Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
previa adozione delle misure cautelari più idonee,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla A.S.L. di Taranto, in via diretta o in via indiretta (ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi), al trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Taranto del 27 dicembre 2021, resa ex art. 700 c.p.c. nel giudizio n. -OMISSIS- R.G., ovvero con decorrenza da aprile 2024;
e per la condanna
della A.S.L. Taranto ad erogare il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. alla minore -OMISSIS-, come (asseritamente) indicato dalle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., in misura pari a 25 ore settimanali, oltre a 3 ore di supervisione mensile e 2 ore di logopedia settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta (ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapie ricevute da terzi), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Taranto del 27 dicembre 2021, resa ex art. 700 c.p.c. nel giudizio n. -OMISSIS- R.G., ovvero con decorrenza da aprile 2024;
nonché in ogni caso per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato ai ricorrenti in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali riabilitative con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 23.806,92 per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 7 agosto 2025:
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia e/o altre idonee misure cautelari,
della rivalutazione clinica della minore -OMISSIS- effettuata dal C.A.T. di TO della A.S.L. di Taranto del 24-25 giugno 2025, trasmessa ai ricorrenti per email in data 26 giugno 2025, con cui è stato nuovamente rimodulato il P.T.R.I. della predetta minore nel senso di ritenere appropriato un trattamento riabilitativo A.B.A. e Verbal Behavior prescrivendo n. 4 ore settimanali di trattamento diretto RBT, oltre a n. 2 ore settimanali di trattamento diretto logopedico e n. 4 ore settimanali di supervisione di cui n. 2 in orario scolastico e n. 2 in orario extrascolastico e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto atto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RL CO e uditi per le parti i difensori Avv. G. Rulli per le parti ricorrenti, Avv. A. Putortì per la ASL TA, Avv. D. Limongelli, in sostituzione dell'Avv. F.M. Settanni, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 maggio 2024 e depositato in pari data, i ricorrenti - genitori di -OMISSIS-, una bambina affetta da disturbo dello spettro autistico - hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore, previa adozione delle misure cautelari più idonee, a ricevere dalla A.S.L. di Taranto, in via diretta o in via indiretta (ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi), il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Taranto del 27 dicembre 2021, resa ex art. 700 c.p.c. nel giudizio n. -OMISSIS- R.G., ovvero con decorrenza da aprile 2024.
Hanno chiesto, altresì, la condanna della A.S.L. Taranto ad erogare il suddetto trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. alla sopracitata minore, nonché, in ogni caso, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato ai ricorrenti in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali riabilitative con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 23.806,92 per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
1.1 I ricorrenti hanno premesso in punto di fatto:
- che nell’ottobre del 2018, il Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) della A.S.L. di Taranto ha diagnosticato alla minore un ritardo psicomotorio ed un elevato rischio di disturbo dello spettro autistico, successivamente confermato dalla dott.ssa Girolama Sorrenti, dirigente medico neuropsichiatria infantile della A.S.L. di Taranto, che ha diagnosticato a -OMISSIS- un disturbo del neurosviluppo in corso di definizione, rinviando al C.A.T. di TO per approfondimento clinico-diagnostico ed eventuale presa in carico per l’avvio di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, nonché dal dott. Angelo Massagli, specialista in neuropsichiatria infantile, che ha diagnosticato alla bambina un disturbo dello spettro autistico ed ha prescritto l’avvio di un trattamento riabilitativo comportamentale intensivo A.B.A., CAA, parent training, contestualmente ad ulteriori esami diagnostici;
- che in seguito, presso il centro ABC di Taranto, hanno avviato privatamente il trattamento A.B.A. prescritto, nella misura di 8/10 ore a settimana;
- che in data 11 ottobre 2019, il reparto di neuropsichiatria infanzia e adolescenza del Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) della A.S.L. di Taranto ha diagnosticato alla minore un ritardo psicomotorio ed un elevato rischio di disturbo dello spettro autistico e, al contempo, ha prescritto ulteriori indagini ed il proseguo del trattamento abilitativo in corso di tipo A.B.A. nonché la frequenza scolastica con l’ausilio di sostegno;
- che in data 22 luglio 2020, la A.S.L. di Taranto ha effettuato la valutazione funzionale delle condizioni cliniche della piccola -OMISSIS- mediante somministrazione di test PEP-3, che ha rilevato un ritardo grave nell’area della comunicazione e nell’area della motricità, un ritardo adattivo/di sviluppo grave per quanto inerisce le autonomie personali e il comportamento adattivo, emettendo una diagnosi di disturbo dello spettro autistico livello di gravità 3 e consigliando la prosecuzione della riabilitazione sia in ambito familiare che scolastico, al fine di aumentare l’efficacia dei trattamenti;
- che in seguito a tale valutazione funzionale, gli odierni ricorrenti non hanno ricevuto la terapia comportamentale con metodo A.B.A. dalla A.S.L. di Taranto e, di conseguenza, di essersi rivolti a terapisti privati;
- che con ordinanza del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, del 27 dicembre 2021, a seguito di ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. - con il quale i genitori hanno chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il diritto di -OMISSIS- a ricevere dalla A.S.L. Taranto il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. e la conseguente condanna della ASL al pagamento in via diretta delle spese sostenute relative alle cure ricevute da terzi per la terapia A.B.A. - la A.S.L. di Taranto è stata condannata a fornire in via diretta la terapia A.B.A., in misura pari a 20 ore settimanali, ovvero a sostenere le spese per le cure ricevute da terzi;
- che in data 09 aprile 2024, il Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) della A.S.L. di Taranto ha effettuato la rivalutazione clinica e diagnostica della minore, all’esito della quale è stata emessa diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo, livello di gravità 2, prescrivendo di proseguire il trattamento riabilitativo secondo metodologia A.B.A. già in corso per 6 ore settimanali, di cui 2 ore di intervento logopedico secondo metodologia A.B.A.;
- che gli odierni ricorrenti hanno ritenuto insufficiente e/o comunque inadeguato il numero di ore di trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A. da ultimo fissato dalla A.S.L. di Taranto, anche alla luce di quanto affermato dal dott. Domenico Bove, specialista in neuropsichiatria infantile ed esperto in analisi del comportamento che, in una recente valutazione della paziente, ha riscontrato una connotazione di gravità moderata (livello 2 di gravità secondo il DSM V),da supportare nel tempo da un’azione di rete multidisciplinare adeguata, prescrivendo un numero di ore di terapia A.B.A. non inferiore alle 25 ore a settimana, a cui è necessario aggiungere 3 ore mensili di supervisione da parte del supervisore, Analista del Comportamento.
1.2 A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
I - Sul diritto della minore al progetto riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. in quanto basato sull’evidenza scientifica: Violazione art. 32 della Costituzione; – Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/1992 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 134/2015 – Violazione dell’art. 2 della Legge n. 833/1978 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 595/1985 art. 3 - Violazione dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 – Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21.
2. Il 28 giugno 2024 si è costituito in giudizio l’A.S.L. di Taranto, depositando delle note di costituzione eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, che lo stesso venga respinto perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Il 29 giugno 2024 si è costituito in giudizio la Regione Puglia, depositando delle note di costituzione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso e, comunque, chiedendone il rigetto, in uno con l’istanza cautelare, perché infondato in fatto ed in diritto.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 4 luglio 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Preliminarmente, vanno disattese - allo stato - sia l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., sollevata dalle parti resistenti, dal momento che le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito, in una fattispecie (quasi) identica a quella oggetto del presente giudizio, che la controversia inerente il riconoscimento (o meno) al soggetto disabile di uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., non essendo dubbio che, in presenza di un “pubblico servizio”, debba considerarsi impugnabile quale “provvedimento negativo” l’omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste in tal senso azionate giudizialmente (vedi: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza del 20 gennaio 2022 n. 1781), sia le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso, poiché nella specie pare ravvisarsi la presenza di un diritto soggettivo perfetto. Considerato, che l’istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio, debba essere accolta, in quanto si rileva che, pur apparendo verosimile che le Linee Guida 2023 dell’I.S.S. non quantifichino in modo standardizzato il numero di ore ottimale di trattamento terapeutico riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., ma prevedono una valutazione (necessariamente) personalizzata rimessa al C.A.T. (equipe multidisciplinare) non può essere obliterato, nella presente sede cautelare, che, in forza della ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale Civile di Taranto del 27/12/2021 (resa inter partes), la minore di che trattasi beneficiava di terapia A.B.A. “intensiva” in misura pari a 20 ore settimanali sino al 31/3/2023, sicché con riserva di approfondimenti istruttori in sede di merito, si ritiene giusto ed opportuno - in via cautelativa/precauzionale - reiterare l’ordine predetto negli stessi sensi (20 ore settimanali) alla A.S.L. di Taranto sino alla definizione nel merito del presente giudizio, nel mentre pare ravvisarsi il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, dal momento che le prestazioni L.E.A. de quibus sono erogate dall’A.S.L. di Taranto (pure deputata, in tal senso dalla, delibera della G.R. Pugliese n. 1340/2015 all’esecuzione di tali interventi con compartecipazione di contributi regionali). “
Ha ordinato, quindi, nelle more della definizione nel merito del ricorso introduttivo del presente giudizio, di erogare, in favore della minore, la terapia A.B.A. “intensiva” di che trattasi in misura pari a 20 ore settimanali. fissando, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 9 aprile 2025.
5. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (-OMISSIS-) è stato presentato appello dall’A.S.L. di Taranto e, il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza n. 3697 del 2024, ha respinto l’appello cautelare confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ha ordinato, quindi, la trasmissione dell’ordinanza del respingimento dell’appello cautelare al T.A.R. per la Puglia – Lecce, per la fissazione dell'udienza di merito con priorità, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a..
6. Il 7 marzo 2025, sia i ricorrenti che l’Amministrazione intimata hanno depositato una memoria difensiva, insistendo ciascuno per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
7. Il 18 marzo 2025, i ricorrenti hanno depositato delle memorie di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
8. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata l’11 aprile 2025, questa Sezione ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione di merito, ordinando all’A.S.L. di Taranto - Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) “ di depositare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso e sulla sua evoluzione nel tempo che, in particolare, precisi sotto il profilo fattuale e tecnico-scientifico, le ragioni per le quali, nel caso di specie, è stato (da ultimo) ritenuto idoneo ed adeguato somministrare alla minore di che trattasi un numero di ore di trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. pari a sole 6 ore settimanali (di cui 2 ore di intervento logopedico), a fronte delle 20 ore settimanali di trattamento in atto e delle 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, richieste dagli odierni ricorrenti. ”
Ha, quindi, rinviato la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
9. Il 10 giugno 2025, l’A.S.L. di Taranto, in adempimento a quanto ordinato con la sopracitata ordinanza collegiale, ha depositato in giudizio la relazione richiesta, con nota avente a firma del Direttore NPIA/DSM avente ad oggetto “ Riscontro richiesta Ricorso al TAR di Lecce. -OMISSIS- c/ASL TA. Ordinanza istruttoria. Richiesta adempimenti. Sollecito ”
10. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 agosto 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della rivalutazione clinica della minore -OMISSIS- effettuata dalla A.S.L. di Taranto del 25 giugno 2025, trasmessa ai ricorrenti per email in data 26 giugno 2025 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto.
A sostegno dei motivi aggiunti hanno dedotto le seguenti censure:
I - Sul diritto della minore ad un progetto riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. in quanto basato sull’evidenza scientifica – Illegittimità e palese violazione delle linee guida dell’I.S.S. 2011 e 2023 – Mancanza motivazione riduzione drastica ore di intervento – Violazione di legge - Violazione art. 32 della Costituzione; – Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/1992 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 134/2015– Violazione e/o falsa applicazione art. 5 della Legge n. 24/2017 - Eccesso di potere.
11. Il 29 agosto 2025, l’A.S.L. di Taranto ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso, in ordine alla istanza cautelare, perché infondato in fatto ed in diritto, come nel merito.
12. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 4 settembre 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che l’istanza cautelare incidentalmente avanzata dai ricorrenti con motivi aggiunti proposti in data 7 agosto 2025, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio, appare infondata (non assistita dal necessario fumus boni juris) , in quanto si rileva sia che nella relazione di chiarimenti depositata il 10 giugno 2025, l’A.S.L. di Taranto/C.A.T. di TO precisa che l’impegno orario intensivo della terapia A.B.A. seguita dalla minore di che trattasi non viene ritenuto opportuno e necessario anche perché potrebbe addirittura avere effetti negativi sulla bambina stessa, non permettendole di partecipare alle attività extrascolastiche ludico/ricreative/sportive in piccoli gruppi a contatto con bambini neuro-tipici valutate come fondamentali a livello terapeutico, sia che l’art. 4 comma 3 del R.R. Pugliese n. 9/2016 (richiamato solo recentemente dalla P.A. nella memoria difensiva finale, e non impugnato dai ricorrenti) prevede esplicitamente e chiaramente - per il periodo scolare (da 6 a 11 anni) - un livello assistenziale di terapia A.B.A. di tipo estensivo (e non intensivo) fino ad un massimo di 8 ore settimanali, e la delibera G.R. n. 857/2024 contempla la priorità dell'utilizzo delle strutture dedicate all'autismo di cui al R.R. n. 9/2016, contrattualizzate con le AA.SS.LL. o attivate come modulo territoriale dedicato presso il C.A.T. della A.S.L. ”
Ha confermato, quindi, per la trattazione nel merito del ricorso introduttivo, e dei successivi motivi aggiunti interposti in corso di causa, l’udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
13. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (-OMISSIS-) è stato presentato appello dall’A.S.L. di Taranto e, il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza n. 3895 del 2025, ha accolto l’appello cautelare, con la seguente motivazione “ Considerato che, all’esame sommario proprio della presente fase, la domanda cautelare possa essere accolta assicurando, nelle more della predisposizione di un piano individuale adeguatamente istruito e della definizione nel merito della controversia, un trattamento cognitivo comportamentale A.B.A., in forma diretta o indiretta, sulla base delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per almeno 20 ore settimanali) ”.
14. Il 10 dicembre 2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa.
15. Il 13 dicembre 2025, la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
16. Il 21 dicembre 2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa.
17. il 23 dicembre 2025, l’A.S.L. di Taranto ha depositato una delle memorie di replica, chiedendo di accertare e dichiarare l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso e, per l’effetto, rigettarlo.
18. Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
19. Premesso che sussiste la giurisdizione esclusiva dell’adito G.A., ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., dal momento che – come già rilevato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, che ha accolto la richiesta di misure cautelari incidentalmente proposta dagli odierni ricorrenti - le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie (quasi) identica a quella oggetto del presente giudizio, hanno statuito che la controversia inerente il riconoscimento (o meno) al soggetto disabile di uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nel la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, posto che, in presenza di un “pubblico servizio”, deve considerarsi impugnabile quale “provvedimento negativo” l’omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste in tal senso azionate giudizialmente (vedi: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza del 20 gennaio 2022 n. 1781), si rileva che nel merito, il ricorso, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, è manifestamente infondato e va respinto, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di poter soprassedere, per ragioni di economia processuale, alla disamina dei dedotti profili in rito (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).
Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore a ricevere dalla A.S.L. di Taranto, in via diretta o in via indiretta (ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi), il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, lamentando, nella scelta della A.S,L. di Taranto di riconoscere il suddetto trattamento riabilitativo per sole 6 ore settimanali, la violazione art. 32 della Costituzione e dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 502/1992, degli artt. 2 e 3 della Legge n. 134/2015, dell’art. 2 della Legge n. 833/1978, dell’art. 3 della Legge n. 595/1985, dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e, infine, delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21.
In particolare, i ricorrenti sostengono che le Linee Guida redatte ad opera del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicate nel 2011 e aggiornate nel 2015 intitolate “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, in uno con le Linee Guida Regionali approvate con Delibera Regionale n. 1340 del 2015, prevedrebbero per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dei programmi intensivi comportamentali che si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (A.B.A.), diretti a bambini in età prescolare ed erogati solitamente dalle 20 alle 40 ore la settimana, laddove, invece, l’A.S.L. di Taranto, a seguito di una nuova valutazione del quadro clinico della minore effettuato dal C.A.T. di TO, avrebbe proposto un programma di trattamento riabilitativo insufficiente, perché basato solo su 6 ore settimanali di trattamento A.B.A. e su alcune prestazioni accessorie.
Asseriscono, quindi, il diritto della minore ad un piano terapeutico che preveda il trattamento A.B.A. e logopedico nella misura richiesta e la doverosità dell’erogazione della prestazione sanitaria da parte della A.S.L. di Taranto in forma diretta oppure indiretta (attraverso il rimborso delle spese dell’intervento svolto privatamente).
Con motivi aggiunti del 07 agosto 2025, inoltre, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la rivalutazione clinica del 25 giugno 2025 della A.S.L. di Taranto, inviata per mail in data 26 giugno 2025 ai ricorrenti, sostanzialmente per gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, asserendo, tra l’altro, che le attuali Linee Guida, pur non indicando a priori un numero di ore ottimale di intervento ABA, sottolineerebbero la maggiore efficacia di interventi intensivi e implementati in tutti i contesti di vita, ragion per cui. le ore ritenute congrue dal CAT di TO, a seguito della rivalutazione clinica della minore del 25 giugno, sarebbero insufficienti e non rispetterebbero le esigenze riabilitative della bambina, con il piano proposto dalla A.S.L che, per tali ragioni, non sarebbe individualizzato in quanto non prevedrebbe affatto un intervento adeguato ed efficace per la bambina, che presenta un profilo di funzionamento “basso” ed un livello di disturbo dello spettro autistico di livello moderato.
Tutte le censure formulate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti sono manifestamente infondate e vanno disattese.
Innanzitutto, osserva il Collegio che il trattamento con metodologia A.B.A. - riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche tra i programmi intensivi comportamentali utilizzati nella cura dell’autismo, e che consiste in un trattamento riabilitativo basato sull’uso di interventi multidisciplinari e della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi e l’apprendimento di nuove abilità – è compreso tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), a norma dell'articolo 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità approvate in conferenza unificata in data 10 maggio 2018 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8708/2023) e, come tale, rientra nei trattamenti sanitari che il Servizio sanitario regionale è tenuto ad erogare a tutti gli assistiti purché, sussistano le condizioni richiamate dall’art. 1 comma 7, del Decreto Legislativo n. 502/1992, che individua i LEA erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che “ sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
Osserva il Collegio, inoltre, che in tale ambito, nell’ottobre 2023, sono state pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità le “ Raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti ”, che hanno sottolineato, per quanto qui d’interesse, “ di usare gli interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD ” e che l’estrema eterogeneità dell’espressione clinica del disturbo dello spettro autistico impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento A.B.A. comprensivo necessario ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia una significativa correlazione tra l’intensità dell’intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD.
Più nello specifico, il Panel ha sottolineato l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento che includa l’aggiornamento della valutazione funzionale, della modificabilità del comportamento e della sintomatologia, posto che la tipologia, la modalità e la relativa intensità dell’intervento (monte ore assegnato) devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento, tenendo conto dell’età e dei molteplici contesti di implementazione educativo sanitario e familiare. A detta del citato Panel, tale monitoraggio può essere effettuato attraverso una periodica rivalutazione del funzionamento, rimodulando l’intervento nel tempo sulla base delle traiettorie evolutive e degli esiti (v. pag. 88 e 89 delle Linee Guida 2023).
Dunque, la scelta dell’intervento clinico più appropriato, da utilizzare nella cura dell’autismo su singoli pazienti, è basata su valutazioni di appropriatezza della prestazione che è propria dell'Amministrazione competente (e che deve fondarsi su una considerazione tecnico-discrezionale delle peculiari esigenze e degli specifici bisogni assistenziali e di cura del singolo paziente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2129/2022).
Nel fare ciò, l’Amministrazione Sanitaria gode di un margine di discrezionalità che, in concreto, si esprime attraverso una valutazione clinica del paziente individualizzata ed effettuata da strutture sanitarie appositamente costituite per i disturbi dello spettro autistico (CAT), che deve tener conto, nell’individuare tipo e intensità del trattamento, del quadro clinico specifico e dell’età del paziente, dei molteplici contesti di implementazione (educativo, sanitario e familiare).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, è accaduto che nel mese di marzo 2024 è stato eseguito dall’équipe del Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) della A.S.L. di Taranto una nuova valutazione del quadro clinico della minore, che ha portato, in data 9 aprile 2024, ad una rivalutazione clinica e psicodiagnostica e ad una nuova proposta riabilitativa il cui programma di trattamento, tuttavia, è stato giudicato insufficiente dai genitori della paziente (come si legge dall’email trasmessa dal padre della bambina al CAT di TO in data 09 aprile 2024).
All’esito di una nuova valutazione del quadro clinico della minore, in data 24 giugno 2025, il CAT di TO ha rimodulato nuovamente il trattamento, proponendo l'inserimento in Modulo Autismo fascia scolare con avvio al trattamento riabilitativo multidisciplinare con metodologia ABA e Verbal Behavior secondo linee guida ISS 2023 e prescrivendo 4 ore settimanali di trattamento RBT, 2 ore settimanali di trattamento logopedico e 4 ore settimanali di supervisione di cui 2 in orario scolastico e due in orario extrascolastico.
Anche in questo caso i ricorrenti hanno ritenuto insufficiente tale programma di trattamento, chiedendone l’annullamento con ricorso per motivi aggiunti, e ciò in quanto, lo specialista privato (dottor Bove), che ha visitato la minore nel 2024, concludeva prescrivendo per -OMISSIS- un numero di ore di terapia ABA non inferiore alle 25 a settimana (cui aggiungere 3 ore mensili di supervisione da parte del supervisore, Analista del Comportamento) da garantire per tutto il periodo dell’età evolutiva e almeno fino al conseguimento dei 18 anni di età.
Al riguardo, osserva questo Tribunale che la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti di riconoscere a beneficio della minore il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, così come prescritto dal medico privato dottor Bove (che peraltro, suggerisce che tale trattamento venga garantito almeno fino al conseguimento dei 18 anni di età), non può essere accolta, sia perché le valutazioni di un medico privato non possono sostituirsi a quelle delle strutture pubbliche cui la legge attribuisce la competenza ad effettuare valutazioni di tale natura (Azienda Sanitaria Locale e più, nello specifico, il Centro Autismo Territoriale (C.A.T. di TO), sia perché le Linee Guida aggiornate, in materia, non prescrivono più un numero minimo di ore di trattamento ABA da garantire ai soggetti affetti da autismo, ma contengono esclusivamente prescrizioni di carattere orientativo che, in concreto, confluiscono nel trattamento individualizzato modellato, sulla base di una valutazione clinica e di età individualizzata ed aggiornata del soggetto, da parte del Centro Autismo Territoriale, sia anche perché, proprio in ragione del fatto che il trattamento da offrire al soggetto affetto da autismo deve essere modellato sulla base di un piano individuale ed aggiornato, non può riconoscersi in via automatica e definitiva un numero di ore determinato di trattamento (ad esempio, in questo caso, 25 ore), sicchè la prescrizione del dottor Bove, non solo non può trovare accoglimento, nel presente giudizio, perché di natura privatistica (laddove, invece, come visto, spetta al Centro Autismo Territoriale individuare il tipo di trattamento e la sua intensità) ma anche perché nel prescrivere che il trattamento de quo vada, peraltro, garantito per tutto il periodo dell’età evolutiva e almeno fino al conseguimento dei 18 anni di età, non tiene conto della necessità di un aggiornamento periodico del piano individualizzato, che tenga conto non solo dell’evoluzione della patologia, ma anche della diverse fasi di crescita della minore.
Del resto, come chiarito dalla A.S.L. di Taranto con la relazione depositata il 10 giugno 2025, a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n.-OMISSIS-, “ alla valutazione del CAT di aprile 2024 la bambina non effettuava logopedia e emergeva uno sviluppo linguistico molto in ritardo rispetto a quanto atteso per l'età cronologica (7 anni e 10 mesi) attraverso il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) . Nella stessa valutazione veniva oggettivato attraverso strumenti standardizzati, quali Vineland Adaptive Behavior Scales VABS-lI, un profilo di funzionamento adattivo "basso" con difficoltà oltre che nella comunicazione (subscala Ricezione, Espressione e Scrittura), anche nelle abilità del vivere quotidiano e nella socializzazione. Tali difficoltà oggettivate da strumenti validati e standardizzati facevano parte degli obiettivi del trattamento educativo precedentemente prescritto dal CAT e rifiutato dalla famiglia, che così facendo ha privato la bambina di un intervento ri/abilitativo utile ed indicato per il quadro clinico. A fronte di ciò avviene una riformulazione diagnostica inserendo gli specificatori "Disturbo dello Spettro dell'Autismo (1CD-10 F84), livello 2 di gravità (secondo DSM-5), con associato funzionamento intellettivo non verbale nei limiti e compromissione del linguaggio e delle autonomie personali e sociali." Si specifica inoltre che l'impegno orario intensivo della terapia ABA che ha eseguito -OMISSIS- fino a quel momento non ha permesso alla bambina di frequentare/partecipare ad attività extra-scolastiche di carattere ludico-ricreativo-sportive in piccolo gruppo ed al contatto con bambini neuro-tipici, di fondamentale importanza per promuovere l'inclusione sociale nei diversi contesti di vita della minore (oltre la scuola). A tal proposito si cita l'indicazione della dr.ssa Sorrenti, già a settembre 2020: "utile favorire inserimento ín attività dí piccolo gruppo a carattere oltre che terapeutiche per una migliore gestione emotivo-comportamentale e per consentire il consolidamento di una maggiore consapevolezza corporea". Nel PTRI del 2024 si prescrive prosecuzione del trattamento ABA per 6h/sett (di cui 2h di logopedia). In occasione della consegna del referto ai genitori si propone avvio della suddetta terapia ABA sia c/o CAT di TO sia c/o NPiA di Taranto Polo Centrale; i genitori si rifiutano di apporre firma nella cartella clinica per attestare il loro rifiuto e successivamente inviano email in cui precisano che il PTRI proposto dall'equipe del CAT, a loro giudizio, ha un numero di ore di trattamento insufficiente per la minore”.
Può, pertanto, confermarsi quanto già espresso dalla Sezione nella citata ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, con la quale si è rilevato che “nella relazione di chiarimenti depositata il 10 giugno 2025, l’A.S.L. di Taranto/C.A.T. di TO precisa che l’impegno orario intensivo della terapia A.B.A. seguita dalla minore di che trattasi non viene ritenuto opportuno e necessario anche perché potrebbe addirittura avere effetti negativi sulla bambina stessa, non permettendole di partecipare alle attività extrascolastiche ludico/ricreative/sportive in piccoli gruppi a contatto con bambini neuro-tipici valutate come fondamentali a livello terapeutico.”
In definitiva, alla luce dei chiarimenti emersi nella suddetta relazione, nella quale si è anche evidenziato il rifiuto della famiglia a un confronto costruttivo, non è risultato proficuo un trattamento intensivo della minore, risultando invece utile la partecipazione ad attività extrascolastiche ludico/ricreative/sportive, più consone all’età scolare.
Al riguardo, condivisibile giurisprudenza, dalla quale questo Tribunale non ha motivi di discostarsi, in subiecta materia ha avuto, infatti, modo di affermare che “ le Linee guida evidenziano la correlazione inversa tra età dei pazienti destinatari dei programmi intensivi e numero di obiettivi comportamentali appresi segnalando che i bambini più piccoli (2-5 anni) mostrano la maggiore risposta all’intervento di bassa intensità e un livello di risposta simile ai bambini della fascia di età mediana (5-7 anni) all’intervento ad alta intensità; i bambini di entrambe queste fasce di età mantengono la relazione lineare tra l’incremento dell’intensità del trattamento e l’incremento proporzionale nell’outcome raggiunto, mentre i bambini di età maggiore (7-12 anni) non mostrano questa relazione lineare, cioè l’incremento dell’intensità dell’intervento non determina un incremento nell’outcome raggiunto; i soggetti in questa fascia di età raggiungono una media di 17 obiettivi comportamentali al mese, indipendentemente dall’intensità dell’intervento ricevuto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 6785/2024), con la conseguenza che, le Linee Guida constatano un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi ABA, e concludono nel senso della necessità di effettuare una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi.
In linea con quanto sin qui affermato, d’altronde, si pongono anche, così come già indicato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- – da un lato - l’art. 4 comma 3 del R.R. Pugliese n. 9/2016 (non impugnato dai ricorrenti) che prevede esplicitamente e chiaramente - per il periodo scolare (da 6 a 11 anni) - un livello assistenziale di terapia A.B.A. di tipo estensivo (e non intensivo) fino ad un massimo di 8 ore settimanali, nonché la delibera G.R. n. 857/2024, che contempla la priorità dell'utilizzo delle strutture dedicate all'autismo di cui al R.R. n. 9/2016, contrattualizzate con le AA.SS.LL. o attivate come modulo territoriale dedicato presso il C.A.T. della A.S.L., e – dall’altro lato – nel caso specifico, la relazione di chiarimenti depositata il 10 giugno 2025 dell’A.S.L. di Taranto/C.A.T. di TO che, tra l’altro, ha precisato che l’impegno orario intensivo della terapia A.B.A. seguita dalla minore di che trattasi non viene ritenuto opportuno e necessario anche perché potrebbe addirittura avere effetti negativi sulla bambina stessa, non permettendole di partecipare alle attività extrascolastiche ludico/ricreative/sportive in piccoli gruppi a contatto con bambini neuro-tipici valutate come fondamentali a livello terapeutico.
Non è convincente la tesi affermata dai ricorrenti secondo i quali il Regolamento Regionale n. 9/2016 avrebbe natura meramente programmatica ed eccessivamente standardizzata delle terapie.
Ribadisce, il Collegio che il suddetto Regolamento Regionale, da un lato, non è stato impugnato e, dall’altro, lo stesso correttamente diversifica i trattamenti in funzione dell'età e del livello di gravità
individuale, prevedendo un diverso impegno orario settimanale a seconda dell’età e, quanto all’età Scolare-prepuberale (dai 6 agli 11 anni) prevede un impegno orario settimanale fino a 8 ore, distribuite in 4 accessi settimanali (prevedendo sia prestazioni individuali sia di gruppo).
In particolare, il suddetto Regolamento stabilisce che:” Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d’età o periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:
- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare - Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale - Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale 2.1.
Con particolare riferimento al “Periodo scolare-prepuberale ( 6-11 anni ) sono prescritti : “interventi molto diversi sia a livello clinico che di complessità, a seconda della evoluzione dei singoli bambini. Quindi lavoro psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale sulle autonomie e sulle abilità adattive, ma anche interventi specifici a seconda delle necessità sulle competenze neuropsicologiche, come linguaggio, funzioni esecutive, competenze emotivo-sociali e comunicative pragmatiche negli ASD ad alto funzionamento. Nei casi più gravi in cui non c’è linguaggio, il lavoro si svolge a supporto della comunicazione, sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa, con attenzione anche all’incremento delle abilità adattive e alla prevenzione dei comportamenti problema”.
In definitiva, il parametro “età” condiziona il trattamento con particolare riferimento all’impegno temporale.
Condivisibile giurisprudenza, inoltre, ha sottolineato, in linea più generale, che “ non è ammissibile che il privato cittadino aneli a sovrapporre le proprie personali valutazioni, o quelle di un proprio centro clinico di fiducia, a quelle del Servizio sanitario nazionale, che deve muoversi notoriamente nelle anguste strettoie tra la disciplina vincolistica sul contenimento della spesa sanitaria, secondo i suoi andamenti pendolari in base alle congiunture della finanza pubblica, e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza scolpiti nel d.P.C.M. del 2017, che costituiscono l’ossatura dello stato sociale sanitario: non possono valere a mutare i termini del discorso gli enfatici richiami nè dell’art. 32 Cost. né dell’art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in base al quale gli Stati devono fornire alle persone con disabilità “i servizi sanitari di cui hanno bisogno in ragione della loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani”. ” e che “ nel caso di specie, l’Amministrazione sanitaria non sta negando all’assistito il nucleo di prestazioni di cui ha bisogno, bensì disconosce l’appropriatezza e l’efficacia della metodica -OMISSIS- per il minore ormai adolescente, privilegiando, di contro, un diverso piano trattamentale sulla scorta di motivati assunti medico-scientifici condensati nei documenti di indirizzo e programmatici, nazionali e regionali: in definitiva, il diritto alla salute vergato nella Carta costituzionale non implica un incondizionato diritto ad un complesso di prestazioni liberamente individuate come appropriate dall’interessato, bensì transita per un ineludibile momento di esercizio della discrezionalità tecnica attraverso la quale l’Amministrazione sanitaria elabora il piano trattamentale o terapeutico ritenuto più adatto secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili al momento” (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 6785/2024).
In applicazione delle suindicate coordinate testuali ed ermeneutiche, ritiene, quindi il Collegio che la tipologia e l’intensità del trattamento da offrire alla minore -OMISSIS- debbano essere necessariamente modellate sulla base di uno specifico piano individuale terapeutico, aggiornandolo periodicamente in ragione dell’evoluzione clinica al fine di valutare il tipo di prestazione di cui la stessa ha bisogno, tenuto conto anche dei possibili miglioramenti connessi alla crescita e agli effetti dei trattamenti terapeutici.
Dunque, la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la specifica terapia richiesta (ossia, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia) per la minore -OMISSIS- -OMISSIS- non trova alcuna corrispondenza nel procedimento sopra richiamato che, al contrario di quanto dagli stessi dedotto, demanda alla A.S.L./C.A.T., con la necessaria collaborazione della famiglia, la valutazione e la prescrizione della terapia più confacente alla tutela della salute e allo sviluppo della minore stessa, con la conseguenza che, nel caso di specie, non può essere accolta la richiesta dei ricorrenti di riconoscere alla suddetta minore un numero di ore determinato di trattamento ABA (25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia), così come deve essere disattesa, conseguentemente, anche la richiesta di C.T.U. nonché la richiesta (generica) di risarcimento “ per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio ” avanzata dai ricorrenti con l’odierno ricorso.
20. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto ( in relazione di tutte le domande di accertamento e risarcimento ivi contenute), rimanendo fermo, tuttavia l’obbligo della A.S.L. di elaborare il piano individuale terapeutico per la minore aggiornandolo sulla base dell’evoluzione clinica e della crescita della stessa, e fermo restando un monitoraggio periodico della bambina per valutare il tipo di prestazione di cui ha bisogno, tenuto conto anche dei possibili miglioramenti connessi alla crescita e agli effetti dei trattamenti terapeutici.
Resta fermo, nelle more dell’aggiornamento del piano individuale, l’obbligo della A.S.L. resistente di garantire alla paziente le ore di trattamento stabilite nell’ultima valutazione.
21. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo respinge, disponendo a carico della A.S.L. resistente gli incombenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
RL CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL CO | TR OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.