Articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 maggio 1952
Art. 2.
(Denominazione degli uffici marittimi)


L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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