TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 22/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 9126 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. VALENZANO ANNA;
Ricorrenti
E
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti PATARNELLO ANDREA e TIBERINO CARLA;
Resistente
OGGETTO: Procedimento di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. All'odierna udienza di discussione, la ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la prestazione indicata in oggetto (indennità di accompagnamento e lo status di cui all'art. 3, co. 3, l. n. 104/92), previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' CP_1 contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
2. La domanda non può essere accolta. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto e per il riconoscimento dello status richiesto. L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico- legale, a sostegno delle sue valutazioni. Infatti la ricorrente esprime doglianze generiche che fanno riferimento a documentazione esaminata dal CTU, sicché le stesse si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono
1 sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero il rinnovo delle operazioni peritali nel giudizio conseguente all'opposizione. In altri termini, la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, i motivi di ricorso esprimono un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
------ Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara parte ricorrente non CP_ tenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'
P. Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato in data 12.07.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Bari, il 22.01.2025 Dott.ssa Maria Procoli
2