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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 287/2022 R.G. promossa da in persona del suo Sindaco pro tempore, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Orestano e Salvatore Prestipino, elettivamente domiciliato presso gli Uffici del Servizio Avvocatura del in , Parte_1 Pt_1
Piazza della Repubblica n.10, in forza di procura speciale posta su foglio separato all'atto di citazione in riassunzione;
-Appellante in riassunzione=
nei confronti di già in persona della sua NToparte_1 NToparte_2
procuratrice e legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Fabrizio Bruni come da procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica;
pagina 1 di 16 -Appellata in riassunzione=
e in persona del suo legale rappresentante pro NToparte_3
tempore, con sede in Napoli, via G. Capaldo n.1, P. Iva , domiciliata presso P.IVA_3
l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Patrizio Parziale, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
-Appellata in riassunzione=
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione come da note scritte dell'8.5.2024;
Per le parti appellate in riassunzione: come alle note scritte dell'11.10.23; CP_3
come alla comparsa di costituzione e risposta. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso monitorio proposto dal il Tribunale di Perugia- Parte_1
sez. Distaccata di Foligno emetteva in data 1.4.2004 il decreto ingiuntivo n.125/04 nei confronti della AG (oggi per l'importo di NToparte_2 CP_1
€.9.916,00 oltre interessi e spese della procedura liquidate in €.795,69.
Esponeva l'ente territoriale ricorrente di aver stipulato l'1.4.2003 con IM.CO.
MM OS SR (di seguito il contratto di appalto n. rep. 23143 CP_3
avente ad oggetto lavori di ampliamento e rifacimento del cimitero di Cancellara, per l'importo complessivo di €.161.473,00 oltre Iva, e che il contratto di appalto in questione -assistito da polizza fideiussoria n.00787423 del 20.2.2003- era stato risolto con determina dirigenziale n.1193 del 26.08.2003 per inadempimento della appaltatrice.
pagina 2 di 16 Ciò posto il -al fine di ottenere l'incameramento della cauzione- Parte_1
ingiungeva alla compagnia assicurativa di pagare la somma corrispondente a quanto previsto nella polizza fideiussoria.
Con atto di citazione notificato l'11.6.2024 la proponeva opposizione NToparte_2
avverso il menzionato decreto ingiuntivo e, contestualmente, conveniva in giudizio la
C NT
. er sentirla eventualmente condannare a garantire e manlevare l'opponente da qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare all'esito del giudizio.
Successivamente, con atto di citazione notificato il 7.11.2005, la (già chiamata CP_3
in garanzia nell'opposizione a D.I. proposta da conveniva in NToparte_2
giudizio il per sentir accertare la responsabilità dell'ente territoriale Parte_1
per la violazione degli artt. 130 e 131 del DPR n.554/1999 (per non aver rimosso tempestivamente gli impedimenti ostativi alla consegna dei lavori), nonché dichiarare l'illegittimità della risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato inter partes,
con condanna del convenuto al pagamento di tutti i danni subiti a causa della (ritenuta)
illegittima risoluzione del contratto di appalto.
Con ordinanza riservata del 2-22.04.05 il Tribunale di Perugia concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
successivamente disponeva la riunione delle due cause per connessione oggettiva e soggettiva.
Istruite le cause riunite sulla base della documentazione prodotta ed i testimoni escussi,
il Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno, con sentenza n.118/2011, rigettava la domanda di opposizione a D.I. proposta da e condannava NToparte_2 CP_3
alla restituzione alla società assicuratrice della somma ingiunta di €.9.616,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del . Parte_1
Avverso tale sentenza interponeva appello sostenendo che il giudice di prime CP_3
cure avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, tenuto conto che il verbale pagina 3 di 16 redatto tra le parti a norma dell'art. 71 comma 3 del DPR n.554/1999 doveva essere considerato sostanzialmente negativo e che la risoluzione in danno del contratto di appalto era da considerarsi illegittima.
In conformità di quanto dedotto l'appellante chiedeva che, previa riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata illegittima la risoluzione del contratto di appalto adottata dal con condanna dell'ente territoriale al Parte_1
pagamento di tutti i danni subiti -stimati nella complessiva somma di €.132.388,07- e conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna alla restituzione della cauzione versata nelle more del giudizio da IM.CO. SR.
Radicatosi il contraddittorio, il resisteva all'impugnazione Parte_1
deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'appello, quindi chiedeva la conferma della sentenza appellata e del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche (già che chiedeva CP_1 NToparte_2
l'accoglimento dell'appello proposto da dato l'inadempimento del Pt_2 Parte_1
ed il regolare recesso di – e in via incidentale, tenuto conto
[...] CP_3
dell'exceptio doli formulata da chiedeva fosse dichiarato il dolo del NToparte_2
nell'escussione della garanzia;
in ogni caso la compagnia Parte_1
assicurativa appellata chiedeva la conferma della sentenza gravata sul punto relativo alla domanda di manleva accolta nei confronti di per la somma di €.9.616,00 oltre CP_3
interessi.
Con sentenza n.220/2015 la Corte di Appello di Perugia, ritenuto che “il sedicente
verbale formato ex art. 71 terzo comma del DPR...non dava atto dell'esistenza delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori”, dichiarava la nullità del contratto pubblico d'appalto ed infondata la domanda del “non essendo Pt_1
pagina 4 di 16 configurabile l'inadempimento di un contratto nullo”. Viceversa riteneva illegittima la risoluzione del contratto adottata dal e lo condannava al risarcimento del danno Pt_1
“da perdita di chance” liquidato equitativamente nella misura di €.10.000,00.
La sentenza dell'intestata corte territoriale n.220/2015 veniva ricorsa per cassazione dal per tre motivi di ricorso e segnatamente:
1. per violazione del Parte_1
combinato disposto dell'art. 71, 3° comma d.p.r. n.554/1999 e degli artt. 1418 e 1419
c.c., in connessione con la violazione degli artt. 1362, 1363 1366 e 1367 cod. civile;
2.
per violazione dell'art. 71, 3° comma d.p.r. n.554/1999 e degli artt. 1418 e 1421 c.c. in relazione alla rilevabilità della nullità derivante dalla violazione del predetto art.71, 3°
comma (in quanto la norma è posta a tutela della parte committente e la protegge dal rischio di eventi non prevedibili);
3. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
2043 e 2056 c.c. in relazione alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e alla specifica violazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (nella statuizione di riconoscimento del danno asseritamente subito dalla per effetto CP_3
della risoluzione del contratto adottata dal ). Parte_1
Resistevano con controricorso le altre parti.
Con ordinanza n.3062/2022 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal , cassava la Parte_1
sentenza n.220/2015 dell'intestata Corte territoriale rilevando che la pronuncia impugnata risultava errata in diritto, dal momento che l'art. 71 comma 3 del d.p.r.
n.554/1999 ha carattere imperativo quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, sicché la società appaltatrice avrebbe potuto non firmare il verbale
(sottraendosi poi alla stipulazione del contratto), ma la sottoscrizione comportava il riconoscimento che non sussistevano ostacoli all'esecuzione dei lavori.
pagina 5 di 16 Ciò posto la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi e rinviava la causa all'intestata Corte in diversa composizione.
Con atto di citazione datato 27.4.2022 il riassumeva il giudizio e Parte_1
così concludeva: - in relazione al giudizio n.9696/2004 del Tribunale, chiedeva fosse respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo e dichiarata inammissibile/infondata l'exceptio doli proposta dalla (poi , con conseguente CP_2 CP_1
conferma del D.I. opposto e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per temerarietà della lite;
- in relazione al giudizio n.9865/2005 Trib. Perugia, chiedeva respingersi tutte le domande proposte dalla n quanto inammissibili o infondate CP_3
in fatto ed in diritto;
- concludeva comunque per la condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Resisteva alla riassunzione che innanzitutto eccepiva la NToparte_1
formazione di un giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal ex art. 129 del d.p.r. n.554/1999 (cioè la risoluzione operata dalla stazione Pt_1
appaltante per mancata consegna dei lavori per fatto dell'appaltatore) ed in via subordinata rilevava l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal in Pt_1
conformità di quanto sostenuto la compagnia assicuratrice chiedeva che fosse accertato il giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal ex art. Pt_1
129 del d.p.r. n.554/1999 e che, in riforma della sentenza n.118/2001 del Tribunale di
Perugia, fosse accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannato il Parte_1
alla restituzione della somma di €.12.657,44 oltre interessi e rivalutazione, con
[...]
vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio pure che, in via preliminare, eccepiva a sua volta la CP_3
formazione di un giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal e, nel merito, deduceva l'inadempimento dell'ente territoriale Parte_1
pagina 6 di 16 rispetto alle obbligazioni assunte;
assumeva inoltre di aver tenuto un corretto comportamento contrattuale e di aver legittimamente rifiutato la consegna dei lavori.
Concludeva pertanto perché fosse riformata la sentenza n.118/2011 del Tribunale di
Perugia, dichiarata illegittima la risoluzione del contratto adottata dal Parte_1
, accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannata l'Amministrazione
[...]
a risarcire tutti i danni cagionati ad previa rettifica della CP_6 CP_3
comunicazione effettuata all'Osservatorio per i LL.PP., e con condanna alla restituzione della cauzione versata e rimborso delle spese di lite.
La causa veniva assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 9.5.2024, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1)
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).
Logica conseguenza degli esposti principi è che nel caso di specie debba escludersi la nullità del contratto di appalto in contestazione per violazione dell'art.71 c.3 del d.p.r.
554/1999, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza n.220/2015, visto che la citata ordinanza Corte Cass. n.3062/22 ha statuito che la sottoscrizione del verbale di cui al terzo comma dell'art.71 del d.p.r. n.554/1999
equivaleva a riconoscere che non ci fossero ostacoli all'esecuzione dei lavori.
pagina 7 di 16 2)
Posta tale doverosa premessa occorre osservare che la sentenza cassata aveva ritenuto nullo il contratto pubblico d'appalto in discorso e, di conseguenza, “non configurabile
l'inadempimento di un contratto nullo” (cfr. pag.3 della sent. n.220/15).
Oltre a ciò, la Corte territoriale aveva dichiarato “l'illegittima risoluzione del contratto
adottata dal ai sensi dell'art. 129, comma settimo, del Regolamento Pt_1
d'esecuzione dei LL.PP.” (ibidem), senza considerare che un contratto nullo non produce effetti e non può essere risolto, né legittimamente né illegittimamente.
In altri termini, se non è ipotizzabile l'inadempimento di un contratto nullo non è
nemmeno configurabile la sua risoluzione, visto che il contratto nullo è privo di effetti giuridici sin dall'origine.
Sostengono le parti convenute in riassunzione che tale statuizione non sarebbe stata riformata e che, pertanto, risulterebbe “coperta” dal giudicato interno.
Orbene, se è vero che il giudice della riassunzione è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto non osservato dalla sentenza cassata ed a tutte le statuizioni conseguenti, è anche vero che le statuizioni – seppure erronee – indipendenti dalla violazione di diritto riscontrata dovrebbero ritenersi passate in giudicato.
A tal uopo è però il caso di rilevare che il terzo motivo di ricorso per cassazione –
ritenuto assorbito (cfr. pag.10 dell'Ordinanza della Suprema Corte n.3062/2022) – aveva ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 (responsabilità del debitore), 2043 e 2056 c.c. in relazione alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e alla specifica violazione degli artt. 1223, 1226 e
1227 cod. civile.
In buona sostanza con il terzo motivo di ricorso il aveva contestato Parte_1
non solo l'ammontare del danno liquidato in via equitativa alla IM.CO. S.r.l. ma anche pagina 8 di 16 l'affermata “violazione delle regole sulla necessaria verifica del nesso causale”,
laddove il ricorrente per cassazione aveva evidenziato una contraddizione nella sentenza n.220/2015, che da un lato aveva dato atto che la nullità del contratto era “ascrivibile ad
entrambe le parti” (cfr. pag.3), ma poi aveva rilevato che veva diritto ad essere CP_3
risarcita del danno subito “per l'illegittima risoluzione del contratto adottata dal
, sostanzialmente ignorando che la condotta di fosse stata ritenuta Pt_1 CP_3
anch'essa censurabile per aver dato causa alla rilevata nullità.
Sostengono e che in ordine alla declaratoria di CP_3 NToparte_1
illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto si sarebbe formato il giudicato interno, visto che secondo la Cassazione il avrebbe dovuto Pt_1
dar corso agli interventi di “diserbamento” e “ricarica delle zone esterne al cimitero”
prima della consegna dei lavori e che tali interventi non erano stati effettuati.
Osserva per contro questo Collegio che le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (Cass. Ord. n.37270 del 20.12.2022).
Al riguardo è poi il caso di rilevare che l'esigenza di tutela richiesta col terzo motivo di ricorso -ritenuto assorbito- permaneva nonostante la decisione sulla domanda
(considerata) assorbente;
quindi l'onere di vagliare il tema del nesso causale in relazione alla risoluzione in danno permane, dato che l'assorbimento “improprio” richiede che la decisione resa escluda la necessità di provvedere sulle altre questioni, cosa che non è
dato riscontrare nel caso in esame.
*****
3)
pagina 9 di 16 La citata ordinanza della Suprema Corte n.3062/2022 ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato in diritto laddove non ha considerato che la sottoscrizione del verbale di cui al terzo comma dell'art. 71 equivalesse a riconoscere che non erano sopravvenuti
ostacoli all'esecuzione dei lavori (pag.9).
Esclusa quindi la nullità del contratto di appalto per contrarietà con il terzo comma dell'art. 71, la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che il avrebbe dovuto Pt_1
dar corso, antecedentemente alla consegna dei lavori, all'intervento – “evidentemente
reputato non ostativo, sebbene certamente posto a suo carico” – di diserbamento e di ricarica delle zone esterne al cimitero.
Il Tribunale di Perugia aveva in proposito affermato che “le condizioni dei luoghi,
oggetto di appalto, non erano tali da impedire l'inizio dei lavori” e che esse erano
“note” alla cfr. pag. 4 della sentenza n.118/2011), ma il dato incontrovertibile è CP_3
che il verbale redatto dalle parti prevedeva espressamente la realizzazione di opere preventive alla consegna dei lavori da parte del . Parte_1
Sostiene la difesa dell'ente territoriale che gli interventi di cui si discute non fossero ostativi all'esecuzione dei lavori e dunque l'impresa appaltatrice avrebbe
“immotivatamente” e ingiustificatamente rifiutato l'esecuzione degli stessi (cfr. pag.9
del ricorso in riassunzione).
La tesi del non coglie nel segno. Pt_1
L'affermata validità del verbale di cui al terzo comma dell'art. 71 del d.p.r. n.554/1999
esigeva che il adempisse agli obblighi ivi previsti e che, Parte_1
pacificamente, ha poi disatteso.
Ove occorrer possa si consideri che la “ricarica delle zone esterne al cimitero” avrebbe dovuto consistere nell'apporto di materiali inerti che, una volta compattati, avrebbero poi impedito lo sprofondamento di mezzi pesanti e dei macchinari da utilizzare per le pagina 10 di 16 palificazioni, quindi si trattava di un'operazione che, seppure non complessa, era necessaria per la cantierabilità dell'area.
Ritiene pertanto questa Corte che la mancata consegna dei lavori non sia dipesa da un rifiuto ingiustificato di quanto piuttosto dal fatto che la stazione appaltante non CP_3
abbia dato corso agli interventi che si era obbligata ad eseguire con la sottoscrizione del detto verbale e che non erano affatto superflui.
Ciò posto e siccome tali interventi dovevano necessariamente precedere l'avvio dei lavori, la condotta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte era del e non Pt_1
di con la conseguenza che il rifiuto di prendere in consegna il cantiere non CP_3
dovesse considerarsi ingiustificato e contrario a buona fede, anche in base a quanto recita l'art. 131 c.2 del dpr n.554/1999 (“se sono riscontrate differenze fra le condizioni
locali ed il progetto esecutivo non si procede alla consegna, e il d.l. ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza
delle differenze riscontrate…”).
Da quanto esposto consegue che la risoluzione del contratto sia ascrivibile alla condotta del che non aveva dato corso alle opere che si era obbligata ad eseguire Pt_1
(precedentemente all'inizio dei lavori di appalto).
*****
4)
Dal venir meno della legittimità della risoluzione del contratto adottata dal Parte_1
ai sensi dell'art. 129 c.7 del d.p.r. n.544/1999 deriva, come ovvia conseguenza,
[...]
l'inesistenza della sua pretesa creditoria, azionata col ricorso monitorio.
Sostiene l'ente territoriale che la presenza di piante di ulivo e di vegetazione in genere fosse preesistente alla stipula dell'offerta presentata in sede di gara e che, comunque,
veva dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dello CP_3
pagina 11 di 16 stato dei luoghi, quindi il rifiuto di prendere in consegna il cantiere fosse pretestuoso,
vieppiù considerando che l'Amministrazione comunale aveva fatto rimuovere vari alberi di olivo al fine di permettere un agevole accesso al cantiere. Inoltre che fosse possibile operare è comprovato dal fatto che l'azienda che poi aveva effettuato i lavori, vale a dire
(che era succeduta ad , non aveva richiesto ulteriori interventi al CP_7 CP_3
Comune.
Nondimeno ritiene questa Corte che il tema dirimente non sia rappresentato dal fatto che fosse astrattamente possibile eseguire i lavori senza gli interventi indicati nel citato verbale redatto ex art. 73, quanto la circostanza che l'Amministrazione comunale si fosse in concreto obbligata alla sistemazione del terreno prima della presa in consegna del cantiere e che alla seconda convocazione del giorno 26.6.2003 il D.L. avesse preso atto dei rilievi dell'impresa che erano coerenti con lo stato dei luoghi.
In definitiva l'Amministrazione comunale si era sottratta agli obblighi che aveva assunto, quindi la risoluzione in danno del contratto di appalto risultava illegittima,
vieppiù considerando che, a fronte di riscontrate differenze fra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecutivo, il non avrebbe dovuto procedere direttamente alla Pt_1
risoluzione del contratto d'appalto.
Da quanto esposto deriva che la pretesa creditoria azionata dal col Parte_1
procedimento di ingiunzione (consistente nell'incameramento della cauzione) fosse infondata e che, pertanto, sia da accogliere l'opposizione al D.I. n.125/04 proposta da
CP_1
*****
5)
L'inadempimento degli obblighi indicati al punto che precede, pattuiti col verbale di cui all'art. 71 c.3° del d.p.r. n.554/1999, comporta l'illegittimità della risoluzione del pagina 12 di 16 contratto adottata dal ai sensi dell'art. 129 c.7 del d.p.r. n.544/1999, Parte_1
come chiarito ai punti che precedono.
Ciò posto ha chiesto il risarcimento dei danni che sarebbero derivati da tale CP_3
illegittima risoluzione del contratto, danni che l'impresa ha indicato negli utili stimati dall'esecuzione del contratto (e persi), nelle spese di gara e nella perdita di gare d'appalto (pubbliche) derivanti dall'intervenuta annotazione sul Casellario Informatico.
Osserva in proposito questa Corte che in ordine alle spese di gara, pari ad €.2.438,23
(cfr. pag.28 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), non vi sono contestazioni di sorta, quindi possono essere riconosciute come danno emergente.
Quanto agli utili attesi, che ndica nel 10% del prezzo di aggiudicazione, occorre CP_3
rilevare che l'appalto, a causa dell'aumento dei prezzi intervenuto tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, risultava essere diventato poco remunerativo, ragione per cui il
Tribunale di Perugia, con affermazione mai smentita nel corso del giudizio, aveva ritenuto che l'appaltatrice avesse perso interesse allo svolgimento dei lavori aggiudicatisi con l'appalto in oggetto (cfr. pag. 5 della sent. n.118/2011).
In base al menzionato rialzo dei prezzi è lecito opinare che l'utile netto ricavabile fosse ben inferiore a quello inizialmente preventivato, quindi è legittimo ipotizzare che l'impresa avrebbe potuto ricavare dall'appalto risolto un utile -dimezzato- del 5%
sull'importo complessivo di €.161.473,00, vale a dire €.8.073,65, che costituisce la metà
di quanto astrattamente preventivato.
Dal che deriva che gli utili derivanti dall'esecuzione del contratto, perduti a causa dell'illegittima risoluzione dello stesso, possano ragionevolmente determinarsi in
€.8.073,65 alla data del 2003.
Infine va esaminato il tema delle prospettate perdite delle gare di appalto derivanti dall'illegittima segnalazione della risoluzione del contratto.
pagina 13 di 16 Sostiene che l'informativa che il aveva trasmesso CP_3 Parte_1
all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. il 29.9.2003 avrebbe reso “praticamente impossibile” la partecipazione a successive gare di appalto, non essendo la ditta più in grado di rendere la “dichiarazione positiva” prevista dalle disposizioni di legge in materia (cfr. pag.25 della comparsa di risposta).
La difesa dell'ente territoriale ha ammesso che era intervenuta l'annotazione sul
ContCo Casellario Informatico, ma ha altresì eccepito che aveva ottenuto ulteriori categorie di qualificazione dell'attestazione SOA (che consente l'accesso ad appalti della
P.A.) addirittura nel 2004, quindi successivamente alla citata informativa.
Inoltre l'esclusione dalla gara per esistenza di un “errore grave” in precedenti esecuzioni di lavori pubblici (art. 17 lett. “i” del DPR n.34/2000) costituisce una facoltà e non un onere per le stazioni appaltanti.
In ogni caso non risulta che, a seguito della citata annotazione sul Casellario
Informatico, sia avvenuto un calo del fatturato determinato dall'informativa inoltrata dal
, sicché sotto tale profilo la richiesta risarcitoria non può trovare Parte_1
accoglimento.
*****
6)
Dalle considerazioni che precedono deriva, in ultimo, che tutte le altre domande formulate dalle parti (exceptio doli rispetto alla condotta del , Parte_1
incameramento della cauzione, azione risarcitoria ex art. 96 cpc proposta dal Pt_1
devono ritenersi assorbite.
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
pagina 14 di 16 - accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.125/04, condannando l'ente territoriale alla restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione oltre agli interessi legali decorrenti dal pagamento al saldo;
- condanna il al pagamento a favore di IM.CO. MM Parte_1
OS SR della somma di €.10.511,88 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda (7.11.2005) al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- ordina al Comune di di rettificare la comunicazione effettuata all'osservatorio Pt_1
per i LL.PP. riguardante IM.CO. S.r.l.;
- dichiara il diritto della IM.CO. MM S.r.l. a vedersi restituire la somma pagata per effetto della sentenza n.118/2011 Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno,
oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda.
Le spese di lite del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione debbono dichiararsi compensate, avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato accolto.
Viceversa il va condannato al rimborso delle spese di lite sostenute Parte_1
dalle controparti negli altri gradi di giudizio in base al principio della soccombenza
(art.91 cpc), spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.125/04, condannando l'ente territoriale alla pagina 15 di 16 restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione, oltre agli interessi legali decorrenti dal pagamento al saldo;
- condanna il al pagamento a favore di IM.CO. MM Parte_1
OS SR della somma di €.10.511,88 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda (7.11.2005) al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- ordina al Comune di di rettificare la comunicazione effettuata all'osservatorio Pt_1
per i LL.PP. riguardante IM.CO. S.r.l.;
- dichiara il diritto della IM.CO. MM S.r.l. a vedersi restituire la somma pagata per effetto della sentenza n.118/2011 Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno,
oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione;
- condanna il , in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento Parte_1
a favore di IM.CO. S.r.l. e di delle spese di lite degli altri NToparte_1
gradi di giudizio che liquida, per ciascuna parte: - quanto al primo grado di giudizio in
€.3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-
quanto al secondo grado di giudizio in €.4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- quanto al presente grado di appello, in
€.5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 30 gennaio 2025
Il Presidente
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 287/2022 R.G. promossa da in persona del suo Sindaco pro tempore, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Orestano e Salvatore Prestipino, elettivamente domiciliato presso gli Uffici del Servizio Avvocatura del in , Parte_1 Pt_1
Piazza della Repubblica n.10, in forza di procura speciale posta su foglio separato all'atto di citazione in riassunzione;
-Appellante in riassunzione=
nei confronti di già in persona della sua NToparte_1 NToparte_2
procuratrice e legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Fabrizio Bruni come da procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica;
pagina 1 di 16 -Appellata in riassunzione=
e in persona del suo legale rappresentante pro NToparte_3
tempore, con sede in Napoli, via G. Capaldo n.1, P. Iva , domiciliata presso P.IVA_3
l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Patrizio Parziale, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
-Appellata in riassunzione=
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione come da note scritte dell'8.5.2024;
Per le parti appellate in riassunzione: come alle note scritte dell'11.10.23; CP_3
come alla comparsa di costituzione e risposta. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso monitorio proposto dal il Tribunale di Perugia- Parte_1
sez. Distaccata di Foligno emetteva in data 1.4.2004 il decreto ingiuntivo n.125/04 nei confronti della AG (oggi per l'importo di NToparte_2 CP_1
€.9.916,00 oltre interessi e spese della procedura liquidate in €.795,69.
Esponeva l'ente territoriale ricorrente di aver stipulato l'1.4.2003 con IM.CO.
MM OS SR (di seguito il contratto di appalto n. rep. 23143 CP_3
avente ad oggetto lavori di ampliamento e rifacimento del cimitero di Cancellara, per l'importo complessivo di €.161.473,00 oltre Iva, e che il contratto di appalto in questione -assistito da polizza fideiussoria n.00787423 del 20.2.2003- era stato risolto con determina dirigenziale n.1193 del 26.08.2003 per inadempimento della appaltatrice.
pagina 2 di 16 Ciò posto il -al fine di ottenere l'incameramento della cauzione- Parte_1
ingiungeva alla compagnia assicurativa di pagare la somma corrispondente a quanto previsto nella polizza fideiussoria.
Con atto di citazione notificato l'11.6.2024 la proponeva opposizione NToparte_2
avverso il menzionato decreto ingiuntivo e, contestualmente, conveniva in giudizio la
C NT
. er sentirla eventualmente condannare a garantire e manlevare l'opponente da qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare all'esito del giudizio.
Successivamente, con atto di citazione notificato il 7.11.2005, la (già chiamata CP_3
in garanzia nell'opposizione a D.I. proposta da conveniva in NToparte_2
giudizio il per sentir accertare la responsabilità dell'ente territoriale Parte_1
per la violazione degli artt. 130 e 131 del DPR n.554/1999 (per non aver rimosso tempestivamente gli impedimenti ostativi alla consegna dei lavori), nonché dichiarare l'illegittimità della risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato inter partes,
con condanna del convenuto al pagamento di tutti i danni subiti a causa della (ritenuta)
illegittima risoluzione del contratto di appalto.
Con ordinanza riservata del 2-22.04.05 il Tribunale di Perugia concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
successivamente disponeva la riunione delle due cause per connessione oggettiva e soggettiva.
Istruite le cause riunite sulla base della documentazione prodotta ed i testimoni escussi,
il Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno, con sentenza n.118/2011, rigettava la domanda di opposizione a D.I. proposta da e condannava NToparte_2 CP_3
alla restituzione alla società assicuratrice della somma ingiunta di €.9.616,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del . Parte_1
Avverso tale sentenza interponeva appello sostenendo che il giudice di prime CP_3
cure avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, tenuto conto che il verbale pagina 3 di 16 redatto tra le parti a norma dell'art. 71 comma 3 del DPR n.554/1999 doveva essere considerato sostanzialmente negativo e che la risoluzione in danno del contratto di appalto era da considerarsi illegittima.
In conformità di quanto dedotto l'appellante chiedeva che, previa riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata illegittima la risoluzione del contratto di appalto adottata dal con condanna dell'ente territoriale al Parte_1
pagamento di tutti i danni subiti -stimati nella complessiva somma di €.132.388,07- e conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna alla restituzione della cauzione versata nelle more del giudizio da IM.CO. SR.
Radicatosi il contraddittorio, il resisteva all'impugnazione Parte_1
deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'appello, quindi chiedeva la conferma della sentenza appellata e del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche (già che chiedeva CP_1 NToparte_2
l'accoglimento dell'appello proposto da dato l'inadempimento del Pt_2 Parte_1
ed il regolare recesso di – e in via incidentale, tenuto conto
[...] CP_3
dell'exceptio doli formulata da chiedeva fosse dichiarato il dolo del NToparte_2
nell'escussione della garanzia;
in ogni caso la compagnia Parte_1
assicurativa appellata chiedeva la conferma della sentenza gravata sul punto relativo alla domanda di manleva accolta nei confronti di per la somma di €.9.616,00 oltre CP_3
interessi.
Con sentenza n.220/2015 la Corte di Appello di Perugia, ritenuto che “il sedicente
verbale formato ex art. 71 terzo comma del DPR...non dava atto dell'esistenza delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori”, dichiarava la nullità del contratto pubblico d'appalto ed infondata la domanda del “non essendo Pt_1
pagina 4 di 16 configurabile l'inadempimento di un contratto nullo”. Viceversa riteneva illegittima la risoluzione del contratto adottata dal e lo condannava al risarcimento del danno Pt_1
“da perdita di chance” liquidato equitativamente nella misura di €.10.000,00.
La sentenza dell'intestata corte territoriale n.220/2015 veniva ricorsa per cassazione dal per tre motivi di ricorso e segnatamente:
1. per violazione del Parte_1
combinato disposto dell'art. 71, 3° comma d.p.r. n.554/1999 e degli artt. 1418 e 1419
c.c., in connessione con la violazione degli artt. 1362, 1363 1366 e 1367 cod. civile;
2.
per violazione dell'art. 71, 3° comma d.p.r. n.554/1999 e degli artt. 1418 e 1421 c.c. in relazione alla rilevabilità della nullità derivante dalla violazione del predetto art.71, 3°
comma (in quanto la norma è posta a tutela della parte committente e la protegge dal rischio di eventi non prevedibili);
3. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
2043 e 2056 c.c. in relazione alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e alla specifica violazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (nella statuizione di riconoscimento del danno asseritamente subito dalla per effetto CP_3
della risoluzione del contratto adottata dal ). Parte_1
Resistevano con controricorso le altre parti.
Con ordinanza n.3062/2022 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal , cassava la Parte_1
sentenza n.220/2015 dell'intestata Corte territoriale rilevando che la pronuncia impugnata risultava errata in diritto, dal momento che l'art. 71 comma 3 del d.p.r.
n.554/1999 ha carattere imperativo quanto alla conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera, sicché la società appaltatrice avrebbe potuto non firmare il verbale
(sottraendosi poi alla stipulazione del contratto), ma la sottoscrizione comportava il riconoscimento che non sussistevano ostacoli all'esecuzione dei lavori.
pagina 5 di 16 Ciò posto la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi e rinviava la causa all'intestata Corte in diversa composizione.
Con atto di citazione datato 27.4.2022 il riassumeva il giudizio e Parte_1
così concludeva: - in relazione al giudizio n.9696/2004 del Tribunale, chiedeva fosse respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo e dichiarata inammissibile/infondata l'exceptio doli proposta dalla (poi , con conseguente CP_2 CP_1
conferma del D.I. opposto e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per temerarietà della lite;
- in relazione al giudizio n.9865/2005 Trib. Perugia, chiedeva respingersi tutte le domande proposte dalla n quanto inammissibili o infondate CP_3
in fatto ed in diritto;
- concludeva comunque per la condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Resisteva alla riassunzione che innanzitutto eccepiva la NToparte_1
formazione di un giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal ex art. 129 del d.p.r. n.554/1999 (cioè la risoluzione operata dalla stazione Pt_1
appaltante per mancata consegna dei lavori per fatto dell'appaltatore) ed in via subordinata rilevava l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal in Pt_1
conformità di quanto sostenuto la compagnia assicuratrice chiedeva che fosse accertato il giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal ex art. Pt_1
129 del d.p.r. n.554/1999 e che, in riforma della sentenza n.118/2001 del Tribunale di
Perugia, fosse accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannato il Parte_1
alla restituzione della somma di €.12.657,44 oltre interessi e rivalutazione, con
[...]
vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio pure che, in via preliminare, eccepiva a sua volta la CP_3
formazione di un giudicato interno in punto di illegittimità della risoluzione disposta dal e, nel merito, deduceva l'inadempimento dell'ente territoriale Parte_1
pagina 6 di 16 rispetto alle obbligazioni assunte;
assumeva inoltre di aver tenuto un corretto comportamento contrattuale e di aver legittimamente rifiutato la consegna dei lavori.
Concludeva pertanto perché fosse riformata la sentenza n.118/2011 del Tribunale di
Perugia, dichiarata illegittima la risoluzione del contratto adottata dal Parte_1
, accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannata l'Amministrazione
[...]
a risarcire tutti i danni cagionati ad previa rettifica della CP_6 CP_3
comunicazione effettuata all'Osservatorio per i LL.PP., e con condanna alla restituzione della cauzione versata e rimborso delle spese di lite.
La causa veniva assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 9.5.2024, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1)
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).
Logica conseguenza degli esposti principi è che nel caso di specie debba escludersi la nullità del contratto di appalto in contestazione per violazione dell'art.71 c.3 del d.p.r.
554/1999, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza n.220/2015, visto che la citata ordinanza Corte Cass. n.3062/22 ha statuito che la sottoscrizione del verbale di cui al terzo comma dell'art.71 del d.p.r. n.554/1999
equivaleva a riconoscere che non ci fossero ostacoli all'esecuzione dei lavori.
pagina 7 di 16 2)
Posta tale doverosa premessa occorre osservare che la sentenza cassata aveva ritenuto nullo il contratto pubblico d'appalto in discorso e, di conseguenza, “non configurabile
l'inadempimento di un contratto nullo” (cfr. pag.3 della sent. n.220/15).
Oltre a ciò, la Corte territoriale aveva dichiarato “l'illegittima risoluzione del contratto
adottata dal ai sensi dell'art. 129, comma settimo, del Regolamento Pt_1
d'esecuzione dei LL.PP.” (ibidem), senza considerare che un contratto nullo non produce effetti e non può essere risolto, né legittimamente né illegittimamente.
In altri termini, se non è ipotizzabile l'inadempimento di un contratto nullo non è
nemmeno configurabile la sua risoluzione, visto che il contratto nullo è privo di effetti giuridici sin dall'origine.
Sostengono le parti convenute in riassunzione che tale statuizione non sarebbe stata riformata e che, pertanto, risulterebbe “coperta” dal giudicato interno.
Orbene, se è vero che il giudice della riassunzione è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto non osservato dalla sentenza cassata ed a tutte le statuizioni conseguenti, è anche vero che le statuizioni – seppure erronee – indipendenti dalla violazione di diritto riscontrata dovrebbero ritenersi passate in giudicato.
A tal uopo è però il caso di rilevare che il terzo motivo di ricorso per cassazione –
ritenuto assorbito (cfr. pag.10 dell'Ordinanza della Suprema Corte n.3062/2022) – aveva ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 (responsabilità del debitore), 2043 e 2056 c.c. in relazione alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e alla specifica violazione degli artt. 1223, 1226 e
1227 cod. civile.
In buona sostanza con il terzo motivo di ricorso il aveva contestato Parte_1
non solo l'ammontare del danno liquidato in via equitativa alla IM.CO. S.r.l. ma anche pagina 8 di 16 l'affermata “violazione delle regole sulla necessaria verifica del nesso causale”,
laddove il ricorrente per cassazione aveva evidenziato una contraddizione nella sentenza n.220/2015, che da un lato aveva dato atto che la nullità del contratto era “ascrivibile ad
entrambe le parti” (cfr. pag.3), ma poi aveva rilevato che veva diritto ad essere CP_3
risarcita del danno subito “per l'illegittima risoluzione del contratto adottata dal
, sostanzialmente ignorando che la condotta di fosse stata ritenuta Pt_1 CP_3
anch'essa censurabile per aver dato causa alla rilevata nullità.
Sostengono e che in ordine alla declaratoria di CP_3 NToparte_1
illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto si sarebbe formato il giudicato interno, visto che secondo la Cassazione il avrebbe dovuto Pt_1
dar corso agli interventi di “diserbamento” e “ricarica delle zone esterne al cimitero”
prima della consegna dei lavori e che tali interventi non erano stati effettuati.
Osserva per contro questo Collegio che le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (Cass. Ord. n.37270 del 20.12.2022).
Al riguardo è poi il caso di rilevare che l'esigenza di tutela richiesta col terzo motivo di ricorso -ritenuto assorbito- permaneva nonostante la decisione sulla domanda
(considerata) assorbente;
quindi l'onere di vagliare il tema del nesso causale in relazione alla risoluzione in danno permane, dato che l'assorbimento “improprio” richiede che la decisione resa escluda la necessità di provvedere sulle altre questioni, cosa che non è
dato riscontrare nel caso in esame.
*****
3)
pagina 9 di 16 La citata ordinanza della Suprema Corte n.3062/2022 ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato in diritto laddove non ha considerato che la sottoscrizione del verbale di cui al terzo comma dell'art. 71 equivalesse a riconoscere che non erano sopravvenuti
ostacoli all'esecuzione dei lavori (pag.9).
Esclusa quindi la nullità del contratto di appalto per contrarietà con il terzo comma dell'art. 71, la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che il avrebbe dovuto Pt_1
dar corso, antecedentemente alla consegna dei lavori, all'intervento – “evidentemente
reputato non ostativo, sebbene certamente posto a suo carico” – di diserbamento e di ricarica delle zone esterne al cimitero.
Il Tribunale di Perugia aveva in proposito affermato che “le condizioni dei luoghi,
oggetto di appalto, non erano tali da impedire l'inizio dei lavori” e che esse erano
“note” alla cfr. pag. 4 della sentenza n.118/2011), ma il dato incontrovertibile è CP_3
che il verbale redatto dalle parti prevedeva espressamente la realizzazione di opere preventive alla consegna dei lavori da parte del . Parte_1
Sostiene la difesa dell'ente territoriale che gli interventi di cui si discute non fossero ostativi all'esecuzione dei lavori e dunque l'impresa appaltatrice avrebbe
“immotivatamente” e ingiustificatamente rifiutato l'esecuzione degli stessi (cfr. pag.9
del ricorso in riassunzione).
La tesi del non coglie nel segno. Pt_1
L'affermata validità del verbale di cui al terzo comma dell'art. 71 del d.p.r. n.554/1999
esigeva che il adempisse agli obblighi ivi previsti e che, Parte_1
pacificamente, ha poi disatteso.
Ove occorrer possa si consideri che la “ricarica delle zone esterne al cimitero” avrebbe dovuto consistere nell'apporto di materiali inerti che, una volta compattati, avrebbero poi impedito lo sprofondamento di mezzi pesanti e dei macchinari da utilizzare per le pagina 10 di 16 palificazioni, quindi si trattava di un'operazione che, seppure non complessa, era necessaria per la cantierabilità dell'area.
Ritiene pertanto questa Corte che la mancata consegna dei lavori non sia dipesa da un rifiuto ingiustificato di quanto piuttosto dal fatto che la stazione appaltante non CP_3
abbia dato corso agli interventi che si era obbligata ad eseguire con la sottoscrizione del detto verbale e che non erano affatto superflui.
Ciò posto e siccome tali interventi dovevano necessariamente precedere l'avvio dei lavori, la condotta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte era del e non Pt_1
di con la conseguenza che il rifiuto di prendere in consegna il cantiere non CP_3
dovesse considerarsi ingiustificato e contrario a buona fede, anche in base a quanto recita l'art. 131 c.2 del dpr n.554/1999 (“se sono riscontrate differenze fra le condizioni
locali ed il progetto esecutivo non si procede alla consegna, e il d.l. ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza
delle differenze riscontrate…”).
Da quanto esposto consegue che la risoluzione del contratto sia ascrivibile alla condotta del che non aveva dato corso alle opere che si era obbligata ad eseguire Pt_1
(precedentemente all'inizio dei lavori di appalto).
*****
4)
Dal venir meno della legittimità della risoluzione del contratto adottata dal Parte_1
ai sensi dell'art. 129 c.7 del d.p.r. n.544/1999 deriva, come ovvia conseguenza,
[...]
l'inesistenza della sua pretesa creditoria, azionata col ricorso monitorio.
Sostiene l'ente territoriale che la presenza di piante di ulivo e di vegetazione in genere fosse preesistente alla stipula dell'offerta presentata in sede di gara e che, comunque,
veva dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dello CP_3
pagina 11 di 16 stato dei luoghi, quindi il rifiuto di prendere in consegna il cantiere fosse pretestuoso,
vieppiù considerando che l'Amministrazione comunale aveva fatto rimuovere vari alberi di olivo al fine di permettere un agevole accesso al cantiere. Inoltre che fosse possibile operare è comprovato dal fatto che l'azienda che poi aveva effettuato i lavori, vale a dire
(che era succeduta ad , non aveva richiesto ulteriori interventi al CP_7 CP_3
Comune.
Nondimeno ritiene questa Corte che il tema dirimente non sia rappresentato dal fatto che fosse astrattamente possibile eseguire i lavori senza gli interventi indicati nel citato verbale redatto ex art. 73, quanto la circostanza che l'Amministrazione comunale si fosse in concreto obbligata alla sistemazione del terreno prima della presa in consegna del cantiere e che alla seconda convocazione del giorno 26.6.2003 il D.L. avesse preso atto dei rilievi dell'impresa che erano coerenti con lo stato dei luoghi.
In definitiva l'Amministrazione comunale si era sottratta agli obblighi che aveva assunto, quindi la risoluzione in danno del contratto di appalto risultava illegittima,
vieppiù considerando che, a fronte di riscontrate differenze fra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecutivo, il non avrebbe dovuto procedere direttamente alla Pt_1
risoluzione del contratto d'appalto.
Da quanto esposto deriva che la pretesa creditoria azionata dal col Parte_1
procedimento di ingiunzione (consistente nell'incameramento della cauzione) fosse infondata e che, pertanto, sia da accogliere l'opposizione al D.I. n.125/04 proposta da
CP_1
*****
5)
L'inadempimento degli obblighi indicati al punto che precede, pattuiti col verbale di cui all'art. 71 c.3° del d.p.r. n.554/1999, comporta l'illegittimità della risoluzione del pagina 12 di 16 contratto adottata dal ai sensi dell'art. 129 c.7 del d.p.r. n.544/1999, Parte_1
come chiarito ai punti che precedono.
Ciò posto ha chiesto il risarcimento dei danni che sarebbero derivati da tale CP_3
illegittima risoluzione del contratto, danni che l'impresa ha indicato negli utili stimati dall'esecuzione del contratto (e persi), nelle spese di gara e nella perdita di gare d'appalto (pubbliche) derivanti dall'intervenuta annotazione sul Casellario Informatico.
Osserva in proposito questa Corte che in ordine alle spese di gara, pari ad €.2.438,23
(cfr. pag.28 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), non vi sono contestazioni di sorta, quindi possono essere riconosciute come danno emergente.
Quanto agli utili attesi, che ndica nel 10% del prezzo di aggiudicazione, occorre CP_3
rilevare che l'appalto, a causa dell'aumento dei prezzi intervenuto tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, risultava essere diventato poco remunerativo, ragione per cui il
Tribunale di Perugia, con affermazione mai smentita nel corso del giudizio, aveva ritenuto che l'appaltatrice avesse perso interesse allo svolgimento dei lavori aggiudicatisi con l'appalto in oggetto (cfr. pag. 5 della sent. n.118/2011).
In base al menzionato rialzo dei prezzi è lecito opinare che l'utile netto ricavabile fosse ben inferiore a quello inizialmente preventivato, quindi è legittimo ipotizzare che l'impresa avrebbe potuto ricavare dall'appalto risolto un utile -dimezzato- del 5%
sull'importo complessivo di €.161.473,00, vale a dire €.8.073,65, che costituisce la metà
di quanto astrattamente preventivato.
Dal che deriva che gli utili derivanti dall'esecuzione del contratto, perduti a causa dell'illegittima risoluzione dello stesso, possano ragionevolmente determinarsi in
€.8.073,65 alla data del 2003.
Infine va esaminato il tema delle prospettate perdite delle gare di appalto derivanti dall'illegittima segnalazione della risoluzione del contratto.
pagina 13 di 16 Sostiene che l'informativa che il aveva trasmesso CP_3 Parte_1
all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. il 29.9.2003 avrebbe reso “praticamente impossibile” la partecipazione a successive gare di appalto, non essendo la ditta più in grado di rendere la “dichiarazione positiva” prevista dalle disposizioni di legge in materia (cfr. pag.25 della comparsa di risposta).
La difesa dell'ente territoriale ha ammesso che era intervenuta l'annotazione sul
ContCo Casellario Informatico, ma ha altresì eccepito che aveva ottenuto ulteriori categorie di qualificazione dell'attestazione SOA (che consente l'accesso ad appalti della
P.A.) addirittura nel 2004, quindi successivamente alla citata informativa.
Inoltre l'esclusione dalla gara per esistenza di un “errore grave” in precedenti esecuzioni di lavori pubblici (art. 17 lett. “i” del DPR n.34/2000) costituisce una facoltà e non un onere per le stazioni appaltanti.
In ogni caso non risulta che, a seguito della citata annotazione sul Casellario
Informatico, sia avvenuto un calo del fatturato determinato dall'informativa inoltrata dal
, sicché sotto tale profilo la richiesta risarcitoria non può trovare Parte_1
accoglimento.
*****
6)
Dalle considerazioni che precedono deriva, in ultimo, che tutte le altre domande formulate dalle parti (exceptio doli rispetto alla condotta del , Parte_1
incameramento della cauzione, azione risarcitoria ex art. 96 cpc proposta dal Pt_1
devono ritenersi assorbite.
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
pagina 14 di 16 - accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.125/04, condannando l'ente territoriale alla restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione oltre agli interessi legali decorrenti dal pagamento al saldo;
- condanna il al pagamento a favore di IM.CO. MM Parte_1
OS SR della somma di €.10.511,88 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda (7.11.2005) al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- ordina al Comune di di rettificare la comunicazione effettuata all'osservatorio Pt_1
per i LL.PP. riguardante IM.CO. S.r.l.;
- dichiara il diritto della IM.CO. MM S.r.l. a vedersi restituire la somma pagata per effetto della sentenza n.118/2011 Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno,
oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda.
Le spese di lite del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione debbono dichiararsi compensate, avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato accolto.
Viceversa il va condannato al rimborso delle spese di lite sostenute Parte_1
dalle controparti negli altri gradi di giudizio in base al principio della soccombenza
(art.91 cpc), spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.125/04, condannando l'ente territoriale alla pagina 15 di 16 restituzione della somma percepita per effetto dell'ingiunzione, oltre agli interessi legali decorrenti dal pagamento al saldo;
- condanna il al pagamento a favore di IM.CO. MM Parte_1
OS SR della somma di €.10.511,88 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda (7.11.2005) al saldo ed agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
- ordina al Comune di di rettificare la comunicazione effettuata all'osservatorio Pt_1
per i LL.PP. riguardante IM.CO. S.r.l.;
- dichiara il diritto della IM.CO. MM S.r.l. a vedersi restituire la somma pagata per effetto della sentenza n.118/2011 Tribunale di Perugia – sez. distaccata di Foligno,
oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione;
- condanna il , in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento Parte_1
a favore di IM.CO. S.r.l. e di delle spese di lite degli altri NToparte_1
gradi di giudizio che liquida, per ciascuna parte: - quanto al primo grado di giudizio in
€.3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-
quanto al secondo grado di giudizio in €.4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- quanto al presente grado di appello, in
€.5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 30 gennaio 2025
Il Presidente
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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