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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3208 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Trevignano MA (RM), Via delle Ginestre 133 (Doc. 1) rappresentata e difesa,
Cont dall'Avv. Maria Giovanna e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Guido
Piazzoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Bartolomeo
Ammannati n.3; appellante e
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_2 C.F._2
Monterosi (VT) alla via Piave n° 4, elett.nte dom.to in Civitavecchia alla Via Regina
Elena n. 32 presso lo studio dell'Avv. Renato Cozzella;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 448/23 emessa il 3.5.23 dal Tribunale di
Civitavecchia a definizione del procedimento di divorzio nr 1182/17.
Conclusioni
: - Stabilire che il signor versi alla ex coniuge a Parte_1 CP_2 Parte_1
titolo di assegno divorzile ex art. 5 legge 898/70 e succ. modificazioni, la somma mensile di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00) da versarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o secondo le modalità che saranno da lei indicate, a decorrere
1 dalla domanda e con successiva rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge;
- Condannare il Sig. alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. CP_2
In via istruttoria:
- Si chiedono indagini di polizia tributaria e accesso all'archivio finanziario sui redditi
e sul patrimonio del Sig. precisandosi che la rinuncia all'istanza formulata nel CP_2
giudizio di primo grado non da considerarsi preclusiva e non vincola questo Giudice, trattandosi di attività istruttoria che può sempre essere disposta d'ufficio.
: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sez. per la Persona e la CP_2
Famiglia, rigettare il presente ricorso e confermare quanto statuito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Civitavecchia ed oggetto di impugnazione.
Con vittoria di onorari, spese, competenze ed accessori del giudizio n° 448/2023.
* * *
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Civitavecchia il 22 marzo 2017 Pt_1
deduceva: di aver contratto matrimonio civile con a Roma il 7
[...] CP_2
settembre 1998; che dalla loro unione erano nati i figli il 21 settembre 1991 e Per_1
il 16 dicembre 1995; che essi coniugi si erano separati consensualmente con Per_2
decreto di omologa emesso il 21 ottobre 2016, che aveva disposto che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie, un assegno di mantenimento di € 1.200,00 per la con Pt_1
l'impegno a carico del di trasferire a favore dei figli il 50% della nuda proprietà CP_2
con annesso terreno e diritto di usufrutto vitalizio a favore della ex coniuge della casa familiare, sostentamento delle spese di mutuo e di oneri ordinari e straordinari per l'immobile a carico del l'impegno ad assumere la ricorrente presso la società CP_2
OB s.r.l. con una retribuzione di euro 1.200,00 mensili, l'impegno al pagamento integrale delle spese universitarie per il figlio oltre alla remissione delle querele Per_2
presentate reciprocamente da parte di entrambe le parti;
che la sua situazione economica era peggiorata in quanto i figli non convivevano più con lei e si erano trasferiti, per cui non contribuivano alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione della lussuosa abitazione familiare (una villa di 380 mq. con annesso un giardino di circa 1.200,00 mq.) che erano molto ingenti;
che erano stati preventivati da una ditta lavori di manutenzione per un ammontare di euro 11.000 per il giardino di pertinenza della villa, di cui era stato richiesto il pagamento alla che ella era affetta da “fibromatosi uterina a contegno Pt_1 meno-metrorragico ed anemia severa secondaria” per cui il si era impegnato a CP_2
2 mantenere la copertura assicurativa FASI, che tuttavia con lo scioglimento del matrimonio avrebbe perso efficacia;
che il resistente aveva percepito il TFR per cui la sperequazione reddituale tra le parti si era accentuata anziché diminuire.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, un assegno divorzile di 2.000,00 euro mensili con rivalutazione Istat, porre a carico del tutte le spese riguardanti l'abitazione coniugale comprese CP_2
quelle di manutenzione del giardino e la sottoscrizione a favore della di una polizza Pt_1
assicurativa in sostituzione della FASI.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_2
matrimonio ma deducendo: che i lavori per il giardino erano stati commissionati dalla senza che lui ne fosse a conoscenza e che degli stessi non era stato informato né Pt_1 dall'ex coniuge che dalla ditta esecutrice;
che, per motivi organizzativi e di impegni del notaio, non si era dato corso alla redazione dell'atto di trasferimento dell'immobile a favore dei figli e del vitalizio a favore della che i figli non convivevano con la Pt_1 madre, per cui era venuta meno la possibilità di disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e la sua disciplina doveva essere regolata dalle norme sulla comunione ordinaria;
che la viveva nella casa con gli anziani genitori che Pt_1
percepivano la pensione e che la stessa ben avrebbe potuto dividerla e locarne una porzione trattandosi di immobile di 380 mq., potendo sostenersi con la rendita derivante dalla sua locazione;
che egli percepiva un reddito da pensione pari ad euro 3.800,00 oltre al compenso quale amministratore della società OB di euro 1.100,00 e spendeva mensilmente euro 1.200,00 per il mantenimento della moglie, euro 600 per la rata di Per_ Per_ mutuo ed euro 250,00 per oneri consortili, e oltre ulteriori spese di manutenzione straordinaria della casa;
che la ricorrente non aveva diritto a percepire un assegno divorzile perché poteva sostenersi con il reddito da lavoro e mettendo a rendita la metà della casa familiare.
Tanto dedotto e rilevato il resistente concludeva chiedendo il rigetto delle richieste economiche di controparte.
All'udienza presidenziale del 11 luglio 2017 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti emessi in sede di separazione e rinviava per il prosieguo.
Le parti depositavano memorie integrative. La ricorrente modificava le proprie domande richiedendo l'assegnazione della casa familiare e un assegno divorzile di euro 4.000,00 mensili ferme restando le ulteriori richieste avanzate con il ricorso. In particolare la Pt_1
3 deduceva che il figlio si era trasferito presso l'abitazione familiare, sussistendo Per_2 pertanto i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e che il rapporto di lavoro fittizio alle dipendenze della OB s.r.l. per l'ex coniuge ed anche i figli era fittizio e finalizzato a far godere l'ex coniuge di un regime fiscale favorevole portando in detrazione lo stipendio quale costo di azienda e che il contributo per il suo mantenimento, considerata l'imposizione fiscale, si riduceva a complessivi euro 1800,00 netti mensili (1.200 euro di mantenimento e 1.200 euro per rapporto di lavoro al netto degli oneri fiscali e previdenziali), che ella si era dedicata alla cura della casa e dei figli consentendo al marito una piena e soddisfacente realizzazione professionale mentre questi aveva instaurato una relazione affettiva con la collaboratrice domestica, a seguito della quale la aveva avuto un esaurimento nervoso e si era dimessa da Poste Italiane Pt_1
s.p.a.
Il resistente ha dedotto con la memoria integrativa che la aveva sempre tenuto un Pt_1
tenore di vita molto superiore a quanto potesse permettersi e che la fine della relazione coniugale era derivato da tale circostanza, che il rapporto di lavoro fittizio per la ricorrente era stato concordato tra le parti e che in tal modo la stessa beneficiava di prestazioni previdenziali ed assistenziali, che la malattia non le impediva di lavorare tanto che si era dimessa da Poste Italiane s.p.a., per cui aveva lavorato per molti anni, e che nulla le impediva di mettere a rendita una porzione della villa familiare di 380 mq. circa con oltre 1.200 mq. di giardino che le avrebbe consentito di sopperire alle spese e fare fronte al suo mantenimento, che il figlio lavorava per la società Per_2 beneficiando anche di benefit, quale l'auto aziendale, mentre non aveva ancora esaurito il primo anno di università e studiava in maniera non soddisfacente. Tutto ciò premesso anche il ricorrente modificava le proprie richieste, domandando il rigetto delle richieste di controparte e la riduzione a 1.200,00 euro mensili dell'assegno divorzile.
In data 12.10.2017 si costituiva il figlio con atto di intervento volontario CP_3
deducendo di essere iscritto alla facoltà di Design dell'Università RUFA di Roma (Rome
University of Fine Art), che frequentava regolarmente con diligenza e con profitto avendo sostenuto n. 7 esami, che il rapporto di lavoro con il padre era fittizio e che lo stesso celava un mantenimento a favore del figlio e richiedeva un assegno mensile di euro 1.200,00 oltre le spese universitarie e di altra natura a carico del padre.
All'udienza del 11.10.2018 venivano sentite le parti ed il figlio ed il giudice Per_2 delegato pendeva atto dell'accordo tra le parti in base al quale il avrebbe versato CP_2
al figlio la somma di euro 600,00 mensili.
4 In data 18.3.2021 il nuovo difensore costituito nell'interesse del figlio CP_3 dichiarava che questi si era trasferito presso l'abitazione paterna e che il CP_2
provvedeva al suo mantenimento e pertanto rinunciava alla domanda presentata in corso di causa.
La ricorrente depositava in corso di causa mediante il proprio difensore una denuncia alla Procura della repubblica di Civitavecchia per il reato di falso nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e per ulteriori reati in merito alla gestione della società OB
s.r.l.
In data 19.3.2021 veniva emessa, su richiesta delle parti, sentenza parziale di divorzio ed all'esito veniva rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza definitiva del 3.5.2023 il Tribunale così si pronunciava:
1) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
2) dispone che corrisponderà a a titolo di assegno divorzile, CP_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma mensile di € 1.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
4) dispone, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L.
30.12. 1991 n. 413, la comunicazione del presente provvedimento alla Guardia di
Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali;
5) spese compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: che il coniuge, dopo Parte_1
averla licenziata dalla OB s.r.l. nel mese di agosto 2022, aveva smesso di pagarle il mantenimento e, dopo la sentenza di divorzio, aveva iniziato a pagare la rata del mutuo della casa familiare solo per la sua quota e le aveva chiesto un'indennità di occupazione della ex casa familiare per euro 1.000,oo al mese;
che non si era tenuto conto delle sue rinunce, concordate con il marito, al posto dirigenziale offertole (come confermato dal teste e poi al lavoro in Poste Italiane, per potersi dedicare completamente alle Tes_1 esigenze di accudimento della prole, stanti i frequenti viaggi all'estero del marito che, di conseguenza, ne aveva tratto vantaggio per la sua professione;
così come della sua partecipazione alla costituzione del patrimonio familiare in quanto la casa familiare in
Trevignano MA era stata acquistata con i proventi della vendita di quella in Roma, alla via Nemorense a sua volta comprata con quelli della vendita della casa di via Sorelle
Tetrazzini di sua esclusiva proprietà; non si era tenuto conto dei sette anni di convivenza prematrimoniale, da aggiungersi ai sedici di matrimonio come insegnato da Cass. ss.uu.
5 n. 30671/22; non si era tenuto conto del fatto che era stato il marito a non voler ricostituire la loro comunione spirituale e materiale e a non aver rispettato gli impegni assunti in sede di separazione in merito al trasferimento dei suoi diritti sull'immobile di
Trevignano; non si era tenuto correttamente in considerazione l'elevato tenore di vita dei coniugi durante il ménage matrimoniale;
la sentenza appariva illogica laddove, pur dando atto delle gravi omissioni del nella rappresentazione delle sue risorse CP_2 economiche, aveva quantificato l'assegno divorzile in misura sostanzialmente corrispondente a quanto richiesto da quest'ultimo; che era ingiusta la compensazione delle spese di lite stante il comportamento omissivo e screditante tenuto dal marito durante il procedimento.
Pertanto, ella concludeva nei termini sopra trascritti.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse istanze CP_2
replicando: di aver sempre regolarmente pagato il mantenimento concordato, avendo provveduto a corrispondere tutto quanto da lui dovuto a titolo di spese straordinarie, di aver sempre puntualmente pagato il mutuo sino all'intervenuta sentenza di divorzio che aveva mutato le condizioni;
che l'adempimento dell'accordo raggiunto in sede di separazione sulla casa coniugale prevedeva inscindibilmente la cessione della sua quota di proprietà ai figli e la concessione dell'usufrutto vitalizio alla condizione resasi Pt_1
impossibile dato che i figli e avevano già più volte espressamente Per_1 Per_2 dichiarato di non volere accettare l'imposta e forzata comunione del bene con la madre;
che egli era ormai pensionato e la OB S.r.l non aveva più attività commerciale ed era ferma, in liquidazione avanzata ed in attesa di essere estinta;
che mai essi coniugi avevano pattuito che la moglie lasciasse il lavoro presso Poste Italiane;
che il reale motivo per cui la aveva deciso di rinunciare all'incarico di direttore del piccolo Pt_1 ufficio postale presso la caserma Salvo D'Acquisto di Roma, era stato perché ella avrebbe dovuto garantire impegno, responsabilità e la presenza fin dalle 8.30 del mattino, orario che non era avvezza a rispettare, e non per motivi genitoriali come invece dichiarò; né corrispondeva al vero che egli tra gli anni 90' e 2000 aveva viaggiato tantissimo, anzi, sin dal 1994 egli aveva la propria sede di lavoro a pochi chilometri dall'abitazione e non effettuava alcun allontanamento dalla famiglia per lavoro, sicché la rinuncia al lavoro fu una scelta volontaria ed esclusiva della Pt_1
che le lamentate gravi condizioni di salute non erano mai state provate in giudizio dalla ricorrente, salvo le sue patologie comunque non invalidanti già note prima della separazione dei coniugi;
reali, invece, le gravi patologie che affliggevano esso resistente
6 che, da ultimo, aveva subito l'asportazione del colon per un carcinoma;
che corretta era stata la compensazione delle spese di lite, considerato il rilevante affaticamento processuale causato dalla la quale, a mezzo dei suoi ben dodici diversi difensori Pt_1 succedutisi nell'assisterla in giudizio, aveva proposto numerose ed infondate istanze di modifica del regime confermato in sede presidenziale.
Il Procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 24.4.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza impugnata non pare meritevole di censure.
Vale la pena ricordare che l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione coniugale differisce da quello divorzile in quanto solo il primo è finalizzato ad assicurare al percettore il medesimo regime di vita condotto durante il ménage, sicché le valutazioni da farsi per stabilire la debenza e la quantificazione del secondo – secondo le molteplici finalità sancite da Cass. ss.uu. n. 18287/2018 - prescinde da quelle effettuate in sede di separazione.
Ebbene, nel nostro caso l'importo stabilito dal Tribunale in favore di è pari a Parte_1
quasi il 40% del reddito percepito dal convenuto a titolo di pensione di vecchiaia CP_4
ed a titolo di pensione integrativa Previndai, non potendo tenersi conto di quanto ulteriormente riconosciutogli dall' per l'invalidità conseguita all'intervento di CP_4
asportazione del colon.
D'altro canto, se la stessa parte appellante asserisce che la controparte ancor oggi ricaverebbe altri introiti dalla gestione, seppur in liquidazione della OB s.r.l.
(incaricato come liquidatore il loro figlio ), circostanza pur ammessa dal Per_2
convenuto per somme contenute, è pur vero che ella continua a risiedere ed a disporre integralmente del grande immobile ubicato in località Poggio delle Ginestre in
Trevignano. Si tratta di una grande villa distribuita su ben tre livelli: un piano seminterrato di 175 mq, un primo piano di pari estensione ed una mansarda di 60 mq.
Annesso v'è un parco/giardino e l'immobile gode di due servitù in località “Spiaggia
Bella”. Di tutta evidenza, dunque, l'elevato pregio turistico del luogo e delle ampie superfici a disposizione, tali da consentire importanti introiti ove messe a frutto.
7 Per altro, nella stessa sentenza di primo grado, conformemente alle allegazioni delle parti, si è dato atto del fatto che la sig.ra ha lavorato per molti anni alle dipendenze Pt_1
di Poste Italiane s.p.a, giungendo a ricevere la proposta di dirigere una filiale. Detta sua carriera lavorativa si è ulteriormente incrementata per i sei anni di lavoro formalizzato alle dipendenze della OB s.r.l., sicché deve ritenersi che ella abbia maturato i requisiti contributivi per poter percepire, tra qualche anno, il trattamento pensionistico: nel rendere il formale interrogatorio in primo grado ella ha dichiarato di aver lavorato dal
1985 al 2015 e, durante il suo impiego per Poste Italiane, di aver gestito anche una società di eventi, marketing e di assistenza agli artisti, oltre ad aver operato come promotore finanziario.
Per tali evidenze, quindi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovutole dall' ex coniuge dal primo giudice appare equa.
Segue al rigetto dell'appello la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n.
55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 448/23 emessa il Parte_1
3.5.23 dal Tribunale di Civitavecchia a definizione del procedimento di divorzio nr
1182/17;
- condanna la stessa a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 CP_2
liquida in euro 6.300,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla stessa parte appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 29.4.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
8