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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI ELIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 473-BIS.22 C.P.C.:
a) affidare i figli minori e alla madre in via super esclusiva, con collocamento CP_1 Per_1 presso l'abitazione materna e con specifica possibilità per la stessa di assumere autonomamente
pagina 1 di 7 ogni decisione di maggior interesse per conto dei figli, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario ed il rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, per le ragioni esposte in narrativa;
b) incaricare formalmente i Servizi Sociali territorialmente competenti che già hanno in carico il nucleo familiare, al fine di supportare il nucleo familiare, nonché regolamentare e calendarizzare gli incontri padre-figli, previa indagine psico-sociale circa le capacità genitoriali del padre ovvero previo percorso al laddove quest'ultimo ne faccia richiesta;
CP_2
c) porre in capo al sig. un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad almeno €. CP_1
900,00 (novecento/00), da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disposte da protocollo ad hoc adottato dall'intestato Tribunale;
d) autorizzare la sig.ra a percepire integralmente e direttamente le somme Parte_1 spettanti a titolo di assegno unico.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
a) affidare i figli minori e alla madre in via super esclusiva, salvo diverso parere CP_1 Per_1 dei Servizi incaricati, con collocamento presso l'abitazione materna e con specifica possibilità per la stessa di assumere autonomamente ogni decisione di maggior interesse per conto dei figli, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario ed il rilascio di documenti anche validi per
l'espatrio, per le ragioni esposte in narrativa;
b) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
c) confermare l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di supportare il nucleo familiare, regolamentare e calendarizzare gli incontri padre-figli, ove egli ne faccia richiesta, previa indagine psico-sociale circa le capacità genitoriali del padre ovvero previo percorso al CP_2 laddove quest'ultimo ne faccia richiesta;
d) porre in capo al sig. un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad almeno €. CP_1
900,00 (novecento /00) ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disposte da protocollo ad hoc adottato dall'intestato Tribunale.
e) autorizzare la sig.ra a percepire integralmente e direttamente le somme spettanti Parte_1
a titolo di assegno unico.
pagina 2 di 7 IN VIA SUBORDINATA:
a) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di affidamento super esclusivo, disporre il regime di affidamento esclusivo dei minori, con collocamento presso l'abitazione materna, con facoltà della sig.ra di poter esercitare l'amministrazione disgiunta avendo Pt_1 riguardo alle questioni di maggiore interesse relativamente ai minori, con specifica possibilità per la stessa di assumere autonomamente ogni decisione di maggior interesse per conto dei figli, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario ed il rilascio di documenti anche validi per
l'espatrio, per le ragioni esposte in narrativa;
b) confermare nel resto quanto domandato in via principale e di merito”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 19.12.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi al fine di ottenere la regolamentazione in ordine ai figli e nati Per_1 CP_1
– rispettivamente – il 9.10.2017 e il 9.5.2021 dalla relazione con . Controparte_1
Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne per il tramite dei Servizi Sociali e la condanna del padre a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di € 900,00 al mese, oltre al
70% delle spese straordinarie.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto deve esserne Controparte_1 dichiarata la contumacia.
2. Quanto all'affido dei minori, deve essere accolta la domanda di affido super esclusivo avanzata dalla ricorrente.
Parte ricorrente, in particolare, ha domandato l'affido esclusivo dei minori in considerazione del totale disinteresse manifestato dal padre a seguito dell'uscita dalla casa familiare.
, poi, sentita dal Collegio all'udienza del 16.9.2025, ha dichiarato: “ho visto il Parte_1 padre dei miei figli a luglio, avevamo un processo per pignoramento e ci siamo visti nel corso di un'udienza per il mancato pagamento del canone della ex casa familiare;
lui non mi chiede neanche come stanno i bambini, io penso che lui non si renda neanche conto;
i bambini stanno bene [si dà atto che la signora inizia a piangere] noi viviamo in una situazione un po' al limite;
io non ho
pagina 3 di 7 nessuno vicino, io sono Pugliese, io lavoro per pagare la baby sitter, lavoro per non andare da uno psicologo, il lavoro mi salva la vita;
prima guadagnavo € 800,00; adesso prendo 950,00 e devo lavorare tutte le domeniche;
lo stipendio è di 950,00 tenuto conto che mi trattengo € 225,00 per il pignoramento;
io non ho un Isee perché lui non mi dà i documenti;
noi siamo seguiti dai Servizi sociali, è grazie a loro che abbiamo la casa comunale;
noi siamo separati da tre anni, i primi tempi veniva ma poi lo dovevo tenere a dormire a casa;
lui dovrebbe abitare in una casa a Bareggio;
a un certo punto non è venuto più, beve è violento, comunque anche per il fine settimana mi soffocava;
lui non può vedere i figli da solo, lui arriva ubriaco, lui l'ultima volta che è venuto era con la sorella ed era ubriaco;
io voglio l'intervento dei Servizi sociali per le visite;
i Servizi hanno provato
a contattarlo più volte ma è stato inutile;
l'assegno unico lo sta percependo lui”.
2.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
2.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, essendosi del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – dei minori, uno dei quali peraltro affetto da grave disturbo dello spettro autistico. Ed infatti, da un lato, il resistente non provvede da oltre un anno al mantenimento dei figli, trattenendo peraltro per sé l'intero assegno unico, e, dall'altro lato, non dà riscontro alle richieste fattegli dalla ricorrente nell'esclusivo interesse dei figli (quale ad esempio fornire la documentazione necessaria per il calcolo dell'Isee).
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per i minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale pagina 4 di 7 inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli unitamente al totale disinteresse manifestato negli ultimi anni sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. civ. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti dei figli, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento degli stessi.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse dei minori è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d.
“affidamento super esclusivo”).
2.3 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori presso la stessa.
2.4 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare allo stato opportuno dettare un calendario atteso il totale disinteresse manifestato dal padre negli ultimi anni.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli – qualora formuli richiesta in tal senso – per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti.
3. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
3.1 in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare – con contratto a tempo Parte_1 indeterminato part-time – per la società “Just Royal” con la qualifica di commessa presso il punto vendita “Tezenis” di Lodi;
lavoro per il quale percepisce € 800,00 al mese. La stessa inoltre ha riferito di percepire € 535,00 a titolo di pensione di invalidità del minore . Per_1
La ricorrente, poi, sentita all'udienza del 16.9.2025, ha dichiarato: “la mia situazione lavorativa è rimasta immutata, sono passata da 20 a 30 ore;
io lavoro in centro a Lodi da come Parte_2 commessa;
io vivo in una casa comunale, pago 20€ al mese di affitto […] prima guadagnavo €
800,00; adesso prendo 950,00 e devo lavorare tutte le domeniche;
lo stipendio è di 950,00 tenuto conto che mi trattengo € 225,00 per il pignoramento”.
Dalle buste paga presenti in atti si evince che ha percepito uno stipendio mensile di Parte_1
€ 566,00 a maggio 2024, € 891,00 a giugno 2024, € 877,00 a luglio 2024, € 872,00 ad agosto 2024,
pagina 5 di 7 € 882,00 a settembre 2024, € 879,00 a ottobre 2024 ed € 957,00 ad agosto 2025 (doc. 7 e 22 parte ricorrente). Dall'esame dell'ultima busta paga, inoltre, risulta che la ricorrente subisce una trattenuta di € 225,00 al mese a titolo di “pignoramento presso terzi” (doc. 22 parte ricorrente).
Dalla documentazione presente in atti infine risulta che la ricorrente vive – insieme ai figli – in una casa comunale, per la quale paga un canone mensile di € 20,00 (doc. 9 parte ricorrente).
Quanto a la ricorrente in sede di ricorso ha dato atto che lo stesso lavorava Controparte_1 come carpentiere ed era assunto con contratto full time a tempo indeterminato percependo uno stipendio mensile di € 2.000,00.
Dalla documentazione reddituale allegata dalla ricorrente si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo di € 26.655,35 in relazione all'anno 2022 ed € 32.989,63 in relazione all'anno
2023 (doc. 12 e 13 parte ricorrente).
3.2 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre e considerato il fatto che la madre deve far fronte settimanalmente alle spese per la baby sitter dovendo lavorare anche nel fine settimana e non avendo nessuno che l'aiuta nella gestione quotidiana dei minori, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 700,00 omnicomprensivo, risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta.
3.3 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente CP_1 Per_1 presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
3) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite pagina 6 di 7 paterne, secondo le modalità ritenute più opportune, qualora ne Controparte_1 faccia richiesta;
4) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 700,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 4.358,00 per compensi, oltre al 15%
[...] spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI ELIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 473-BIS.22 C.P.C.:
a) affidare i figli minori e alla madre in via super esclusiva, con collocamento CP_1 Per_1 presso l'abitazione materna e con specifica possibilità per la stessa di assumere autonomamente
pagina 1 di 7 ogni decisione di maggior interesse per conto dei figli, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario ed il rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, per le ragioni esposte in narrativa;
b) incaricare formalmente i Servizi Sociali territorialmente competenti che già hanno in carico il nucleo familiare, al fine di supportare il nucleo familiare, nonché regolamentare e calendarizzare gli incontri padre-figli, previa indagine psico-sociale circa le capacità genitoriali del padre ovvero previo percorso al laddove quest'ultimo ne faccia richiesta;
CP_2
c) porre in capo al sig. un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad almeno €. CP_1
900,00 (novecento/00), da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disposte da protocollo ad hoc adottato dall'intestato Tribunale;
d) autorizzare la sig.ra a percepire integralmente e direttamente le somme Parte_1 spettanti a titolo di assegno unico.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
a) affidare i figli minori e alla madre in via super esclusiva, salvo diverso parere CP_1 Per_1 dei Servizi incaricati, con collocamento presso l'abitazione materna e con specifica possibilità per la stessa di assumere autonomamente ogni decisione di maggior interesse per conto dei figli, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario ed il rilascio di documenti anche validi per
l'espatrio, per le ragioni esposte in narrativa;
b) stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
c) confermare l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di supportare il nucleo familiare, regolamentare e calendarizzare gli incontri padre-figli, ove egli ne faccia richiesta, previa indagine psico-sociale circa le capacità genitoriali del padre ovvero previo percorso al CP_2 laddove quest'ultimo ne faccia richiesta;
d) porre in capo al sig. un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad almeno €. CP_1
900,00 (novecento /00) ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disposte da protocollo ad hoc adottato dall'intestato Tribunale.
e) autorizzare la sig.ra a percepire integralmente e direttamente le somme spettanti Parte_1
a titolo di assegno unico.
pagina 2 di 7 IN VIA SUBORDINATA:
a) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di affidamento super esclusivo, disporre il regime di affidamento esclusivo dei minori, con collocamento presso l'abitazione materna, con facoltà della sig.ra di poter esercitare l'amministrazione disgiunta avendo Pt_1 riguardo alle questioni di maggiore interesse relativamente ai minori, con specifica possibilità per la stessa di assumere autonomamente ogni decisione di maggior interesse per conto dei figli, in particolare per quanto concerne l'ambito sanitario ed il rilascio di documenti anche validi per
l'espatrio, per le ragioni esposte in narrativa;
b) confermare nel resto quanto domandato in via principale e di merito”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 19.12.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi al fine di ottenere la regolamentazione in ordine ai figli e nati Per_1 CP_1
– rispettivamente – il 9.10.2017 e il 9.5.2021 dalla relazione con . Controparte_1
Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne per il tramite dei Servizi Sociali e la condanna del padre a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di € 900,00 al mese, oltre al
70% delle spese straordinarie.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto deve esserne Controparte_1 dichiarata la contumacia.
2. Quanto all'affido dei minori, deve essere accolta la domanda di affido super esclusivo avanzata dalla ricorrente.
Parte ricorrente, in particolare, ha domandato l'affido esclusivo dei minori in considerazione del totale disinteresse manifestato dal padre a seguito dell'uscita dalla casa familiare.
, poi, sentita dal Collegio all'udienza del 16.9.2025, ha dichiarato: “ho visto il Parte_1 padre dei miei figli a luglio, avevamo un processo per pignoramento e ci siamo visti nel corso di un'udienza per il mancato pagamento del canone della ex casa familiare;
lui non mi chiede neanche come stanno i bambini, io penso che lui non si renda neanche conto;
i bambini stanno bene [si dà atto che la signora inizia a piangere] noi viviamo in una situazione un po' al limite;
io non ho
pagina 3 di 7 nessuno vicino, io sono Pugliese, io lavoro per pagare la baby sitter, lavoro per non andare da uno psicologo, il lavoro mi salva la vita;
prima guadagnavo € 800,00; adesso prendo 950,00 e devo lavorare tutte le domeniche;
lo stipendio è di 950,00 tenuto conto che mi trattengo € 225,00 per il pignoramento;
io non ho un Isee perché lui non mi dà i documenti;
noi siamo seguiti dai Servizi sociali, è grazie a loro che abbiamo la casa comunale;
noi siamo separati da tre anni, i primi tempi veniva ma poi lo dovevo tenere a dormire a casa;
lui dovrebbe abitare in una casa a Bareggio;
a un certo punto non è venuto più, beve è violento, comunque anche per il fine settimana mi soffocava;
lui non può vedere i figli da solo, lui arriva ubriaco, lui l'ultima volta che è venuto era con la sorella ed era ubriaco;
io voglio l'intervento dei Servizi sociali per le visite;
i Servizi hanno provato
a contattarlo più volte ma è stato inutile;
l'assegno unico lo sta percependo lui”.
2.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
2.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, essendosi del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – dei minori, uno dei quali peraltro affetto da grave disturbo dello spettro autistico. Ed infatti, da un lato, il resistente non provvede da oltre un anno al mantenimento dei figli, trattenendo peraltro per sé l'intero assegno unico, e, dall'altro lato, non dà riscontro alle richieste fattegli dalla ricorrente nell'esclusivo interesse dei figli (quale ad esempio fornire la documentazione necessaria per il calcolo dell'Isee).
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per i minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale pagina 4 di 7 inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli unitamente al totale disinteresse manifestato negli ultimi anni sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. civ. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti dei figli, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento degli stessi.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse dei minori è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d.
“affidamento super esclusivo”).
2.3 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori presso la stessa.
2.4 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare allo stato opportuno dettare un calendario atteso il totale disinteresse manifestato dal padre negli ultimi anni.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli – qualora formuli richiesta in tal senso – per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti.
3. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
3.1 in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare – con contratto a tempo Parte_1 indeterminato part-time – per la società “Just Royal” con la qualifica di commessa presso il punto vendita “Tezenis” di Lodi;
lavoro per il quale percepisce € 800,00 al mese. La stessa inoltre ha riferito di percepire € 535,00 a titolo di pensione di invalidità del minore . Per_1
La ricorrente, poi, sentita all'udienza del 16.9.2025, ha dichiarato: “la mia situazione lavorativa è rimasta immutata, sono passata da 20 a 30 ore;
io lavoro in centro a Lodi da come Parte_2 commessa;
io vivo in una casa comunale, pago 20€ al mese di affitto […] prima guadagnavo €
800,00; adesso prendo 950,00 e devo lavorare tutte le domeniche;
lo stipendio è di 950,00 tenuto conto che mi trattengo € 225,00 per il pignoramento”.
Dalle buste paga presenti in atti si evince che ha percepito uno stipendio mensile di Parte_1
€ 566,00 a maggio 2024, € 891,00 a giugno 2024, € 877,00 a luglio 2024, € 872,00 ad agosto 2024,
pagina 5 di 7 € 882,00 a settembre 2024, € 879,00 a ottobre 2024 ed € 957,00 ad agosto 2025 (doc. 7 e 22 parte ricorrente). Dall'esame dell'ultima busta paga, inoltre, risulta che la ricorrente subisce una trattenuta di € 225,00 al mese a titolo di “pignoramento presso terzi” (doc. 22 parte ricorrente).
Dalla documentazione presente in atti infine risulta che la ricorrente vive – insieme ai figli – in una casa comunale, per la quale paga un canone mensile di € 20,00 (doc. 9 parte ricorrente).
Quanto a la ricorrente in sede di ricorso ha dato atto che lo stesso lavorava Controparte_1 come carpentiere ed era assunto con contratto full time a tempo indeterminato percependo uno stipendio mensile di € 2.000,00.
Dalla documentazione reddituale allegata dalla ricorrente si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo di € 26.655,35 in relazione all'anno 2022 ed € 32.989,63 in relazione all'anno
2023 (doc. 12 e 13 parte ricorrente).
3.2 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre e considerato il fatto che la madre deve far fronte settimanalmente alle spese per la baby sitter dovendo lavorare anche nel fine settimana e non avendo nessuno che l'aiuta nella gestione quotidiana dei minori, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 700,00 omnicomprensivo, risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta.
3.3 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente CP_1 Per_1 presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
3) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite pagina 6 di 7 paterne, secondo le modalità ritenute più opportune, qualora ne Controparte_1 faccia richiesta;
4) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 700,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 4.358,00 per compensi, oltre al 15%
[...] spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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