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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2882/2024 promossa da:
c.f. nato in [...] [...] difesa da avv. CP_1 C.F._1
GIORDANO RAFFAELE
ricorrente e
nata il [...] a [...] c.f. Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. GIORDANO RAFFAELE
Ricorrente
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 13 marzo 2025 come di seguito riportato:
CHIEDONO pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio su domanda congiunta alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 5 2) la IG.ra continuerà ad abitare presso la ex casa coniugale di SA IN, CP_2
Località Regione Scrivia 2 con le proprie figlie e Persona_1 Persona_2
facendosi carico del pagamento dei canoni mensili di locazione e delle utenze;
3) la IA OR viene affidata in via esclusiva alla madre, con collocamento presso Persona_1
la casa già coniugale assegnata alla IG.ra , sita in SA IN, Località Regione Scrivia CP_2
2, dove risiederà con la madre e la sorella mentre il padre continuerà ad Persona_2
abitare in Serravalle Scrivia, Via Romita 76, lato B, int. 4, presso l'immobile dallo stesso locato;
4) La IA OR trascorrerà i fine settimana con il padre e la madre alternativamente;
nei Per_1
week end che trascorrerà con il padre, quest'ultimo starà con la IA dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 18 della domenica successiva, termine entro il quale il padre dovrà riportare la IA presso l'abitazione della madre;
quando la IG.ra sarà impegnata al lavoro nei giorni di sabato e/o CP_2
domenica, la IA starà con il padre, che la riporterà a casa quando la madre finirà il turno;
5) Per espresso accordo tra i coniugi, quando la madre dovrà svolgere i turni lavorativi notturni durante il week end, il criterio dell'alternanza verrà derogato ed il padre avrà diritto di prendere e tenere con sé dalle ore 18 del venerdì, alle ore 18 della domenica successiva, accompagnandola presso la Per_1
madre;
6) Durante le festività natalizie e pasquali, la BI starà con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza, trascorrendo alternativamente la vigilia di Natale con uno dei genitori e Natale con l'altro; il giorno di Pasqua con uno, e Pasquetta con l'altro; durante le ferie estive, ciascuno dei genitori potrà stare con la IA e portarla con sé in vacanza, per un periodo continuativo non superiore a due settimane;
7) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Per_1 CP_2
€ 300,00= (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della IA Per_1
8) Il IG. , sempre a titolo di contributo per il mantenimento della IA contribuirà Per_1 Per_1
inoltre per il 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Alessandria 20.07.2016 ed in via esclusiva al pagamento della retta mensile della scuola di danza che frequenta Per_1
9) la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la IA a carico;
10) entrambi i coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
11) per espresso accordo tra le parti, spese legali a carico della IG.ra ”. CP_2
pagina 2 di 5 All'udienza del 13 marzo 2025 le parti modificavano le conclusioni congiunte sopra riportate prevedendosi “l'affido condiviso ad entrambi i genitori” (cfr. p.v. del 13.3.2025).
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto le parti in epigrafe indicate esponevano quanto segue: avevano contratto matrimonio nel Comune di SA IN (AL), in data 06.04.2014, come da atto iscritto nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune all'anno 2017, n. 1, Parte II, serie A (doc. n. 1), e sussiste tra loro –come annotato nel medesimo atto- il regime della separazione dei beni;
- i coniugi si erano quindi separati consensualmente avanti il Presidente del Tribunale di Alessandria in data 13.04.2018, con decreto di omologa n. Cron. 5154/2018 del 7.05.2018, a definizione della procedura n. 4698/2017 R.G. (doc. n. 2), come annotato nell'estratto degli atti di matrimonio;
- i coniugi hanno una IA, nata a [...] il [...], che vive con la madre Persona_1
e con la OR nata a [...] il [...], anch'essa IA della Persona_2
sig.ra (doc. n. 3), presso la ex casa coniugale sita in SA IN, Località Controparte_2
Regione Scrivia 2, condotta in locazione con un canone mensile di € 350,00;
- il IG. vive a Serravalle Scrivia, Via Romita 76, lato B, int. 4, presso un appartamento Per_1 ammobiliato, locato con un canone mensile di affitto di € 340,00= oltre € 60 per spese condominiali
(doc. n. 4);
- il IG. ha lavorato fino al 27 ottobre u.s. presso la Ditta Albro di Borghetto Borbera CP_1
(AL), ed ha da ultimo dato le dimissioni dal proprio posto di lavoro ed è in attesa di formalizzare il nuovo impiego come operaio edile (allegato n. 5), mentre la IG.ra lavora presso la Ditta CP_2
Mychef R.C. S.p.a. (Autogrill di Novi Ligure), con uno stipendio mensile di circa € 950,00 (allegato n.
6);
- la IG.ra è proprietaria dell'autovettura Ford Ecosport tg. FX761SV, ed il IG. CP_2 Per_1 dell'autovettura Opel Corsa tg. FN697XV;
- che ciascuno dei coniugi è titolare di proprio e separato conto corrente bancario ed i coniugi hanno già definito in sede di separazione ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte come modificate nel corso dell'udienza del 13 marzo 20205.
Il Giudice - all'esito della modifica di cui sopra – riservava la causa per la decisione del Collegio.
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto le parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
pagina 3 di 5 Nel caso concreto ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio a seguito della avvenuta separazione consensuale avanti il Presidente del Tribunale di Alessandria in data 13.04.2018, con decreto di omologa n. Cron. 5154/2018 del 7.05.2018, a definizione della procedura n. 4698/2017
R.G. (doc. n. 2), come annotato nell'estratto degli atti di matrimonio;
i coniugi non hanno ripreso la convivenza e sono decorsi i termini di legge.
Le conclusioni congiunte ritualmente depositate - volte a regolare la bigenitorialità ed il mantenimento della IA OR in modo coerente ed adeguato alla rispettiva situazione Per_1
patrimoniale e reddituale - possono che essere condivise da questo Tribunale.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 6 aprile 2014, a Controparte_2 CP_1
SA IN trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di SA IN
Anno 2014, n. 1 part. II serie A dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di SA IN per le annotazioni di competenza.
Dispone che i coniugi continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la IG.ra continuerà ad abitare presso la ex casa coniugale di SA IN, Località CP_2
Regione Scrivia 2 con le proprie figlie e facendosi Persona_1 Persona_2
carico del pagamento dei canoni mensili di locazione e delle utenze;
la IA OR venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la casa già coniugale assegnata alla IG.ra , sita in SA IN, CP_2
Località Regione Scrivia 2, dove risiederà con la madre e la sorella mentre il Persona_2
padre continuerà ad abitare in Serravalle Scrivia, Via Romita 76, lato B, int. 4, presso l'immobile dallo stesso locato;
dispone che
La IA OR trascorrerà i fine settimana con il padre e la madre alternativamente;
nei week Per_1
end che trascorrerà con il padre, quest'ultimo starà con la IA dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 18 della domenica successiva, termine entro il quale il padre dovrà riportare la IA presso l'abitazione della madre;
quando la IG.ra sarà impegnata al lavoro nei giorni di sabato e/o CP_2
pagina 4 di 5 domenica, la IA starà con il padre, che la riporterà a casa quando la madre finirà il turno;
per espresso accordo tra i coniugi, quando la madre dovrà svolgere i turni lavorativi notturni durante il week end, il criterio dell'alternanza verrà derogato ed il padre avrà diritto di prendere e tenere con sé dalle ore 18 del venerdì, alle ore 18 della domenica successiva, accompagnandola presso la Per_1
madre; durante le festività natalizie e pasquali, la BI starà con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza, trascorrendo alternativamente la vigilia di Natale con uno dei genitori e Natale con l'altro; il giorno di Pasqua con uno, e Pasquetta con l'altro; durante le ferie estive, ciascuno dei genitori potrà stare con la IA e portarla con sé in vacanza, per un periodo continuativo non superiore a due settimane;
dispone che
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € Per_1 CP_2
300,00= (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della IA Per_1
Il IG. , sempre a titolo di contributo per il mantenimento della IA contribuirà Per_1 Per_1
inoltre per il 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Alessandria 20.07.2016 ed in via esclusiva al pagamento della retta mensile della scuola di danza che frequenta Per_1
prende atto che a seguito di accordi fra le parti: la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la IA a carico;
entrambi i coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
per espresso accordo tra le parti, le spese legali sono poste a a carico della IG.ra . CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2882/2024 promossa da:
c.f. nato in [...] [...] difesa da avv. CP_1 C.F._1
GIORDANO RAFFAELE
ricorrente e
nata il [...] a [...] c.f. Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. GIORDANO RAFFAELE
Ricorrente
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 13 marzo 2025 come di seguito riportato:
CHIEDONO pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio su domanda congiunta alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 5 2) la IG.ra continuerà ad abitare presso la ex casa coniugale di SA IN, CP_2
Località Regione Scrivia 2 con le proprie figlie e Persona_1 Persona_2
facendosi carico del pagamento dei canoni mensili di locazione e delle utenze;
3) la IA OR viene affidata in via esclusiva alla madre, con collocamento presso Persona_1
la casa già coniugale assegnata alla IG.ra , sita in SA IN, Località Regione Scrivia CP_2
2, dove risiederà con la madre e la sorella mentre il padre continuerà ad Persona_2
abitare in Serravalle Scrivia, Via Romita 76, lato B, int. 4, presso l'immobile dallo stesso locato;
4) La IA OR trascorrerà i fine settimana con il padre e la madre alternativamente;
nei Per_1
week end che trascorrerà con il padre, quest'ultimo starà con la IA dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 18 della domenica successiva, termine entro il quale il padre dovrà riportare la IA presso l'abitazione della madre;
quando la IG.ra sarà impegnata al lavoro nei giorni di sabato e/o CP_2
domenica, la IA starà con il padre, che la riporterà a casa quando la madre finirà il turno;
5) Per espresso accordo tra i coniugi, quando la madre dovrà svolgere i turni lavorativi notturni durante il week end, il criterio dell'alternanza verrà derogato ed il padre avrà diritto di prendere e tenere con sé dalle ore 18 del venerdì, alle ore 18 della domenica successiva, accompagnandola presso la Per_1
madre;
6) Durante le festività natalizie e pasquali, la BI starà con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza, trascorrendo alternativamente la vigilia di Natale con uno dei genitori e Natale con l'altro; il giorno di Pasqua con uno, e Pasquetta con l'altro; durante le ferie estive, ciascuno dei genitori potrà stare con la IA e portarla con sé in vacanza, per un periodo continuativo non superiore a due settimane;
7) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Per_1 CP_2
€ 300,00= (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della IA Per_1
8) Il IG. , sempre a titolo di contributo per il mantenimento della IA contribuirà Per_1 Per_1
inoltre per il 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Alessandria 20.07.2016 ed in via esclusiva al pagamento della retta mensile della scuola di danza che frequenta Per_1
9) la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la IA a carico;
10) entrambi i coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
11) per espresso accordo tra le parti, spese legali a carico della IG.ra ”. CP_2
pagina 2 di 5 All'udienza del 13 marzo 2025 le parti modificavano le conclusioni congiunte sopra riportate prevedendosi “l'affido condiviso ad entrambi i genitori” (cfr. p.v. del 13.3.2025).
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto le parti in epigrafe indicate esponevano quanto segue: avevano contratto matrimonio nel Comune di SA IN (AL), in data 06.04.2014, come da atto iscritto nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune all'anno 2017, n. 1, Parte II, serie A (doc. n. 1), e sussiste tra loro –come annotato nel medesimo atto- il regime della separazione dei beni;
- i coniugi si erano quindi separati consensualmente avanti il Presidente del Tribunale di Alessandria in data 13.04.2018, con decreto di omologa n. Cron. 5154/2018 del 7.05.2018, a definizione della procedura n. 4698/2017 R.G. (doc. n. 2), come annotato nell'estratto degli atti di matrimonio;
- i coniugi hanno una IA, nata a [...] il [...], che vive con la madre Persona_1
e con la OR nata a [...] il [...], anch'essa IA della Persona_2
sig.ra (doc. n. 3), presso la ex casa coniugale sita in SA IN, Località Controparte_2
Regione Scrivia 2, condotta in locazione con un canone mensile di € 350,00;
- il IG. vive a Serravalle Scrivia, Via Romita 76, lato B, int. 4, presso un appartamento Per_1 ammobiliato, locato con un canone mensile di affitto di € 340,00= oltre € 60 per spese condominiali
(doc. n. 4);
- il IG. ha lavorato fino al 27 ottobre u.s. presso la Ditta Albro di Borghetto Borbera CP_1
(AL), ed ha da ultimo dato le dimissioni dal proprio posto di lavoro ed è in attesa di formalizzare il nuovo impiego come operaio edile (allegato n. 5), mentre la IG.ra lavora presso la Ditta CP_2
Mychef R.C. S.p.a. (Autogrill di Novi Ligure), con uno stipendio mensile di circa € 950,00 (allegato n.
6);
- la IG.ra è proprietaria dell'autovettura Ford Ecosport tg. FX761SV, ed il IG. CP_2 Per_1 dell'autovettura Opel Corsa tg. FN697XV;
- che ciascuno dei coniugi è titolare di proprio e separato conto corrente bancario ed i coniugi hanno già definito in sede di separazione ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte come modificate nel corso dell'udienza del 13 marzo 20205.
Il Giudice - all'esito della modifica di cui sopra – riservava la causa per la decisione del Collegio.
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto le parti ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
pagina 3 di 5 Nel caso concreto ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio a seguito della avvenuta separazione consensuale avanti il Presidente del Tribunale di Alessandria in data 13.04.2018, con decreto di omologa n. Cron. 5154/2018 del 7.05.2018, a definizione della procedura n. 4698/2017
R.G. (doc. n. 2), come annotato nell'estratto degli atti di matrimonio;
i coniugi non hanno ripreso la convivenza e sono decorsi i termini di legge.
Le conclusioni congiunte ritualmente depositate - volte a regolare la bigenitorialità ed il mantenimento della IA OR in modo coerente ed adeguato alla rispettiva situazione Per_1
patrimoniale e reddituale - possono che essere condivise da questo Tribunale.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 6 aprile 2014, a Controparte_2 CP_1
SA IN trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di SA IN
Anno 2014, n. 1 part. II serie A dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di SA IN per le annotazioni di competenza.
Dispone che i coniugi continuino a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la IG.ra continuerà ad abitare presso la ex casa coniugale di SA IN, Località CP_2
Regione Scrivia 2 con le proprie figlie e facendosi Persona_1 Persona_2
carico del pagamento dei canoni mensili di locazione e delle utenze;
la IA OR venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la casa già coniugale assegnata alla IG.ra , sita in SA IN, CP_2
Località Regione Scrivia 2, dove risiederà con la madre e la sorella mentre il Persona_2
padre continuerà ad abitare in Serravalle Scrivia, Via Romita 76, lato B, int. 4, presso l'immobile dallo stesso locato;
dispone che
La IA OR trascorrerà i fine settimana con il padre e la madre alternativamente;
nei week Per_1
end che trascorrerà con il padre, quest'ultimo starà con la IA dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 18 della domenica successiva, termine entro il quale il padre dovrà riportare la IA presso l'abitazione della madre;
quando la IG.ra sarà impegnata al lavoro nei giorni di sabato e/o CP_2
pagina 4 di 5 domenica, la IA starà con il padre, che la riporterà a casa quando la madre finirà il turno;
per espresso accordo tra i coniugi, quando la madre dovrà svolgere i turni lavorativi notturni durante il week end, il criterio dell'alternanza verrà derogato ed il padre avrà diritto di prendere e tenere con sé dalle ore 18 del venerdì, alle ore 18 della domenica successiva, accompagnandola presso la Per_1
madre; durante le festività natalizie e pasquali, la BI starà con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza, trascorrendo alternativamente la vigilia di Natale con uno dei genitori e Natale con l'altro; il giorno di Pasqua con uno, e Pasquetta con l'altro; durante le ferie estive, ciascuno dei genitori potrà stare con la IA e portarla con sé in vacanza, per un periodo continuativo non superiore a due settimane;
dispone che
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € Per_1 CP_2
300,00= (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della IA Per_1
Il IG. , sempre a titolo di contributo per il mantenimento della IA contribuirà Per_1 Per_1
inoltre per il 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Alessandria 20.07.2016 ed in via esclusiva al pagamento della retta mensile della scuola di danza che frequenta Per_1
prende atto che a seguito di accordi fra le parti: la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la IA a carico;
entrambi i coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
per espresso accordo tra le parti, le spese legali sono poste a a carico della IG.ra . CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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