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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 90/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER per la parte ricorrente e dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 90 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 23 gennaio 2023, Persona_1 repertorio n. 37590 e raccolta n. 7131, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art..1 L. 222/1984 con decorrenza dalla data della domanda di conferma. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “ricorrano le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 12/06/1984 n° 222 in quanto la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio e supervisore di cantiere è ridotta in modo permanente in misura superiore ai due terzi del totale. La prosecuzione dell'attività lavorativa costituisce pericolo di usura e di danno. Tale beneficio decorre dal 19/09/24, data della visita peritale”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dal 19.9.2024. Relativamente alle spese di lite, la decorrenza della prestazione come sopra determinata (successiva alla domanda amministrativa, all'accertamento della Commissione medica e anche alla data della visita effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo), indice di una sostanziale correttezza degli accertamenti svolti in sede amministrativa ed in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della Parte_1 concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 19.09.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 26 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 90/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER per la parte ricorrente e dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 90 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 23 gennaio 2023, Persona_1 repertorio n. 37590 e raccolta n. 7131, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art..1 L. 222/1984 con decorrenza dalla data della domanda di conferma. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “ricorrano le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 12/06/1984 n° 222 in quanto la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio e supervisore di cantiere è ridotta in modo permanente in misura superiore ai due terzi del totale. La prosecuzione dell'attività lavorativa costituisce pericolo di usura e di danno. Tale beneficio decorre dal 19/09/24, data della visita peritale”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dal 19.9.2024. Relativamente alle spese di lite, la decorrenza della prestazione come sopra determinata (successiva alla domanda amministrativa, all'accertamento della Commissione medica e anche alla data della visita effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo), indice di una sostanziale correttezza degli accertamenti svolti in sede amministrativa ed in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della Parte_1 concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 19.09.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 26 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci