Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9386
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 324 cod. civ., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.

Commentari2

  • 1Coppie: chi deve mantenere i figli? E fino a quando?
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Mantenimento dei figli: diritto al rimborso
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 settembre 2017

    Il genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento dei figli, ha diritto di chiedere il rimborso della quota facente carico all'altro genitore. Tale diritto è riconosciuto anche per il periodo che precede il deposito in Tribunale della domanda, in quanto l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori discende direttamente dalla legge come conseguenza della filiazione. Sul punto la Cassazione ha fatto riferimento all'articolo 2031 del Codice civile, inquadrando la fattispecie come un caso di "gestione di affari", produttiva a carico del genitore inadempiente degli effetti di cui alla norma citata (Cassazione, ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6819). Pertanto, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9386
Data del deposito : 4 settembre 1999

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