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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente Dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 433/2023
promossa
da - reclamante - Parte_1
Avv. Francesco Giammaria
contro
- reclamata – Controparte_1
Avv. Fabrizio D. Mastrangeli
Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 226/2023 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 13.6.2023 e comunicata in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 13.6.2023 il Tribunale di Arezzo ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 resa dal medesimo ufficio, ex art 1, comma 49, L. n. 92/2012, che, in accoglimento del ricorso di aveva Controparte_1 annullato il licenziamento intimato all'originaria ricorrente da con lettera del 3.10.2022 e condannato la società a Parte_1 reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, a risarcirle il danno ex art. 18 comma 4 della L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012,
e a regolarizzarne la posizione processuale.
2. In motivazione il Tribunale ha rilevato come la lavoratrice, assunta nell'ottobre 2007 con contratto a tempo indeterminato, orario part time e inquadramento nel V livello CCNL Turismo, fosse addetta, all'epoca del recesso, al punto vendita di Badia al Pino Ovest della società, e fosse stata licenziata per giusta causa il 3.10.2022, all'esito di un procedimento disciplinare avviato con contestazione del
19.9.2022.
3. In sede disciplinare la società aveva addebitato a una serie CP_1 di condotte, così descritte nella lettera di contestazione: “In data 16 settembre 2022, durante il Suo turno di lavoro con orario 06.00/14.00, turno (2002) del 16 settembre 2022, tra le ore 11.46 e le ore 12.22, operando presso la cassa n. 2 (codice identificativo operatore n.56928),
Ella ometteva di registrare alla cassa euro 9,99 incassati dai clienti per la vendita di n. 0l(uno) una confezione di crema spalmabile al pistacchio
Pisti da gr. 600, euro 4,99 incassati dai clienti per la vendita di n.0l(uno) tramezzino al Salmone senza glutine marca , (in entrambe le CP_2 occasioni Ella operava alla cassa utilizzando indebitamente il badge della collega signora avente CID n. 136, 41), Controparte_3 omettendo di versare gli importi corrispondenti nel registratore di cassa, in quanto non rinvenuti come eccedenze di cassa alla fine del turno. …: in data 02 settembre 2022, durante il Suo turno di lavoro con orario
14.00/22.00, turno (3002) del 02 settembre 2022, tra le ore 17.35 e le ore 19.04, operando presso la cassa n. 2 (codice identificativo operatore
n.56928), Ella ometteva di registrare alla cassa euro 19,90 incassati dai clienti per la vendita di n.01 (uno) bambola Cry Babies magic Tears Pink
Edition, omettendo di versare l'importo corrispondente nel registratore di cassa, in quanto non rinvenuto come eccedenza di cassa alla fine del turno”.
4. Ricostruito in tali termini l'oggetto dell'addebito, il Tribunale, con la sentenza impugnata, come già nell'ordinanza emessa all'esito della
2 fase sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento già in quanto il fatto, così come contestato, sarebbe stato punito, dalle disposizioni collettive applicate al rapporto, con una sanzione conservativa.
5. Secondo il primo giudice infatti avrebbe posto a fondamento Parte_1 del licenziamento la circostanza che la lavoratrice avesse omesso di registrare alcune operazioni di cassa, in due occasioni usando il badge di una collega, condotte queste che si sarebbero in effetti risolte in una mera negligenza nello svolgimento della prestazione (occorsa peraltro, secondo il Tribunale, in giornate di lavoro particolarmente intenso), punita dalla normativa contrattuale applicata al rapporto (l'art. 144 c.
7 del Contratto per dipendenti da aziende del settore turismo del
2018), con sanzioni di varia gravità (dal rimprovero verbale alla sospensione), tutte comunque conservative.
6. Per contro la società, con la contestazione disciplinare, non avrebbe mai addebitato a di essersi appropriata dei corrispettivi CP_1 versati dai clienti, così che il riferimento, operato da in sede Parte_1 di opposizione a presunte appropriazioni, sarebbe stato, secondo il
Tribunale, del tutto irrilevante, atteso il principio di immodificabilità della contestazione disciplinare.
7. impugna la decisione di rigetto dell'opposizione e ne chiede Parte_1 la riforma affidando le proprie ragioni a tre motivi.
8. Con il primo, articolato, motivo la società assume che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito i fatti oggetto dell'addebito mosso alla reclamata, in quanto nella lettera di contestazione si sarebbe fatto espresso riferimento, non solo alla mancata registrazione di alcune operazioni, ma anche all'omesso versamento in cassa dei relativi corrispettivi, quindi in effetti alla loro appropriazione, da parte della lavoratrice. Appropriazione che sarebbe stata dimostrata dalla circostanza che gli importi corrispondenti al prezzo delle transazioni non registrate non fossero stati rinvenuti come eccedenza in cassa e
3 che comunque sarebbe risultata all'esito dell'istruttoria che la società aveva richiesto e che il Tribunale, a suo dire erroneamente, non aveva ammesso.
9. I fatti, come effettivamente contestati, sarebbero stati pertanto, secondo la reclamante, di assoluta gravità, irriducibili quindi alle fattispecie punite dalla contrattazione collettiva con sanzioni conservative e invece idonei a costituire giusta causa (o in ipotesi denegata almeno giustificato motivo soggettivo) di recesso, anche in ragione del carattere altamente fiduciario della prestazione svolta dalla controparte.
10. La rilevanza dell'inadempimento non sarebbe stata poi in alcun modo attenuata dalle condizioni di lavoro della reclamata nelle giornate in questione, che, diversamente da quanto da lei assunto, non sarebbero state di attività particolarmente intensa (il che comunque in astratto, secondo la società, avrebbe dovuto essere motivo non di minore, ma di maggiore attenzione nell'esecuzione delle operazioni di cassa) e sarebbero state successive a un periodo di assenza di dal lavoro (così che neppure sarebbe stata fondata la difesa CP_1 della reclamata secondo cui il fatto si sarebbe verificato all'esito di un periodo di lavoro intenso e quindi di grande stanchezza).
11. A fronte dell'accertamento delle omesse registrazioni e del mancato rinvenimento dei corrispettivi in cassa, anche le ulteriori giustificazioni addotte dalla lavoratrice sarebbero state poi, secondo la società, generiche e inconsistenti, in quanto sarebbe stata CP_1 identificata compiutamente dagli operatori di un'agenzia investigativa incaricata da che avevano effettuato gli acquisti oggetto della Parte_1 contestazione, sia nei suoi caratteri somatici, sia a mezzo del riferimento al cartellino con il suo nome ( ), che avrebbe potuto CP_1 essere solo il suo, dato che nessun'altra addetta al punto vendita di
Badia al Pino si chiamava così.
4 12. Sempre con il primo motivo la società argomenta poi la regolarità formale del procedimento disciplinare, quanto alla tempestività e specificità degli addebiti, mentre assume essere tardive e comunque nel merito infondate le doglianze della controparte in ordine alle modalità di accertamento dei presunti illeciti (accertamento avvenuto, come si è detto, a mezzo di un'agenzia investigativa).
13. Con il secondo motivo censura il capo della decisione che Parte_1 ha disposto la reintegrazione di nel posto di lavoro, CP_1 assumendo sia il rilievo disciplinare del fatto, sia l'inesistenza di norme collettive, soggettivamente efficaci, contenenti la previsione di sanzioni conservative per fatti quali quelli addebitati alla controparte. Così che, anche ritenuta l'illegittimità del licenziamento, non troverebbe comunque applicazione la tutela ripristinatoria invece applicata dal
Tribunale. Del pari la decisione di primo grado sarebbe errata in quanto non sarebbe stato in effetti compiutamente accertato l'aliunde perceptum.
14. Con il terzo motivo infine la società censura il capo della pronuncia relativo al regolamento delle spese, che il Tribunale avrebbe dovuto determinare sui minimi dello scaglione, attesa la modestia dell'attività processuale svolta e la circostanza che la sentenza non avesse, secondo la prospettazione dell'appellante, messo in dubbio la ricostruzione dei fatti di causa operata dalla società.
15. ha quindi concluso come segue: “In riforma della sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, in persona del dott.
Rispoli, del 13.06.2023 e comunicata a mezzo PEC in pari data, resa nel giudizio iscritto al n. RG 348/2023, accogliere il presente reclamo e per
l'effetto, previa declaratoria di legittimità del licenziamento irrogato da
alla sig.ra , con lettera del Parte_1 Controparte_1
3.10.2022, rigettare integralmente il ricorso ex art. 1, comma 48, L.
92/12 originariamente proposto da quest'ultima, in quanto infondato in
5 fatto e in diritto e comunque sfornito di prova. In subordine, convertire il licenziamento per giusta causa irrogato alla sig.ra Controparte_1
con lettera del 3.10.2022, in licenziamento per giustificato
[...] motivo soggettivo. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, si chiede di effettuare la compensazione delle pretese economiche della sig.ra Controparte_1
in ragione dell'aliunde perceptum e aliunde percepiendum.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente reclamo e delle precedenti fasi di giudizio (sommaria e di opposizione)”.
16. Si è costituita la lavoratrice per resistere. Ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo, in quanto rimedio processuale che sarebbe stato soppresso dal D.L.gs. 149/2022 e comunque per violazione delle prescrizioni dell'art. 434 c.p.c., assumendo, su quest'ultimo punto, che l'atto introduttivo della società si risolva in effetti nella riproposizione delle difese di primo grado, senza alcuna censura specifica alla decisione del Tribunale.
17. ha comunque resistito anche nel merito, argomentando CP_1
l'infondatezza del reclamo e la correttezza della decisione impugnata.
Ha riproposto le difese già svolte davanti al Tribunale quanto all'insussistenza degli addebiti che le erano stati mossi, assumendo non esservi prova già della riferibilità a lei delle condotte contestate (in quanto gli addetti dell'agenzia investigativa avrebbero dato della cassiera che avrebbe omesso le registrazioni una descrizione non corrispondente alla sua persona e lei inoltre non avrebbe mai portato un cartellino con il nome ). Tali condotte sarebbero state CP_1 comunque disciplinarmente irrilevanti in ragione dei ritmi lavorativi serrati cui sarebbe stata sottoposta (che sarebbero stati CP_1 dimostrati già dal numero delle operazioni registrate nei giorni e negli orari in cui sarebbero avvenute le operazioni oggetto degli addebiti).
6 18. In ipotesi comunque i fatti addebitati sarebbero stati puniti dalla contrattazione collettiva con una sanzione conservativa, non essendo mai stata contestata alcuna appropriazione, di cui la società avrebbe detto, inammissibilmente, solo in giudizio, senza offrirne comunque alcuna prova.
19. La lavoratrice ha poi argomentato anche l'illegittimità formale del recesso, sotto il profilo della tempestività della contestazione, della violazione del suo diritto di difesa (in quanto la società non le avrebbe consentito di individuare le operazioni oggetto degli addebiti), come pure dell'illegittimità delle indagini affidate all'agenzia investiva. Ha comunque dedotto in subordine la sproporzione tra fatti addebitati e sanzione comminata.
20. Ancora, ha argomentato la genericità e comunque l'infondatezza dell'eccezione relativa all'aliunde perceptum e assunto la correttezza della decisione impugnata anche quanto alle tutele applicate e al regolamento delle spese.
21. Ha concluso come segue: Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'avverso reclamo in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza n.226/23 emessa inter partes dal Tribunale di
Arezzo- Sezione Lavoro e così a) IN VIA PRINCIPALE: Confermare la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato alla
Sig. per insussistenza del fatto contestato e comunque per CP_1 abuso del diritto e per l'effetto confermare l'ordine ad Parte_1 di reintegrare la odierna reclamata nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art. 18, comma IV, l. n.
300/1970 nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo;
b) IN VIA SUBORDINATA: - Dichiarare
l'illegittimità del licenziamento perché il fatto rientra tra le condotte
7 punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento e comunque per irrilevanza disciplinare del fatto stesso, e per l'effetto annullare il licenziamento confermando la condanna della reclamante alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura di cui all'art. 18, comma IV, l. n. 300/1970, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge dal giorno del licenziamento fino
a quello della effettiva reintegrazione, il tutto oltre rivalutazioni ed interessi come per legge dal dovuto al saldo;
c) IN ESTREMO
SUBORDINE: Dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare
ex art. 18, comma V ,l. n. 300/1970 al risarcimento Parte_1 del danno nella misura fra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo. d) IN ULTERIORE DENEGATO
SUBORDINE Dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la reclamante ex art.18, sesto comma l.n.300/70 al risarcimento del danno nella misura fra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo;
e) In caso di accoglimento delle domande sub c) o sub d), condannare
anche al pagamento della indennità di mancato Parte_1 preavviso, nella misura che risulterà di giustizia, nonché al pagamento delle competenze di fine rapporto (ivi compreso il TFR), oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo”.
22. La Corte ha disposto lo svolgimento dell'istruttoria, su alcune delle circostanze dedotte dalle parti. Infine, all'esito della discussione orale, si è riservata la decisione.
23. Così riassunta la presente vicenda processuale, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del reclamo, ex se in quanto si tratterebbe di un rimedio processuale non più vigente, e comunque per violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c.
8 24. Entrambe le eccezioni sono infondate. Ed invero, quanto all'applicabilità nella specie del rito specifico previsto dalla L. 92/2012, deve rilevarsi come le disposizioni che lo regolavano siano state effettivamente abrogate dall'art. 37 comma 1 lett. e) del D.L.gs.
149/2022, ma con decorrenza dall'aprile 2023 e per le sole controversie introdotte dopo tale data, per esse, in mancanza di diversa previsione di legge, dovendosi intendere evidentemente le liti instaurate in primo grado dopo l'aprile 2023. Il presente giudizio è stato introdotto in data antecedente (il ricorso originario della lavoratrice risulta depositato davanti al Tribunale di Arezzo il
25.1.2023, quello in opposizione il 29.3.2023), così che lo jus superveniens non trova applicazione nella specie e il gravame risulta correttamente introdotto.
25. Ma è del pari infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 434 c.p.c., in quanto l'appello non si limita a ribadire le difese di primo grado, ma contiene precise critiche al percorso argomentativo del
Tribunale (quanto alla lettura data in sentenza alla contestazione disciplinare, più in generale all'apprezzamento dei fatti di causa e in ipotesi anche all'individuazione delle tutele applicabili) e individua senza equivoci le conseguenze che dovrebbero trarsi da una diversa valutazione del materiale istruttorio. L'atto consente quindi alla Corte
e all'appellata di comprendere l'area del devoluto e le ragioni di dissenso della società rispetto al decisum di primo grado;
l'eccezione di inammissibilità va quindi respinta e l'impugnazione esaminata nel merito.
26. Nel merito la Corte ritiene il reclamo infondato, per quanto non possa essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui la società non avrebbe contestato a di essersi appropriata, o comunque CP_1 di aver distratto, i corrispettivi delle transazioni che ella non avrebbe
9 registrato. Al contrario la contestazione disciplinare è inequivocabile nell'addebitare alla lavoratrice, oltre che il mancato rilascio degli scontrini fiscali relativi ad alcune operazione, la condotta consistente nell'avere omesso “di versare gli importi corrispondenti nel registratore di cassa, in quanto non rinvenuti come eccedenze di cassa alla fine del turno”.
27. Tuttavia, effettivamente contestate le presunte condotte appropriative, è fuori discussione che fosse onerata di darne Parte_1 prova, trattandosi, ad avviso della Corte, di un fatto decisivo ai fini della sussistenza della dedotta giusta causa (per essere inidonei gli ulteriori addebiti, cioè le omesse registrazioni, a legittimare il recesso datoriale, come si dirà di seguito).
28. Ora nella specie già il tenore della contestazione è indicativo dell'inconsistenza degli elementi di fatto dai quali la società parrebbe aver dedotto l'effettività delle appropriazioni. Si è detto infatti di come nella lettera di contestazione si assuma l'omesso versamento in cassa dei corrispettivi delle transazioni asseritamente non registrate in quanto tali importi non sarebbero stati rinvenuti come eccedenza di cassa alla fine del turno.
29. Al contrario, ad avviso della Corte, un simile dato (la mancata eccedenza di cassa) è, ai fini che qui interessano della prova delle condotte appropriative, irrilevante, considerati gli importi della cui ipotetica appropriazione si discute (in una giornata 14,98 euro, nell'altra 19,90) e del valore totale delle operazioni eseguite dalla lavoratrice nei due turni di servizio cui si riferiscono gli addebiti (oltre
4.500 euro in ciascuna delle due giornate, di cui più o meno la metà, in ciascuna delle due giornate, in contanti), corrispondenti a centinaia di transazioni (nella giornata del 2 settembre, dal doc. 11 della società, che reca le registrazioni della cassa di risultano 135 CP_1 operazioni solo nell'arco di tempo compreso tra le 17,33 e le 19,04;
10 analogamente il 16 settembre, dal doc. 12 sempre di Parte_1 risultano registrate, solo tra le 11,45 e le 12,51, 95 operazioni). A fronte del numero delle operazioni e del valore complessivo dei corrispettivi riscossi dalla lavoratrice, quindi discordanze di cassa di entità così modeste come quelle di causa (come si è detto circa 15 euro in una giornata e circa 20 nell'altra) sono del tutto fisiologiche e ben possono riferirsi a errori, anche scusabili. Il dato non è quindi in alcun modo decisivo ai fini della prova delle appropriazioni.
30. Né esse sono emerse dalla prova che il collegio ha svolto, accogliendo sul punto in parte qua le istanze istruttoria della reclamante e disponendo quindi l'escussione degli operatori dell'agenzia investigativa Lodge. Al contrario due di essi (i testi Tes_1
e ) hanno con chiarezza riferito, in relazione a due delle Tes_2 operazioni addebitate (l'acquisto di un tramezzino e di una bambola), di avere memoria di avere pagato in contanti e di avere visto la cassiera introdurre in cassa il corrispettivo pagato (nel caso di poi la Tes_1 cassiera avrebbe tratto dalla cassa il resto che gli avrebbe consegnato), mentre non vi è alcuna evidenza, nelle deposizioni raccolte dalla Corte, di condotte appropriative neppure in relazione alla terza operazione.
31. E mancando del tutto la prova dell'appropriazione il collegio ritiene, come ha ritenuto il primo giudice, senz'altro insussistente la dedotta giusta causa, anche assunto che le omesse registrazioni fossero e fossero tutte riferibili alla ricorrente (nonostante una qualche incongruità nel racconto degli agenti investigativi, nessuno dei quali per esempio ha dichiarato di ricordarsi se la cassiera che aveva omesso le registrazioni fosse stata italiana o straniera, mentre è pacifico che la reclamata, che è polacca, parli in italiano con un riconoscibile accento).
32. Deve infatti convenirsi con il Tribunale che l'omessa registrazione di alcune operazioni, ove non sia dedotta o non sia provata
11 l'appropriazione dei relativi corrispettivi da parte del lavoratore o della lavoratrice incolpati, costituisca una mera negligenza nell'esecuzione della prestazione, come tale punita dalla contrattazione collettiva con sanzioni di varia gravità (in dipendenza della gravità dell'infrazione disciplinare), ma comunque conservative (così l'art. 144 c. 7 del
Contratto per i dipendenti da aziende del settore turismo del 2018, doc. 7 del fascicolo della fase sommaria della lavoratrice). Ne segue, come già ritenuto dal Tribunale, l'illegittimità del recesso intimato da a costituendo jus receptum l'affermazione secondo Parte_1 CP_1 cui “in via generale il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal c.c.n.l. in relazione ad una determinata infrazione (cfr.
Cass. 14/12/2018 n. 32500 ed ivi le richiamate Cass. n. 6165 del 2016
e n. 19053 del 2005). Ed infatti condotte che pur astrattamente ed eventualmente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative (cfr. Cass. 9223 del 2015, n. 13353 del 2011, n. 1173 del
1996, n. 19053 del 1995). D'altronde le norme sul concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e sulla proporzionalità della sanzione sono pur sempre derogabili in melius ed il potere del giudice di valutare la legittimità del licenziamento disciplinare, quanto alla proporzionalità della sanzione, anche attraverso le previsioni contenute nei contratti collettivi, trova un fondamento normativo nella legge n. 183 del 2010, che all'art. 30 comma 3 ha previsto che: "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con
12 l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni” (così Cass. Sez. L. 20780/2022).
33. Ritenuta allora l'illegittimità del recesso, la decisione impugnata deve essere poi confermata anche quanto alla sanzione da essa applicata. In proposito infatti il collegio convintamente aderisce al più recente orientamento di legittimità, secondo cui “al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del
28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali
o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo” (così Cass. Sez. L. 20780/2022).
34. Una simile soluzione si impone ove si consideri come sia frequente che le condotte disciplinarmente rilevanti previste dai contratti collettivi non siano definite in maniera rigida e secondo una rigorosa applicazione del principio di tassatività, ma abbiano in prevalenza carattere indeterminato, in relazione alla indeterminatezza degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà del dipendente, alla cui violazione è connesso l'esercizio del potere disciplinare. Ne deriva, come ritenuto dalla citata giurisprudenza che “la tecnica dell'individuazione di fattispecie generali poi specificate in via esemplificativa attraverso l'individuazione di casi esplicativi, o ancora la catalogazione di una serie di condotte tipizzate accompagnata da una previsione più generale e di chiusura, non preclude al giudice di svolgere
13 quell'attività di interpretazione integrativa del precetto normativo sempre al fine di individuare quale sia la tutela in concreto applicabile.
L'utilizzazione nei contratti collettivi di norme elastiche o di previsioni di chiusura è connessa all'impossibilità pratica di tipizzare tutte le condotte di rilievo disciplinare oltre che all'indeterminatezza degli obblighi che fanno capo al lavoratore. Per le sanzioni conservative la giurisprudenza è costante nell'affermare che le disposizioni contrattuali che colleghino ad un determinato comportamento una misura conservativa hanno carattere vincolante, in quanto condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore ai sensi dell'art. 12 della legge n. 604 del 1966 con limite al potere di recesso datoriale che non potrà licenziare il lavoratore che abbia posto in essere una condotta che le parti sociali hanno voluto punibile con una misura conservativa (cfr. Cass. n. 07/05/2020 n. 8621 e nello stesso senso anche 10/07/2020 n.14811 e già Cass. 07/05/2015 n. 9223 e
17/06/2011 n. 13353). Tuttavia, come si è ricordato, la tipizzazione delle condotte punite con misure conservative da parte delle parti sociali non è un dato assoluto ed omogeneo. Vi sono contratti che contengono solo clausole generali. Più spesso, di seguito, sono tipizzate condotte differenti. Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza interlocutoria, allora, quella della classificazione e catalogazione delle condotte è evenienza legata a fattori non prevedibili tanto che il dato oggettivo e razionalizzante che emerge è quello della previsione di clausole di chiusura generali che ovviano all'impossibilità o comunque estrema difficoltà di procedere ad una catalogazione dettagliata ed esaustiva. In tale prospettiva la tipizzazione operata dalla disciplina collettiva non può essere di per sé decisiva e utilizzabile come elemento dirimente per tracciare i contorni ed i limiti delle diverse tutele da applicare qualora si accerti l'illegittimità del recesso. Nel caso in cui nel contratto collettivo siano presenti formule generali, norme elastiche,
14 norme di chiusura, la mancata tipizzazione di alcune condotte tra quelle suscettibili di essere punite con una sanzione conservativa non è di per sé significativa della volontà delle parti sociali di escluderle da quelle meritevoli di una sanzione più lieve rispetto al licenziamento. Ove si valorizzasse esclusivamente la tipizzazione delle fattispecie a scapito dell'utilizzo delle clausole generali o elastiche - evidentemente laddove la norma collettiva si articoli attraverso una previsione generale di apertura o di chiusura esemplificandone il contenuto in fattispecie specificatamente individuate - si finirebbe per andare in contrasto con la stessa volontà delle parti sociali che nell' aprire o chiudere la norma collettiva con una disposizione di contenuto generale hanno comunque inteso demandare all'interprete la sussunzione della condotta accertata nella nozione generale indicata dalla disposizione collettiva. Si escluderebbe quella parificazione, demandata al prudente apprezzamento del giudice che vi provvede utilizzando giudizi di valore condivisi, "standards" conformi ai valori dell'ordinamento e che trovino conferma nella realtà sociale. D'altro canto dalla lettura dell'art. 18, comma 4, che dispone che "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ... perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili", non si evince che la valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa rispetto al fatto oggetto di addebito disciplinare debba essere necessariamente espressa a mezzo di una rigida tipizzazione della condotta che può essere punita con una sanzione conservativa.
L'utilizzazione di espressioni quali "fatto" che rientra tra le "condotte" punibili con una sanzione conservativa ed il rinvio alle "previsioni" dei contratti collettivi e dei codici disciplinari autorizza a ritenere che
l'operazione interpretativa che qui si sollecita è del tutto compatibile con
15 il tenore testuale della norma. Non si evince infatti alcun ragionevole richiamo ad una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie sicché laddove la disposizione collettiva contenga, accanto a fattispecie tipiche, clausole generali o elastiche di apertura o di chiusura è il giudice che dovrà riempirle di contenuto. (...) Ne consegue che, nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialità dell'apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro, il discrimine tra la tutela reintegratoria e indennitaria collocato nella tipizzazione degli illeciti ad opera dei contratti collettivi o dei codici disciplinari non può escludere la possibilità di interpretazione ed applicazione giudiziale delle clausole generali o elastiche finendo per comprimere lo spazio di una interpretazione estensiva al di là della volontà dello stesso legislatore del 2012 che ha indicato, quale presupposto per l'applicazione del comma 4 dell'art. 18, la circostanza che il fatto rientri "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa" ma non ha privato il giudice di tutti gli strumenti che la legge gli accorda per procedere alla sussunzione del fatto in concreto accertato nella fattispecie astratta prevista dalla norma collettiva che ben può presentare elementi costitutivi che necessitano di essere inverati attraverso la concretizzazione del valore enucleato dalla norma elastica.
Si tratta del compito proprio del giudice che non gli è sottratto da una esigenza di certezza e di previa conoscenza da parte del datore di lavoro delle conseguenze di un uso non corretto del potere disciplinare. (...) Se la finalità dell'art. 18 comma 4 dello Statuto dei lavoratori è quella di valorizzare l'autonomia collettiva e imporre la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per comportamenti che il c.c.n.l. punisce con una sanzione conservativa, allora questa funzione è svolta in misura del tutto analoga sia dai fatti specificatamente tipizzati, sia da quelli espressi in clausole generali o norme elastiche. Una distinzione delle tutele tra le due ipotesi, reintegra nel primo caso e tutela indennitaria
16 nel secondo, si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento e finirebbe per essere illogica ed in contrasto col fine stesso propostosi dal legislatore, fine che una interpretazione troppo rigida della disposizione finirebbe per contraddire” (così ancora Cass. Sez. L.
n. 20780/2022; cfr. anche Cass. Sez. L. n. 11665/2022).
35. Nella specie quindi deve confermarsi la statuizione del Tribunale che ha ritenuto applicabile la previsione del comma quarto dell'art. 18 della L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, e quindi la reintegra cosiddetta attenuata.
36. Del pari è infondata la censura relativa alla documentazione dell'aliunde perceptum, dato che la scheda anagrafica professionale della lavoratrice (risalente al 4.4.2023) documenta come ella non si fosse impiegata altrove dopo il licenziamento (quello con è Parte_1
l'ultima relazione negoziale riportata sulla scheda). I primi due motivi di reclamo vanno quindi respinti sotto ogni profilo.
37. E' infine infondata la censura relativa alla quantificazione delle spese (che secondo la reclamante il Tribunale avrebbe dovuto contenere sui valori minimi dello scaglione, in luogo dei valori medi utilizzati). Al contrario la natura e complessità delle questioni di causa non autorizzava il giudice a discostarsi dai valori medi, che non è contestato siano stati applicati. Il reclamo va quindi respinto.
38. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
39. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione al reclamante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge il reclamo e condanna la reclamante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla reclamante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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