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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 35902 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Sara Migliorini e Lucia Parte_1
Aurola – ricorrente E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Anna Maria Controparte_1 CP_2
Buono – convenuta
Oggetto: trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Risarcimento danno da mancata collocazione dell'orario.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il rapporto di lavoro tra le parti per cui è causa si è trasformato a tempo pieno dal 22/9/2022; b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive conseguenzialmente maturate fino all'ottobre 2023, della somma di €. 13.764,33, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento per l'omessa collocazione dell'orario, della somma di
€. 6.148,00, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
d) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 14,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi. Compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 13/11/2023 conveniva qui in Parte_1 giudizio la Controparte_3
(in sintesi): di lavorare alle dipendenze di questa dal 1/10/2017 con
[...] mansioni di autista, inquadrato al livello C2 secondo il CCNL Autorimesse
Noleggio Automezzi, con orario parziale di 24 ore settimanali;
che il contratto di lavoro non individuava la distribuzione dell'orario, salvo prevedere che le giornate lavorative fossero dal lunedi al sabato, e peraltro aggiungendo che l'orario avrebbe potuto essere modificato ed organizzato secondo le esigenze aziendali;
di essere ~ 2 ~
sempre stato adibito al trasporto mediante veicolo di utenti disabili per conto di che in particolare, dal 22/9/2022, gli era stato assegnato il compito CP_4 Contr di trasportare utenti della dalle rispettive residenze all'Istituto Nuova Pt_2
Sair in Via F. IO n.21, dal lunedi al sabato, entro le ore 8,30; riprenderli Pt_2 all'uscita delle ore 13,45, e riportarli a casa;
che per lo svolgimento di tale attività gli era stato richiesto di prendere quotidianamente servizio alle ore 6 presso il deposito della convenuta in Via di Brava;
quindi, raggiungere il parcheggio Pt_2 di un Ipermercato Metro per prelevarvi l'assistente al trasporto sig.ra quindi Pt_3 prelevare tutti gli utenti presso le rispettive abitazioni e portarli in Sair entro l'ora stabilita;
quindi, rientrare nel deposito di partenza, cosa che avveniva in genere per le 10; quindi, alle 13, riprendere il furgone, recarsi in Sair per le 13,45, prelevare gli utenti, e riportarli nelle rispettive abitazioni distribuite tra i quartieri di
Casalbernocchi, e;
quindi, riportare il mezzo al deposito, cosa che, Pt_4 Pt_5
a seconda delle condizioni di traffico, avveniva tra le 17 e le 17,30; dedotto (in sintesi): A) che dal 22/9/22 svolgeva di fatto del tutto ordinariamente un orario di lavoro più che pieno di 48 ore settimanali;
che pertanto il suo rapporto di lavoro doveva ritenersi in tal senso trasformato per fatti concludenti;
che in ogni caso, per quanto premesso, egli aveva percepito, dal 22/9/22 all'ottobre 2023, una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione della quantità di lavoro prestato;
B) che peraltro la clausola di tempo parziale contenuta nel contratto di assunzione era stipulata in violazione dell'art. 5 del d.lgs n.81/2015, che imponeva, anche per necessità costituzionale, la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno; violazione che determinava l'applicabilità della “sanzione” prevista dall'art.10, co.2, del medesimo d.lgs.; chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi la trasformazione del rapporto a tempo pieno dal 22/9/22;
2) condannarsi la convenuta ai conseguenti adempimenti amministrativi;
3) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €.
13.764,33 per differenze retributive maturate dal 22/9/22 al 31/10/23;
4) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno da mancata collocazione temporale delle prestazioni, da determinarsi in via equitativa in €. 32.476,37;
5) in subordine determinarsi la distribuzione dell'orario di lavoro dal lunedi al sabato, o dalle 6 alle 10 o dalle 13 alle 17, o altra regola da stabilirsi equitativamente.
Resisteva la hiedendo respingersi le avverse domande perché Controparte_5
(in sintesi): all'inizio del rapporto era stato consegnato al lavoratore un ordine di servizio che conteneva la determinazione dell'orario, e tanto valeva ad integrare al riguardo il contratto;
tant'era che l'attore si era doluto per la prima volta della pretesa mancata collocazione dell'orario solo nel giugno 2023, dopo aver svolto per 6 anni sempre lo stesso turno;
il che rendeva la doglianza tardiva;
dal
24/10/2023 il turno dell'attore era cambiato;
l'art.5, co.3 faceva eccezione per l'organizzazione del lavoro in turni programmati;
ed i suoi dipendenti lavoravano ~ 3 ~
sempre tutti per turni mattutino o pomeridiano;
dal 22/9/2022 l'attore aveva lavorato 4 ore al giorno, alle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16; le occasionali eccedenze determinate da imprevedibili accidenti di traffico erano sempre state regolarmente remunerate;
nessun danno l'attore aveva per quanto premesso subìto.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate, e meritato accoglimento per quanto di ragione.
2. Il capo di domanda sunteggiato in espositiva sub 1) appare fondato.
3. Il teste , che lavorò con l'attore per qualche mese tra il 2022 ed il 2023 Tes_1
(la sua indicazione 2021/22 è chiaramente affetta da confusione di memoria), ha riferito che: ci si incontrava nel deposito di Via di Brava per le 5,30, per essere pronti a partire per le 6; cosa necessaria per garantire che gli assistiti fossero portati in Nuova Sair entro le 8,30; di lì, occorreva recarsi a prendere gli assistiti, che abitavano due a due o ed uno a Casalbernocchi;
Pt_6 Pt_5 quindi, portarli in Nuova Sair, che sta nei pressi dell'Arco di Travertino (Via
F. IO n.21); quindi, occorreva tornare in deposito, il che avveniva per le
9,30. Si ripartiva alle 12, perché gli assistiti uscivano per le 13,30/14, a volte più tardi;
dopo di che occorreva riportarli in zona e tornare a Via di Brava, il che di solito Parte_7 avveniva per le 16,30. 4. La deposizione del risulta sostanzialmente coerente con la consistenza Tes_1 del servizio in questione quale risaltante dal doc. 4 Conv, (dove il Tes_1 compare quale accompagnatore) e dal capo 5) della memoria difensiva: il servizio durava dal lunedi al sabato;
gli utenti (7/8) abitavano rispettivamente:
- a Via Ottaviano Ubaldini (Dragona);
- a Via Domenico Baffigo (Ostia, vicino al mare, oltre via dell'Idroscalo)
- a Via dell Appagliatore ( , appena prima); Pt_5
- a Via Cosimo Rosselli (AC)
- a Via Dervio (oltre Casalbernocchi)
- a Via Nicola Zingarelli (Casalbernocchi);
- a Viale Andrea di Giovanni Parte_6 gli utenti dovevano stare a Via F. IO n.21 per le 8,30, e ne uscivano alle 14,30 5. Si può assumere al notorio o comunque a massima di esperienza tra chi vive a che tra Via di Brava e Via Domenico Baffigo ci sono poco meno di 30 Pt_2 chilometri, che anche senza traffico non si possono percorrere, rispettando i limiti di velocità, in meno di 40 minuti. E che tra via Baffigo e Via RA IO (che sta oltre l'arco di Travertino, quasi all'imbocco della Casilina) ci sono (conviene fare il GRA) oltre 40 chilometri, che anche senza traffico non si possono percorrere in meno di 45 minuti, che diventano almeno un'ora e un quarto se bisogna fermarsi sei volte tra AC, e Casalbernocchi per Pt_4 caricare altri utenti in sette abitazioni diverse. Peraltro, dopo le 7 inizia il traffico di quelli che vanno in città per lavoro. Non è quindi materialmente possibile arrivare a Via IO per le 8,30 dopo aver fatto il giro in questione ~ 4 ~
se non si parte da Via di Brava, al più tardi, alle 6,15. Solo per tentare di risparmiare sull'orario (ovvero, come pare implicarsi alla pag. 7 della memoria difensiva, contando l'orario dal prelievo degli utenti invece che dalla partenza dal deposito) si può pertanto prevedere che un cotale servizio possa iniziare alle 7. 6. Del pari, “depositata” l'utenza a Via IO per le 8,30, non è ugualmente possibile tornare per le 9 a Via di Brava: per fare quei quasi 20 chilometri in
30 minuti occorre andare per la città, passando stavolta per il centro, ad una media di 40 Km orari, il che è evidentemente impossibile. Noti studi dimostrano che a si viaggia mediamente a circa 20 Km. orari, che Pt_2 diventano circa 15 nelle ore di punta. Del tutto plausibile, quindi, che non si tornasse a Via di Brava prima delle 9,30. 7. Per lo stesso motivo, per tornare da Via di Brava a Via IO per le 14,30 non era materialmente possibile partire alle 14; si doveva partire non prima delle 13,30; e per caricare gli utenti, riportarli a , AC e Pt_5 Pt_6
Casalbernocchi per poi tornare a Via di Brava occorrono almeno altre due ore e mezza (oltre 40 Km. tra via IO e Ostia/mare, giro dei recapiti ed altri 30
Km. da Ostia Mare a Via di Brava), considerato il normale traffico cittadino del pomeriggio.
8. La prestazione quotidiana richiesta al ricorrente non poteva essere pertanto inferiore alle 6 ore e mezza, che per 6 giorni fanno sostanzialmente 40 ore;
senza contare i più che prevedibili inconvenienti di traffico.
9. Il teste indotto dalla convenuta, ha detto di aver sostituito una volta Tes_2
l'attore; di essere partito dalla rimessa alle 6,15 perché così gli era stata data disposizione di fare (a riprova dell'assunto sub punto 5); di essere arrivato in Nuova Sair alle 9 (che secondo il era l'orario di ingresso: il che è Tes_2 evidentemente non vero almeno per regola: nel prospetto c'è scritto che gli utenti dovevano entrare alle 8,30, e secondo la convenute le 9 erano l'orario di inizio servizio…..); che per tornare a via di Brava, ci mise un'oretta; di essere ripartito da Via di Brava verso le 13,30, ed avervi fatto rientro alle 16,45. Quel giorno il sostituendo l'attore per fare esattamente lo stesso servizio, Tes_2 lavorò dalle 6,15 alle 10 e dalle 13,30 alle 16,45: sette ore, altro che 4. 10. E' insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che quando in un rapporto pattuito a tempo parziale, la prestazione viene resa costantemente a tempo pieno, il rapporto si trasforma per fatti concludenti a tempo pieno (Cass.
5520/2004, 3228/2008, 6226/2009), Una volta appurato che tale servizio, di durata certo non inferiore alle ordinarie 40 ore settimanali è stato prestato del tutto ordinariamente dal 22 settembre 2022 all'ottobre 2023, il rapporto deve ritenersi trasformato dal 22/9/22, e comunque la convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive, quali calcolate in ricorso in modo non specificamente contestato secondo l'onere imposto dal rito ((Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n.
761/2002) ed apparentemente corretto. ~ 5 ~
11. Il capo di domanda col quale l'attore chiede di essere risarcito per il danno che asserisce di aver sofferto in ragione della mancata determinazione dell'orario ridotto appare fondato, ma la liquidazione va largamente ridotta rispetto alle pretese.
12. Malgrado gli sforzi della convenuta di sostenere il contrario, la violazione appare conclamata.
13. L'art. 5, co.2, del d.lgs. n.81/2015 prescrive che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.
14. La “ratio” di tale regola sta nel fatto che i rapporti a tempo parziale possono salvaguardare la possibilità di realizzazione di una retribuzione adeguata ex
Cost.36 solo se il lavoratore conosce gli archi temporali (orari, giornalieri, settimanali e annuali) nei quali, essendo libero da obblighi verso quel datore, può integrare la propria retribuzione mediante altri rapporti (Cort. Cost.
n.210/92). In difetto, il datore, modificando gli orari secondo le proprie esigenze, potrebbe impiegarlo effettivamente a tempo ridotto, e retribuirlo in misura corrispondente, ma tenendolo nei fatti a disposizione a tempo pieno
(Cass. 1430/2012).
15. Il patto di riduzione di orario stipulato il 26/9/17, nel recitare che “L'orario di lavoro sarà di 4 ore settimanali dal lunedi al sabato. Il suddetto orario potrà esser modificato e/o organizzato a seconda delle esigenze aziendali” viola chiaramente il precetto, non solo perché non individua la collocazione delle 4 ore giornaliere richieste per tutti i giorni lavorativi (il che già basterebbe) ma per l'aggiunta riserva al datore il potere di organizzarlo secondo le proprie esigenze.
16. L'art.5, co.3, nel prevedere che “Quando l'organizzazione del lavoro è programmata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”, consente di prestabilire l'orario secondo orari variabili a seconda del turno, ma questo deve essere comunque programmato e prestabilito “ex ante”: la disposizione non significa affatto, né per lettera né per “ratio”, che se si lavora in turno il datore può determinare liberamente il turno in corso di rapporto.
17. L'assunto della difesa di secondo il quale tale clausola fosse integrata CP_1 da un ordine di servizio dato per coevo (quello prodotto sub doc. 3: quello sub doc. 4 reca la descrizione del servizio del 2022), che descriveva modi e tempi di una prestazione rimasta poi immutata fino al settembre 2022 appare priva di fondamento, posto che: a) la difesa attorea ha contestato in prima udienza che il ricorrente abbia mai ricevuto l'ordine di servizio in questione, e la convenuta non dimostra nè si chiede di dimostrare che ciò sia mai avvenuto;
b) l'ordine di servizio prodotto sub 3) non risulta allegato al contratto né in esso richiamato, né sottoscritto dall'attore; come tale esso costituirebbe comunque null'altro che il primo atto unilaterale col quale la società avrebbe esercitato il ~ 6 ~
potere, che si era riservato, di modificare e/o organizzare l'orario a seconda delle esigenze aziendali”; potere poi riesercitato, sempre unilateralmente, nel settembre 2022. Deve apparire evidente che la clausola assolve alla propria funzione solo se limita per patto la disponibilità oraria del prestatore e non per il mero fatto che all'inizio del rapporto il datore delimiti l'orario per atto unilaterale;
b) l'ordine di servizio in questione descrive il servizio da svolgere anche con riferimenti alle ore nelle quali i vari utenti andavano prelevati, portati nelle strutture di destinazione, ripresi da queste e riportati a casa, ma non per questo indica gli orari nei quali il prestatore doveva stare a concreta disposizione, specie riguardo alle pause, che pure dovevano esserci, posto che il servizio era da rendere dal lunedi al sabato, il primo utente andava preso a casa alle 6,40 e l'ultimo riportato a casa alle 17, e certo ciò non implicava che l'attore dovesse lavorare per 10 ore e venti minuti al giorno per sei giorni la settimana: non si tratta, quindi, di una clausola di distribuzione dell'orario.
18. L'eccezione di “tardiva impugnazione contratto” appare infondata perché non esiste alcun termine per l'impugnazione della clausola di tempo parziale.
19. Ora, l'art.10, co.2, del d.lgs n.81/2015 prevede, come già l'art.8, co.2, del d.lgs n.61/2000, che, anche in mero caso di mancata collocazione dell'orario, il lavoratore ha diritto, oltre alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese, una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
20. La formula della legge impone un risarcimento, e per l'aggiunta, parla di
“sanzione”. Si è così affermato, in modo condiviso dal giudicante, che nessuna prova è dovuta, essendo il danno comunque implicato quantomeno dal disagio il lavoratore comunque soffre, per essere indebitamente esposto al potere datoriale di determinazione unilaterale dell'orario (Cass. 8882/2015,
9229/2021).
21. Se questo solo è il danno sofferto, la quantificazione, che evidentemente non potrà che essere equitativa (anche se la legge del 2015 non lo dice più), sarà plausibilmente modesta, trattandosi di un danno da mero disagio. Nel caso esaminato da Cass. 8882 cit. il giudice del merito aveva liquidato €.
3.000 per un disagio sopportato per 14 anni.
22. La questione si complica quando, come nella specie, non senza una certa plausibilità, si chiede di risarcire una ragione di danno patrimoniale (anche non patrimoniale) parametrata al rapporto (40% della retribuzione) tra tempo parziale irregolarmente disciplinato e tempo pieno, sul presupposto che la mancata determinazione dell'orario, ponendo il lavoratore in un condizione di disponibilità illimitata nel tempo, gli abbia impedito di procurarsi in altro rapporto una retribuzione complessiva adeguata alle sue esigenze di vita.
23. Contrariamente a quanto l'attore sembra assumere, nessun danno appare riscontrabile da quando, nel settembre 2022, il rapporto deve intendersi trasformato a tempo pieno, e come tale viene qui remunerato, perché il danno patrimoniale consiste nella impossibilità di integrare la retribuzione con altri rapporti, che trova causa alternativa lecita autosufficiente nel lavoro remunerato a tempo pieno nel rapporto di riferimento. Ed infatti lo stesso art. ~ 7 ~
10, co.2 prevede il risarcimento solo “per il tempo precedente la pronuncia”….che trasforma il rapporto a tempo pieno con effetto “ex nunc” per mancata pattuizione o mancata collocazione pattizia dell'orario, perché presuppone che fino a quel momento il prestatore abbia lavorato e sia stato remunerato a tempo parziale, ancorchè irregolarmente ossia con disponibilità temporale illimitata. Quando la trasformazione avviene “ex tunc”, come nel caso di trasformazione del rapporto per fatti concludenti, con conseguente remunerazione retroattiva del tempo pieno prestato, il divario tra prestazione di tempo parziale e disponibilità integrale non esiste, e quindi il danno è nullo.
24. Lo stesso discorso vale per il tempo libero come danno non patrimoniale: a misura che il lavoratore per fatto concludente si impegna a tempo pieno, e da quando ne viene remunerato, non può dolersi del fatto di non avere tempo libero per fare altro, non diversamente da qualunque lavoratore che il tempo pieno abbia pattuito per dichiarazioni negoziali.
25. Il danno va invece riconosciuto per il periodo che va dall'assunzione dell'ottobre 2017 all'agosto 2022, nel quale l'attore non contesta di essere stato impegnato entro le previste 24 ore settimanali, ma ha ragione di dolersi del fatto di non aver potuto impegnare in altro rapporto le restanti 16, per la mancata collocazione dell'orario.
26. La quantificazione va in effetti, in linea di principio, ad avviso del giudicante, operata rapportando il rapporto tra il tempo pieno ed il tempo parziale (40%) con le “chance” di reperimento di altra occupazione: il danno patrimoniale è infatti virtualmente pari al reddito alternativo da altro rapporto che il lavoratore avrebbe potuto conseguire se avesse goduto di ore libere.
27. Nell'unico caso scrutinato in sede di legittimità che si è potuto reperire (Cass.
9229/2021), il giudice di merito risulta aver valorizzato, al fine della liquidazione di un danno parametrato ad una percentuale della retribuzione, acquisite evidenze di concreta variazione unilaterale dell'orario da parte del datore in corso di rapporto, che qui, per vero, mancano del tutto, se si fa eccezione per la variazione del 2022 rispetto al servizio quale delineato nel
2017. 28. Tuttavia ritiene il giudicante che il “danno da mancata disponibilità del tempo residuo” debba essere presunto a prescindere dalla frequenza o il numero delle volte in cui il datore varia unilateralmente l'orario di servizio, perché anche se anche in ipotesi egli non lo vari mai, il prestatore resta virtualmente disponibile a tempo pieno per un rapporto che lo remunera solo a tempo parziale, nel senso di non avere un arco temporale nel quale possa impegnarsi nei confronti di un terzo. 29. Non di meno, il lavoratore, per dare contezza, se non dell'esistenza (anch'essa presumibile) di tale ragione di danno, della sua misura, dovrebbe quantomeno fornire qualche elemento conoscitivo, se non del suo concreto interesse ad impegnarsi a tempo pieno, delle concrete opportunità lavorative che egli avrebbe potuto cogliere secondo le proprie attitudini professionali e le opportunità di mercato, in genere e con riguardo a rapporti a tempo parziale. ~ 8 ~
30. Nella specie, si deve partire dalla considerazione, traibile dalle sole condizioni di servizio note (quelle del servizio svolto prima del 2022 quali comunque emergenti dal doc.3, contestato nella sua rimessione al lavoratore e non nella sua capacità di riflettere l'andamento del servizio;
e quelle svolte dopo), e della regola di determinazione giudiziale della collocazione temporale poste dall'art.10 cit., che impongono di aver riguardo anche alle esigenze del servizio, che una virtuale collocazione dell'orario avrebbe lasciate libere alcune ore nella tarda mattinata, e/o tardo pomeridiano-serali, non agevolmente reperibili in termini di occasione di lavoro.
31. Non appare peraltro possibile disconoscere che il fatto che per oltre 5 anni l abbia lavorato a tempo parziale senza fasce orarie di libertà Pt_1 virtualmente garantita senza reagire in alcun modo, per farlo solo dopo che, essendosi il rapporto trasformato nei fatti a tempo pieno, il pregiudizio era ormai cessato, non depone certo a favore, nè di un suo particolare interesse a trovarsi una occupazione aggiuntiva, né del fatto che le sue concrete condizioni di servizio, apparentemente immutate dal 2017 al 2022, siano mai riuscite concretamente di ostacolo a “chance” di occupazione aggiuntiva realmente perseguite e fatte oggetto di reale aspirazione.
32. Di tanto tenuto conto, appare equo determinare il danno in via equitativa nella misura del 10 % della ordinaria retribuzione maturata dall'ottobre 2017 all'agosto 2022.
Considerato che
essa risulta essersi evoluta dagli iniziali €. 997,76 (contratto) ai finali €. 1.130,94, appare equo porre, medianamente, €. 1060 x 58 mesi x 10% = €. 6.148,00, oltre agli accessori di cui agli artt. 429
c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.. 33. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per due terzi la soccombenza prevalente della convenuta, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Il resto compensato per l'accoglimento parziale in termini rilevanti per lo scaglione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 35902 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Sara Migliorini e Lucia Parte_1
Aurola – ricorrente E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Anna Maria Controparte_1 CP_2
Buono – convenuta
Oggetto: trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Risarcimento danno da mancata collocazione dell'orario.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il rapporto di lavoro tra le parti per cui è causa si è trasformato a tempo pieno dal 22/9/2022; b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive conseguenzialmente maturate fino all'ottobre 2023, della somma di €. 13.764,33, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento per l'omessa collocazione dell'orario, della somma di
€. 6.148,00, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
d) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 14,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi. Compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 13/11/2023 conveniva qui in Parte_1 giudizio la Controparte_3
(in sintesi): di lavorare alle dipendenze di questa dal 1/10/2017 con
[...] mansioni di autista, inquadrato al livello C2 secondo il CCNL Autorimesse
Noleggio Automezzi, con orario parziale di 24 ore settimanali;
che il contratto di lavoro non individuava la distribuzione dell'orario, salvo prevedere che le giornate lavorative fossero dal lunedi al sabato, e peraltro aggiungendo che l'orario avrebbe potuto essere modificato ed organizzato secondo le esigenze aziendali;
di essere ~ 2 ~
sempre stato adibito al trasporto mediante veicolo di utenti disabili per conto di che in particolare, dal 22/9/2022, gli era stato assegnato il compito CP_4 Contr di trasportare utenti della dalle rispettive residenze all'Istituto Nuova Pt_2
Sair in Via F. IO n.21, dal lunedi al sabato, entro le ore 8,30; riprenderli Pt_2 all'uscita delle ore 13,45, e riportarli a casa;
che per lo svolgimento di tale attività gli era stato richiesto di prendere quotidianamente servizio alle ore 6 presso il deposito della convenuta in Via di Brava;
quindi, raggiungere il parcheggio Pt_2 di un Ipermercato Metro per prelevarvi l'assistente al trasporto sig.ra quindi Pt_3 prelevare tutti gli utenti presso le rispettive abitazioni e portarli in Sair entro l'ora stabilita;
quindi, rientrare nel deposito di partenza, cosa che avveniva in genere per le 10; quindi, alle 13, riprendere il furgone, recarsi in Sair per le 13,45, prelevare gli utenti, e riportarli nelle rispettive abitazioni distribuite tra i quartieri di
Casalbernocchi, e;
quindi, riportare il mezzo al deposito, cosa che, Pt_4 Pt_5
a seconda delle condizioni di traffico, avveniva tra le 17 e le 17,30; dedotto (in sintesi): A) che dal 22/9/22 svolgeva di fatto del tutto ordinariamente un orario di lavoro più che pieno di 48 ore settimanali;
che pertanto il suo rapporto di lavoro doveva ritenersi in tal senso trasformato per fatti concludenti;
che in ogni caso, per quanto premesso, egli aveva percepito, dal 22/9/22 all'ottobre 2023, una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione della quantità di lavoro prestato;
B) che peraltro la clausola di tempo parziale contenuta nel contratto di assunzione era stipulata in violazione dell'art. 5 del d.lgs n.81/2015, che imponeva, anche per necessità costituzionale, la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno; violazione che determinava l'applicabilità della “sanzione” prevista dall'art.10, co.2, del medesimo d.lgs.; chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi la trasformazione del rapporto a tempo pieno dal 22/9/22;
2) condannarsi la convenuta ai conseguenti adempimenti amministrativi;
3) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €.
13.764,33 per differenze retributive maturate dal 22/9/22 al 31/10/23;
4) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno da mancata collocazione temporale delle prestazioni, da determinarsi in via equitativa in €. 32.476,37;
5) in subordine determinarsi la distribuzione dell'orario di lavoro dal lunedi al sabato, o dalle 6 alle 10 o dalle 13 alle 17, o altra regola da stabilirsi equitativamente.
Resisteva la hiedendo respingersi le avverse domande perché Controparte_5
(in sintesi): all'inizio del rapporto era stato consegnato al lavoratore un ordine di servizio che conteneva la determinazione dell'orario, e tanto valeva ad integrare al riguardo il contratto;
tant'era che l'attore si era doluto per la prima volta della pretesa mancata collocazione dell'orario solo nel giugno 2023, dopo aver svolto per 6 anni sempre lo stesso turno;
il che rendeva la doglianza tardiva;
dal
24/10/2023 il turno dell'attore era cambiato;
l'art.5, co.3 faceva eccezione per l'organizzazione del lavoro in turni programmati;
ed i suoi dipendenti lavoravano ~ 3 ~
sempre tutti per turni mattutino o pomeridiano;
dal 22/9/2022 l'attore aveva lavorato 4 ore al giorno, alle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16; le occasionali eccedenze determinate da imprevedibili accidenti di traffico erano sempre state regolarmente remunerate;
nessun danno l'attore aveva per quanto premesso subìto.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate, e meritato accoglimento per quanto di ragione.
2. Il capo di domanda sunteggiato in espositiva sub 1) appare fondato.
3. Il teste , che lavorò con l'attore per qualche mese tra il 2022 ed il 2023 Tes_1
(la sua indicazione 2021/22 è chiaramente affetta da confusione di memoria), ha riferito che: ci si incontrava nel deposito di Via di Brava per le 5,30, per essere pronti a partire per le 6; cosa necessaria per garantire che gli assistiti fossero portati in Nuova Sair entro le 8,30; di lì, occorreva recarsi a prendere gli assistiti, che abitavano due a due o ed uno a Casalbernocchi;
Pt_6 Pt_5 quindi, portarli in Nuova Sair, che sta nei pressi dell'Arco di Travertino (Via
F. IO n.21); quindi, occorreva tornare in deposito, il che avveniva per le
9,30. Si ripartiva alle 12, perché gli assistiti uscivano per le 13,30/14, a volte più tardi;
dopo di che occorreva riportarli in zona e tornare a Via di Brava, il che di solito Parte_7 avveniva per le 16,30. 4. La deposizione del risulta sostanzialmente coerente con la consistenza Tes_1 del servizio in questione quale risaltante dal doc. 4 Conv, (dove il Tes_1 compare quale accompagnatore) e dal capo 5) della memoria difensiva: il servizio durava dal lunedi al sabato;
gli utenti (7/8) abitavano rispettivamente:
- a Via Ottaviano Ubaldini (Dragona);
- a Via Domenico Baffigo (Ostia, vicino al mare, oltre via dell'Idroscalo)
- a Via dell Appagliatore ( , appena prima); Pt_5
- a Via Cosimo Rosselli (AC)
- a Via Dervio (oltre Casalbernocchi)
- a Via Nicola Zingarelli (Casalbernocchi);
- a Viale Andrea di Giovanni Parte_6 gli utenti dovevano stare a Via F. IO n.21 per le 8,30, e ne uscivano alle 14,30 5. Si può assumere al notorio o comunque a massima di esperienza tra chi vive a che tra Via di Brava e Via Domenico Baffigo ci sono poco meno di 30 Pt_2 chilometri, che anche senza traffico non si possono percorrere, rispettando i limiti di velocità, in meno di 40 minuti. E che tra via Baffigo e Via RA IO (che sta oltre l'arco di Travertino, quasi all'imbocco della Casilina) ci sono (conviene fare il GRA) oltre 40 chilometri, che anche senza traffico non si possono percorrere in meno di 45 minuti, che diventano almeno un'ora e un quarto se bisogna fermarsi sei volte tra AC, e Casalbernocchi per Pt_4 caricare altri utenti in sette abitazioni diverse. Peraltro, dopo le 7 inizia il traffico di quelli che vanno in città per lavoro. Non è quindi materialmente possibile arrivare a Via IO per le 8,30 dopo aver fatto il giro in questione ~ 4 ~
se non si parte da Via di Brava, al più tardi, alle 6,15. Solo per tentare di risparmiare sull'orario (ovvero, come pare implicarsi alla pag. 7 della memoria difensiva, contando l'orario dal prelievo degli utenti invece che dalla partenza dal deposito) si può pertanto prevedere che un cotale servizio possa iniziare alle 7. 6. Del pari, “depositata” l'utenza a Via IO per le 8,30, non è ugualmente possibile tornare per le 9 a Via di Brava: per fare quei quasi 20 chilometri in
30 minuti occorre andare per la città, passando stavolta per il centro, ad una media di 40 Km orari, il che è evidentemente impossibile. Noti studi dimostrano che a si viaggia mediamente a circa 20 Km. orari, che Pt_2 diventano circa 15 nelle ore di punta. Del tutto plausibile, quindi, che non si tornasse a Via di Brava prima delle 9,30. 7. Per lo stesso motivo, per tornare da Via di Brava a Via IO per le 14,30 non era materialmente possibile partire alle 14; si doveva partire non prima delle 13,30; e per caricare gli utenti, riportarli a , AC e Pt_5 Pt_6
Casalbernocchi per poi tornare a Via di Brava occorrono almeno altre due ore e mezza (oltre 40 Km. tra via IO e Ostia/mare, giro dei recapiti ed altri 30
Km. da Ostia Mare a Via di Brava), considerato il normale traffico cittadino del pomeriggio.
8. La prestazione quotidiana richiesta al ricorrente non poteva essere pertanto inferiore alle 6 ore e mezza, che per 6 giorni fanno sostanzialmente 40 ore;
senza contare i più che prevedibili inconvenienti di traffico.
9. Il teste indotto dalla convenuta, ha detto di aver sostituito una volta Tes_2
l'attore; di essere partito dalla rimessa alle 6,15 perché così gli era stata data disposizione di fare (a riprova dell'assunto sub punto 5); di essere arrivato in Nuova Sair alle 9 (che secondo il era l'orario di ingresso: il che è Tes_2 evidentemente non vero almeno per regola: nel prospetto c'è scritto che gli utenti dovevano entrare alle 8,30, e secondo la convenute le 9 erano l'orario di inizio servizio…..); che per tornare a via di Brava, ci mise un'oretta; di essere ripartito da Via di Brava verso le 13,30, ed avervi fatto rientro alle 16,45. Quel giorno il sostituendo l'attore per fare esattamente lo stesso servizio, Tes_2 lavorò dalle 6,15 alle 10 e dalle 13,30 alle 16,45: sette ore, altro che 4. 10. E' insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che quando in un rapporto pattuito a tempo parziale, la prestazione viene resa costantemente a tempo pieno, il rapporto si trasforma per fatti concludenti a tempo pieno (Cass.
5520/2004, 3228/2008, 6226/2009), Una volta appurato che tale servizio, di durata certo non inferiore alle ordinarie 40 ore settimanali è stato prestato del tutto ordinariamente dal 22 settembre 2022 all'ottobre 2023, il rapporto deve ritenersi trasformato dal 22/9/22, e comunque la convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive, quali calcolate in ricorso in modo non specificamente contestato secondo l'onere imposto dal rito ((Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n.
761/2002) ed apparentemente corretto. ~ 5 ~
11. Il capo di domanda col quale l'attore chiede di essere risarcito per il danno che asserisce di aver sofferto in ragione della mancata determinazione dell'orario ridotto appare fondato, ma la liquidazione va largamente ridotta rispetto alle pretese.
12. Malgrado gli sforzi della convenuta di sostenere il contrario, la violazione appare conclamata.
13. L'art. 5, co.2, del d.lgs. n.81/2015 prescrive che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.
14. La “ratio” di tale regola sta nel fatto che i rapporti a tempo parziale possono salvaguardare la possibilità di realizzazione di una retribuzione adeguata ex
Cost.36 solo se il lavoratore conosce gli archi temporali (orari, giornalieri, settimanali e annuali) nei quali, essendo libero da obblighi verso quel datore, può integrare la propria retribuzione mediante altri rapporti (Cort. Cost.
n.210/92). In difetto, il datore, modificando gli orari secondo le proprie esigenze, potrebbe impiegarlo effettivamente a tempo ridotto, e retribuirlo in misura corrispondente, ma tenendolo nei fatti a disposizione a tempo pieno
(Cass. 1430/2012).
15. Il patto di riduzione di orario stipulato il 26/9/17, nel recitare che “L'orario di lavoro sarà di 4 ore settimanali dal lunedi al sabato. Il suddetto orario potrà esser modificato e/o organizzato a seconda delle esigenze aziendali” viola chiaramente il precetto, non solo perché non individua la collocazione delle 4 ore giornaliere richieste per tutti i giorni lavorativi (il che già basterebbe) ma per l'aggiunta riserva al datore il potere di organizzarlo secondo le proprie esigenze.
16. L'art.5, co.3, nel prevedere che “Quando l'organizzazione del lavoro è programmata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”, consente di prestabilire l'orario secondo orari variabili a seconda del turno, ma questo deve essere comunque programmato e prestabilito “ex ante”: la disposizione non significa affatto, né per lettera né per “ratio”, che se si lavora in turno il datore può determinare liberamente il turno in corso di rapporto.
17. L'assunto della difesa di secondo il quale tale clausola fosse integrata CP_1 da un ordine di servizio dato per coevo (quello prodotto sub doc. 3: quello sub doc. 4 reca la descrizione del servizio del 2022), che descriveva modi e tempi di una prestazione rimasta poi immutata fino al settembre 2022 appare priva di fondamento, posto che: a) la difesa attorea ha contestato in prima udienza che il ricorrente abbia mai ricevuto l'ordine di servizio in questione, e la convenuta non dimostra nè si chiede di dimostrare che ciò sia mai avvenuto;
b) l'ordine di servizio prodotto sub 3) non risulta allegato al contratto né in esso richiamato, né sottoscritto dall'attore; come tale esso costituirebbe comunque null'altro che il primo atto unilaterale col quale la società avrebbe esercitato il ~ 6 ~
potere, che si era riservato, di modificare e/o organizzare l'orario a seconda delle esigenze aziendali”; potere poi riesercitato, sempre unilateralmente, nel settembre 2022. Deve apparire evidente che la clausola assolve alla propria funzione solo se limita per patto la disponibilità oraria del prestatore e non per il mero fatto che all'inizio del rapporto il datore delimiti l'orario per atto unilaterale;
b) l'ordine di servizio in questione descrive il servizio da svolgere anche con riferimenti alle ore nelle quali i vari utenti andavano prelevati, portati nelle strutture di destinazione, ripresi da queste e riportati a casa, ma non per questo indica gli orari nei quali il prestatore doveva stare a concreta disposizione, specie riguardo alle pause, che pure dovevano esserci, posto che il servizio era da rendere dal lunedi al sabato, il primo utente andava preso a casa alle 6,40 e l'ultimo riportato a casa alle 17, e certo ciò non implicava che l'attore dovesse lavorare per 10 ore e venti minuti al giorno per sei giorni la settimana: non si tratta, quindi, di una clausola di distribuzione dell'orario.
18. L'eccezione di “tardiva impugnazione contratto” appare infondata perché non esiste alcun termine per l'impugnazione della clausola di tempo parziale.
19. Ora, l'art.10, co.2, del d.lgs n.81/2015 prevede, come già l'art.8, co.2, del d.lgs n.61/2000, che, anche in mero caso di mancata collocazione dell'orario, il lavoratore ha diritto, oltre alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese, una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
20. La formula della legge impone un risarcimento, e per l'aggiunta, parla di
“sanzione”. Si è così affermato, in modo condiviso dal giudicante, che nessuna prova è dovuta, essendo il danno comunque implicato quantomeno dal disagio il lavoratore comunque soffre, per essere indebitamente esposto al potere datoriale di determinazione unilaterale dell'orario (Cass. 8882/2015,
9229/2021).
21. Se questo solo è il danno sofferto, la quantificazione, che evidentemente non potrà che essere equitativa (anche se la legge del 2015 non lo dice più), sarà plausibilmente modesta, trattandosi di un danno da mero disagio. Nel caso esaminato da Cass. 8882 cit. il giudice del merito aveva liquidato €.
3.000 per un disagio sopportato per 14 anni.
22. La questione si complica quando, come nella specie, non senza una certa plausibilità, si chiede di risarcire una ragione di danno patrimoniale (anche non patrimoniale) parametrata al rapporto (40% della retribuzione) tra tempo parziale irregolarmente disciplinato e tempo pieno, sul presupposto che la mancata determinazione dell'orario, ponendo il lavoratore in un condizione di disponibilità illimitata nel tempo, gli abbia impedito di procurarsi in altro rapporto una retribuzione complessiva adeguata alle sue esigenze di vita.
23. Contrariamente a quanto l'attore sembra assumere, nessun danno appare riscontrabile da quando, nel settembre 2022, il rapporto deve intendersi trasformato a tempo pieno, e come tale viene qui remunerato, perché il danno patrimoniale consiste nella impossibilità di integrare la retribuzione con altri rapporti, che trova causa alternativa lecita autosufficiente nel lavoro remunerato a tempo pieno nel rapporto di riferimento. Ed infatti lo stesso art. ~ 7 ~
10, co.2 prevede il risarcimento solo “per il tempo precedente la pronuncia”….che trasforma il rapporto a tempo pieno con effetto “ex nunc” per mancata pattuizione o mancata collocazione pattizia dell'orario, perché presuppone che fino a quel momento il prestatore abbia lavorato e sia stato remunerato a tempo parziale, ancorchè irregolarmente ossia con disponibilità temporale illimitata. Quando la trasformazione avviene “ex tunc”, come nel caso di trasformazione del rapporto per fatti concludenti, con conseguente remunerazione retroattiva del tempo pieno prestato, il divario tra prestazione di tempo parziale e disponibilità integrale non esiste, e quindi il danno è nullo.
24. Lo stesso discorso vale per il tempo libero come danno non patrimoniale: a misura che il lavoratore per fatto concludente si impegna a tempo pieno, e da quando ne viene remunerato, non può dolersi del fatto di non avere tempo libero per fare altro, non diversamente da qualunque lavoratore che il tempo pieno abbia pattuito per dichiarazioni negoziali.
25. Il danno va invece riconosciuto per il periodo che va dall'assunzione dell'ottobre 2017 all'agosto 2022, nel quale l'attore non contesta di essere stato impegnato entro le previste 24 ore settimanali, ma ha ragione di dolersi del fatto di non aver potuto impegnare in altro rapporto le restanti 16, per la mancata collocazione dell'orario.
26. La quantificazione va in effetti, in linea di principio, ad avviso del giudicante, operata rapportando il rapporto tra il tempo pieno ed il tempo parziale (40%) con le “chance” di reperimento di altra occupazione: il danno patrimoniale è infatti virtualmente pari al reddito alternativo da altro rapporto che il lavoratore avrebbe potuto conseguire se avesse goduto di ore libere.
27. Nell'unico caso scrutinato in sede di legittimità che si è potuto reperire (Cass.
9229/2021), il giudice di merito risulta aver valorizzato, al fine della liquidazione di un danno parametrato ad una percentuale della retribuzione, acquisite evidenze di concreta variazione unilaterale dell'orario da parte del datore in corso di rapporto, che qui, per vero, mancano del tutto, se si fa eccezione per la variazione del 2022 rispetto al servizio quale delineato nel
2017. 28. Tuttavia ritiene il giudicante che il “danno da mancata disponibilità del tempo residuo” debba essere presunto a prescindere dalla frequenza o il numero delle volte in cui il datore varia unilateralmente l'orario di servizio, perché anche se anche in ipotesi egli non lo vari mai, il prestatore resta virtualmente disponibile a tempo pieno per un rapporto che lo remunera solo a tempo parziale, nel senso di non avere un arco temporale nel quale possa impegnarsi nei confronti di un terzo. 29. Non di meno, il lavoratore, per dare contezza, se non dell'esistenza (anch'essa presumibile) di tale ragione di danno, della sua misura, dovrebbe quantomeno fornire qualche elemento conoscitivo, se non del suo concreto interesse ad impegnarsi a tempo pieno, delle concrete opportunità lavorative che egli avrebbe potuto cogliere secondo le proprie attitudini professionali e le opportunità di mercato, in genere e con riguardo a rapporti a tempo parziale. ~ 8 ~
30. Nella specie, si deve partire dalla considerazione, traibile dalle sole condizioni di servizio note (quelle del servizio svolto prima del 2022 quali comunque emergenti dal doc.3, contestato nella sua rimessione al lavoratore e non nella sua capacità di riflettere l'andamento del servizio;
e quelle svolte dopo), e della regola di determinazione giudiziale della collocazione temporale poste dall'art.10 cit., che impongono di aver riguardo anche alle esigenze del servizio, che una virtuale collocazione dell'orario avrebbe lasciate libere alcune ore nella tarda mattinata, e/o tardo pomeridiano-serali, non agevolmente reperibili in termini di occasione di lavoro.
31. Non appare peraltro possibile disconoscere che il fatto che per oltre 5 anni l abbia lavorato a tempo parziale senza fasce orarie di libertà Pt_1 virtualmente garantita senza reagire in alcun modo, per farlo solo dopo che, essendosi il rapporto trasformato nei fatti a tempo pieno, il pregiudizio era ormai cessato, non depone certo a favore, nè di un suo particolare interesse a trovarsi una occupazione aggiuntiva, né del fatto che le sue concrete condizioni di servizio, apparentemente immutate dal 2017 al 2022, siano mai riuscite concretamente di ostacolo a “chance” di occupazione aggiuntiva realmente perseguite e fatte oggetto di reale aspirazione.
32. Di tanto tenuto conto, appare equo determinare il danno in via equitativa nella misura del 10 % della ordinaria retribuzione maturata dall'ottobre 2017 all'agosto 2022.
Considerato che
essa risulta essersi evoluta dagli iniziali €. 997,76 (contratto) ai finali €. 1.130,94, appare equo porre, medianamente, €. 1060 x 58 mesi x 10% = €. 6.148,00, oltre agli accessori di cui agli artt. 429
c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.. 33. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per due terzi la soccombenza prevalente della convenuta, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Il resto compensato per l'accoglimento parziale in termini rilevanti per lo scaglione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)