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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 2865/2023, vertente:
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
4, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla citazione, dall'avv. Antonio Tagliafierro (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, via Seggio, n. C.F._2
112
ATTORE
E
P.IVA in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
corrente in via della Conciliazione, 76, 46100 Mantova (MN)
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 23.5.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 febbraio 2023, , conveniva in Parte_1
giudizio esponendo di aver acquistato il 5.8.2022 dalla società convenuta Controparte_1
380 mq di tatami per un importo complessivo di euro 6.891,50 provvedendo al pagamento della metà del prezzo al momento dell'ordine e il saldo il giorno 11.10.2022, nonostante la consegna fosse stata prevista per fine settembre 2022; che, a partire dalla predetta data vi fu una fitta corrispondenza per sollecitare la consegna la cui data veniva, di volta in volta, spostata finché non veniva intimata la consegna entro e non oltre il 31.12.2022; infine che la consegna anche entro il termine da ultimo indicato non è più avvenuta.
Tutto ciò premesso, l'istante concludeva chiedendo: “dichiarare parte convenuta inadempiente e, per
l'effetto, risolvere il contratto di acquisto del 5/08/2022 condannando parte convenuta alla restituzione della somma di euro 6.891,50 oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre accessori con attribuzione.”. Non si è costituita in giudizio la società convenuta, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec e pertanto va dichiarata la contumacia di Controparte_1
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Giova ribadire che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto (ma anche per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996). Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Ebbene, parte attrice ha indubbiamente assolto all'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di acquisto del tatami intercorso con la società convenuta, come risulta dall'ordine di acquisto inoltrato alla società convenuta, dalle fatture di acconto e saldo emesse dalla società convenuta e infine dai bonifici di pagamento (cfr. doc. seconde memorie parte attrice). Tale circostanza è stata, altresì, confermata dal teste , escusso in corso di causa, il quale aveva curato Testimone_1 personalmente per conto dell'attore l'acquisto del tatami, ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi sono occupato io di curare l'acquisto per conto di , che è istruttore Parte_1 di arti marziali, di un tatami e, infatti, ho trovato proprio io l'azienda dal quale acquistarlo su internet. a.d.r.: preciso che sono legato da un forte rapporto d'amicizia con l'attore e, poiché in quel momento lui non aveva la possibilità di acquistarlo, io e mia moglie gli abbiamo anticipato la disponibilità per effettuare l'acquisto, provvedendo a effettuare il bonifico delle due trance
d'acquisto proprio mia moglie dal suo conto corrente personale;
(…) a.d.r.: durante l'estate di alcuni anni fa mi misi a cercare su internet queste grandi aziende produttrici di tatami e trovai quest'azienda, che è la più grossa, e mi feci inviare dei campioni;
dopo aver scelto sulla base dei campioni il tipo e il colore del tatami, l'azienda richiese un bonifico per la metà dell'importo e mia moglie vi ha provveduto;
dopo aver effettuato il primo bonifico iniziai a chiamarli per sapere quando sarebbe avvenuta la consegna del tappeto, ma sono spariti e nonostante le mie e-mail e p.e.c. si sono fatti vivi solo dopo che avevo minacciato la denuncia e per richiedere il saldo della fattura, che mia moglie provvide ad effettuare;
a.d.r.: preciso che il tatami non è stato mai consegnato nonostante
l'intervenuto pagamento dell'intera fornitura (…).
Orbene, a fronte della puntuale allegazione da parte dell'attore dell'inadempimento della società convenuta consistente nella omessa consegna del tatami ordinato, la debitrice convenuta, gravata dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; Cass. civ., Sez. Un., 2001, sent. n. 13533), non ha provveduto a fornire la prova del proprio adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
È evidente, quindi, il grave inadempimento di cui si è resa responsabile la convenuta, tenuto conto anche della circostanza che la stessa, non costituendosi in giudizio, non ha potuto dimostrare in alcun modo la consegna della merce per la quale l'odierno attore aveva provveduto al pagamento.
Peraltro, dall'espletata istruttoria è emersa la prova della gravità e imputabilità alla società convenuta dell'allegato inadempimento. In proposito, il teste ha dichiarato che: “a.d.r.: Testimone_1
preciso che successivamente, dopo che era stato già pagato il saldo e dopo diversi mesi, si sono fatti vivi per proporre la sostituzione del tatami scelto con altro di diverso colore e che anche questa proposta è stata accettata dall'attore, ma comunque anche questo diverso tatami non è stato mai consegnato;
a.d.r.: preciso anche che è intervenuto uno scambio epistolare molto concitato con
l'azienda, perche io avevo fatto recensioni negative e loro mi hanno minacciato di querela e, alla fine, mi hanno detto che a causa delle recensione negativa l'ordine era stato bloccato;
a.d.r.: preciso che poi il tatami fu acquistato presso altro fornitore, poichè vi era necessità dell'attore di averlo disponibile per allestire la palestra di imminente apertura;
(…) a.d.r.: preciso che, ad oggi, l'importo che avevo anticipato per l'acquisto del tatami non mi è stato restituito né la società lo ha restituito a
” . Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento del venditore.
Dalla risoluzione del contratto consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., inter alia, Cassazione civile, sez. II, 14/09/2004, n. 18518; Tribunale Bari,
06/02/2015, n. 575), sia un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che, invece, siano state già oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, se l'obbligo restitutorio ha ad oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è, perciò, tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione.
Nel caso che qui ci occupa, è dimostrato che l'attore attraverso l'adempimento del terzo (bonifici effettuati da moglie del teste ) abbia eseguito l'obbligazione di Persona_1 Testimone_1 pagamento a suo carico, così come provato mediante l'allegazione al fascicolo di parte delle contabili di bonifico eseguito in favore della circostanza anche nel corso Controparte_1 CP_2 dell'escussione dal teste . Testimone_1 Pertanto, in applicazione delle norme e dei principi di diritto esposti, la società convenuta va condannata alla restituzione degli importi ricevuti in adempimento del contratto risolto.
In definitiva, la convenuta è tenuta alla restituzione in favore dell'odierno Controparte_1
attore dell'importo di € 6.891,50 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto agli interessi, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cassazione, ordinanza n. 17572/2023)."
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr.ssa Dora Alessia
Limongelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2865/2023, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia Controparte_1
2) accoglie la domanda di risoluzione del contratto di compravendita del 5.08.2022 per inadempimento del venditore;
Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di , di euro 6891,50 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
quantificate complessivamente in Euro 5.341,00 (di cui Euro 5.077,00 per compensi professionali, €
264,00 per esborsi), più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 2865/2023, vertente:
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
4, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla citazione, dall'avv. Antonio Tagliafierro (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, via Seggio, n. C.F._2
112
ATTORE
E
P.IVA in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
corrente in via della Conciliazione, 76, 46100 Mantova (MN)
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 23.5.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 febbraio 2023, , conveniva in Parte_1
giudizio esponendo di aver acquistato il 5.8.2022 dalla società convenuta Controparte_1
380 mq di tatami per un importo complessivo di euro 6.891,50 provvedendo al pagamento della metà del prezzo al momento dell'ordine e il saldo il giorno 11.10.2022, nonostante la consegna fosse stata prevista per fine settembre 2022; che, a partire dalla predetta data vi fu una fitta corrispondenza per sollecitare la consegna la cui data veniva, di volta in volta, spostata finché non veniva intimata la consegna entro e non oltre il 31.12.2022; infine che la consegna anche entro il termine da ultimo indicato non è più avvenuta.
Tutto ciò premesso, l'istante concludeva chiedendo: “dichiarare parte convenuta inadempiente e, per
l'effetto, risolvere il contratto di acquisto del 5/08/2022 condannando parte convenuta alla restituzione della somma di euro 6.891,50 oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre accessori con attribuzione.”. Non si è costituita in giudizio la società convenuta, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec e pertanto va dichiarata la contumacia di Controparte_1
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Giova ribadire che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto (ma anche per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996). Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Ebbene, parte attrice ha indubbiamente assolto all'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di acquisto del tatami intercorso con la società convenuta, come risulta dall'ordine di acquisto inoltrato alla società convenuta, dalle fatture di acconto e saldo emesse dalla società convenuta e infine dai bonifici di pagamento (cfr. doc. seconde memorie parte attrice). Tale circostanza è stata, altresì, confermata dal teste , escusso in corso di causa, il quale aveva curato Testimone_1 personalmente per conto dell'attore l'acquisto del tatami, ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi sono occupato io di curare l'acquisto per conto di , che è istruttore Parte_1 di arti marziali, di un tatami e, infatti, ho trovato proprio io l'azienda dal quale acquistarlo su internet. a.d.r.: preciso che sono legato da un forte rapporto d'amicizia con l'attore e, poiché in quel momento lui non aveva la possibilità di acquistarlo, io e mia moglie gli abbiamo anticipato la disponibilità per effettuare l'acquisto, provvedendo a effettuare il bonifico delle due trance
d'acquisto proprio mia moglie dal suo conto corrente personale;
(…) a.d.r.: durante l'estate di alcuni anni fa mi misi a cercare su internet queste grandi aziende produttrici di tatami e trovai quest'azienda, che è la più grossa, e mi feci inviare dei campioni;
dopo aver scelto sulla base dei campioni il tipo e il colore del tatami, l'azienda richiese un bonifico per la metà dell'importo e mia moglie vi ha provveduto;
dopo aver effettuato il primo bonifico iniziai a chiamarli per sapere quando sarebbe avvenuta la consegna del tappeto, ma sono spariti e nonostante le mie e-mail e p.e.c. si sono fatti vivi solo dopo che avevo minacciato la denuncia e per richiedere il saldo della fattura, che mia moglie provvide ad effettuare;
a.d.r.: preciso che il tatami non è stato mai consegnato nonostante
l'intervenuto pagamento dell'intera fornitura (…).
Orbene, a fronte della puntuale allegazione da parte dell'attore dell'inadempimento della società convenuta consistente nella omessa consegna del tatami ordinato, la debitrice convenuta, gravata dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; Cass. civ., Sez. Un., 2001, sent. n. 13533), non ha provveduto a fornire la prova del proprio adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
È evidente, quindi, il grave inadempimento di cui si è resa responsabile la convenuta, tenuto conto anche della circostanza che la stessa, non costituendosi in giudizio, non ha potuto dimostrare in alcun modo la consegna della merce per la quale l'odierno attore aveva provveduto al pagamento.
Peraltro, dall'espletata istruttoria è emersa la prova della gravità e imputabilità alla società convenuta dell'allegato inadempimento. In proposito, il teste ha dichiarato che: “a.d.r.: Testimone_1
preciso che successivamente, dopo che era stato già pagato il saldo e dopo diversi mesi, si sono fatti vivi per proporre la sostituzione del tatami scelto con altro di diverso colore e che anche questa proposta è stata accettata dall'attore, ma comunque anche questo diverso tatami non è stato mai consegnato;
a.d.r.: preciso anche che è intervenuto uno scambio epistolare molto concitato con
l'azienda, perche io avevo fatto recensioni negative e loro mi hanno minacciato di querela e, alla fine, mi hanno detto che a causa delle recensione negativa l'ordine era stato bloccato;
a.d.r.: preciso che poi il tatami fu acquistato presso altro fornitore, poichè vi era necessità dell'attore di averlo disponibile per allestire la palestra di imminente apertura;
(…) a.d.r.: preciso che, ad oggi, l'importo che avevo anticipato per l'acquisto del tatami non mi è stato restituito né la società lo ha restituito a
” . Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento del venditore.
Dalla risoluzione del contratto consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., inter alia, Cassazione civile, sez. II, 14/09/2004, n. 18518; Tribunale Bari,
06/02/2015, n. 575), sia un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che, invece, siano state già oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, se l'obbligo restitutorio ha ad oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è, perciò, tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione.
Nel caso che qui ci occupa, è dimostrato che l'attore attraverso l'adempimento del terzo (bonifici effettuati da moglie del teste ) abbia eseguito l'obbligazione di Persona_1 Testimone_1 pagamento a suo carico, così come provato mediante l'allegazione al fascicolo di parte delle contabili di bonifico eseguito in favore della circostanza anche nel corso Controparte_1 CP_2 dell'escussione dal teste . Testimone_1 Pertanto, in applicazione delle norme e dei principi di diritto esposti, la società convenuta va condannata alla restituzione degli importi ricevuti in adempimento del contratto risolto.
In definitiva, la convenuta è tenuta alla restituzione in favore dell'odierno Controparte_1
attore dell'importo di € 6.891,50 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto agli interessi, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cassazione, ordinanza n. 17572/2023)."
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr.ssa Dora Alessia
Limongelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2865/2023, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia Controparte_1
2) accoglie la domanda di risoluzione del contratto di compravendita del 5.08.2022 per inadempimento del venditore;
Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di , di euro 6891,50 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
quantificate complessivamente in Euro 5.341,00 (di cui Euro 5.077,00 per compensi professionali, €
264,00 per esborsi), più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli