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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2021 con OGGETTO: Somministrazione
promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MICHELA LUCIANI
ATTORE
Contro
Controparte_1
con il patrocinio degli avv.ti RICCARDO MENEGHELLI e FRANCESCA BERTOLINI
CONVENUTO
1 Conclusioni di parte attrice:
“Il procuratore di parte attrice, ribadisce la proposta ex art. 91 cpc già formulata a verbale d'udienza del 11.04.2024, e conclude come da memoria ex art. 183 VI comma nr. 1
c.p.c. d.d. 27.12.2021, rinunciando espressamente alla domanda ivi formulata di risarcimento del danno del mancato nuovo ordine di pari quantitativo di riso da parte del medesimo cliente pari ad € 11.980,80, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, e quindi come segue:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la risoluzione per inadempimento del contratto astretto fra p. iva , corrente in 39044 – Pt_1 P.IVA_1
Laghetti di Egna (BZ), in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
p. iva , corrente in Bovolone (VR), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rispetto all'obbligo di fornitura di Kg 92.160 di riso a marchio “ in formato da 1 Kg di cui agli ordini d.d. 08.05.2020, avendone la Pt_2 convenuta fornito il minor quantitativo di Kg 69.120, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la stessa:
- alla rifusione in favore di della somma di € 17.252,36 (pari al corrispettivo della Pt_1
quota parte di fornitura non rimborsata), oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal
12.06.2020 al saldo;
- al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, per i motivi di cui in narrativa, pari ai maggiori costi derivanti dal mancato/ritardato terzo carico, per € 200,00, ed al lucro cessante derivante dalla mancata consegna al cliente finale della Parte_3
merce ordinata, per € 2.995,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
Con integrale rifusione delle spese del presente giudizio e della negoziazione assistita, oltre a spese di CTU e ctp”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Contrariis reiectis, si confermano le domande, eccezioni, opposizioni e contestazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
2 1), alle quali ci si riporta in toto, e le conclusioni ivi formulate, che qui si trascrivono, facendo proprie tutte le difese, contestazioni, eccezioni e domande riconvenzionali ed istruttorie svolte negli atti e nei verbali di causa del procedimento n. 3556/2020 R.G.
Tribunale di Bolzano e n. 1183/2021 R.G. Tribunale di Verona:
NEL MERITO: - rigettarsi le domande tutte formulate da controparte, infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- autorizzarsi in ogni caso Controparte_1 all'immediato smaltimento delle 24 pedane di riso per cui è causa, dichiarando
[...]
tenuta al rimborso delle relative spese;
Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi parte attrice tenuta al rimborso della somma di € 1,00 al giorno per ogni pedana non ritirata, a partire dal 25.05.2020 e fino allo smaltimento delle 24 pedane di riso per cui è causa, quale costo per lo stoccaggio delle stesse e per l'effetto condannarsi parte attrice al pagamento di tali somme unitamente al rimborso delle predette spese di smaltimento della merce non ritirata o di quelle che verranno stabilite di giustizia e/o equità, oltre interessi di mora, e comunque entro lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove per testi così come indicate in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2) sulle seguenti circostanze che qui si trascrivono, con i testi indicati:
1. vero che la preparazione della merce di cui alla fattura 110 del 05.06.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 51 e 8, 9 prodotti da parte convenuta, che mi si rammostrano e riconosco, è stata ultimata il 22.05.20 da Controparte_1 con gli incarti a marchio “ ;
[...] Pt_2
2. vero che la merce di cui al precedente capitolo di prova è stata messa a disposizione di per il ritiro in data 22.05.20, come da documenti 40, 41, 50 e 51 di parte convenuta Pt_1
che mi si rammostrano e riconosco;
3. vero che venerdì sera 22.05.2020, alle ore 18.46, gli uffici di Controparte_1 erano chiusi, osservando l'orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30-17.00;
4. vero che relativamente al primo carico della merce di cui alla fattura 90 del 12.05.2020
e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 14 e 8, 9 prodotti da parte convenuta, che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da Parte_1
3 per il 13.05.2020 come da documenti da 5 a 9 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, successivamente richiedeva che la consegna potesse essere anticipata al Pt_1
12.05.2020, come da documenti da doc. da 11 a 16 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
5. vero che relativamente al primo carico della merce di cui alla fattura 90 del 12.05.2020
e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 14 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da Parte_1
per il 13.05.2020, come da documenti da 5 a 9 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, preparò e consegnò il carico per il giorno Controparte_1
12.05.2020, come da DDT 86 e 87 del 12.05.20 prodotti sub doc. 15 e 16 di parte convenuta che che mi si rammostrano e riconosco;
6. vero che relativamente al secondo carico, della merce di cui alla fattura 92 del
14.05.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 19 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da per il 14.05.2020, come da documenti da 5 a 9 di parte Parte_1
convenuta che mi si rammostrano e riconosco, successivamente richiedeva che la Pt_1
consegna potesse essere anticipata al 13.05.2020 come da documento 17 di parte convenuta che mi si rammostra e riconosco;
7. vero che relativamente al secondo carico della merce di cui alla fattura 92 del
14.05.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 19 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da per il 14.05.2020 e poi anticipato al 13.05.2020, Parte_1 Parte_1
come da documento 17 di parte convenuta, che mi si rammostra e riconosco, ritirò la Pt_1
merce il giorno 14.05.2020, come da documenti da 18 a 24 che mi si rammostrano e riconosco;
8. vero che relativamente al terzo carico della merce di cui alla fattura 95 del 18.05.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 31 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, lo stesso veniva programmato dalle parti per il giorno 18.05.2020, come da documenti 25 e 26 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
9. vero che relativamente al terzo carico della merce di cui alla fattura 95 del 18.05.2020 e
4 all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 31 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, programmato dalle parti per il giorno
18.05.2020, veniva preparato e consegnato da nella medesima data, Controparte_1
come da documenti da 27 a 35 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
10. vero che relativamente al terzo carico della merce di cui alla fattura 95 del 18.05.2020
e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 31 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, comunicava numeri errati delle targhe Pt_1
dei camion inviati per il carico, impedendo il carico della merce, come da doc. 35, 29 e 30 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
11. vero che nel periodo marzo-aprile-maggio 2020 pagava in Controparte_1
anticipo i propri fornitori di risone, di incarti ed imballi;
12. vero che le 24 pedane di merce preparate per la consegna del 22.05.2020, a marchio
“ , con incarto in lingua tedesca, di cui alla fattura 110 del 05.06.2020 e Pt_2 all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 9 e 51 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, a tutt'oggi si trovano presso i magazzini di
come da fotografie prodotte da parte convenuta sub doc. 50 Controparte_1
che mi si rammostrano e riconosco;
13. vero che per la fornitura della merce di cui al quarto carico di cui ai capitoli precedenti e oggetto di causa indicava il periodo tra il 21.05.2020 e il Parte_1
25.05.2020, come da doc. 6 di parte convenuta che mi si rammostra e riconosco.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova: Sig.ra Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3 Tes_4 Parte_4
Si insiste per il rigetto di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati per i motivi indicati nella memoria ex art. 13 VI comma n. 3) c.p.c. ed in ogni caso, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a fornire la prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Si ribadisce l'inammissibilità del documento n. 20 di controparte in quanto redatto non in lingua italiana.
Relativamente all'integrazione di CTU svolta nel corso del giudizio, come indicato nelle
NOTE CRITICHE AUTORIZZATE ALLA CTU e a verbale d'udienza del 11.04.2024 e del
23.05.2024 si ribadisce la totale nullità della seconda relazione di CTU svolta dal Dott.
5 e la sua contrarietà a verità, inconferenza, illogicità e palese omissione di Per_1
risultanze e documenti fondamentali ai fini dello svolgimento del proprio incarico.
Si chiede pertanto che il Giudice dichiari l'invalidità delle attività peritali integrative svolte dal CTU, con ogni più opportuno provvedimento, ivi compresa la sostituzione del
CTU e la rinnovazione della consulenza tecnica.
Con riserva di querela di falso nei confronti del CTU Dott. . Persona_2
Con riserva di appello nei confronti dell'ordinanza del 15.07.2024 della Dott.ssa Paola
Salmaso con la quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge anche relativi al procedimento n. 3556/2020 R.G. avanti il Tribunale di Bolzano, nonché per la procedura di negoziazione assistita.
Si chiede che il fascicolo del procedimento n. 3556/2020 R.G. avanti al Tribunale di
Bolzano venga acquisito al presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, (d'ora innanzi Parte_1 Pt_1
ha convenuto in giudizio la società per sentir dichiarare la Controparte_1
risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 8.05.2020 per inadempimento della convenuta ed ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €
17.252,36, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 12.06.2020 al saldo, e al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che:
- in data 08/05/2020 ordinava a una fornitura di riso a chicco Controparte_1 lungo a marchio in formato da 1 Kg per complessivi Kg 92.160 (4 TIR Pt_2
da KG 23.040 ciascuno) il cui ritiro avrebbe dovuto avvenire secondo le seguenti cadenze temporali preventivamente concordate: primo ritiro il 13/05/2020, secondo ritiro 14/05/2020, il terzo ritiro il 15/05/2020 e il quarto ritiro tra il 21 e il 25 maggio 2020;
- Il pagamento, per un totale di € 69.009,41 IVA compresa, avveniva in anticipo in data 11.05.2020;
- il terzo ritiro merce – fissato per il 15.05.2020 – non poteva eseguirsi per causa
6 imputabile esclusivamente a parte convenuta e lo spedizioniere Group Service Srl, incaricato da di trasportare la merce in Germania, emetteva la nota di debito Pt_1 nr. 5ND/20 del 12.06.2020 per € 200,00;
- in data 20.05.2020 in relazione al quarto ritiro fissata per il 21- Controparte_1
25 maggio, comunicava a l'esaurimento dell'incarto per il riso a marchio Pt_1
, per cui veniva indicata, per il quarto ritiro, la possibilità di imballare Pt_2
appena 2-5 bancali, a fronte dei 24 previsti;
- con PEC del 22.05.2020 lamentava quindi il parziale adempimento avversario Pt_1 ed intimava l'immediata restituzione da parte della convenuta dell'importo complessivo di € 17.252,36, pari al valore della quota parte di fornitura non corrisposta;
- in data 25.05.2020 comunicava di aver già lavorato il carico e Controparte_1 pertanto chiedeva l'inoltro delle targhe del 4° camion che avrebbe dovuto curare il ritiro della merce;
- dubitando che nel giro di due giorni lavorativi il problema della mancanza di materiale di imballaggio potesse essere stato risolto – avendo medio tempore controparte provato a proporre packaging in formati diversi rispetto all'ordine originario, non essendo proprio in grado di reperire il medesimo incarto - Pt_1
replicava immediatamente con pec, di pari data, chiedendo innanzitutto di avere certezza che la merce fosse effettivamente stata confezionata esattamente con incarto e di formato da 1Kg e di poter far presenziare alla Parte_5
consegna della merce un addetto Pt_1
- la convenuta, nonostante i solleciti, non riscontrava le richieste di Pt_1
Si è costituita in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 [...]
la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancato esperimento della procedura di negoziazione e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza allegando l'avvenuto esatto adempimento sia del terzo carico, sia del quarto (ultimo) carico.
Segnatamente la medesima ha allegato che non vi è stato alcun ritardo in relazione al terzo carico il quale veniva riprogrammato dalle parti per il 18.05.2020 e quindi regolarmente eseguito in quella data. In relazione al quarto carico la convenuta ha dedotto di essersi
7 soltanto premurata di preavvertire di possibili ritardi nel confezionamento, poi non Pt_1
avvenuti, in quanto il quarto carico veniva regolarmente preparato e messo a disposizione nei termini, pur non tassativi. Nonostante i solleciti per il ritiro della merce, eseguiti in data
25 maggio 2020 e il 27.05.2020 (doc. 41), l'attrice non vi provvedeva.
In via riconvenzionale, ha formulato domanda di risarcimento dei danni subiti pari al costo sostenuto per il deposito della merce non ritirata e per le spese di smaltimento.
Con ordinanza del 27.05.2021 il precedente giudice istruttore assegnatario della presente causa ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito allo svolgimento della negoziazione assistita.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali, espletamento di consulenza tecnica e all'udienza del 28/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
È pacifica la stipula di un contratto tra le parti, in data 08/05/2020, con il quale
[...] si è obbligata a fornire a a chicco lungo a marchio in CP_1 Parte_6 Pt_2
formato da 1 Kg per complessivi Kg 92.160 (4 TIR da KG 23.040 ciascuno) il cui ritiro, da parte di presso la sede della convenuta, avrebbe dovuto avvenire secondo le seguenti Pt_1
cadenze temporali preventivamente concordate: primo ritiro il 13/05/2020, secondo ritiro il
14/05/2020, il terzo ritiro il 15/05/2020 e il quarto ritiro tra il 21 e il 25 maggio 2020.
Non è contestato che il riso ordinato doveva avere delle precise caratteristiche di packaging: incarto arancione e grafica MA, codice a barre EAN 8007023106209 codificato presso la catena Netto Marken Discount, destinatario finale della merce (v. doc.
31 attrice).
E', altresì, pacifico che in data 11.05.2020 ha corrisposto a il prezzo Pt_1 Controparte_1 per l'intera fornitura pari ad € 69.009,41 (iva compresa).
Parte attrice ha allegato l'inesatto adempimento della convenuta avendo eseguito la terza fornitura in ritardo (il 18.05.2020 invece che il 15.05.2020) e non avendo eseguito la quarta fornitura.
In punto di diritto occorre rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
8 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass.
Sez. 3, Cass. Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
In merito all'allegato ritardo nella predisposizione della terza fornitura, dalla corrispondenza in atti emerge che aveva comunicato a che il 3° Controparte_1 Pt_1
camion sarebbe stato disponibile per il ritiro da lunedì 18 Maggio 2020 per difficoltà insorte nel confezionamento della merce e, nonostante avesse inizialmente rifiutato il Pt_1
differimento e poi richiesto di poterlo anticipare quantomeno al 16 maggio, successivamente l'attrice ha aderito alle richieste della convenuta comunicando a quest'ultima che non le avrebbe addebitato alcun costo per l'impossibilità di ritirare la merce nella giornata del 15 maggio inizialmente concordata (doc. 25, 26 e 36 convenuta, doc. 22, 26 attrice).
Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno di € 200,00 formulata dall'attrice per la ritardata consegna del terzo carico, va rigettata.
In merito all'allegata omissione della quarta fornitura, è pacifico e documentalmente provato che il quarto carico avrebbe dovuto essere ritirato fra il 21.05.2020 (giovedì) ed il
25.05.2020 (lunedì) (v. doc. 1 attrice, v. risposte rese dal teste di parte convenuta
[...]
. Tes_3
9 Dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che in data 20.05.2020 ha comunicato a che il materiale di imballaggio per il quarto carico Controparte_1 Pt_1
era terminato e sarebbe stato possibile confezionare solo da 2 a 5 bancali, a fronte dei 24 concordati (v. doc. 4 attrice e risposte tesi al cap 12, seconda memoria, di parte attrice).
Dallo scambio di messaggi in atti emerge che nel tardo pomeriggio (ore 18:00) del 20 maggio il sig. comunicava a nella persona del Parte_7 Controparte_1
sig. che la quantità indicata (2 – 5 bancali) non era sufficiente e Persona_3
concordavano di risentirsi il giorno successivo (v. doc. 22 attrice).
La teste ha riferito di aver tentato di contattare telefonicamente la convenuta nel Tes_5
pomeriggio del 20 maggio e il teste dal 20 al 22 maggio ma senza alcun esito. Pt_7
Sull'attendibilità di tali testi non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e le loro deposizioni sono state intrinsecamente coerenti e non risultano scalfite da evidenze di segno contrario.
Per quanto riguarda l'eccepita incapacità a testimoniare dei testi si evidenzia che il teste
è socio della s.r.l. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/01/2016 n.1595), non è Pt_7
emerso che sia un “amministratore di fatto” della società avendo dichiarato di aver agito su incarico dell'amministratore e non emerge un interesse della teste alla partecipazione Tes_5
a questo giudizio.
In ogni caso si evidenzia che qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo
157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (v. Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). non ha adempiuto a tali oneri pertanto deve ritenersi che l'eccezione sia Controparte_1
rinunciata.
10 È emerso che in data 22.05.2020 eccepiva il parziale inadempimento e chiedeva, Pt_1
pertanto, la restituzione da parte della convenuta dell'importo complessivo di € 17.252,36, pari al valore della quota parte di fornitura non corrisposta (v. doc. 5 parte attrice).
Nella mattina del 25.05.2020 comunicava a l'avvenuto Controparte_1 Pt_1
confezionamento di tutti i 24 bancali e chiedeva di comunicare la targa del camion al fine di predisporre il ritiro (v. doc. 40 convenuta).
Dal 25 al 28 maggio in più occasioni, chiedeva alla convenuta l'invio di Pt_1
documentazione fotografica della merce e che un referente potesse partecipare al ritiro Pt_1
al fine di verificare la corrispondenza con la merce ordinata ma la convenuta non ha fornito riscontro a tali richieste avendo inviato a esclusivamente una pec in data 28 maggio Pt_1
2020 con il testo “Tanto Vi dovevamo” allegando l'ordine dell'8 maggio 2020 e l'email del
25 maggio già precedentemente inviata (v. doc..7, 9, 11 e 12 attrice).
In punto di diritto occorre rilevare che i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (ex multis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 656 del 10/01/2025).
Applicati i principi suesposti alla vertenza in esame, si ritiene che la condotta tenuta dalla convenuta che, non avendo risposto alle legittime richieste formulate dall'attrice non ha, per l'effetto, acconsentito all'invio di documentazione fotografica e alla presenza di un addetto di alle operazioni di ritiro della merce, sia contraria a quanto previsto dagli Pt_1
artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Invero, trattasi di richieste che non comportavano alcun apprezzabile sacrificio in termini di tempi e/o costi a carico di parte convenuta e che appaiono legittime anche alla luce del fatto che la convenuta, nell'ultima comunicazione a aveva dichiarato di aver finito il materiale di incarto e previamente aveva proposto di Pt_1
utilizzare materiali alternativi non corrispondenti a quanto concordato, conseguentemente
11 l'attrice era legittimata a sincerarsi che il confezionamento fosse conforme all'ordine effettuato.
Né può ritenersi, come sostenuto da al fine di giustificare il mancato Controparte_1
riscontro alle richieste di poter visionare la merce – formulate dall'attrice – che quest'ultima non fosse più interessata al ritiro, in quanto dalle comunicazioni in atti emerge la volontà di di ritirare la merce previa verifica dell'avvenuto confezionamento come Pt_1
da ordine.
L'espletata CTU - sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover convenire, perché fondate su approfondite indagini tecniche ed immuni da vizi logici, e le cui valutazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa sede – ha innanzitutto riscontrato che il riso presente presso i magazzini della società convenuta è della medesima quantità
(23.040 Kg) e tipologia (Riso MA a grani lunghi B) di cui al quarto ordine effettuato da in data 8 maggio 2020. Parte_1
Il ctu Dott. ha aggiunto che: “delle 24 pedane: Persona_2
- n. 18 sono del lotto L20140 (18 pedane x 96 cartoni x 10 Kg) = 17.280 Kg.
- n. 6 sono del lotto L20141 (6 pedane x 96 cartoni x 10 Kg) = 5.760 Kg”.
Segnatamente, ha precisato che per quanto riguarda la data di scadenza: “per le 17.280 confezioni da 1 kg. con stampigliato il numero di lotto L20140 significa che
l'insacchettamento è avvenuto nel 2020 [L20] nel 140° giorno dall'inizio anno e cioè il 19 maggio 2020”
“per le 5.760 confezioni da 1 kg. con stampigliato il numero di lotto L20141 significa che
l'insacchettamento è avvenuto nel 2020 [L20] nel 141° giorno dall'inizio anno e cioè il 20 maggio 2020” (v. integrazione peritale pag. 4).
All'esito delle indagini effettuate in contradditorio e delle analisi di laboratorio effettuate su un campione delle confezioni di riso il ctu ha accertato che: “il riso, per quanto stampigliato nei sacchetti, dovrebbe essere stato confezionato il 19 e 20 maggio 2020. Al momento di questa CTU giugno / novembre 2023:
1. le 24 pedane di riso erano imballate con un cellofan brillante e non opacizzato dal tempo di tre e più anni (maggio 2020 / novembre 2023)
2. le 24 pedane presentavano poca polvere nella parte sommitale e sulle pieghe del cellofan, essendo per lo più pulite
12
3. il 12 giugno e il 23 novembre 2023 le pedane erano corredate da un foglio con scritto
OD GR presente all'interno dell'imballo che invece manca nelle foto in atti doc. 50; si ritiene che il foglio non possa esser stato inserito dove si trova senza CP_1
il parziale smontaggio e rimontaggio del confezionamento plastificato,
4. le analisi effettuate da IV AL su 21 confezioni di riso mostrano che il gas interno ai sacchetti non è dissimile da quello dell'atmosfera che respiriamo, e al momento di questa CTU il riso 1843 non è stato trovato in “atmosfera protettiva”. Pt_2
***
Ebbene, questi 3 + 1 elementi d'indagine ci consentono di dire che i 23.040 Kg di riso presentatoci da : Controparte_1
- per la brillantezza e la pulizia delle confezioni d'imballo incompatibili con il tempo di tre anni e mezzo di conservazione in un magazzino, non sarebbero stati confezionati il 19 e 20 maggio 2020 ma in altra data che consideriamo più recente, anche se tecnicamente indefinibile con mezzi ordinari.
Inoltre, stante il risultato delle analisi, in cui manca l'atmosfera protettiva all'interno di ogni sacchetto, il riso MA
- o è stato confezionato senza l'atmosfera protettiva;
- oppure al momento del confezionamento c'è stato un difetto nell'immissione del gas all'interno dei sacchetti con dispersione dello stesso nell'ambiente;
- oppure l'atmosfera che respiriamo è penetrata all'interno dei sacchetti, sostituendo quella protettiva, per la scadente qualità della saldatura finale dei sacchetti o per micro - porosità delle confezioni” (v. integrazione elaborato peritale in atti).
Alla luce degli esiti della ctu può ritenersi accertato che il riso oggetto di causa non è stato confezionato nelle date del 19 e 20 maggio 2020, bensì in epoca più recente. Sebbene, non possa escludersi, come sostiene la convenuta, che la merce alimentare venga ciclicamente pulita e la polvere venga rimossa con aria compressa dalle pedane, va comunque evidenziato che il cellophane si presentava brillante e non opacizzato dal tempo, nonostante fossero decorsi più di tre anni dall'allegato confezionamento al momento dello svolgimento delle operazioni peritali ed il ctu ha accertato che il 12 giugno e il 23 novembre 2023 le pedane erano corredate da un foglio con scritto “OD GR” presente all'interno dell'imballo che invece manca nelle foto in atti (doc. 50 parte conventa) che il ctu ha
13 appurato che non poteva esser stato inserito dove si trova senza il parziale smontaggio e rimontaggio del confezionamento plastificato;
trattasi di elementi che conducono a ritenere che il confezionamento sia avvenuto in epoca successiva a quanto risultante dalle confezioni.
Inoltre, il riso all'interno dei sacchetti non è stato trovato in “atmosfera protetta” secondo quanto previsto dalla scheda tecnica utilizzata da CP_1
Si respinge l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica formulata dalla parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi espressi nell'ordinanza del 15.07.2024 che si richiama in questa sede per relationem.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi di parte convenuta in ordine alla data di avvenuto confezionamento non appaiono credibili per i seguenti motivi.
Va, infatti, rilevato che entrambi i testi e hanno dichiarato Testimone_3 Testimone_1
che il quarto carico di riso risultava confezionato nel tardo pomeriggio del 20 maggio.
Tuttavia, tali dichiarazioni, che appaiono corrispondenti a quanto risultante dalle stampigliature presenti nei sacchetti di riso esaminati – per 17.280 confezioni da 1 kg. la stampigliatura indica che l'insacchettamento è avvenuto il 19 maggio 2020 e per le 5.760 confezioni da 1 kg. il 20 maggio 2020” (v. integrazione peritale pag. 4), appaiono contrastanti con i documenti in atti.
Invero, con la comunicazione sopra citata del 20.05.2020, alle ore 14:28, la medesima aveva comunicato a quanto segue: “come Le ha già anticipato Testimone_1 Pt_1
telefonicamente il Dott. La quantità esatta del kg. 01, CP_1 Parte_8
lo sappiano solo in fase di confezionamento;
si tratta comunque di alcune pedane.
Gentilmente quanto prima, ci comunichi come procedere con il confezionamento del 4° camion, nel frattempo procediamo con il confezionamento di altri ordini”. e ancora alle
14:55 comunicava: “il prodotto non essendo stato ancora confezionato, “alcune pedane” potrebbero corrispondere da 2 a 5 bancali. Solo in fase di confezionamento potremo darLe la quantità precisa” (v. doc. 4 parte attrice).
Da tali comunicazioni emerge chiaramente che nel pomeriggio del 20 Controparte_1
maggio 2020 non aveva ancora iniziato il confezionamento.
Analogamente, il legale rappresentante della società convenuta, nello Persona_3
scambio di messaggi intercorso con per alle ore 18:04 del 20 Parte_7 Pt_1
14 maggio, al messaggio del che gli comunicava che 2- 5 bancali non fossero Pt_7 sufficienti, nulla ha riferito in ordine all'avvenuto confezionamento, limitandosi a rispondere all'augurio di buona serata (v. doc. 22 parte attrice)
Tali comunicazioni appaiono incomprensibili se il confezionamento fosse già stato ultimato per il 75% il 19 maggio e se fosse stato concluso nel tardo pomeriggio del 20 maggio.
Né può ritenersi, come sostenuto dalla convenuta, che con tali comunicazioni
[...]
si fosse premurata di preavvertire di possibili ritardi nel confezionamento, in CP_1
quanto non avrebbero alcun senso se il confezionamento era già avvenuto.
Alla luce di tutti i sopra esposti elementi, appare accertato che il confezionamento non sia avvenuto nelle date indicate nelle confezioni bensì in epoca più recente.
In definitiva, in conseguenza dell'accertato inadempimento parziale della società convenuta per l'omessa fornitura del quarto carico di riso e per la violazione dell'obbligazione accessoria imposta dalla clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, va accolta la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. formulata da parte attrice.
Sussiste la gravità dell'inadempimento atteso che la quantità di riso oggetto del quarto ordine corrisponde al 25% dell'intera fornitura ed era noto a alla luce di Controparte_1
quanto emerso dai documenti in atti e dalle risultanze istruttorie, l'interesse della controparte all'esatto adempimento nei termini pattuiti.
Nei contratti caratterizzati da un'esecuzione continuata, in caso di scioglimento, qualora una prestazione già eseguita non sia proporzionale all'altra occorre che, anche attraverso una restituzione parziale, sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Pertanto, le prestazioni già eseguite, che non possono essere oggetto di restituzione, sono solo quelle che sono riferibili, nel loro valore satisfattorio al periodo di vigenza del contratto, e non quelle anticipatamente eseguite e che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trovano più giustificazione causale, in tutto o in parte.
Conseguentemente, la risoluzione rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto per il quarto carico e ne giustifica la ripetizione.
La risoluzione non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che occorre far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa
15 volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento;
e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. il debito dell'"accipiens" - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 cod. civ., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza (v.
Cass. 2/8/2006 n. 17558; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25847 del 27/10/2008).
Conseguentemente, la convenuta va condanna a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 17.252,36, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo.
La convenuta va, altresì, condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'altrui inadempimento. Invero, parte attrice ha provato che il proprio cliente
[...]
aveva ordinato a nei primi giorni di maggio 2020, 92.160 KG di riso Parte_3 Pt_1 marchio “ da 1 KG, suddiviso in 4 consegne da effettuarsi entro il mese di Pt_2 maggio (v. dichiarazione teste all'udienza del 9.03.2023 e doc. 19 attrice). Parte_3
Il danno va pertanto quantificato nella differenza fra il prezzo di acquisto al chilo (0,72
€/Kg - cfr. doc. 3) del riso a marchio in formato da 1 Kg pattuito da con Pt_2 Pt_1
per la quarta fornitura ed il prezzo pattuito da con il cliente Controparte_1 Pt_1 Pt_3
(0,85 €/Kg – cfr. doc. 19), pari ad € 2.995,20. Parte_3
Tale importo rivalutato all'attualità da fine maggio 2020 alla data odierna è di € 3.546,32
(coeff. rivalutazione 1,184).
Si evidenzia come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti di valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n.
12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209).
16 Negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 19/01/2022 n. 1627 ; Cass. 26/11/2021 n.
36878; Cass. n. 18564/2018; Cass. 21.2.2013, n. 4330; 13.2.2008, n. 3268; 22.10.2004, n.
20591; 25-08-2003, n. 12452).
Vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
L'accoglimento delle domande svolte da determina il rigetto della domanda Pt_1
riconvenzionale svolta da Controparte_1
In ogni caso si evidenzia che che ha dichiarato di aver conservato la Controparte_1
merce nel proprio magazzino, non ha documentato eventuali costi sostenuti per il mancato ritiro della merce da parte di né per il deposito di altre merci che, a seguito Pt_1 dell'occupazione dello spazio del quarto carico di riso, non avessero trovato posto nel proprio magazzino.
Le spese di lite, comprese quelle sostenute dall'attore per la consulenza tecnica di parte in questo giudizio (che ammontano ad € 3.206,40 v. docc.
3-4 allegati alla comparsa conclusionale di replica del fascicolo di parte attrice) e per la procedura di negoziazione assistita (che ammontano ad € 1.607,00) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento da € 26.001,00
a € 52.000,00 dal DM 55/2014 per tutte le quattro fasi.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_1
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
17 1) dichiara la risoluzione, per inadempimento di del contratto Controparte_1
stipulato tra le parti in data 8.05.2020;
2) condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €
17.252,36, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €
3.546,32, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
4) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 9.223,00 per compensi, € 4.307,15 per esborsi (di cui €
3.206,40 per spese relative alla ctp espletata in questo giudizio, € 1100,75 per anticipazioni), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 4 aprile 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2021 con OGGETTO: Somministrazione
promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MICHELA LUCIANI
ATTORE
Contro
Controparte_1
con il patrocinio degli avv.ti RICCARDO MENEGHELLI e FRANCESCA BERTOLINI
CONVENUTO
1 Conclusioni di parte attrice:
“Il procuratore di parte attrice, ribadisce la proposta ex art. 91 cpc già formulata a verbale d'udienza del 11.04.2024, e conclude come da memoria ex art. 183 VI comma nr. 1
c.p.c. d.d. 27.12.2021, rinunciando espressamente alla domanda ivi formulata di risarcimento del danno del mancato nuovo ordine di pari quantitativo di riso da parte del medesimo cliente pari ad € 11.980,80, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, e quindi come segue:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la risoluzione per inadempimento del contratto astretto fra p. iva , corrente in 39044 – Pt_1 P.IVA_1
Laghetti di Egna (BZ), in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
p. iva , corrente in Bovolone (VR), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rispetto all'obbligo di fornitura di Kg 92.160 di riso a marchio “ in formato da 1 Kg di cui agli ordini d.d. 08.05.2020, avendone la Pt_2 convenuta fornito il minor quantitativo di Kg 69.120, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la stessa:
- alla rifusione in favore di della somma di € 17.252,36 (pari al corrispettivo della Pt_1
quota parte di fornitura non rimborsata), oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal
12.06.2020 al saldo;
- al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, per i motivi di cui in narrativa, pari ai maggiori costi derivanti dal mancato/ritardato terzo carico, per € 200,00, ed al lucro cessante derivante dalla mancata consegna al cliente finale della Parte_3
merce ordinata, per € 2.995,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
Con integrale rifusione delle spese del presente giudizio e della negoziazione assistita, oltre a spese di CTU e ctp”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Contrariis reiectis, si confermano le domande, eccezioni, opposizioni e contestazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
2 1), alle quali ci si riporta in toto, e le conclusioni ivi formulate, che qui si trascrivono, facendo proprie tutte le difese, contestazioni, eccezioni e domande riconvenzionali ed istruttorie svolte negli atti e nei verbali di causa del procedimento n. 3556/2020 R.G.
Tribunale di Bolzano e n. 1183/2021 R.G. Tribunale di Verona:
NEL MERITO: - rigettarsi le domande tutte formulate da controparte, infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- autorizzarsi in ogni caso Controparte_1 all'immediato smaltimento delle 24 pedane di riso per cui è causa, dichiarando
[...]
tenuta al rimborso delle relative spese;
Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi parte attrice tenuta al rimborso della somma di € 1,00 al giorno per ogni pedana non ritirata, a partire dal 25.05.2020 e fino allo smaltimento delle 24 pedane di riso per cui è causa, quale costo per lo stoccaggio delle stesse e per l'effetto condannarsi parte attrice al pagamento di tali somme unitamente al rimborso delle predette spese di smaltimento della merce non ritirata o di quelle che verranno stabilite di giustizia e/o equità, oltre interessi di mora, e comunque entro lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove per testi così come indicate in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2) sulle seguenti circostanze che qui si trascrivono, con i testi indicati:
1. vero che la preparazione della merce di cui alla fattura 110 del 05.06.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 51 e 8, 9 prodotti da parte convenuta, che mi si rammostrano e riconosco, è stata ultimata il 22.05.20 da Controparte_1 con gli incarti a marchio “ ;
[...] Pt_2
2. vero che la merce di cui al precedente capitolo di prova è stata messa a disposizione di per il ritiro in data 22.05.20, come da documenti 40, 41, 50 e 51 di parte convenuta Pt_1
che mi si rammostrano e riconosco;
3. vero che venerdì sera 22.05.2020, alle ore 18.46, gli uffici di Controparte_1 erano chiusi, osservando l'orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30-17.00;
4. vero che relativamente al primo carico della merce di cui alla fattura 90 del 12.05.2020
e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 14 e 8, 9 prodotti da parte convenuta, che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da Parte_1
3 per il 13.05.2020 come da documenti da 5 a 9 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, successivamente richiedeva che la consegna potesse essere anticipata al Pt_1
12.05.2020, come da documenti da doc. da 11 a 16 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
5. vero che relativamente al primo carico della merce di cui alla fattura 90 del 12.05.2020
e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 14 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da Parte_1
per il 13.05.2020, come da documenti da 5 a 9 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, preparò e consegnò il carico per il giorno Controparte_1
12.05.2020, come da DDT 86 e 87 del 12.05.20 prodotti sub doc. 15 e 16 di parte convenuta che che mi si rammostrano e riconosco;
6. vero che relativamente al secondo carico, della merce di cui alla fattura 92 del
14.05.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 19 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da per il 14.05.2020, come da documenti da 5 a 9 di parte Parte_1
convenuta che mi si rammostrano e riconosco, successivamente richiedeva che la Pt_1
consegna potesse essere anticipata al 13.05.2020 come da documento 17 di parte convenuta che mi si rammostra e riconosco;
7. vero che relativamente al secondo carico della merce di cui alla fattura 92 del
14.05.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 19 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, indicativamente programmato da per il 14.05.2020 e poi anticipato al 13.05.2020, Parte_1 Parte_1
come da documento 17 di parte convenuta, che mi si rammostra e riconosco, ritirò la Pt_1
merce il giorno 14.05.2020, come da documenti da 18 a 24 che mi si rammostrano e riconosco;
8. vero che relativamente al terzo carico della merce di cui alla fattura 95 del 18.05.2020 e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 31 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, lo stesso veniva programmato dalle parti per il giorno 18.05.2020, come da documenti 25 e 26 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
9. vero che relativamente al terzo carico della merce di cui alla fattura 95 del 18.05.2020 e
4 all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 31 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, programmato dalle parti per il giorno
18.05.2020, veniva preparato e consegnato da nella medesima data, Controparte_1
come da documenti da 27 a 35 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
10. vero che relativamente al terzo carico della merce di cui alla fattura 95 del 18.05.2020
e all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 31 e 8, 9 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, comunicava numeri errati delle targhe Pt_1
dei camion inviati per il carico, impedendo il carico della merce, come da doc. 35, 29 e 30 di parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco;
11. vero che nel periodo marzo-aprile-maggio 2020 pagava in Controparte_1
anticipo i propri fornitori di risone, di incarti ed imballi;
12. vero che le 24 pedane di merce preparate per la consegna del 22.05.2020, a marchio
“ , con incarto in lingua tedesca, di cui alla fattura 110 del 05.06.2020 e Pt_2 all'avviso pro-forma 1-86 del 08.05.2020 di cui ai documenti 9 e 51 prodotti da parte convenuta che mi si rammostrano e riconosco, a tutt'oggi si trovano presso i magazzini di
come da fotografie prodotte da parte convenuta sub doc. 50 Controparte_1
che mi si rammostrano e riconosco;
13. vero che per la fornitura della merce di cui al quarto carico di cui ai capitoli precedenti e oggetto di causa indicava il periodo tra il 21.05.2020 e il Parte_1
25.05.2020, come da doc. 6 di parte convenuta che mi si rammostra e riconosco.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova: Sig.ra Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3 Tes_4 Parte_4
Si insiste per il rigetto di tutti i capitoli di prova ex adverso formulati per i motivi indicati nella memoria ex art. 13 VI comma n. 3) c.p.c. ed in ogni caso, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a fornire la prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Si ribadisce l'inammissibilità del documento n. 20 di controparte in quanto redatto non in lingua italiana.
Relativamente all'integrazione di CTU svolta nel corso del giudizio, come indicato nelle
NOTE CRITICHE AUTORIZZATE ALLA CTU e a verbale d'udienza del 11.04.2024 e del
23.05.2024 si ribadisce la totale nullità della seconda relazione di CTU svolta dal Dott.
5 e la sua contrarietà a verità, inconferenza, illogicità e palese omissione di Per_1
risultanze e documenti fondamentali ai fini dello svolgimento del proprio incarico.
Si chiede pertanto che il Giudice dichiari l'invalidità delle attività peritali integrative svolte dal CTU, con ogni più opportuno provvedimento, ivi compresa la sostituzione del
CTU e la rinnovazione della consulenza tecnica.
Con riserva di querela di falso nei confronti del CTU Dott. . Persona_2
Con riserva di appello nei confronti dell'ordinanza del 15.07.2024 della Dott.ssa Paola
Salmaso con la quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge anche relativi al procedimento n. 3556/2020 R.G. avanti il Tribunale di Bolzano, nonché per la procedura di negoziazione assistita.
Si chiede che il fascicolo del procedimento n. 3556/2020 R.G. avanti al Tribunale di
Bolzano venga acquisito al presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, (d'ora innanzi Parte_1 Pt_1
ha convenuto in giudizio la società per sentir dichiarare la Controparte_1
risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 8.05.2020 per inadempimento della convenuta ed ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €
17.252,36, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 12.06.2020 al saldo, e al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che:
- in data 08/05/2020 ordinava a una fornitura di riso a chicco Controparte_1 lungo a marchio in formato da 1 Kg per complessivi Kg 92.160 (4 TIR Pt_2
da KG 23.040 ciascuno) il cui ritiro avrebbe dovuto avvenire secondo le seguenti cadenze temporali preventivamente concordate: primo ritiro il 13/05/2020, secondo ritiro 14/05/2020, il terzo ritiro il 15/05/2020 e il quarto ritiro tra il 21 e il 25 maggio 2020;
- Il pagamento, per un totale di € 69.009,41 IVA compresa, avveniva in anticipo in data 11.05.2020;
- il terzo ritiro merce – fissato per il 15.05.2020 – non poteva eseguirsi per causa
6 imputabile esclusivamente a parte convenuta e lo spedizioniere Group Service Srl, incaricato da di trasportare la merce in Germania, emetteva la nota di debito Pt_1 nr. 5ND/20 del 12.06.2020 per € 200,00;
- in data 20.05.2020 in relazione al quarto ritiro fissata per il 21- Controparte_1
25 maggio, comunicava a l'esaurimento dell'incarto per il riso a marchio Pt_1
, per cui veniva indicata, per il quarto ritiro, la possibilità di imballare Pt_2
appena 2-5 bancali, a fronte dei 24 previsti;
- con PEC del 22.05.2020 lamentava quindi il parziale adempimento avversario Pt_1 ed intimava l'immediata restituzione da parte della convenuta dell'importo complessivo di € 17.252,36, pari al valore della quota parte di fornitura non corrisposta;
- in data 25.05.2020 comunicava di aver già lavorato il carico e Controparte_1 pertanto chiedeva l'inoltro delle targhe del 4° camion che avrebbe dovuto curare il ritiro della merce;
- dubitando che nel giro di due giorni lavorativi il problema della mancanza di materiale di imballaggio potesse essere stato risolto – avendo medio tempore controparte provato a proporre packaging in formati diversi rispetto all'ordine originario, non essendo proprio in grado di reperire il medesimo incarto - Pt_1
replicava immediatamente con pec, di pari data, chiedendo innanzitutto di avere certezza che la merce fosse effettivamente stata confezionata esattamente con incarto e di formato da 1Kg e di poter far presenziare alla Parte_5
consegna della merce un addetto Pt_1
- la convenuta, nonostante i solleciti, non riscontrava le richieste di Pt_1
Si è costituita in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 [...]
la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancato esperimento della procedura di negoziazione e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza allegando l'avvenuto esatto adempimento sia del terzo carico, sia del quarto (ultimo) carico.
Segnatamente la medesima ha allegato che non vi è stato alcun ritardo in relazione al terzo carico il quale veniva riprogrammato dalle parti per il 18.05.2020 e quindi regolarmente eseguito in quella data. In relazione al quarto carico la convenuta ha dedotto di essersi
7 soltanto premurata di preavvertire di possibili ritardi nel confezionamento, poi non Pt_1
avvenuti, in quanto il quarto carico veniva regolarmente preparato e messo a disposizione nei termini, pur non tassativi. Nonostante i solleciti per il ritiro della merce, eseguiti in data
25 maggio 2020 e il 27.05.2020 (doc. 41), l'attrice non vi provvedeva.
In via riconvenzionale, ha formulato domanda di risarcimento dei danni subiti pari al costo sostenuto per il deposito della merce non ritirata e per le spese di smaltimento.
Con ordinanza del 27.05.2021 il precedente giudice istruttore assegnatario della presente causa ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito allo svolgimento della negoziazione assistita.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali, espletamento di consulenza tecnica e all'udienza del 28/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
È pacifica la stipula di un contratto tra le parti, in data 08/05/2020, con il quale
[...] si è obbligata a fornire a a chicco lungo a marchio in CP_1 Parte_6 Pt_2
formato da 1 Kg per complessivi Kg 92.160 (4 TIR da KG 23.040 ciascuno) il cui ritiro, da parte di presso la sede della convenuta, avrebbe dovuto avvenire secondo le seguenti Pt_1
cadenze temporali preventivamente concordate: primo ritiro il 13/05/2020, secondo ritiro il
14/05/2020, il terzo ritiro il 15/05/2020 e il quarto ritiro tra il 21 e il 25 maggio 2020.
Non è contestato che il riso ordinato doveva avere delle precise caratteristiche di packaging: incarto arancione e grafica MA, codice a barre EAN 8007023106209 codificato presso la catena Netto Marken Discount, destinatario finale della merce (v. doc.
31 attrice).
E', altresì, pacifico che in data 11.05.2020 ha corrisposto a il prezzo Pt_1 Controparte_1 per l'intera fornitura pari ad € 69.009,41 (iva compresa).
Parte attrice ha allegato l'inesatto adempimento della convenuta avendo eseguito la terza fornitura in ritardo (il 18.05.2020 invece che il 15.05.2020) e non avendo eseguito la quarta fornitura.
In punto di diritto occorre rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
8 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass.
Sez. 3, Cass. Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
In merito all'allegato ritardo nella predisposizione della terza fornitura, dalla corrispondenza in atti emerge che aveva comunicato a che il 3° Controparte_1 Pt_1
camion sarebbe stato disponibile per il ritiro da lunedì 18 Maggio 2020 per difficoltà insorte nel confezionamento della merce e, nonostante avesse inizialmente rifiutato il Pt_1
differimento e poi richiesto di poterlo anticipare quantomeno al 16 maggio, successivamente l'attrice ha aderito alle richieste della convenuta comunicando a quest'ultima che non le avrebbe addebitato alcun costo per l'impossibilità di ritirare la merce nella giornata del 15 maggio inizialmente concordata (doc. 25, 26 e 36 convenuta, doc. 22, 26 attrice).
Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno di € 200,00 formulata dall'attrice per la ritardata consegna del terzo carico, va rigettata.
In merito all'allegata omissione della quarta fornitura, è pacifico e documentalmente provato che il quarto carico avrebbe dovuto essere ritirato fra il 21.05.2020 (giovedì) ed il
25.05.2020 (lunedì) (v. doc. 1 attrice, v. risposte rese dal teste di parte convenuta
[...]
. Tes_3
9 Dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che in data 20.05.2020 ha comunicato a che il materiale di imballaggio per il quarto carico Controparte_1 Pt_1
era terminato e sarebbe stato possibile confezionare solo da 2 a 5 bancali, a fronte dei 24 concordati (v. doc. 4 attrice e risposte tesi al cap 12, seconda memoria, di parte attrice).
Dallo scambio di messaggi in atti emerge che nel tardo pomeriggio (ore 18:00) del 20 maggio il sig. comunicava a nella persona del Parte_7 Controparte_1
sig. che la quantità indicata (2 – 5 bancali) non era sufficiente e Persona_3
concordavano di risentirsi il giorno successivo (v. doc. 22 attrice).
La teste ha riferito di aver tentato di contattare telefonicamente la convenuta nel Tes_5
pomeriggio del 20 maggio e il teste dal 20 al 22 maggio ma senza alcun esito. Pt_7
Sull'attendibilità di tali testi non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e le loro deposizioni sono state intrinsecamente coerenti e non risultano scalfite da evidenze di segno contrario.
Per quanto riguarda l'eccepita incapacità a testimoniare dei testi si evidenzia che il teste
è socio della s.r.l. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/01/2016 n.1595), non è Pt_7
emerso che sia un “amministratore di fatto” della società avendo dichiarato di aver agito su incarico dell'amministratore e non emerge un interesse della teste alla partecipazione Tes_5
a questo giudizio.
In ogni caso si evidenzia che qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo
157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (v. Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). non ha adempiuto a tali oneri pertanto deve ritenersi che l'eccezione sia Controparte_1
rinunciata.
10 È emerso che in data 22.05.2020 eccepiva il parziale inadempimento e chiedeva, Pt_1
pertanto, la restituzione da parte della convenuta dell'importo complessivo di € 17.252,36, pari al valore della quota parte di fornitura non corrisposta (v. doc. 5 parte attrice).
Nella mattina del 25.05.2020 comunicava a l'avvenuto Controparte_1 Pt_1
confezionamento di tutti i 24 bancali e chiedeva di comunicare la targa del camion al fine di predisporre il ritiro (v. doc. 40 convenuta).
Dal 25 al 28 maggio in più occasioni, chiedeva alla convenuta l'invio di Pt_1
documentazione fotografica della merce e che un referente potesse partecipare al ritiro Pt_1
al fine di verificare la corrispondenza con la merce ordinata ma la convenuta non ha fornito riscontro a tali richieste avendo inviato a esclusivamente una pec in data 28 maggio Pt_1
2020 con il testo “Tanto Vi dovevamo” allegando l'ordine dell'8 maggio 2020 e l'email del
25 maggio già precedentemente inviata (v. doc..7, 9, 11 e 12 attrice).
In punto di diritto occorre rilevare che i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (ex multis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 656 del 10/01/2025).
Applicati i principi suesposti alla vertenza in esame, si ritiene che la condotta tenuta dalla convenuta che, non avendo risposto alle legittime richieste formulate dall'attrice non ha, per l'effetto, acconsentito all'invio di documentazione fotografica e alla presenza di un addetto di alle operazioni di ritiro della merce, sia contraria a quanto previsto dagli Pt_1
artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Invero, trattasi di richieste che non comportavano alcun apprezzabile sacrificio in termini di tempi e/o costi a carico di parte convenuta e che appaiono legittime anche alla luce del fatto che la convenuta, nell'ultima comunicazione a aveva dichiarato di aver finito il materiale di incarto e previamente aveva proposto di Pt_1
utilizzare materiali alternativi non corrispondenti a quanto concordato, conseguentemente
11 l'attrice era legittimata a sincerarsi che il confezionamento fosse conforme all'ordine effettuato.
Né può ritenersi, come sostenuto da al fine di giustificare il mancato Controparte_1
riscontro alle richieste di poter visionare la merce – formulate dall'attrice – che quest'ultima non fosse più interessata al ritiro, in quanto dalle comunicazioni in atti emerge la volontà di di ritirare la merce previa verifica dell'avvenuto confezionamento come Pt_1
da ordine.
L'espletata CTU - sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover convenire, perché fondate su approfondite indagini tecniche ed immuni da vizi logici, e le cui valutazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa sede – ha innanzitutto riscontrato che il riso presente presso i magazzini della società convenuta è della medesima quantità
(23.040 Kg) e tipologia (Riso MA a grani lunghi B) di cui al quarto ordine effettuato da in data 8 maggio 2020. Parte_1
Il ctu Dott. ha aggiunto che: “delle 24 pedane: Persona_2
- n. 18 sono del lotto L20140 (18 pedane x 96 cartoni x 10 Kg) = 17.280 Kg.
- n. 6 sono del lotto L20141 (6 pedane x 96 cartoni x 10 Kg) = 5.760 Kg”.
Segnatamente, ha precisato che per quanto riguarda la data di scadenza: “per le 17.280 confezioni da 1 kg. con stampigliato il numero di lotto L20140 significa che
l'insacchettamento è avvenuto nel 2020 [L20] nel 140° giorno dall'inizio anno e cioè il 19 maggio 2020”
“per le 5.760 confezioni da 1 kg. con stampigliato il numero di lotto L20141 significa che
l'insacchettamento è avvenuto nel 2020 [L20] nel 141° giorno dall'inizio anno e cioè il 20 maggio 2020” (v. integrazione peritale pag. 4).
All'esito delle indagini effettuate in contradditorio e delle analisi di laboratorio effettuate su un campione delle confezioni di riso il ctu ha accertato che: “il riso, per quanto stampigliato nei sacchetti, dovrebbe essere stato confezionato il 19 e 20 maggio 2020. Al momento di questa CTU giugno / novembre 2023:
1. le 24 pedane di riso erano imballate con un cellofan brillante e non opacizzato dal tempo di tre e più anni (maggio 2020 / novembre 2023)
2. le 24 pedane presentavano poca polvere nella parte sommitale e sulle pieghe del cellofan, essendo per lo più pulite
12
3. il 12 giugno e il 23 novembre 2023 le pedane erano corredate da un foglio con scritto
OD GR presente all'interno dell'imballo che invece manca nelle foto in atti doc. 50; si ritiene che il foglio non possa esser stato inserito dove si trova senza CP_1
il parziale smontaggio e rimontaggio del confezionamento plastificato,
4. le analisi effettuate da IV AL su 21 confezioni di riso mostrano che il gas interno ai sacchetti non è dissimile da quello dell'atmosfera che respiriamo, e al momento di questa CTU il riso 1843 non è stato trovato in “atmosfera protettiva”. Pt_2
***
Ebbene, questi 3 + 1 elementi d'indagine ci consentono di dire che i 23.040 Kg di riso presentatoci da : Controparte_1
- per la brillantezza e la pulizia delle confezioni d'imballo incompatibili con il tempo di tre anni e mezzo di conservazione in un magazzino, non sarebbero stati confezionati il 19 e 20 maggio 2020 ma in altra data che consideriamo più recente, anche se tecnicamente indefinibile con mezzi ordinari.
Inoltre, stante il risultato delle analisi, in cui manca l'atmosfera protettiva all'interno di ogni sacchetto, il riso MA
- o è stato confezionato senza l'atmosfera protettiva;
- oppure al momento del confezionamento c'è stato un difetto nell'immissione del gas all'interno dei sacchetti con dispersione dello stesso nell'ambiente;
- oppure l'atmosfera che respiriamo è penetrata all'interno dei sacchetti, sostituendo quella protettiva, per la scadente qualità della saldatura finale dei sacchetti o per micro - porosità delle confezioni” (v. integrazione elaborato peritale in atti).
Alla luce degli esiti della ctu può ritenersi accertato che il riso oggetto di causa non è stato confezionato nelle date del 19 e 20 maggio 2020, bensì in epoca più recente. Sebbene, non possa escludersi, come sostiene la convenuta, che la merce alimentare venga ciclicamente pulita e la polvere venga rimossa con aria compressa dalle pedane, va comunque evidenziato che il cellophane si presentava brillante e non opacizzato dal tempo, nonostante fossero decorsi più di tre anni dall'allegato confezionamento al momento dello svolgimento delle operazioni peritali ed il ctu ha accertato che il 12 giugno e il 23 novembre 2023 le pedane erano corredate da un foglio con scritto “OD GR” presente all'interno dell'imballo che invece manca nelle foto in atti (doc. 50 parte conventa) che il ctu ha
13 appurato che non poteva esser stato inserito dove si trova senza il parziale smontaggio e rimontaggio del confezionamento plastificato;
trattasi di elementi che conducono a ritenere che il confezionamento sia avvenuto in epoca successiva a quanto risultante dalle confezioni.
Inoltre, il riso all'interno dei sacchetti non è stato trovato in “atmosfera protetta” secondo quanto previsto dalla scheda tecnica utilizzata da CP_1
Si respinge l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica formulata dalla parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi espressi nell'ordinanza del 15.07.2024 che si richiama in questa sede per relationem.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi di parte convenuta in ordine alla data di avvenuto confezionamento non appaiono credibili per i seguenti motivi.
Va, infatti, rilevato che entrambi i testi e hanno dichiarato Testimone_3 Testimone_1
che il quarto carico di riso risultava confezionato nel tardo pomeriggio del 20 maggio.
Tuttavia, tali dichiarazioni, che appaiono corrispondenti a quanto risultante dalle stampigliature presenti nei sacchetti di riso esaminati – per 17.280 confezioni da 1 kg. la stampigliatura indica che l'insacchettamento è avvenuto il 19 maggio 2020 e per le 5.760 confezioni da 1 kg. il 20 maggio 2020” (v. integrazione peritale pag. 4), appaiono contrastanti con i documenti in atti.
Invero, con la comunicazione sopra citata del 20.05.2020, alle ore 14:28, la medesima aveva comunicato a quanto segue: “come Le ha già anticipato Testimone_1 Pt_1
telefonicamente il Dott. La quantità esatta del kg. 01, CP_1 Parte_8
lo sappiano solo in fase di confezionamento;
si tratta comunque di alcune pedane.
Gentilmente quanto prima, ci comunichi come procedere con il confezionamento del 4° camion, nel frattempo procediamo con il confezionamento di altri ordini”. e ancora alle
14:55 comunicava: “il prodotto non essendo stato ancora confezionato, “alcune pedane” potrebbero corrispondere da 2 a 5 bancali. Solo in fase di confezionamento potremo darLe la quantità precisa” (v. doc. 4 parte attrice).
Da tali comunicazioni emerge chiaramente che nel pomeriggio del 20 Controparte_1
maggio 2020 non aveva ancora iniziato il confezionamento.
Analogamente, il legale rappresentante della società convenuta, nello Persona_3
scambio di messaggi intercorso con per alle ore 18:04 del 20 Parte_7 Pt_1
14 maggio, al messaggio del che gli comunicava che 2- 5 bancali non fossero Pt_7 sufficienti, nulla ha riferito in ordine all'avvenuto confezionamento, limitandosi a rispondere all'augurio di buona serata (v. doc. 22 parte attrice)
Tali comunicazioni appaiono incomprensibili se il confezionamento fosse già stato ultimato per il 75% il 19 maggio e se fosse stato concluso nel tardo pomeriggio del 20 maggio.
Né può ritenersi, come sostenuto dalla convenuta, che con tali comunicazioni
[...]
si fosse premurata di preavvertire di possibili ritardi nel confezionamento, in CP_1
quanto non avrebbero alcun senso se il confezionamento era già avvenuto.
Alla luce di tutti i sopra esposti elementi, appare accertato che il confezionamento non sia avvenuto nelle date indicate nelle confezioni bensì in epoca più recente.
In definitiva, in conseguenza dell'accertato inadempimento parziale della società convenuta per l'omessa fornitura del quarto carico di riso e per la violazione dell'obbligazione accessoria imposta dalla clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, va accolta la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. formulata da parte attrice.
Sussiste la gravità dell'inadempimento atteso che la quantità di riso oggetto del quarto ordine corrisponde al 25% dell'intera fornitura ed era noto a alla luce di Controparte_1
quanto emerso dai documenti in atti e dalle risultanze istruttorie, l'interesse della controparte all'esatto adempimento nei termini pattuiti.
Nei contratti caratterizzati da un'esecuzione continuata, in caso di scioglimento, qualora una prestazione già eseguita non sia proporzionale all'altra occorre che, anche attraverso una restituzione parziale, sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Pertanto, le prestazioni già eseguite, che non possono essere oggetto di restituzione, sono solo quelle che sono riferibili, nel loro valore satisfattorio al periodo di vigenza del contratto, e non quelle anticipatamente eseguite e che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trovano più giustificazione causale, in tutto o in parte.
Conseguentemente, la risoluzione rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto per il quarto carico e ne giustifica la ripetizione.
La risoluzione non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che occorre far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa
15 volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento;
e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. il debito dell'"accipiens" - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 cod. civ., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza (v.
Cass. 2/8/2006 n. 17558; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25847 del 27/10/2008).
Conseguentemente, la convenuta va condanna a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 17.252,36, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo.
La convenuta va, altresì, condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'altrui inadempimento. Invero, parte attrice ha provato che il proprio cliente
[...]
aveva ordinato a nei primi giorni di maggio 2020, 92.160 KG di riso Parte_3 Pt_1 marchio “ da 1 KG, suddiviso in 4 consegne da effettuarsi entro il mese di Pt_2 maggio (v. dichiarazione teste all'udienza del 9.03.2023 e doc. 19 attrice). Parte_3
Il danno va pertanto quantificato nella differenza fra il prezzo di acquisto al chilo (0,72
€/Kg - cfr. doc. 3) del riso a marchio in formato da 1 Kg pattuito da con Pt_2 Pt_1
per la quarta fornitura ed il prezzo pattuito da con il cliente Controparte_1 Pt_1 Pt_3
(0,85 €/Kg – cfr. doc. 19), pari ad € 2.995,20. Parte_3
Tale importo rivalutato all'attualità da fine maggio 2020 alla data odierna è di € 3.546,32
(coeff. rivalutazione 1,184).
Si evidenzia come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti di valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n.
12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209).
16 Negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 19/01/2022 n. 1627 ; Cass. 26/11/2021 n.
36878; Cass. n. 18564/2018; Cass. 21.2.2013, n. 4330; 13.2.2008, n. 3268; 22.10.2004, n.
20591; 25-08-2003, n. 12452).
Vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
L'accoglimento delle domande svolte da determina il rigetto della domanda Pt_1
riconvenzionale svolta da Controparte_1
In ogni caso si evidenzia che che ha dichiarato di aver conservato la Controparte_1
merce nel proprio magazzino, non ha documentato eventuali costi sostenuti per il mancato ritiro della merce da parte di né per il deposito di altre merci che, a seguito Pt_1 dell'occupazione dello spazio del quarto carico di riso, non avessero trovato posto nel proprio magazzino.
Le spese di lite, comprese quelle sostenute dall'attore per la consulenza tecnica di parte in questo giudizio (che ammontano ad € 3.206,40 v. docc.
3-4 allegati alla comparsa conclusionale di replica del fascicolo di parte attrice) e per la procedura di negoziazione assistita (che ammontano ad € 1.607,00) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento da € 26.001,00
a € 52.000,00 dal DM 55/2014 per tutte le quattro fasi.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_1
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
17 1) dichiara la risoluzione, per inadempimento di del contratto Controparte_1
stipulato tra le parti in data 8.05.2020;
2) condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €
17.252,36, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €
3.546,32, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
4) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 9.223,00 per compensi, € 4.307,15 per esborsi (di cui €
3.206,40 per spese relative alla ctp espletata in questo giudizio, € 1100,75 per anticipazioni), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 4 aprile 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
18