Art. 10. Titoli valutabili
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.
Nella determinazione dei predetti titoli si avra' particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attivita' di aggiornamento culturale e professionale e ad attivita' di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.
Per il personale di cui al precedente art. 7 il decreto determinera' i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.
Nella determinazione dei predetti titoli si avra' particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attivita' di aggiornamento culturale e professionale e ad attivita' di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.
Per il personale di cui al precedente art. 7 il decreto determinera' i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.