Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2582 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2582 /2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Proposta da:
, nata il [...] a [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIO LUIGI come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] a [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti ZOCCO ANTONELLA e BONSIGNORE MARZIA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1) La figlia minor verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport della minore, ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina, che manterrà la dimora e la residenza anagrafica presso la madre;
2) il signo CP_1
[...] Per_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, con pernottamento, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola, stabilendo sin d'ora che, nelle settimane in cu trascorrerà il week end con la madre, uno dei Per_1 due pomeriggi con pernottamento di competenza paterna coinciderà con la giornata di venerdì. Gli spostamenti della minore saranno prevalentemente a carico del padre;
la madre si impegna tuttavia a portare la figlia dal padre, nelle settimane in cui al pomeriggio non lavora, per una volta a settimana;
- nel periodo estivo coincidente con la sospensione delle lezioni scolastiche starà Per_1 con ciascun genitore a settimane alterne. Nei periodi di competenza del padre, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, con facoltà di pernottamento, e viceversa;
la suddivisione degli spostamenti avverrà in base a quanto sopra indicato;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, con comunicazione all'altro genitore del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
- le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori con il principio dell'alternanza, nel senso che se un ann starà presso la Per_1 mamma dal 23/12 al 31/12 e presso il papà dal 01/01 al 06/01, l'anno seguente farà l'inverso; - le festività monogiorno (es. 1° maggio, 2 giugno, ecc.) saranno trascorse d di anno in anno Per_1 alternativamente con l'uno e con l'altro genitore in modo da consentire alla bambina una sostanziale parità di festività con il papà e con la mamma;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di
Natale e per i giorni di Pasqua e Pasquetta, oltre che per il compleanno della figlia, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno co;
- ciascun genitore trascorrerà con la Per_1 figli il giorno del proprio compleanno;
- quanto stabilito al presente punto 2) potrà essere Per_1 di volta in volta modificato su accordo delle parti;
3) il signor contribuirà al CP_1 mantenimento indiretto della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di € Per_1
300,00, da rivalutarsi annualmente senza bisogno di formale richiesta in base agli indici ISTAT dell'incremento del costo della vita, somma da fare pervenire all'iban della madre (IT 45K03 06910
30010 00000 73512) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rideterminata al compimento dei 10 anni d in relazione alle prevedibili accresciute esigenze Per_1 della minore;
4) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla IG;
5) i Pt_1 genitori provvederanno a sostenere le spese straordinarie relative alla figlia minore, così come determinate dal protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017, nella misura del 40% in capo alla madre e del 60% in capo al padre;
6) i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e/o validi per l'espatrio propri e della figlia minor;
7) Per_1 le rispettive domande incompatibili con le presenti conclusioni congiunte vengono abbandonate 8) spese compensate tra le parti.”
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e intrattenevano una relazione more uxorio da Parte_1 Controparte_1 cui nasceva la figlia minore (Asti, 28.11.2019), regolarmente riconosciuta Persona_2 da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 20.12.2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre in merito alle condizioni di affidamento della minore, le condizioni di frequentazione con il genitore non convivente e la ripartizione tra i genitori delle spese per il mantenimento della bambina, formulando contestualmente istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 cpc relativamente alla necessità di poter iscrivere la minore alla scuola dell'infanzia “ , con Per_3 sede in Asti. per l'anno scolastico in corso.
Detta domanda, comportava l'apertura del relativo sub procedimento definito in data 27.2.2025 per cessazione della materia del contendere riguardo all'iscrizione della minore alla scuola materna.
Relativamente alla causa di merito, veniva invece fissata udienza di comparizione parti al
18.3.2025, poi rinviata al 14.4.2025 a seguito della riassegnazione.
In data 7.1.2025, si costituiva in giudizio il resistente contestando in fatto e in diritto le allegazioni di controparte.
Le parti integravano le loro difese entro i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. concessi dal giudice.
Successivamente, all'udienza del 14.4.2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiunte formulate dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza:
-dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport della minore, ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina, che manterrà la dimora e la residenza anagrafica presso la madre;
2) il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti Controparte_1 Per_1 modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nel periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, con pernottamento, individuati in accordo tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi, dal termine delle lezioni scolastiche e sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola, stabilendo sin d'ora che, nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, uno dei due pomeriggi con pernottamento di Per_1 competenza paterna coinciderà con la giornata di venerdì. Gli spostamenti della minore saranno prevalentemente a carico del padre;
la madre si impegna tuttavia a portare la figlia dal padre, nelle settimane in cui al pomeriggio non lavora, per una volta a settimana;
- nel periodo estivo coincidente con la sospensione delle lezioni scolastiche, starà con ciascun Per_1 genitore a settimane alterne. Nei periodi di competenza del padre, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, con facoltà di pernottamento, e viceversa;
la suddivisione degli spostamenti avverrà in base a quanto sopra indicato;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni (anche non consecutivi) di vacanza, con comunicazione all'altro genitore del luogo e del periodo prescelti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di coincidenza dei periodi prescelti, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
- le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori con il principio dell'alternanza, nel senso che se un anno starà presso la mamma dal 23/12 al 31/12 e presso Per_1 il papà dal 01/01 al 06/01, l'anno seguente farà l'inverso;
- le festività monogiorno (es. 1° maggio, 2 giugno, ecc.) saranno trascorse da di anno in anno Per_1 alternativamente con l'uno e con l'altro genitore in modo da consentire alla bambina una sostanziale parità di festività con il papà e con la mamma;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per i giorni di Pasqua e Pasquetta, oltre che per il compleanno della figlia, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con;
Per_1
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
- quanto stabilito al presente punto 2) potrà essere di volta in volta modificato su accordo delle parti;
3) il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo CP_1 Per_1 alla madre la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente senza bisogno di formale richiesta in base agli indici ISTAT dell'incremento del costo della vita, somma da fare pervenire all'iban della madre (IT 45K03 06910 30010 00000 73512) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rideterminata al compimento dei 10 anni di in relazione alle Per_1 prevedibili accresciute esigenze della minore;
4) l'assegno unico universale è percepito per intero dalla IG;
Pt_1
5) i genitori provvederanno a sostenere le spese straordinarie relative alla figlia minore, così come determinate dal protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017, nella misura del 40% in capo alla madre e del 60% in capo al padre;
6) i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e/o validi per l'espatrio propri e della figlia minore;
Per_1
7) le rispettive domande incompatibili con le presenti conclusioni congiunte vengono abbandonate.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, in data 16.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli