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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/24 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , nella qualità di genitore C.F._1 esercente la potestà sulla minore (nata ad [...] il Persona_1
09.12.2009 cod. fis. ) elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Giarre piazza Sac. Spina n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Patané (Cod.
Fis. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 atti;
- Appellante -
CONTRO di via Spiaggia 347 in Controparte_1
SC ( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Fiumanó, elettivamente domiciliato in via Maccarrone 13, Giarre;
E
(C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
), con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv. Antonino Lanza (C.F. ) con studio in C.F._4
Catania, viale XX Settembre 45, ed ivi elettivamente domiciliata;
- Appellati – Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sulla figlia minore Persona_1 conveniva innanzi al Tribunale Civile di Catania il Controparte_3
, sito in SC via Spiaggia n. 347.
[...]
Affermava l'attrice che in data 15.09.2016, alle ore 21,00 circa, la propria figlioletta nel salire un gradino situato nel cortile Persona_1 condominiale del , sito in SC via Controparte_1
Spiaggia n. 347, il quale era scarsamente illuminato, a causa della cattiva manutenzione del predetto gradino, che presentava una rottura, rovinava a terra procurandosi danni fisici, oltre alla rottura di un dente.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dalla bimba.
Si costituiva il Condominio deducendo che il sinistro si sarebbe verificato presso il condominio nel giorno e nell'ora indicati non a causa di un gradino già rotto, in conseguenza del quale la bambina sarebbe inciampata, ma per l'improvvisa rottura del gradino al momento del transito della stessa.
Chiedeva di chiamare in causa la che si costituiva Controparte_4 contestando gli assunti attorei .
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 2318/2024 pubbl. il 10/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 19/07/2024, proponeva appello n.q., deducendone l'erroneità e Parte_1 chiedendone la riforma – per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta :
a) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051
Cod. Civ. e 116 C.P.C., per avere, il primo giudice ritenuto l'improvvisa rottura del gradino inquadrabile nel caso fortuito;
b) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051
c.c. e 116 c.p.c. e per ricostruzione illogica e congetturale dei fatti compiuta dal giudice di primo grado – inesistenza dell'asserito fatto colpevole del terzo equiparabile al caso fortuito.
1.1) I sopra indicati motivi che ben possono essere trattati in maniera unitaria in quanto strettamente connessi sono infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo dell'uso anomalo della cosa in custodia o della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva ( ex plurimis
Cass. 30775/17).
Nel caso in specie, l'appellante deduce che, dalle foto prodotte in atti riproducenti i luoghi del sinistro, il gradino che causava la caduta della bambina presentava, oltre alla rottura del bordo, anche un complessivo stato di usura che, in astratto, avrebbe potuto, tanto più, determinare la caduta di qualsiasi altra persona di maggior peso. Evento, pertanto, da ritenersi oggettivamente possibile e prevedibile e, quindi, evitabile mediante la predisposizione di un efficace servizio di custodia. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la nel Pt_1 descrivere la dinamica del sinistro deduce:” la minore nel salire un gradino situato nel cortile condominiale(scarsamente illuminato) a causa della cattiva manutenzione di quest'ultimo che presentava la rottura di una parte del bordo, rovinava a terra”.
La dinamica del sinistro, così come narrata in citazione, non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata.
Infatti, l'unico teste escusso, ha dichiarato:” Dichiaro di Testimone_1 essere la persona che si occupa dei lavori di manutenzione presso il
convenuto da almeno vent'anni; gestisco i lavori di pulizia delle CP_3 parti comuni e di giardinaggio, se c'è qualcosa che non va avvisiamo
l'amministratore; ricordo di un incidente accaduto ad una bambina nel settembre del 2016; circa dopo le otto di sera io ero seduto su una panchina che è di fronte alla piscina condominiale che avevamo appena chiuso e ho visto una bambina cadere a qualche metro di distanza da me;
è caduta in corrispondenza di un gradino dello scalone adiacente alla suddetta piscina;
tale porzione di immobile è un'area di transito per recarsi anche presso
l'abitazione ove quella bambina vive;
il gradino non presentava rotture prima della caduta della bambina, poi una volta che i genitori hanno soccorso la stessa io mi sono avvicinato e ho potuto constatare che il gradino in corrispondenza della sporgenza ivi presente presentava una frantumazione successivamente alla suddetta caduta”.
Inoltre, in merito alle condizioni in cui versavano i gradini in oggetto, il teste alla domanda “Vero o no che nelle stesse circostanze di tempo e di luogo erano presenti segnali di pericolo indicanti il gradino che presentava una rottura di una parte del bordo” ha risposto “No, perché il gradino, come ho già detto, non era rotto;
se ci fosse stata una rottura, avremmo transennato preventivamente” ed ancora :” Esaminando le foto di cui al doc. 4 di parte attrice, riconosco i luoghi da me descritti;
riconosco altresì le bande antiscivolo che avevo provveduto in precedenza a installare personalmente per prevenire eventuali cadute…Ribadisco che la rottura del gradino che si vede nelle foto di cui al precedente capitolo non c'era prima della caduta Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
della bambina;
il gradino non è stato ancora riparato dopo l'incidente; ribadisco che la bambina è caduta in corrispondenza del suddetto gradino, quando vi ha poggiato il piede;
In merito all'illuminazione del cortile, il teste ha dichiarato:” Sì era illuminata e le lampadine erano tutte accese, nel momento in cui si fulminano le lampadine mi occupo sempre personalmente della loro sostituzione”.
Pertanto, in mancanza di alcuna prova in merito alla cattiva illuminazione del cortile e, soprattutto, della cattiva manutenzione dei gradini teatro del sinistro, non vi è dubbio che la repentina rottura del gradino stesso ben possa configurare caso fortuito, tale da escludere il nesso eziologico tra il sinistro e la cattiva manutenzione del gradino da parte del . CP_3
Per quanto riguarda il comportamento tenuto dai genitori, dall'escussione del teste sopra indicato è emerso che gli stessi camminavano un paio di metri dietro la bambina.
Tale circostanza fa desumere che anche gli stessi, i quali vivevano nel condominio appellato, non avessero mai rilevato l'eventuale cattiva manutenzione dei gradini;
infatti, in caso contrario, si sarebbero certo premurati di sollecitare l'attenzione della bambina in tal senso, ad esempio conducendola per mano.
Inoltre, alla luce delle fotografie prodotte in atti, si rileva che il gradino si è rotto in corrispondenza del bordo;
pertanto, ove la bimba (6 anni) fosse stata tenuta per mano dai genitori, certamente si sarebbe evitato che la stessa rovinasse a terra sul viso con i conseguenziali danni.
Ne consegue la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, preclusivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. del appellato, CP_3 costituito dalla sopra indicata condotta omissiva dei genitori della minore.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( €. 13.810,00) e dell'attività difensiva spiegata, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da , Parte_1 nella qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2318/2024 pubbl. il 10/05/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €.2.906,00, ciascuno, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione e €.956,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 8 luglio 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/24 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , nella qualità di genitore C.F._1 esercente la potestà sulla minore (nata ad [...] il Persona_1
09.12.2009 cod. fis. ) elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Giarre piazza Sac. Spina n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Patané (Cod.
Fis. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 atti;
- Appellante -
CONTRO di via Spiaggia 347 in Controparte_1
SC ( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Fiumanó, elettivamente domiciliato in via Maccarrone 13, Giarre;
E
(C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
), con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv. Antonino Lanza (C.F. ) con studio in C.F._4
Catania, viale XX Settembre 45, ed ivi elettivamente domiciliata;
- Appellati – Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sulla figlia minore Persona_1 conveniva innanzi al Tribunale Civile di Catania il Controparte_3
, sito in SC via Spiaggia n. 347.
[...]
Affermava l'attrice che in data 15.09.2016, alle ore 21,00 circa, la propria figlioletta nel salire un gradino situato nel cortile Persona_1 condominiale del , sito in SC via Controparte_1
Spiaggia n. 347, il quale era scarsamente illuminato, a causa della cattiva manutenzione del predetto gradino, che presentava una rottura, rovinava a terra procurandosi danni fisici, oltre alla rottura di un dente.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dalla bimba.
Si costituiva il Condominio deducendo che il sinistro si sarebbe verificato presso il condominio nel giorno e nell'ora indicati non a causa di un gradino già rotto, in conseguenza del quale la bambina sarebbe inciampata, ma per l'improvvisa rottura del gradino al momento del transito della stessa.
Chiedeva di chiamare in causa la che si costituiva Controparte_4 contestando gli assunti attorei .
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 2318/2024 pubbl. il 10/05/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 19/07/2024, proponeva appello n.q., deducendone l'erroneità e Parte_1 chiedendone la riforma – per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta :
a) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051
Cod. Civ. e 116 C.P.C., per avere, il primo giudice ritenuto l'improvvisa rottura del gradino inquadrabile nel caso fortuito;
b) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051
c.c. e 116 c.p.c. e per ricostruzione illogica e congetturale dei fatti compiuta dal giudice di primo grado – inesistenza dell'asserito fatto colpevole del terzo equiparabile al caso fortuito.
1.1) I sopra indicati motivi che ben possono essere trattati in maniera unitaria in quanto strettamente connessi sono infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo dell'uso anomalo della cosa in custodia o della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva ( ex plurimis
Cass. 30775/17).
Nel caso in specie, l'appellante deduce che, dalle foto prodotte in atti riproducenti i luoghi del sinistro, il gradino che causava la caduta della bambina presentava, oltre alla rottura del bordo, anche un complessivo stato di usura che, in astratto, avrebbe potuto, tanto più, determinare la caduta di qualsiasi altra persona di maggior peso. Evento, pertanto, da ritenersi oggettivamente possibile e prevedibile e, quindi, evitabile mediante la predisposizione di un efficace servizio di custodia. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la nel Pt_1 descrivere la dinamica del sinistro deduce:” la minore nel salire un gradino situato nel cortile condominiale(scarsamente illuminato) a causa della cattiva manutenzione di quest'ultimo che presentava la rottura di una parte del bordo, rovinava a terra”.
La dinamica del sinistro, così come narrata in citazione, non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata.
Infatti, l'unico teste escusso, ha dichiarato:” Dichiaro di Testimone_1 essere la persona che si occupa dei lavori di manutenzione presso il
convenuto da almeno vent'anni; gestisco i lavori di pulizia delle CP_3 parti comuni e di giardinaggio, se c'è qualcosa che non va avvisiamo
l'amministratore; ricordo di un incidente accaduto ad una bambina nel settembre del 2016; circa dopo le otto di sera io ero seduto su una panchina che è di fronte alla piscina condominiale che avevamo appena chiuso e ho visto una bambina cadere a qualche metro di distanza da me;
è caduta in corrispondenza di un gradino dello scalone adiacente alla suddetta piscina;
tale porzione di immobile è un'area di transito per recarsi anche presso
l'abitazione ove quella bambina vive;
il gradino non presentava rotture prima della caduta della bambina, poi una volta che i genitori hanno soccorso la stessa io mi sono avvicinato e ho potuto constatare che il gradino in corrispondenza della sporgenza ivi presente presentava una frantumazione successivamente alla suddetta caduta”.
Inoltre, in merito alle condizioni in cui versavano i gradini in oggetto, il teste alla domanda “Vero o no che nelle stesse circostanze di tempo e di luogo erano presenti segnali di pericolo indicanti il gradino che presentava una rottura di una parte del bordo” ha risposto “No, perché il gradino, come ho già detto, non era rotto;
se ci fosse stata una rottura, avremmo transennato preventivamente” ed ancora :” Esaminando le foto di cui al doc. 4 di parte attrice, riconosco i luoghi da me descritti;
riconosco altresì le bande antiscivolo che avevo provveduto in precedenza a installare personalmente per prevenire eventuali cadute…Ribadisco che la rottura del gradino che si vede nelle foto di cui al precedente capitolo non c'era prima della caduta Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
della bambina;
il gradino non è stato ancora riparato dopo l'incidente; ribadisco che la bambina è caduta in corrispondenza del suddetto gradino, quando vi ha poggiato il piede;
In merito all'illuminazione del cortile, il teste ha dichiarato:” Sì era illuminata e le lampadine erano tutte accese, nel momento in cui si fulminano le lampadine mi occupo sempre personalmente della loro sostituzione”.
Pertanto, in mancanza di alcuna prova in merito alla cattiva illuminazione del cortile e, soprattutto, della cattiva manutenzione dei gradini teatro del sinistro, non vi è dubbio che la repentina rottura del gradino stesso ben possa configurare caso fortuito, tale da escludere il nesso eziologico tra il sinistro e la cattiva manutenzione del gradino da parte del . CP_3
Per quanto riguarda il comportamento tenuto dai genitori, dall'escussione del teste sopra indicato è emerso che gli stessi camminavano un paio di metri dietro la bambina.
Tale circostanza fa desumere che anche gli stessi, i quali vivevano nel condominio appellato, non avessero mai rilevato l'eventuale cattiva manutenzione dei gradini;
infatti, in caso contrario, si sarebbero certo premurati di sollecitare l'attenzione della bambina in tal senso, ad esempio conducendola per mano.
Inoltre, alla luce delle fotografie prodotte in atti, si rileva che il gradino si è rotto in corrispondenza del bordo;
pertanto, ove la bimba (6 anni) fosse stata tenuta per mano dai genitori, certamente si sarebbe evitato che la stessa rovinasse a terra sul viso con i conseguenziali danni.
Ne consegue la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, preclusivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. del appellato, CP_3 costituito dalla sopra indicata condotta omissiva dei genitori della minore.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( €. 13.810,00) e dell'attività difensiva spiegata, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da , Parte_1 nella qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2318/2024 pubbl. il 10/05/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €.2.906,00, ciascuno, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione e €.956,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 8 luglio 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7