Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 cod. civ., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.
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- 1. Coppie: chi deve mantenere i figli? E fino a quando?Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Mantenimento dei figli: diritto al rimborsoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 settembre 2017
Il genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento dei figli, ha diritto di chiedere il rimborso della quota facente carico all'altro genitore. Tale diritto è riconosciuto anche per il periodo che precede il deposito in Tribunale della domanda, in quanto l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori discende direttamente dalla legge come conseguenza della filiazione. Sul punto la Cassazione ha fatto riferimento all'articolo 2031 del Codice civile, inquadrando la fattispecie come un caso di "gestione di affari", produttiva a carico del genitore inadempiente degli effetti di cui alla norma citata (Cassazione, ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6819). Pertanto, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9386 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE
Dott. Donato PLENTEDA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AL LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.5, presso l'Avv. Laura Tricerri, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabrio Abeatici del foro di Trieste in forza di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
MA AS, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 176, presso l'Avv. Maurizio Zanchetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristoforo Berritta del foro di Trieste in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza n.36 del Tribunale di Trieste pubblicata il 15.1.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.3.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.1992, MA AS,
legittimandosi creditrice del marito per il contributo nelle spese scolastiche affrontate relativamente ai due figli affidatile a seguito di separazione giudiziale, chiedeva ed otteneva decreto con il quale il TO di Trieste, in data 17.11.1992, ingiungeva ad AL BE il pagamento della somma di lire 4.065.750, oltre gli accessori.
Si opponeva l'ingiunto, deducendo, tra l'altro, l'erroneità dei conteggi elaborati dalla moglie siccome irrispettosi del dictum della sentenza separatizia n. 1596/90 pronunciata dal locale Tribunale, là dove il carico del cinquanta per cento delle spese scolastiche incontrate dalla madre per i minori gli era stato addebitato a far tempo dall'ottobre del 1990.
Costituitasi, la AS assumeva che l'interpretazione della richiamata sentenza non consentisse di limitare il contributo de quo nei termini pretesi dal marito.
Il TO adito, con sentenza del 22/23.1.1996, accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo il credito dell'opposta a lire 3.235.750.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 30.4.1996, interponeva appello la AS, lamentando che il primo giudice avesse parametrato l'obbligo contributivo del BE al solo anno solare 1990, senza porsi il dubbio che, ad opera delle parti prima e della sentenza del Tribunale poi, si fosse inteso regolare l'intero esborso relativo all'anno scolastico conclusosi nel 1990.
Si costituiva l'appellato, argomentando circa l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendo, in via di impugnazione incidentale, la riduzione del credito dell'appellante per omesso scomputo di acconti versatile.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 13.12.1996/15.1.1997, rigettava l'appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo del TO che confermava integralmente.
Assumeva in specie il giudice di secondo grado:
a) che tutta la vicenda si riassumesse e si risolvesse nell'interpretazione del dictum della sentenza n. 1596/90 sopra menzionata, là dove questa aveva disposto che il BE contribuisse nella misura del cinquanta per cento alle spese scolastiche relative ai figli;
b) che quel dictum avesse voluto ricalcare le conformi conclusioni assunte dalle parti, le quali alludevano espressamente al contributo del padre nella misura del cinquanta per cento per tutte le spese scolastiche riguardanti i figli, ivi comprese quelle occorse per l'anno 1990;
c) che l'anno 1990, riferito a quello scolastico, non fosse l'anno solare, ma l'anno appunto che nel 1990 si concludeva, non avendo altrimenti significato l'accordo delle parti inteso a regolare le spese occorse per un anno scolastico che, all'epoca di tale accordo, stava appena per iniziare.
Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione il BE, deducendo tre motivi di gravame, ai quali resiste la AS con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere disattesa la pregiudiziale eccezione sollevata in controricorso, secondo la quale la "questione interpretativa" della sentenza di separazione sarebbe stata tardivamente proposta e prospettata dal ricorrente per la prima volta (soltanto) nella comparsa di costituzione in grado di appello (onde già il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità di detta questione), non essendosi mai prima il BE preoccupato di contestare l'an debeatur ed avendo piuttosto il medesimo dedotto semplicemente la discrepanza, in ordine al quantum, tra la pretesa stragiudiziale della moglie (asseritamente soddisfatta) e la pretesa monitoria di questa, ritenuta solo per tale motivo ingiusta. Al riguardo, si osserva invero che l'impugnata sentenza, con incensurato apprezzamento, dà espressamente conto del fatto:
a) che, in sede di opposizione davanti al pretore (e non quindi in sede di appello), l'ingiunto ebbe ad affidare le sue difese, tra l'altro, al rilievo secondo cui i conteggi elaborati dalla AS nel precetto pedissequo al decreto opposto fossero errati, "siccome irrispettosi del dictum della sentenza ... (di separazione) ... nella quale il carico del 50% delle spese scolastiche, incontrate dalla madre per i minori figli, gli sarebbe dovuto esser addebitato a far data dall'ottobre del 1990", con ciò solo (ovvero con riferimento al profilo della "decorrenza" dell'obbligo contributivo in parola) intendendosi evidentemente porre la questione circa l'interpretazione da dare alla pronuncia sopra richiamata, di per sè priva, quanto meno nel dispositivo, di un'espressa statuizione riguardo alla suddetta decorrenza, sì da toccare, attraverso le contestazioni sollevate a quest'ultimo proposito, il tema stesso dell'an debeatur relativamente al periodo controverso;
b) che, in quella medesima sede, la AS, costituitasi, ebbe a rilevare, del pari, come l'interpretazione del verbale di conciliazione prima, e della sentenza del Tribunale poi, non avrebbe per certo consentito di limitare al solo periodo successivo all'ottobre 1990 il contributo del 50% nelle spese scolastiche", così ribadendo che la materia del contendere, già davanti al pretore, era in realtà costituita esattamente dalla questione interpretativa circa la portata della pronuncia di separazione. Tanto premesso, si osserva che, con i primi due motivi del ricorso, il cui esame appare opportuno venga affrontato congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, lamenta rispettivamente il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione degli artt.707 e 708 c.p.c., 132 c.p.c., 2909 c.c., in relazione all'art.360, n.3, c.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt.155 e 156 c.c., 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., rispettivamente deducendo:
a) che la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in sede di separazione poneva a carico del BE un contributo pari al 50% delle spese scolastiche per i figli, senza alcun riferimento alla decorrenza di tale obbligo, onde, nella decisione impugnata, erratamente il giudice di secondo grado ha ritenuto di poter interpretare il "dictum" separatizio in base ad elementi non risultanti ne' dalla motivazione ne' dal dispositivo della sentenza, la quale mostra come le conclusioni conformi rassegnate dalle parti non furono accolte in toto dal collegio nell'adottare la relativa pronuncia;
b) che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la volontà delle parti medesime (così come risultante dalle richiamate conclusioni) dovesse ritenersi vincolante rispetto alla pronuncia del Tribunale in sede di separazione soprattutto in ragione della disponibilità dei diritti sui quali tale volontà andava ad incidere, deve ritenersi errata, non solo in considerazione della nullità del verbale di conciliazione del 1.10.1990 e dell'insussistenza di un vincolo per l'organo giudicante rispetto alle conclusioni formulate dalle parti in causa (seppure conformi), ma anche perché siffatta volontà andava ad incidere su diritti indisponibili, siccome afferente alla materia del mantenimento di minori.
I motivi non sono fondati.
Giova al riguardo notare innanzi tutto, sull'incensurato presupposto circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trieste n. 1596 pubblicata il 12.12.1990 con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi BE e AS, che l'interpretazione del giudicato esterno, formatosi in un precedente processo tra le stesse parti, si risolve in un apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 28 settembre 1994, n. 7890), non potendo peraltro il giudice del merito, nella relativa indagine, limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunciata ed ormai divenuta immodificabile, ma dovendo individuarne l'essenza e l'effettiva portata, la quale va ricavata non soltanto dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo, anzi, utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici può avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (Cass. 26 giugno 1991, n. 7186). Nella specie, quindi, conviene notare come:
a) la sentenza di separazione iter partes n. 1596/90, pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 12.12.1990, rechi nel dispositivo la testuale statuizione "Dispone che il BE contribuisca, nella misura del 50% per le spese relative ai figli concernenti le spese scolastiche", senza evidentemente indicare in alcun modo la relativa decorrenza di un obbligo siffatto;
b) le parti, tuttavia, secondo quanto è dato di argomentare vuoi dal verbale dell'udienza tenutasi il 1.10.1990 (si veda, segnatamente, il punto "4"), vuoi dall'intestazione della sentenza separatizia là dove sono unitariamente riportate le conclusioni "del ricorrente e resistente" (si veda, segnatamente, la lettera "e", capo "1"), abbiano concordato in quella sede "sulle ... modalità della separazione", nel senso, tra l'altro, che il padre avrebbe contribuito "nella misura del 50% per tutte le spese relative ai figli concernenti ... (le) ... spese scolastiche (comprese quelle occorse per l'anno 1990)";
c) le parti medesime, invitate quindi dal giudice istruttore a precisare le conclusioni, le abbiano concordemente rassegnate "alle condizioni e modalità di cui al verbale di conciliazione della udienza 1.10.1990";
d) al contenuto di una simile intesa, riversato (come detto) nelle conclusioni congiuntamente precisate, abbia quindi inequivocabilmente fatto riferimento la sentenza di separazione, la quale allude espressamente, nella motivazione, "al contributo per le spese che si dovessero rendere necessarie, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti", riproducendo integralmente anche nel dispositivo, del resto, ove si eccettui l'omissione del richiamo alle spese scolastiche "occorse per l'anno 1990", il tenore delle reciproche intese per quanto attiene al riparto paritetico tra i coniugi di tutti gli oneri relativi ai figli concernenti le "spese mediche specialistiche" e le "spese per vestiario necessario alla decorosa condotta di vita dei figli" medesimi;
e) il giudice della separazione fosse in ogni caso obbligato, in forza del disposto dell'art.155, settimo comma, c.c., a tener conto dell'accordo fra le parti nell'emanare i provvedimenti, come quello di specie, relativi al contributo al mantenimento dei figli, laddove lo stesso giudice, secondo quanto non si è mancato di sottolineare in dottrina, pur non risultando tale accordo strettamente vincolante nei suoi riguardi essendo normativamente prevista l'eventualità che detti provvedimenti siano "diversi rispetto ... al loro accordo" (art. 155, settimo comma, seconda parte, c.c.), sarebbe potuto andare in contrario avviso ed avrebbe potuto adottare statuizioni differenti da quelle concordate tra le parti soltanto giustificando le ragioni del proprio allontanamento da simili pattuizioni e motivando cioè adeguatamente il proprio dissenso, la cui sussistenza, nella specie, oltre a non risultare comunque espressamente enunciata, appare quanto meno irragionevole, trattandosi di una mera ripartizione in uguale misura dell'onere afferente le spese scolastiche (e le spese mediche specialistiche nonché di vestiario) relative ai figli, ivi comprese quelle occorse per l'anno 1990;
f) appaia quindi perfettamente logica (e, comunque, non contraria a norme di diritto) l'interpretazione della sentenza di separazione data dal giudice di appello nella pronuncia impugnata, là dove assume che il dictum contenuto nel dispositivo di tale sentenza abbia voluto in realtà ricalcare le conclusioni conformi assunte dalle parti" e ricomprendere perciò, nel riparto paritetico tra i coniugi delle spese scolastiche relative ai figli, anche "quelle occorse per l'anno 1990";
g) analogamente sia a dire per quanto attiene all'interpretazione data a quest'ultima espressione dal Tribunale di secondo grado, atteso che detto giudice, del tutto logicamente e senza contraddizioni di sorta, ha fatto leva vuoi sul fatto che, trattandosi invero di spese scolastiche, l'anno 1990 deve intendersi relativo non già all'anno solare, ma a quello corrispondente alla durata appunto di un anno scolastico (che nel nostro Paese inizia nel settembre dell'anno solare per finire nel giugno dell'anno solare successivo), vuoi sul fatto che tale anno scolastico non poteva non essere quello 1989/1990, ovvero quello che nel 1990 si era concluso, non avendo altrimenti senso che le parti si fossero accordate per regolare le "spese occorse" relativamente ad un anno scolastico (quello cioè 1990/1991) che, all'epoca del loro accordo (1.10.1990), stava appena per iniziare o era appena iniziato.
Con il terzo motivo del ricorso, lamenta il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione degli artt.155 e 156 c.c., 708 c.p.c. e 445 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., deducendo che il contributo de quo non poteva comunque avere decorrenza anteriore alla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale per essere autorizzati a vivere separatamente, laddove, nella specie, essendo ciò avvenuto in data 13.12.1989, riconoscere alla AS il diritto al rimborso del 50% delle spese scolastiche sostenute per i figli nel mesi antecedenti al dicembre 1989 equivarrebbe ad attribuire alla sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in sede di separazione un'efficacia retroattiva a questa non spettante secondo il nostro ordinamento.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di stabilire come il coniuge il quale abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligazione di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che, nell'indicato comportamento del genitore adempiente, è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art.2031 c.c. (Cass. 5 dicembre 1996, n. 10849). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio dettato dall'art.385, primo comma, c.p.c. e si liquidano in lire 1.173.000, di cui lire 1.000.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in lire 1.173.000, di cui lire 1.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1999