CA
Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/09/2024, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello, Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Fabio Conti Consigliere
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., per il deposito delle note di trattazione scritta del 17.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 274/2022 R. G.L. vertente tra:
nata a [...] il 4\1\1963 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1
Processo
-appellante
CONTRO
n persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto
-appellato
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona PG, sezione Lavoro, n. 87/2022 pubblicata il 25/01/2022, nell'ambito del giudizio n. 1368/2016 r. g.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
CP_ Con ricorso depositato il 21/7/2016, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
13.018,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di TFR maturato dal 21\2\2001 al 28/12/2008 per il lavoro a tempo determinato dalla stessa svolto alle dipendenze del . Controparte_2 Lamentava l'erroneità della somma ingiunta, essendo dovuta solo quella lorda di euro 11.655,56 che pure pagava in corso di causa. Disposto un accertamento contabile, il consulente rilevava come dovuta la somma lorda di euro 11.927,84. Accogliendo i rilievi del consulente di parte della PT aggiungeva pure la somma di euro 2.434,74 pari agli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati dai nove mesi dopo le dimissioni – termine previsto ex lege per la decorrenza degli stessi - al 9.06.17 data di liquidazione dell'acconto, per un totale di 14.362,58. A tale somma complessiva, detraeva quanto già versato dall' , pervenendo ad una differenza di euro 2.707,02 cui CP_1 ulteriormente aggiungeva euro 133,49, a titolo di ulteriori interessi legali e rivalutazione decorrenti dal giorno successivo all'acconto versato sulla maggior somma ancora dovuta, fino alla data di deposito della CTU (il 20.09.21), così determinando complessivamente il credito in favore della in Euro 2840,41. PT
Con sentenza del 25/1/2022 il giudice riteneva ancora dovuta la sola somma di Euro 272,28 pari alla CP_ differenza tra la somma determinata a titolo di TFR – Euro 11.927,84 – e quella corrisposta dall' CP_ in corso di causa – Euro 11.655,56, condannava l' al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal termine previsto dall'art. 3 comma 2 del D.L. 28/3/1997 n. 79, oltre al pagamento delle spese di lite in ragione di 2\3 con compensazione del restante terzo.
Con ricorso depositato l'11/6/2022, proponeva appello, lamentando l'errato computo Parte_1 delle somme dovute cui il giudice era giunto, senza tenere conto delle definitive risultanze della CTU così come aggiornate alla luce delle osservazioni alla bozza del proprio consulente di parte. Insisteva pertanto nel pagamento della somma di Euro 2840,41 pari alla differenza residuata dopo il pagamento CP_ da parte dell' maggiorata di interessi e rivalutazioni.
Con altro motivo l'appellante contestava la statuizione delle spese del monitorio e dell'opposizione, evidenziando come il Tribunale, nel liquidarle avesse errato, nell'operare la compensazione di un terzo sul presupposto di una reciproca parziale soccombenza che, però, di fatto non vi era stata, atteso che nessuno dei motivi di opposizione sarebbe stato accolto e che il parziale adempimento sarebbe avvenuto nelle more dell'opposizione, successivamente alla dichiarazione di provvisoria esecuzione del titolo.
CP_ Ritualmente evocato in giudizio, l' si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame proposto e evidenziando il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16 della legge 412/1991 e all'art. 36 della legge 724/1994, e il divieto di anatocismo che si sarebbe realizzato ove fosse stata accolta la richiesta di ulteriori interessi e rivalutazione fino alla data di soddisfo.
Fissato termine per note fino alla data del 17.09.24, il Collegio, all'esito della camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del predetto termine, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure ha calcolato la somma dovuta alla detraendo dalla somma lorda a PT CP_ titolo di TFR determinata dal CTU in Euro 11.927,84 quella già corrisposta dall' in corso di causa (sempre a titolo di TFR lordo), pari ad Euro 11.655,56, così giungendo ad una differenza ancora dovuta di Euro 272,28. Tale calcolo è oggi rimesso in discussione dalla che, richiamandosi PT ai conteggi del CTU di primo grado rielaborati in sede di bozza definitiva , deduce che sarebbe ancora dovuta la somma di Euro 2840,51, pari alla differenza tra 14362,58 (ovvero il TFR lordo, comprensivo di interessi e rivalutazione maturati fino al 9\6\2017) ed Euro 11.655,56 (somma CP_ corrisposta dall' in corso di causa), in detto conteggio già calcolati pure gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dal 9\6\2017 alla data di deposito della CTU.
La contestazione merita parziale accoglimento.
CP_ Come correttamente evidenziato dall' nel pubblico impiego, in caso di ritardato pagamento dei crediti di natura retributiva in favore dei dipendenti pubblici (e tale è anche il TFR, come di recente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 23/6/2023), vige il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per cui quest'ultima può essere concretamente riconosciuta soltanto a titolo di maggior danno, ritenuto in re ipsa, ma solo e nella misura in cui risulti superiore all'interesse legale, il tutto nell'ambito di un computo che vede gli interessi e la rivalutazione liquidati separatamente e calcolati sulla somma capitale originariamente dovuta, ai sensi dell'art. 16 comma 6,
l. n. 412 del 1991. Tale principio è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione (vedi per tutte
Cass. n. 13624 del 2020 che nel ribadire il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, ne ha affermato l'applicabilità anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi).
Ma se così è, il giudice ha errato nel riconoscere alla la sola somma di Euro 272,28, perché PT avrebbe dovuto comunque riconoscere gli interessi legali maturati sul TFR decorrenti dal 28\9\2009
(ossia tre mesi dopo la scadenza del termine di 6 mesi previsto dall'art. 3 comma 2 della L. n.
140/1997 di conversione con modifiche del D,L 28/3/1997 n. 79 ) e che il CTU ha quantificato
(calcolandoli sul TFR lordo ) in Euro 1277,74 fino alla data del 9/6/2017 Risultando dai conteggi la rivalutazione monetaria per lo stesso periodo pari ad Euro 1157,00 (e dunque di importo minore rispetto agli interessi) la stessa, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, non va invece riconosciuta. Vanno altresì aggiunti gli ulteriori interessi maturati fino alla data del deposito della relazione intervenuta il 20/9/2021 quantificati in Euro 33,33.
La somma ancora dovuta ammonta pertanto, al lordo delle imposte, ad Euro 1.312,07 (272,28 +
1277,74 +33,33) oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione ex l. n. 724/94, dal 20\9\2021 al soddisfo.
Stante il parziale accoglimento della suddetta doglianza le spese del doppio grado vanno compensate CP_ CP_ in ragione di 1\4 ponendo a carico dell' i restanti 3/4/. Le spese di CTU restano a carico dell'
PQM
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT
, disattesa ogni diversa statuizione, così provvede:
[...]
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina nr. 87/2022 del 25.1.2022, CP_ condanna l' al pagamento in favore di della somma di euro 1.312.07, Parte_1 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione ex l. n. 724/94, dal 20\9\2021 al soddisfo;
CP_
- compensa per 1\4 tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l' al pagamento dei restanti 3\4 che liquida in Euro 659,00 per la fase sommaria, in Euro 3.300,00 per la fase di merito del primo grado e in Euro 1.850,00 per il presente grado, oltre spese generali, iva e cassa con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Messina, 23.09.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza, ha collaborato il Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, Dott.ssa Francesca Macrì