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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5736/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZETTA Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA alla Via Antonio Valente n. 26 presso il difensore avv. LANZETTA PASQUALE
- OPPONENTE - contro
(C.F. ), nella persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato dal dottor , dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Controparte_2
Settentrionale sito in via Marchese de Rosa n. 94, Foggia che, per gli effetti della presente causa, ha delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, il dott. ( ) funzionario del suddetto Servizio presso cui Parte_2 C.F._2 ha eletto domicilio
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza dell'8/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 del DLGS 150/2011, Parte_1 proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Manfredonia avverso l'ordinanza ingiunzione n. 149_AOO/10336 – Pratica 326/17/ST, emessa in data 6 maggio 2019, dall' , per il pagamento della Controparte_3 somma di € 1.850,50 (comprensiva di spese postali e di notifica), in relazione alla violazione dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 242/ 2017- sanzionato dall'art.
5- e dell' art. 2 comma 1, della L.R. n. 38/2016, così come sanzionato dall'art. 12 c. 1, lett. b, della medesima legge regionale, con il favore delle spese.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 38/22 emessa in data 3 giugno 2022 e depositata in cancelleria in data 16 luglio 2022, il Giudice di Pace di Manfredonia dichiarava la propria incompetenza ratione materiae, assegnando alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Foggia, con compensazione delle spese. Con atto di citazione del 13.10.22 riassumeva la causa innanzi al Tribunale Parte_1 di Foggia rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 149_A00/ 10336 emessa in data 06 maggio 2019 dalla , notificato il 9/05/2019, e fissata la comparizione personale CP_1 delle parti, dato atto di quanto sopra:
“Accogliere l'opposizione proposta con il presente ricorso e annullare e revocare e comunque dichiarare nulla, illegittima, inefficace, infondata ed invalida l'Ordinanza- Ingiunzione n. 149_A00/10336 emessa in data 06 maggio 2019 dalla , notificata il 9/05/2019 ed ogni altro atto ad esso CP_1 presupposto, collegato, conness Con vittoria di spese e competenze di lite.” Con memoria di risposta del 18 gennaio 2023, si costituiva la , in persona del CP_1
Presidente p.t., rappresentato dal Dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale, sito in Foggia alla via Marchese de Rosa n. 94 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'ordinanza opposta e disposizioni delle spese come per legge. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'8/1/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la decisione. 2. In punto di fatto occorre preliminarmente ricordare che:
- in data 4 ottobre 2017, alle ore 20.30 circa, operatori appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di AN AN ND (FG), unitamente a personale della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, accertavano e contestavano all'odierno opponente
[...]
, presente all'atto del sopralluogo, di aver effettuato, sulle particelle 245-254 del Parte_1
Foglio 36 del Comune di Mattinata, una bruciatura della vegetazione spontanea posta al di sotto dell'uliveto esistente.
- nelle dedotte circostanze il trasgressore dichiarava: “Ho acceso il fuoco per pulire la vegetazione spontanea esistente nell'appezzamento di terreno”;
- nei confronti del contravventore veniva elevato il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n° 26/2017 Mod. 8 per violazione dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 242 del 02 maggio 2017- art. 2 c. 1 L.R. n. 38/2016- sanzionata dall'art. 5 D.P.G.R. n. 242 del 02 maggio 2017, relativo all'art. 12. c.
1. Lett. b. della L.R. n. 38/2016;
- avverso il già menzionato verbale notificato al in data 11.11. 2017 lo stesso non Parte_1 proponeva opposizione;
- in data 06.05.2019, ritenuto fondato l'accertamento e legittimi i relativi atti, l'
[...] emetteva Ordinanza Ingiunzione di Controparte_3 pagamento n. 149_AOO/10336 – Pratica 326/17/ST, notificata al trasgressore con raccomandata in data 09.05.2019, con la quale intimava il pagamento della somma di € 1.850,50, di cui € 1.833,70 a titolo di sanzione amministrativa ed € 16,80 per spese di notifica. 3. Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata nei limiti e per la ragioni che si vanno ad esporre. Preliminarmente giova ricordare che l'illecito amministrativo contestato all'opponente è quello di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3n. 38/2016 recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”. pagina 2 di 5 In particolare, il comma 1 citato prevede testualmente che “ 1. È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo”. Assume l'opponente che la condotta sanzionata, in quanto posta in essere in data 4 ottobre 2017 e quindi al difuori del contesto temporale “di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017” - che va dal 15 giugno- 15 settembre 2017 - non rientrerebbe nell'alveo applicativo della fattispecie contestata. E ciò sul rilievo testuale che il divieto di accendere fuochi di ogni genere contemplato dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 242/2017, “ non è continuativo ed incondizionato ma, a norma dell'art. 1 della medesima disposizione normativa (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2017, n. 242, rubricato “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L.353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016”), è circoscritto ad alcuni mesi dell'anno: “Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della , fatta salva la possibilità, in di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o CP_1 posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento strutture operative.”. Secondo la tesi dell'opponente, quindi, le norme la cui violazione è posta alla base dell'opposta ordinanza/ingiunzione sarebbero finalizzate – unitamente al R.D. n. 3267 del 30/12/1923 - a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi
“durante il periodo di grave pericolosità di incendio”. Siffatta impostazione non coglie nel segno e non può essere condivisa. Innanzitutto, occorre ricordare che la finalità della legge è quella di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Tanto premesso, osserva il Tribunale che le uniche eccezioni al divieto di accensione e bruciatura contemplato dal comma 1 dell'art. 2 LR 38/2016, sono tassativamente indicate nei commi successivi della medesima disposizione e riguardano, in particolare: a) le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sulle superfici sui si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per colture di secondo raccolto ( comma 2); b) la bruciatura delle stoppie solo a seguito di preventiva comunicazione inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale ( comma 3); c) la possibilità di accensione e bruciatura, dal 1 ottobre al 31 maggio e in presenza di determinate condizioni, per i soli residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale. Pertanto, nessuna eccezione specifica è prevista per la bruciatura della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati. In tale contesto si inserisce la previsione di cui all'art. L'art. 2 del D.P.G.R. n. 242/2017, il quale introduce un divieto assoluto – che non ammette, quindi, alcuna eccezione - di accendere fuochi di ogni genere durante il periodo di grave pericolosità di incendio che è pagina 3 di 5 stato normativamente individuato nell'arco temporale che va dal 15 giugno dal 15 giugno al 15 settembre 2017. Conclusivamente, è di tutta evidenza che, sensi della citata norma regionale, il divieto di bruciatura della vegetazione spontanea ha carattere assoluto, in quanto non ammette alcuna eccezione. Peraltro, occorre evidenziare che: a) la condotta materiale che ha portato alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa è stata correttamente indicata nel verbale di contestazione e nella successiva ordinanza ingiunzione;
b) lo stesso trasgressore era consapevole del proprio operato, avendo espressamente dichiarato: “Ho acceso il fuoco per pulire la vegetazione spontanea esistente nell'appezzamento di terreno.” 4. Quanto alla misura della sanzione irrogata, di cui l'opponente ha chiesto la riduzione, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 11 della L. 689/1981, “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.833,70, oltre spese di notifica, superiore al minimo edittale previsto dall'art.12 c. 1 lett. b) della L.R. n. 38/2016 ( € 1.000,00). Orbene, a parere del Tribunale tale importo deve essere rideterminato e ridotto, in misura corrispondente al predetto linite edittale di € 1.000,00, in considerazione: a) del comportamento collaborativo dell'opponente al momento dell'intervento degli accertatori;
b) del reale disvalore della violazione, ove si consideri che la condotta posta in essere non ha avuto gravi conseguenze e che il era presente al momento del sopralluogo da parte Parte_1 degli operatori intervenuti, onde si deve ritenere che egli avesse il controllo della situazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni e nei limiti sopra esposti, con rideterminazione in € 1.000,00 della sanzione di cui all'opposta ordinanza ingiunzione, che per il resto va confermata. 5. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina in € 1.000,00 la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 149_AOO/10336 – Pratica 326/17/ST, emessa in data 6 maggio 2019, dall' Controparte_3
;
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8/1/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 31 gennaio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZETTA Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA alla Via Antonio Valente n. 26 presso il difensore avv. LANZETTA PASQUALE
- OPPONENTE - contro
(C.F. ), nella persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato dal dottor , dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Controparte_2
Settentrionale sito in via Marchese de Rosa n. 94, Foggia che, per gli effetti della presente causa, ha delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, il dott. ( ) funzionario del suddetto Servizio presso cui Parte_2 C.F._2 ha eletto domicilio
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza dell'8/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 del DLGS 150/2011, Parte_1 proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Manfredonia avverso l'ordinanza ingiunzione n. 149_AOO/10336 – Pratica 326/17/ST, emessa in data 6 maggio 2019, dall' , per il pagamento della Controparte_3 somma di € 1.850,50 (comprensiva di spese postali e di notifica), in relazione alla violazione dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 242/ 2017- sanzionato dall'art.
5- e dell' art. 2 comma 1, della L.R. n. 38/2016, così come sanzionato dall'art. 12 c. 1, lett. b, della medesima legge regionale, con il favore delle spese.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 38/22 emessa in data 3 giugno 2022 e depositata in cancelleria in data 16 luglio 2022, il Giudice di Pace di Manfredonia dichiarava la propria incompetenza ratione materiae, assegnando alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Foggia, con compensazione delle spese. Con atto di citazione del 13.10.22 riassumeva la causa innanzi al Tribunale Parte_1 di Foggia rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 149_A00/ 10336 emessa in data 06 maggio 2019 dalla , notificato il 9/05/2019, e fissata la comparizione personale CP_1 delle parti, dato atto di quanto sopra:
“Accogliere l'opposizione proposta con il presente ricorso e annullare e revocare e comunque dichiarare nulla, illegittima, inefficace, infondata ed invalida l'Ordinanza- Ingiunzione n. 149_A00/10336 emessa in data 06 maggio 2019 dalla , notificata il 9/05/2019 ed ogni altro atto ad esso CP_1 presupposto, collegato, conness Con vittoria di spese e competenze di lite.” Con memoria di risposta del 18 gennaio 2023, si costituiva la , in persona del CP_1
Presidente p.t., rappresentato dal Dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale, sito in Foggia alla via Marchese de Rosa n. 94 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'ordinanza opposta e disposizioni delle spese come per legge. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'8/1/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la decisione. 2. In punto di fatto occorre preliminarmente ricordare che:
- in data 4 ottobre 2017, alle ore 20.30 circa, operatori appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di AN AN ND (FG), unitamente a personale della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, accertavano e contestavano all'odierno opponente
[...]
, presente all'atto del sopralluogo, di aver effettuato, sulle particelle 245-254 del Parte_1
Foglio 36 del Comune di Mattinata, una bruciatura della vegetazione spontanea posta al di sotto dell'uliveto esistente.
- nelle dedotte circostanze il trasgressore dichiarava: “Ho acceso il fuoco per pulire la vegetazione spontanea esistente nell'appezzamento di terreno”;
- nei confronti del contravventore veniva elevato il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n° 26/2017 Mod. 8 per violazione dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 242 del 02 maggio 2017- art. 2 c. 1 L.R. n. 38/2016- sanzionata dall'art. 5 D.P.G.R. n. 242 del 02 maggio 2017, relativo all'art. 12. c.
1. Lett. b. della L.R. n. 38/2016;
- avverso il già menzionato verbale notificato al in data 11.11. 2017 lo stesso non Parte_1 proponeva opposizione;
- in data 06.05.2019, ritenuto fondato l'accertamento e legittimi i relativi atti, l'
[...] emetteva Ordinanza Ingiunzione di Controparte_3 pagamento n. 149_AOO/10336 – Pratica 326/17/ST, notificata al trasgressore con raccomandata in data 09.05.2019, con la quale intimava il pagamento della somma di € 1.850,50, di cui € 1.833,70 a titolo di sanzione amministrativa ed € 16,80 per spese di notifica. 3. Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata nei limiti e per la ragioni che si vanno ad esporre. Preliminarmente giova ricordare che l'illecito amministrativo contestato all'opponente è quello di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3n. 38/2016 recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”. pagina 2 di 5 In particolare, il comma 1 citato prevede testualmente che “ 1. È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo”. Assume l'opponente che la condotta sanzionata, in quanto posta in essere in data 4 ottobre 2017 e quindi al difuori del contesto temporale “di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017” - che va dal 15 giugno- 15 settembre 2017 - non rientrerebbe nell'alveo applicativo della fattispecie contestata. E ciò sul rilievo testuale che il divieto di accendere fuochi di ogni genere contemplato dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 242/2017, “ non è continuativo ed incondizionato ma, a norma dell'art. 1 della medesima disposizione normativa (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2017, n. 242, rubricato “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L.353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016”), è circoscritto ad alcuni mesi dell'anno: “Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della , fatta salva la possibilità, in di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o CP_1 posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento strutture operative.”. Secondo la tesi dell'opponente, quindi, le norme la cui violazione è posta alla base dell'opposta ordinanza/ingiunzione sarebbero finalizzate – unitamente al R.D. n. 3267 del 30/12/1923 - a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi
“durante il periodo di grave pericolosità di incendio”. Siffatta impostazione non coglie nel segno e non può essere condivisa. Innanzitutto, occorre ricordare che la finalità della legge è quella di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Tanto premesso, osserva il Tribunale che le uniche eccezioni al divieto di accensione e bruciatura contemplato dal comma 1 dell'art. 2 LR 38/2016, sono tassativamente indicate nei commi successivi della medesima disposizione e riguardano, in particolare: a) le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sulle superfici sui si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per colture di secondo raccolto ( comma 2); b) la bruciatura delle stoppie solo a seguito di preventiva comunicazione inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale ( comma 3); c) la possibilità di accensione e bruciatura, dal 1 ottobre al 31 maggio e in presenza di determinate condizioni, per i soli residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale. Pertanto, nessuna eccezione specifica è prevista per la bruciatura della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati. In tale contesto si inserisce la previsione di cui all'art. L'art. 2 del D.P.G.R. n. 242/2017, il quale introduce un divieto assoluto – che non ammette, quindi, alcuna eccezione - di accendere fuochi di ogni genere durante il periodo di grave pericolosità di incendio che è pagina 3 di 5 stato normativamente individuato nell'arco temporale che va dal 15 giugno dal 15 giugno al 15 settembre 2017. Conclusivamente, è di tutta evidenza che, sensi della citata norma regionale, il divieto di bruciatura della vegetazione spontanea ha carattere assoluto, in quanto non ammette alcuna eccezione. Peraltro, occorre evidenziare che: a) la condotta materiale che ha portato alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa è stata correttamente indicata nel verbale di contestazione e nella successiva ordinanza ingiunzione;
b) lo stesso trasgressore era consapevole del proprio operato, avendo espressamente dichiarato: “Ho acceso il fuoco per pulire la vegetazione spontanea esistente nell'appezzamento di terreno.” 4. Quanto alla misura della sanzione irrogata, di cui l'opponente ha chiesto la riduzione, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 11 della L. 689/1981, “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.833,70, oltre spese di notifica, superiore al minimo edittale previsto dall'art.12 c. 1 lett. b) della L.R. n. 38/2016 ( € 1.000,00). Orbene, a parere del Tribunale tale importo deve essere rideterminato e ridotto, in misura corrispondente al predetto linite edittale di € 1.000,00, in considerazione: a) del comportamento collaborativo dell'opponente al momento dell'intervento degli accertatori;
b) del reale disvalore della violazione, ove si consideri che la condotta posta in essere non ha avuto gravi conseguenze e che il era presente al momento del sopralluogo da parte Parte_1 degli operatori intervenuti, onde si deve ritenere che egli avesse il controllo della situazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni e nei limiti sopra esposti, con rideterminazione in € 1.000,00 della sanzione di cui all'opposta ordinanza ingiunzione, che per il resto va confermata. 5. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina in € 1.000,00 la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 149_AOO/10336 – Pratica 326/17/ST, emessa in data 6 maggio 2019, dall' Controparte_3
;
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8/1/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 31 gennaio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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