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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero R.G. 2197/2022, posta in deliberazione all'udienza del 14.07.2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Via Pietro Belon 129 – 00169
Roma, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese (CF. ) che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Via Don Torello 78, presso lo studio dell'Avv. Sandra Cassoni ( che la rappresenta e C.F._3 difende come da procura in atti;
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 23.11.2021. Risarcimento danni da illegittima iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2022, la Sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Rieti, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna dell' Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 96 c.p.c., derivanti da una asserita illegittima iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale di Rieti, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale, aveva rigettato la domanda attorea rilevando, in sintesi, la mancata allegazione e prova di un danno concreto, sia patrimoniale che non patrimoniale, e l'assenza di una condotta colposa dell'Agente della Riscossione, il quale aveva agito sulla base di titoli all'epoca non sospesi né annullati.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, affidando il gravame ai seguenti motivi:
1. Errata valutazione della responsabilità dell'Agente della Riscossione per l'illegittima iscrizione ipotecaria, nonostante l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca da parte della Controparte_2
di con sentenza n. 261/2018.
[...] CP_3
2. Errata valutazione in ordine alla sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che secondo l'appellante dovevano ritenersi sussistenti e risarcibili.
3. Errata e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., non avendo il primo giudice ravvisato gli estremi della responsabilità aggravata in capo all'ente convenuto.
Si è costituita in giudizio l' contestando Controparte_1 integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2 La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. La sentenza del Tribunale di Rieti merita piena conferma, in quanto basata su una corretta ricostruzione dei fatti e su una puntuale applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Prima di esaminare i singoli motivi di gravame, appare opportuno ripercorrere la sequenza temporale degli eventi, così come pacificamente emersa dagli atti di causa:
In data 05.04.2018, l'Agenzia notificava alla Sig.ra una comunicazione Pt_1 preventiva di iscrizione ipotecaria (C.P.I.) per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali.
In data 15.06.2018, in assenza di pagamento e di provvedimenti di sospensione, l' procedeva legittimamente all'iscrizione ipotecaria sui CP_1 beni dell'odierna appellante. Nello stesso giorno, la Sig.ra impugnava la Pt_1
C.P.I. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, senza tuttavia formulare istanza di sospensione.
Con sentenza n. 261/2018, depositata il 21.12.2018, la C.T.P. di CP_3 annullava la comunicazione preventiva di ipoteca per un vizio procedurale, ovvero la mancata prova in giudizio della regolare notifica delle cartelle sottostanti.
Divenuta definitiva tale pronuncia, l'Agenzia, in data 18.10.2019, richiedeva la cancellazione dell'ipoteca, che veniva eseguita in data 24.10.2019.
In data 30.10.2019, la Sig.ra notificava l'atto di citazione introduttivo Pt_1 del primo grado di giudizio, quando l'ipoteca era già stata cancellata.
Ciò premesso, si procede all'analisi dei motivi di appello.
1. Sulla dedotta responsabilità dell' Controparte_4
3 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del Tribunale circa la responsabilità dell' , sostenendo che l'annullamento della CP_1 comunicazione preventiva di ipoteca da parte del giudice tributario renderebbe di per sé illegittima l'iscrizione e fonderebbe la responsabilità dell'ente.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e ribadito dalla difesa dell'appellata, la sentenza della C.T.P. di Rieti n. 261/2018 ha annullato unicamente la comunicazione preventiva di ipoteca per un vizio formale (la mancata produzione in giudizio della prova della notifica delle cartelle), ma non ha in alcun modo annullato le cartelle di pagamento sottostanti né, tantomeno, la pretesa creditoria in esse contenuta.
Al momento dell'iscrizione ipotecaria (15.06.2018), le cartelle di pagamento erano atti definitivi, non essendo state impugnate, né sospese dall'autorità giudiziaria o sgravate dall'ente impositore. Pertanto, l'Agente della Riscossione ha agito in forza di titoli esecutivi validi ed efficaci, nel pieno rispetto dell'art. 77 del D.P.R. n.
602/1973. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la definitività della cartella di pagamento, conseguente alla sua mancata impugnazione, preclude al contribuente la possibilità di contestare l'atto successivo per vizi relativi all'atto prodromico .
La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per un atto asseritamente illegittimo presuppone non solo la non conformità dell'atto al diritto (condotta non jure), ma anche l'elemento soggettivo della colpa. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna colpa in capo all' . L'iscrizione è avvenuta prima della CP_1 pronuncia del giudice tributario e in pendenza di un giudizio nel quale non era stata concessa alcuna sospensiva. Successivamente, l' ha diligentemente CP_1 provveduto a richiedere la cancellazione dell'ipoteca una volta divenuta definitiva la sentenza che annullava l'atto prodromico. Tale condotta non integra gli estremi dell'illecito colposo, essendo conforme alla normativa vigente e ai doveri d'ufficio .
Pertanto, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
4
2. Sulla prova del danno patrimoniale e non patrimoniale
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile.
Anche tale motivo è palesemente infondato.
L'appellante, sia in primo grado che in questa sede, si è limitata ad una generica e apodittica affermazione di aver subito "danni patrimoniali e non", senza fornire alcun principio di prova al riguardo.
Per costante giurisprudenza, il danno da illegittima iscrizione ipotecaria non è in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento . Per quanto concerne il danno patrimoniale, l'appellante non ha documentato alcuna circostanza concreta, come ad esempio la mancata conclusione di una vendita immobiliare, la revoca di affidamenti bancari o l'impossibilità di accedere al credito a causa dell'iscrizione . In relazione al danno non patrimoniale, la giurisprudenza richiede che la lesione attinga a diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, e che il pregiudizio superi una soglia di minima tollerabilità. La mera allegazione di "disagi, stress e tensione fisica", come riportato nella sentenza impugnata, non è sufficiente a integrare la prova di un danno risarcibile, risolvendosi in un'affermazione generica e non circostanziata .
Né può sopperire a tale carenza probatoria la richiesta di una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché tale potere può essere esercitato dal giudice solo a condizione che l'esistenza del danno sia stata provata, anche solo in via presuntiva, e risulti unicamente impossibile o di notevole difficoltà la sua precisa quantificazione . Nel caso di specie, manca la prova stessa dell'an debeatur.
Il secondo motivo è, pertanto, rigettato.
3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c.
5 Il motivo è infondato.
La condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone la prova rigorosa del dolo o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio, nonché la prova del danno subito. Come già ampiamente illustrato nell'esame del primo motivo, la condotta dell' non presenta Controparte_1 alcun profilo di illegittimità colposa, men che meno di mala fede o colpa grave.
L'ente ha agito a tutela di un credito erariale sulla base di titoli esecutivi, ha atteso l'esito del giudizio tributario e ha provveduto alla cancellazione della misura cautelare in un tempo ragionevole dopo la definitività della sentenza. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della norma invocata .
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. Parte_1
613/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell , che liquida Controparte_1 in Euro 4500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sandra
Cassoni, dichiaratasi antistataria. 6 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero R.G. 2197/2022, posta in deliberazione all'udienza del 14.07.2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Via Pietro Belon 129 – 00169
Roma, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese (CF. ) che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Via Don Torello 78, presso lo studio dell'Avv. Sandra Cassoni ( che la rappresenta e C.F._3 difende come da procura in atti;
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 23.11.2021. Risarcimento danni da illegittima iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2022, la Sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Rieti, con la quale era stata rigettata la sua domanda di condanna dell' Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 96 c.p.c., derivanti da una asserita illegittima iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale di Rieti, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale, aveva rigettato la domanda attorea rilevando, in sintesi, la mancata allegazione e prova di un danno concreto, sia patrimoniale che non patrimoniale, e l'assenza di una condotta colposa dell'Agente della Riscossione, il quale aveva agito sulla base di titoli all'epoca non sospesi né annullati.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, affidando il gravame ai seguenti motivi:
1. Errata valutazione della responsabilità dell'Agente della Riscossione per l'illegittima iscrizione ipotecaria, nonostante l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca da parte della Controparte_2
di con sentenza n. 261/2018.
[...] CP_3
2. Errata valutazione in ordine alla sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che secondo l'appellante dovevano ritenersi sussistenti e risarcibili.
3. Errata e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., non avendo il primo giudice ravvisato gli estremi della responsabilità aggravata in capo all'ente convenuto.
Si è costituita in giudizio l' contestando Controparte_1 integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2 La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. La sentenza del Tribunale di Rieti merita piena conferma, in quanto basata su una corretta ricostruzione dei fatti e su una puntuale applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Prima di esaminare i singoli motivi di gravame, appare opportuno ripercorrere la sequenza temporale degli eventi, così come pacificamente emersa dagli atti di causa:
In data 05.04.2018, l'Agenzia notificava alla Sig.ra una comunicazione Pt_1 preventiva di iscrizione ipotecaria (C.P.I.) per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali.
In data 15.06.2018, in assenza di pagamento e di provvedimenti di sospensione, l' procedeva legittimamente all'iscrizione ipotecaria sui CP_1 beni dell'odierna appellante. Nello stesso giorno, la Sig.ra impugnava la Pt_1
C.P.I. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, senza tuttavia formulare istanza di sospensione.
Con sentenza n. 261/2018, depositata il 21.12.2018, la C.T.P. di CP_3 annullava la comunicazione preventiva di ipoteca per un vizio procedurale, ovvero la mancata prova in giudizio della regolare notifica delle cartelle sottostanti.
Divenuta definitiva tale pronuncia, l'Agenzia, in data 18.10.2019, richiedeva la cancellazione dell'ipoteca, che veniva eseguita in data 24.10.2019.
In data 30.10.2019, la Sig.ra notificava l'atto di citazione introduttivo Pt_1 del primo grado di giudizio, quando l'ipoteca era già stata cancellata.
Ciò premesso, si procede all'analisi dei motivi di appello.
1. Sulla dedotta responsabilità dell' Controparte_4
3 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del Tribunale circa la responsabilità dell' , sostenendo che l'annullamento della CP_1 comunicazione preventiva di ipoteca da parte del giudice tributario renderebbe di per sé illegittima l'iscrizione e fonderebbe la responsabilità dell'ente.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e ribadito dalla difesa dell'appellata, la sentenza della C.T.P. di Rieti n. 261/2018 ha annullato unicamente la comunicazione preventiva di ipoteca per un vizio formale (la mancata produzione in giudizio della prova della notifica delle cartelle), ma non ha in alcun modo annullato le cartelle di pagamento sottostanti né, tantomeno, la pretesa creditoria in esse contenuta.
Al momento dell'iscrizione ipotecaria (15.06.2018), le cartelle di pagamento erano atti definitivi, non essendo state impugnate, né sospese dall'autorità giudiziaria o sgravate dall'ente impositore. Pertanto, l'Agente della Riscossione ha agito in forza di titoli esecutivi validi ed efficaci, nel pieno rispetto dell'art. 77 del D.P.R. n.
602/1973. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la definitività della cartella di pagamento, conseguente alla sua mancata impugnazione, preclude al contribuente la possibilità di contestare l'atto successivo per vizi relativi all'atto prodromico .
La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per un atto asseritamente illegittimo presuppone non solo la non conformità dell'atto al diritto (condotta non jure), ma anche l'elemento soggettivo della colpa. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna colpa in capo all' . L'iscrizione è avvenuta prima della CP_1 pronuncia del giudice tributario e in pendenza di un giudizio nel quale non era stata concessa alcuna sospensiva. Successivamente, l' ha diligentemente CP_1 provveduto a richiedere la cancellazione dell'ipoteca una volta divenuta definitiva la sentenza che annullava l'atto prodromico. Tale condotta non integra gli estremi dell'illecito colposo, essendo conforme alla normativa vigente e ai doveri d'ufficio .
Pertanto, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
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2. Sulla prova del danno patrimoniale e non patrimoniale
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile.
Anche tale motivo è palesemente infondato.
L'appellante, sia in primo grado che in questa sede, si è limitata ad una generica e apodittica affermazione di aver subito "danni patrimoniali e non", senza fornire alcun principio di prova al riguardo.
Per costante giurisprudenza, il danno da illegittima iscrizione ipotecaria non è in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento . Per quanto concerne il danno patrimoniale, l'appellante non ha documentato alcuna circostanza concreta, come ad esempio la mancata conclusione di una vendita immobiliare, la revoca di affidamenti bancari o l'impossibilità di accedere al credito a causa dell'iscrizione . In relazione al danno non patrimoniale, la giurisprudenza richiede che la lesione attinga a diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, e che il pregiudizio superi una soglia di minima tollerabilità. La mera allegazione di "disagi, stress e tensione fisica", come riportato nella sentenza impugnata, non è sufficiente a integrare la prova di un danno risarcibile, risolvendosi in un'affermazione generica e non circostanziata .
Né può sopperire a tale carenza probatoria la richiesta di una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché tale potere può essere esercitato dal giudice solo a condizione che l'esistenza del danno sia stata provata, anche solo in via presuntiva, e risulti unicamente impossibile o di notevole difficoltà la sua precisa quantificazione . Nel caso di specie, manca la prova stessa dell'an debeatur.
Il secondo motivo è, pertanto, rigettato.
3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c.
5 Il motivo è infondato.
La condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone la prova rigorosa del dolo o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio, nonché la prova del danno subito. Come già ampiamente illustrato nell'esame del primo motivo, la condotta dell' non presenta Controparte_1 alcun profilo di illegittimità colposa, men che meno di mala fede o colpa grave.
L'ente ha agito a tutela di un credito erariale sulla base di titoli esecutivi, ha atteso l'esito del giudizio tributario e ha provveduto alla cancellazione della misura cautelare in un tempo ragionevole dopo la definitività della sentenza. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della norma invocata .
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. Parte_1
613/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell , che liquida Controparte_1 in Euro 4500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sandra
Cassoni, dichiaratasi antistataria. 6 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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