanza on line. Tollerare questa attività illecita comporta una serie di gravi conseguenze al mercato del gioco lecito).-
Il legislatore, infatti, ha fornito una tassativa elencazione degli elementi che devono caratterizzare gli apparecchi da intrattenimento, creando, in tal maniera, un nucleo rigido di requisiti che, pure a fronte di continue innovazioni nel settore del gioco, siano in grado di costituire un parametro di raffronto al fine di consentire a1l'Autorità pubblica individuarne facilmente le violazioni in materia. ln proposito, va evidenziato che quanto dichiarato dai verbalizzanti nel verbale di contestazione fa piena prova fino a querela di falso degli elementi di fatto avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata non può negarsi al verbale di cui trattasi in quanto lo stesso non contiene valutazioni e apprezzamenti discrezionali da parte dei verbalizzanti ma semplicemente un'osservazione oggettiva del gioco proposto dai congegni verificati. Né può ricavarsi dall'ordinanza-ingiunzione il difetto di motivazione.-
Sul punto, è appena il caso di richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità, perfettamente attinente al caso di specie, secondo la quale: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché
dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Onere motivazionale che risulta del tutto rispettato nel caso di specie, laddove anzi l'ordinanza ingiunzione ha specificamente richiamato uno per uno gli apparecchi di gioco trovati nei locali di pertinenza del club sprovvisti del necessario nulla osta per la messa in esercizio, richiamando per il resto il processo verbale di accertamento, contestazione e contestuale sequestro redatto dalla Guardia
di Finanza -Compagnia di Marina di Casalvelino il cui contenuto era perfettamente a conoscenza del trasgressore, presente al momento dei rilievi e firmatario dell'atto, sicché ogni elemento di fatto e giuridico posto a base dell'irrogazione della sanzione era certamente noto all'opponente.-
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa Barbara Iorio , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
R.G.378/2020 così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese di giudizio;
Cosi deciso in Salerno ,21.02.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
3298/2015 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 91438 del 14.12.2019 emessa dall' Parte_1
TRA
in proprio e quale legale rappresentante del Circolo Parte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Bernardo Procopio in forza di mandato a Controparte_1
margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
, rappresentato e Controparte_2
difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti.
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
In data 25/05/2015, con verbale redatto da funzionari dell' Parte_3
veniva accertata l'installazione di un'apparecchiatura irregolare della Tipologia TOTEM nell'esercizio Circolo “ , con sede in Casalvelino e pertanto Controparte_1
successivamente veniva redatto avviso di notifica n. 48213 del 22 /07/2015 della violazione contestata nei confronti del sig. in qualità di rappresentante legale del predetto , Parte_2 Pt_4
poiché, all'esito del controllo, all'interno dell'esercizio commerciale veniva riscontrata la presenza e l'installazione, con messa a disposizione dell'utenza, di “ n.1 apparecchio denominato OL
..non conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/31/CE dell'8/06/2000
e al D.P.R. n. 430/2001”.- Il congegno veniva individuato nella tipologia di cui al comma 3 quater dell'art.7 del D.L. 158/2012.
La violazione accertata è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 648 cpv 1 della l. 23/12/2014 n. 190
(legge di stabilità per il 2015) . (All.1-2) Pertanto , ritenuta la validità dell'accertamento, veniva emessa ordinanza-ingiunzione n. prot. 91458 del 14/12/2019 per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (euro ventimila/00) prevista dalla succitata norma, notificata in data
19/12/2019 .-
Avverso tale ordinanza, il sig. proponeva ricorso presso codesto Tribunale di Parte_2
Salerno nella sua qualità di rappresentante legale Circolo “ , per Controparte_1
la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata..
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo in Parte_3
quanto inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato e chiedeva dichiararsi la legittimità
della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione impugnata.- Dopo alcuni rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
Nel merito, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Risulta da parte resistente resa , in primo luogo, adeguata motivazione, delle ragioni motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, essendo bel esplicitata in essa la ragione della sanzione irrogata per aver consentito parte ricorrente l'uso in luogo aperto al pubblico di apparecchi e consegni elettronici non in regola con la normativa vigente , posto che gli apparecchi elettronici , pur qualificati come promotional games, la cui funzione è l'acquisto via internet di beni e servizi, al momento dell'accertamento della Guardia di Finanza, risultano , profilo in alcun modo contraddetto o smentito da parte ricorrente, muniti di lettore per banconote e smart card collegati alla rete internet e dalla pagina di giochi era possibile scegliere numerosi giochi tra i quali quello riproducente le regole del poker , con apparecchio con tipologie di giochi tipiche dei giochi di azzardo che implicano posta pecuniaria come acclarato dalla perizia effettuata dalla sull'apparecchio e ritualmente prodotta Pt_5
in giudizio ( cfr. verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Casalvelino dal quale si evince la sussistenza all'interno del circolo del ricorrente di congegni elettronici denominato Totem che consente attività di gioco attraverso connessioni telematiche privo di qualsiasi titolo autorizzatorio che consentiva la possibilità di gioco con introduzione di banconote con eventuali vincite in danaro.-
Non risulta dunque contestato che all'interno del locale erano presenti apparecchi elettronici dotati di monitor con tecnologia touchscreen, dotato di dispositivo per l'introduzione di banconote il quale consentiva di accedere a un sito internet per mezzo del quale era possibile effettuare delle giocate che consentivano delle vincite – come concretamente individuato e accertato in perizia , con l'opzione poker . Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il solo fatto che le apparecchiature consentano la selezione poker e distribuiscano premi, come accertato nella specie, configura l'ipotesi di gioco di azzardo concretando i divieti oggetto delle contestazioni .
Neppure è contestato che l'apparecchio svolgesse attività di gioco da remoto non monitorabili da parte dello Stato , non essendo collegato alla rete telematica dell'Amministrazione e risultando privo di autorizzazioni (Senza un'autorizzazione amministrativa non si può commercializzare il gioco a distanza on line. Tollerare questa attività illecita comporta una serie di gravi conseguenze al mercato del gioco lecito).-
Il legislatore, infatti, ha fornito una tassativa elencazione degli elementi che devono caratterizzare gli apparecchi da intrattenimento, creando, in tal maniera, un nucleo rigido di requisiti che, pure a fronte di continue innovazioni nel settore del gioco, siano in grado di costituire un parametro di raffronto al fine di consentire a1l'Autorità pubblica individuarne facilmente le violazioni in materia. ln proposito, va evidenziato che quanto dichiarato dai verbalizzanti nel verbale di contestazione fa piena prova fino a querela di falso degli elementi di fatto avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata non può negarsi al verbale di cui trattasi in quanto lo stesso non contiene valutazioni e apprezzamenti discrezionali da parte dei verbalizzanti ma semplicemente un'osservazione oggettiva del gioco proposto dai congegni verificati. Né può ricavarsi dall'ordinanza-ingiunzione il difetto di motivazione.-
Sul punto, è appena il caso di richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità, perfettamente attinente al caso di specie, secondo la quale: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché
dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Onere motivazionale che risulta del tutto rispettato nel caso di specie, laddove anzi l'ordinanza ingiunzione ha specificamente richiamato uno per uno gli apparecchi di gioco trovati nei locali di pertinenza del club sprovvisti del necessario nulla osta per la messa in esercizio, richiamando per il resto il processo verbale di accertamento, contestazione e contestuale sequestro redatto dalla Guardia
di Finanza -Compagnia di Marina di Casalvelino il cui contenuto era perfettamente a conoscenza del trasgressore, presente al momento dei rilievi e firmatario dell'atto, sicché ogni elemento di fatto e giuridico posto a base dell'irrogazione della sanzione era certamente noto all'opponente.-
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa Barbara Iorio , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
R.G.378/2020 così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese di giudizio;
Cosi deciso in Salerno ,21.02.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio