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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5339/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BG), (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
S. Alessandro (BG), (C.F. Parte_3
), residente in [...], C.F._3
tutti in proprio ed in qualità di eredi del sig. , Persona_1
rappresentati e difesi per delega in atti dagli avv.ti D. De Felice e L. Paternostro
Bonomi del Foro di Roma,
-ricorrenti-
contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del Direttore Generale pro tempore, con
[...] P.IVA_1
sede legale in Bergamo, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. P. Vinci del Foro di Milano,
-resistente-
1 OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.02.2025;
Per la resistente: come da atto di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.02.2025;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e in proprio ed in qualità di eredi del sig. Parte_3 [...]
, convenivano in giudizio la onde Per_1 Controparte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del decesso del proprio congiunto, avvenuto in data 24.05.2018 a causa di una grave infezione nosocomiale.
Esponevano, infatti, che in data 20.05.2018 veniva ricoverato Persona_1
presso la struttura convenuta con diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale ed in seguito veniva sottoposto ad intervento di resezione ed impianto di protesi, nel corso del quale, per inosservanza dei protocolli di sanificazione e sterilizzazione da parte degli operatori sanitari, contraeva infezione batterica;
deducevano, poi, che i sanitari, nonostante il repentino aggravarsi delle condizioni e l'emocultura positiva per batteri di pseudomonas aeruginosa, avevano tardato a disporre il trattamento diagnostico-terapeutico adeguato, determinando il decesso del sig. per shock settico in fascite Per_1
necrotizzante post chirurgica. I ricorrenti chiedevano dunque accertarsi la responsabilità della struttura convenuta ed instavano per la conseguente
2 condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, e non, subiti iure proprio e iure hereditatis.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
negando la sussistenza di un chiaro nesso causale tra l'attività dei
[...]
sanitari e il decesso del sig. nonché contestando, altresì in punto di Per_1
quantum, le diverse voci di danno allegate dai ricorrenti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa domanda.
Il presente giudizio segue il procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso ex art. 8 L. n. 24/2017 depositato in data 24.10.2023, iscritto al n. 6465/2023 R.G., e definito con relazione depositata dai nominati
C.T.U. dott. e dott. in data 30.06.2024, giungendo in Persona_2 Parte_4
decisione a seguito di discussione all'udienza dell'11.02.2025.
La domanda dei ricorrenti deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve preliminarmente rilevarsi che, atteso il decesso di , la Persona_1
domanda proposta dai ricorrenti in qualità di congiunti dello stesso soggiace agli oneri probatori in tema di responsabilità extracontrattuale.
Spetta pertanto ai medesimi fornire prova della condotta connotata da colpa degli operatori sanitari inseriti nella struttura organizzativa della convenuta, del nesso causale tra detta condotta ed il decesso dello ed infine del danno Per_1
stesso.
Risulta allora documentato in atti che in data 10.4.2018 , già Persona_1
sottoposto nel 2016 ad intervento di aneurismectomia aortica addominale con posizionamento protesico in rottura di aneurisma, veniva sottoposto a visita di controllo presso la struttura convenuta e che, in occasione di concomitante ecografia, veniva segnalata la presenza di una dilatazione dell'aorta
3 sovranastomotica;
a seguito dei dovuti approfondimenti veniva rilevata una dilatazione aneurismatica a monte della protesi;
veniva quindi consigliata in data 16.4.2018 un'aneurismectomia dell'aorta infrarenale con camplaggio e reimpianto renale destro ed in data 21.5.2018 veniva eseguito l'intervento chirurgico programmato. Le condizioni del paziente andavano peggiorando dalla notte successiva l'intervento, aggravandosi sensibilmente dal 23.5.2018 fino a che il giorno successivo lo decedeva per effetto di una fascite Per_1
necronizzante post resezione dell'innesto AO-AO che aveva causato uno shock settico, a sua volta determinate un'insufficienza multiorgano.
E' stato svolto, prima dell'instaurazione del presente giudizio, accertamento tecnico preventivo con la nomina di un collegio medico composto dal dott. e dal dott. i quali hanno rilevato che già in data Per_3 Parte_4
22.5.2018 'si rendevano evidenti una polmonite , un quadro di shock settico con emocolture positive per Pseudomonas aeruginosa e segni di flogosi al fianco sinistro in prossimità della ferita chirurgica, che rapidamente si estendevano alla regione perineale e lombare come nei casi di fascite necrotizzante che veniva prontamente sospettata e trattata con adeguata terapia antibiotica'.
Gli stessi c.t.u. evidenziavano che la fascite necrotizzante è un'infezione batterica dei tessuti molli profondi che determina la progressiva distruzione della fascia muscolare e del tessuto adiposo sottocutaneo sovrastane e che la relativa prognosi dipende strettamente dalla tempestività dell'intervento terapeutico. Nella specie i medesimi rilevavano, tuttavia, che la fascite necrotizzante si era evoluta rapidamente in shock settico che aveva determinato l'impossibilità di un trattamento chirurgico da associare al trattamento antibiotico iniziato tempestivamente.
4 Pertanto, il collegio medico ha ritenuto che 'la gestione del paziente nel postoperatorio è stata corretta e, posto precocemente il sospetto diagnostico delle intervenute complicanze settiche, è stato fatto quanto possibile - in maniera conforme alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, per contrastare la fascite e lo shock settico'.
Non vi è dubbio, tuttavia, che in sede operatoria sia avvenuta la contaminazione della Pseudomonas aeruginosa che ha portato alle complicanze sopra citate.
Si osserva allora che, nella specie, la condotta degli operatori sanitari che si assume scorretta attiene all'osservanza delle dovute attenzioni per prevenire l'insorgenza della predetta infezione alla quale è causalmente riconducibile il decesso dello Per_1
Deve rilevarsi che, secondo quanto emerge dagli atti e dagli accertamenti svolti dai nominati c.t.u. in sede di atp, il paziente allorchè ricoverato non presentava alcun sintomo di infezione in corso, mentre la stessa è stata rilevata nei giorni immediatamente successivi all'intervento allorchè il paziente era ancora ricoverato. Non può pertanto esserci fondato dubbio del fatto che l'infezione sia stata contratta nella struttura e, per quanto indicato dal collegio medico, a causa 'di un'infrazione accidentale dei protocolli' in sede operatoria.
Si osserva altresì che, se è vero che la prova della mancata predisposizione da parte della struttura ospedaliera di misure precauzionali atte ad evitare il contagio ovvero della negligenza od imprudenza dei sanitari che abbiano essi stessi determinato l'insorgenza dell'infezione deve essere fornita, in sede di accertamento della responsabilità extracontrattuale, dal danneggiato, tuttavia
5 deve ritenersi che è possibile fornire tale prova anche tramite presunzioni semplici e facendo ricorso al principio di vicinanza della prova (Cass.3562/24).
Poiché, infatti, solo la struttura sanitaria ha disponibilità dei dati che documentano l'adempimento delle misure utili alla prevenzione delle infezioni nosocomiali, possono tarsi argomenti di prova dal fatto che la resistente non abbia allegato in giudizio i dati relativi alle misure in concreto idonee all'uopo.
Sebbene infatti la struttura convenuta, nella specie, abbia prodotto documentazione relativa all'avvenuta sterilizzazione dei kit utilizzati durante l'intervento chirurgico ed i test effettuati sulle apparecchiature , non ha allegato i protocolli adottati nelle sale operatorie, nè alcuna attestazione della sterilizzazione della camera operatoria né del tasso di infezioni del sito chirurgico nel periodo in cui venne operato lo da cui far derivare la Per_1
verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione intra e post operatorie delle infezioni nosocomiali, della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento, della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio… ( pag.15 relazione c.t.u. in atp).
Da tale omissione, dunque, possono trarsi presunzioni semplici a fondamento della prova cui è tenuta la parte ricorrente in ordine alla condotta colposa dei sanitari o comunque dell'organizzazione della struttura resistente (Cass.
16900/23,6386/23).
A fronte di tali presunzioni la convenuta non ha, poi, fornito alcun elemento di segno contrario volto a contrastare la valenza probatoria delle stesse, consentendo quindi di ritenere raggiunta la prova della condotta colposa dedotta.
Quanto all'accertamento del nesso causale, nella specie risultano poi rispettati
(secondo quanto indicato ex multis da Cass.6386/23) sia il criterio temporale
6 (attesa l'immediata manifestazione della infezione il giorno successivo rispetto all'intervento), sia quello topografico correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, sia infine il criterio clinico in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria – dunque appunto l'osservanza di specifici protocolli e misure di sterilizzazione concrete.
Peraltro, l'esperita c.t.u. risulta adeguatamente motivata sul punto e i periti d'ufficio hanno fornito specifiche risposte alle osservazioni svolte in merito dai consulenti della struttura ospedaliera (pag.15 relazione c.t.u.).
Le relative conclusioni, proprio perché assistite da idonea motivazione e espresse sulla base della specifica competenza tecnica dei nominati c.t.u., possono essere recepite anche da questo Tribunale.
Quanto allora al danno lamentato iure proprio dai ricorrenti, esso attiene alla lesione del rapporto parentale goduto in qualità di moglie, per , e Parte_1
di figli, per ed . Parte_2 Pt_3
Si osserva che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in categorie diverse, che la relativa tutela risarcitoria è assicurata laddove sussista un interesse costituzionalmente protetto e che la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione della persona al risarcimento, atteso che il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza (Cass. S.u. 26973/2008). Il danno biologico dunque non esaurisce ogni forma di danno che subisca un parente per la perdita di un
7 congiunto ma, pur rientrando nell'ambito di un danno non patrimoniale, resta limitato agli effetti appunto 'biologici' della lesione.
Laddove invece la sfera personale subisca un'ulteriore aggressione, grave e degna di tutela a livello costituzionale, di essa, come nella specie, occorre tenere conto ai fini del risarcimento.
Il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale infatti consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
la tutela offerta dal nostro ordinamento si rivolge infatti ai diritti costituzionali inviolabili della persona tra i quali rientrano anche i diritti inviolabili della famiglia di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost.(Cass.S.U.
26972/2008,21230/2016).
I legami affettivi, intensi, spezzati giustificano dunque la tutela risarcitoria, tutela che deve trovare adeguata graduazione, in relazione ai casi concreti, e le cui conseguenze di danno, quale lesione di diritti inviolabili della persona,
costituiscono danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo ritenersi in re ipsa.
Tuttavia, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova
8 contraria – anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n.
3767; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010)
Quanto allora alla essa è coniuge della vittima e la convivenza con Pt_1
non risulta contestata in atti;
alla luce dell'età dei figli Persona_1 Pt_2
ed deve peraltro rilevarsi che il rapporto di intimità con la Parte_3
vittima sussistesse da almeno 45 anni. Deve pertanto ritenersi provato lo stabile e duraturo legame affettivo da tempo tra i due, atto a far sorgere spontaneamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale la cui interruzione giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno subito.
Analogamente, per i figli e nello stretto vincolo Pt_2 Parte_3
familiare esistente con la vittima sono insiti lo sconvolgimento subito e la conseguente profonda sofferenza derivante dalla perdita del padre.
Il danno derivante da tale perdita deve essere risarcito con l'applicazione delle tabelle cui questo Tribunale si riferisce usualmente nella liquidazione del danno, ovvero le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (Cass.37009/22, 8508/20, 8532/20).
Ne consegue che, considerata l'età della vittima alla data del decesso (78) e quella attuale del coniuge, si reputa equo liquidare a titolo di risarcimento per la perdita del rapporto parentale la somma di euro 277.681ad oggi.
Quanto ai figli, in base al medesimo criterio equitativo, si reputa di liquidare in euro 293.325 il danno da perdita di rapporto parentale a favore di ciascuno degli stessi ad oggi.
Non può essere riconosciuta una maggiorazione degli importi a titolo di personalizzazione della liquidazione del danno. Infatti, secondo l'arresto della
Suprema Corte (Cass.28988/2019) 'la misura standard del risarcimento prevista
9 dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari'.
Nella specie tuttavia le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona nella medesima posizione non potrebbe non subire) non sono state allegate dai ricorrenti che si sono limitati a richiamare la forte incidenza emotiva e psicologica causata dalla perdita inaspettata del familiare.
Quanto al danno vantato dai ricorrenti iure successionis, deve essere in primo luogo riconosciuto il risarcimento del danno c.d. biologico terminale.
Esso consta del pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923 del
23/03/2024, n. 21837 del 30/08/2019).
Nella specie deve ritenersi la ricorrenza di un lasso di tempo apprezzabile ai fini del riconoscimento del risarcimento essendo lo deceduto dopo tre Per_1
giorni dall'intervento (Cass.35062/24).
Attesa sempre l'adozione di un criterio necessariamente equitativo per la liquidazione della predetta voce di danno, è possibile riferirsi ai parametri previsti nelle tabelle per il danno biologico temporaneo tenendo tuttavia presente che si tratta di un danno alla salute per il quale la sofferenza persiste immutata, ed anzi può aumentare, dal momento della lesione sino al decesso.
10 Ritiene dunque questo giudice che la somma che sarebbe dovuta alla vittima a titolo di liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta per tre giorni secondo le tabelle già citate e pari ad euro 345, in considerazione dello stato di sofferenza grave del paziente che già dal giorno successivo all'intervento iniziava ad evidenziare un'importante distress respiratorio e ipotensione arteriosa con conseguente intubazione ed ancora in seguito diveniva ipossiemico ed ipotermico e che giungeva pertanto a presentarsi in condizioni cliniche critiche fino al decesso, possa essere aumentata sino ad euro 5000.
Nulla invece può essere riconosciuto a titolo di danno catastrofale o 'morale biologico' quale pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine;
infatti i nominati c.t.u. hanno escluso nella specie la ricorrenza della consapevolezza del paziente dell'imminente decesso (il c.d. danno da lucida agonia) atteso che lo stesso è stato sedato al momento dell'evoluzione negativa del quadro clinico.
Infine, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza del defunto 'quale acclarata privazione della possibilità di vivere più a lungo' (pag.33 ricorso).
Si osserva che 'una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.' (Cass.2861/2025).
11 Allorchè infatti la morte è intervenuta viene meno l'incertezza eventistica che costituisce il fondamento della chance. Soltanto dunque laddove si alleghi e si fornisca specifica prova del fatto che, accanto al danno da premorienza, cioè a quello per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico ha potuto determinare la perdita della possibilità di vivere più a lungo (Cass. 26851/2023), spetta il risarcimento.
Infatti, nel danno da premorienza l'evento di danno è rappresentato non dalla possibilità di vivere più a lungo, ma dalla perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata sia pur in epoca successiva per la pregressa patologia.
Al contrario, nel caso di danno da perdita di chance è la possibilità perduta che costituisce l'evento di danno e non la perdita anticipata della vita e dunque l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento della vita, di cui il danneggiato avrebbe potuto godere, deve essere connotata da serietà ed apprezzabilità.
Dunque, deve essere causalmente certo che alla condotta colpevole sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore.
Nella specie manca integralmente nel ricorso introduttivo l'allegazione sul punto e, d'altro canto, non si rinviene neppure nell'esito della c.t.u. espletata, laddove i c.t.u. si sono limitati ad affermare che la situazione patologica dello già operato per rottura di aneurisma dell'aorta addominale nell'anno Per_1
2016, riduceva la probabilità di sopravvivenza a 5 anni al 41- 65 % senza dunque fornirne alcuna certezza o comunque senza attribuirne la possibilità effettiva secondo la regola del più probabile che non.
La relativa domanda deve dunque essere disattesa.
Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata a risarcire ai ricorrenti le somme pari ad euro: 277.681 in favore di euro 293.325 in Parte_1
12 favore di ciascuno dei figli euro 5.000 in favore dei ricorrenti in qualità Per_1
di eredi del defunto.
In considerazione della soccombenza, le spese del procedimento di atp liquidate in euro 7.691, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro
286 per c.u., devono essere rifuse dalla convenuta ai ricorrenti, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
analogamente devono essere rifuse le spese liquidate in quella sede ai c.t.u. pari ad euro 2.744,93 per ciascuno di essi, oltre accessori di legge.
Non vi è prova degli esborsi sostenuti per i compensi dei c.t.p.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali del presente procedimento, liquidate in euro 29.193 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 1.686 per c.u. devono essere rifuse dalla convenuta ai ricorrenti con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del decesso di
, condanna la stessa a risarcire i danni subiti iure proprio dai Persona_1
ricorrenti e liquidati in euro 277.681 in favore di , euro 293.325 Parte_5
in favore di , euro 293.325 in favore di , oltre Parte_2 Parte_3
interessi legali dalla data della presente sentenza ad oggi;
2) condanna la convenuta a risarcire ai ricorrenti il danno subito iure successionis e liquidato in euro 5.000 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, le spese del procedimento di atp liquidate in euro
13 7.691 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 286 per c.u. nonché le spese di c.t.u. già liquidate in euro 2.744, 93 per ciascuno dei c.t.u. oltre accessori di legge;
4) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, le spese del presente procedimento liquidate in euro 29.193 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 1.686 per c.u..
Così deciso in Bergamo, il 17.4.2025.
Il Giudice
14