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Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/11/2023, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 03463/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01953/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2022, proposto da
RA Cilia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR NI n. 2459 dell'8.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con la sentenza n. 2459/2020 questa Sezione ha “ […] accolto il ricorso in epigrafe, con riconoscimento altresì del diritto del ricorrente al pagamento degli importi corrispondenti all’indennità di cui all’art. 13 della L. n. 97/1979, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza ”, disponendo, per quanto attiene alle spese del giudizio, la condanna dell’Amministrazione intimata “ […] alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), più accessori così come per legge ”.
1.2 La decisione, munita di formula esecutiva il 10 marzo 2022, veniva notificata all’Amministrazione il 13 aprile 2022 che, il 29 giugno dello stesso anno, provvedeva ad emettere un primo pagamento a titolo di rimborso delle spese legali liquidate in sentenza.
1.3 Successivamente, il 23 agosto 2022, la medesima p.a. versava all’odierno ricorrente l’ulteriore somma di euro 11.227,98, a dire di quest’ultimo, senza indicare alcuna causale di pagamento.
1.4 Con l’odierno ricorso parte ricorrente lamenta l’incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla prefata sentenza da parte dell’Amministrazione resistente, ritenendo che quest’ultima abbia:
- omesso di corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
- provveduto alla refusione di una sola parte delle spese legali previste in sentenza, atteso che l’importo dovuto sarebbe stato di euro 4.836,16 (di cui euro 3.305,00 a titolo di onorario liquidato con la decisione giudiziale ottemperanda, euro 495,75 a titolo di rimborso forfettario, euro 13,77 a titolo di diritti di rilascio di copia esecutiva del titolo giudiziale azionate, euro 152,03 per CPA e euro 869,61 per IVA), mentre la p.a. avrebbe versato al ricorrente soltanto la somma di euro 3.800,75;
- errato nella determinazione dell’indennità di trasferimento liquidata al militare che, così come indicato nello specchio contabile allegato alla notifica della sentenza in forma esecutiva, avrebbe dovuto essere pari a euro 15.827, 37 (di cui 7.362,60 quale indennità di trasferimento per i primi dodici mesi; euro 5.153,76 per la medesima indennità riferita ai secondi 12 mesi; 1.375,50 a titolo di indennità di prima sistemazione – parte variabile; euro 87,80 quale indennità di prima sistemazione – parte fissa; euro 5,16 a titolo di indennità di imballaggio; euro 1.056,00 per trasporto mobili e masserizie; euro 11,55 per indennità chilometrica ed euro 775,00 quale importo una tantum ).
Secondo i calcoli effettuati dal ricorrente, dunque, avendo ottenuto pagamenti dalla p.a. per soli euro 15.303,99 complessivi, applicando agli importi ancora dovuti gli interessi legali e moratori lo stesso sarebbe ancora creditore di euro 19.152,17.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3.1 Con due ordinanze interlocutorie (nn. 1086 e 2143/2023) questa Sezione ha chiesto alla p.a. di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento al procedimento di calcolo delle spettanze dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza ottemperanda.
3.2 In vista della camera di consiglio fissata per il giorno 18 ottobre 2023, l’Amministrazione resistente ha depositato una serie di atti relativi al contenzioso di cui trattasi, relativamente ai quali il procuratore di parte ricorrente ha comunque dichiarato di accettare il contraddittorio, nonostante la tardività di tale produzione documentale, così come riportato nel verbale di udienza.
4. All’esito della discussione in camera di consiglio il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
5. Va anzitutto rilevato come tra gli atti depositati dall’Amministrazione resistente figura altresì la comunicazione n. 259551MX/48/29-7 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico, inviata il 2 febbraio 2023 all’Avvocatura distrettuale dello Stato e, per conoscenza, al Comando Legione Carabinieri “Calabria”, con cui, avuto riguardo alle doglianze prospettate con l’atto introduttivo del giudizio, è stato precisato che:
- nella sentenza n. 2459/2020 del T.A.R., di cui è stata chiesta l’ottemperanza, non vi sarebbe alcuna statuizione sul pagamento degli interessi a qualsiasi titolo che, pertanto, non sarebbero dovuti, così come statuito dal Consiglio di Stato in un caso analogo (sent. n. 1865/2020);
- il prefato dictum giurisdizionale, inoltre, nulla avrebbe stabilito neppure in ordine alla debenza di indennità accessorie e rimborsi ulteriori dovuti per il trasferimento, condannando la p.a. al solo pagamento dell’indennità di cui all’art. 13 della l. n. 97/1979, dovendosi rilevare come le ulteriori pretese economiche paventate in sede di ottemperanza non erano state oggetto di apposita domanda nell’ambito del precedente giudizio di cognizione;
- per quanto attiene alla somma versata al ricorrente di euro 11.227,98 in busta paga, la stessa recherebbe, nel medesimo documento, ad onta di quanto sostenuto con il ricorso, la seguente motivazione “ Cod. 731 Corresponsione indennità di trasferimento in esecuzione –sentenza n. 2459/20 TAR “Sicilia” Sez. Staccata NI ”;
- da ultimo, il prospetto di calcolo presentato dal ricorrente presenterebbe degli errori nella determinazione dell’indennità di trasferimento dovuta, dal momento che la stessa sarebbe stata dallo stesso impropriamente calcolata sulla base della normativa oggi vigente, che prevede una riduzione del 30% della diaria al secondo anno di percezione, prevista dalla l. n. 86/2001, anziché una riduzione del 50%, come da l. n. 100/1987.
6. Evidenziate le prospettazioni contrapposte delle parti dell’odierno giudizio, il Collegio procede alla delibazione delle diverse questioni sottoposte alla sua attenzione.
6.1 Per quanto attiene alla mancata corresponsione degli interessi la domanda di parte ricorrente è infondata, tenuto conto che, così come rilevato dalla p.a. nei suoi scritti difensivi, la sentenza ottemperanda non reca alcuna condanna dell’Amministrazione al pagamento di tali somme accessorie.
Vero è che nel ricorso proposto nel giudizio di esecuzione era contenuta altresì la domanda di condanna della p.a. al pagamento degli interessi sulle somme spettanti a titolo di indennità di trasferimento, ma dell’esame di tale istanza nulla risulta in sentenza, con ciò significando che, venendo in rilievo un’ipotesi di omessa pronuncia su specifica domanda di parte, in contrasto con la norma di cui all’art. 112 c.p.c., tale vizio della decisione giudiziale avrebbe dovuto essere oggetto di tempestivo appello, non potendo il giudice dell’ottemperanza entrare nuovamente nel merito della decisione resa nella precedente fase di cognizione, essendo l’odierno giudizio preordinato, in via esclusiva, a dare compiuta esecuzione al titolo giudiziale così come formato e passato in giudicato, con discendente intangibilità delle statuizioni in esso contenute.
Del resto, non può neppure essere accolta la tesi di parte ricorrente con la quale è stato sostenuto che all’odierna controversia si applicherebbe la disposizione di cui all’art. 2, co. 6, del d.m. n. 352/1998, secondo cui “ Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio ” e che “ Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (art. 3, co. 1).
Al riguardo, invero, va rilevato come l’art. 1 del decreto ministeriale sopra richiamata prevede espressamente che “ Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1 gennaio 1995 ”.
L’indennità di trasferimento di cui all’art. 13, della legge n. 97/1979, tuttavia, così come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, sent. n. 996/2021), non ha natura retributiva ma solo indennitaria, non trovando applicazione l’invocata regola del cumulo automatico degli interessi con la rivalutazione monetaria.
A venire in rilievo, dunque, sarebbe soltanto un debito di valuta, coincidente con la sorte capitale di quanto dovuto al ricorrente a solo titolo di indennità di trasferimento, non essendovi alcuna condanna da eseguire in ordine al pagamento degli interessi maturati su tale somma.
6.2 Per quanto riguarda, poi, la modalità di determinazione dell’indennità di trasferimento, deve rilevarsi come l’Amministrazione abbia dato corretta esecuzione al giudicato, avendo applicato, per il primo anno, l’importo previsto per l’intera diaria di missione, mentre, per il secondo anno, il predetto importo è stato ridotto del 50%, così come previsto dalla l. n. 100/1987, applicabile rationae temporis ai fatti di causa, in luogo della successiva l.n. 86/2001 invocata dalla parte ricorrente (ai sensi della quale l’indennità in parola, per il secondo anno, va ridotta del 30% anziché del 50%), trattandosi di trasferimento effettuato nel mese di luglio 1994.
Pertanto, risulta corretto l’importo versato a tale titolo in favore al ricorrente a titolo di indennità ex art. 13 della l.n. n. 97/1979.
6.3 Del resto, la sentenza ottemperanda fa espresso riferimento al pagamento della sola indennità sopra richiamata, e non anche agli altri benefici invocati dalla parte ricorrente con l’odierno atto introduttivo del giudizio di ottemperanza (prima sistemazione, una tantum , trasporto mobili e masserizie, imballaggio, indennità chilometrica), tenuto conto che nessuna domanda in tal senso risulta essere stata proposta dalla medesima parte nel precedente giudizio di cognizione.
6.4 Tanto chiarito, va ora delibata l’appropriatezza del pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte ricorrente dal medesimo giudice di cognizione che ha condannato la p.a. resistente “ […] alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), più accessori così come per legge ”.
Con l’odierno ricorso in ottemperanza il ricorrente ha lamentato di aver ricevuto, a tale titolo, un solo pagamento, pari a euro 3.800,75, in luogo dei 4.836,16 euro lui spettanti (di cui euro 3.305,00 a titolo di onorario liquidato con la decisione giudiziale, euro 495,75 a titolo di rimborso forfettario, euro 13,77 a titolo di diritti di rilascio di copia esecutiva del titolo giudiziale azionato, euro 152,03 per CPA e euro 869,61 per IVA).
In effetti, senza che in merito sia intervenuta alcuna contestazione da parte dell’Amministrazione, alla parte ricorrente risulta essere stato corrisposto soltanto l’importo relativo all’onorario liquidato in sentenza al procuratore, maggiorato del 15% a titolo di rimborso spese forfettario (euro 3.305,00+495,75), non essendo stati invece versati gli importi relativi ad IVA, CPA e ai diritti di rilascio di copia esecutiva del titolo giudiziale azionato, rientranti nell’ambito degli oneri di legge previsti in sentenza che devono essere oggetto di pagamento in favore della parte risultata non soccombente nel giudizio di cognizione.
7. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del ricorso, l’Amministrazione resistente, al fine di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. di questo T.A.R., va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, se più breve, dell’ulteriore somma pari a euro 1.035,41 (milletrentacinque/41) , a titolo di IVA, CPA e diritti di rilascio di copia esecutiva del titolo giudiziale azionato, in quanto accessori ex lege liquidati dalla sentenza ottemperanda che non risultano essere stati ancora corrisposti alla controparte,.
8. Si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di NI che, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, in caso di perdurante inerzia della p.a. intimata provvederà ad effettuare l’anzidetto pagamento in favore di parte ricorrente entro l’ulteriore termine di giorni sessanta.
9. Alla luce della soccombenza reciproca e parziale le spese relative all’odierno giudizio possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di procedere al pagamento delle somme indicate in parte motiva in favore di parte ricorrente, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della presente decisione, ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, se più breve;
2) nomina quale Commissario ad Acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di NI che, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, provvederà ad effettuare l’anzidetto pagamento entro l’ulteriore termine di giorni sessanta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO