TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 715 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 715 /2021
Oggi, 08/10/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- Per parte ricorrente l'avv. Cinzia Corti;
- Per parte convenuta l'avv. Luca Mastronardi;
- Per parte l'avv. De Marco;
CP_1
- Per l'avv. Eleonora Prosperi in sostituzione dell'avv. Poggiali;
Controparte_2
- Per l'avv. Giovanna Signore in sostituzione dell'avv. Parducci. CP_3
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Corti si riporta al ricorso insistendo per l'accoglimento del ricorso nei confronti del datore di lavoro, di cui ritiene provata la responsabilità, non avendo rilievi sulla CTU effettuata. Insiste inoltre nella quantificazione alla luce dell'assenza di contestazione specifica.
L'avv. Mastronardi si riporta integralmente all'atto di costituzione e risposta e verbale. Contesta la riconducibilità soggettiva della causazione dell'infortunio alla propria assistita, sotto il profilo della colpa, non potendosi assumere la sussistenza di una responsabilità meramente oggettiva. Si riporta quindi alle criticità già espresse in punto di violazione della regola cautelare violata (art. 122 all. 16 d.lgs.
81/2008), di cui sostiene la genericità e l'assenza di una norma di riferimento in punto di misura minima di appoggio nei ponteggi metallici (diversamente dal ponteggio in legno). Sostiene quindi l'assenza di norma circa le criticità riscontrate in sede di indagini. Contesta quindi l'assenza di negligenza, anche a fronte della presenza di documenti (i.e. che attestano la sussistenza delle competenze professionali specifiche – Pimus – attestazione sottoscritta dal progettista circa la sicurezza del ponteggio realizzato dalle cadute – figura del preposto). Esclusa quindi l'ipotesi di manomissione del ponteggio stante le contraddizioni in punto (da ascriversi nel caso ad un'abnorme condotta dei lavoratori), sottolinea come si siano alternate anche figure professionali atte a vigilare e nessuna contestazione circa la difformità del posizionamento del ponteggio è stata segnalata. Assume quindi il pieno assolvimento dell'obbligo di diligenza anche in punto di prevedibilità dell'evento circa le scelte gestionali effettuate. Assume quindi la riconducibilità dell'infortunio al caso fortuito o forza maggiore, oppure ad evento di manomissione non oggetto di segnalazione e che pertanto non rende la stessa ascrivibile a responsabilità della convenuta.
L'avv. De Marco, in via preliminare, si riporta agli atti ed alla comparsa di costituzione, chiedendo accogliersi il difetto di legittimazione passiva. Si riporta ai risultati dell'istruttoria circa l'effettiva manomissione del ponteggio, che comunque è stato consegnato con una certificazione circa la sua idoneità a prevenire il rischio di infortunio come quello verificatosi. Deduce, pertanto, che l'obbligo di diligenza si è esaurita con la consegna del ponteggio e, pertanto, esclude qualsivoglia responsabilità. Si riporta alle dichiarazioni testimoniali circa l'assenza di personale responsabile al momento, che non risulta essere stato sentito nell'immediatezza delle indagini.
L'avv. Signori si associa alle deduzioni difensive e contesta le deduzioni in punto di alterazione del ponteggio, in quanto le testimonianze sono state discordi tra loro, anche in punto di associazione della difformità con il punto di caduta. Si riporta alle notazioni in punto di assenza di una norma specifica circa la conformazione del ponteggio. Per completezza, si riporta alle proprie contestazioni in punto di danno sofferto dai lavoratori, con esclusione della componente del danno non patrimoniale sub specie di danno morale.
L'avv. Prosperi si riporta ai propri atti, anche in punto di assenza di regolarità del rapporto di assicurativo della (tenuto conto della produzione in atti). Si associa comunque alle Parte_1 difese svolte dalla alla luce dell'alterazione avvenuta. Pt_1
L'avv. Corti replica sostenendo l'inidoneità in re ipsa del ponteggio, atteso l'infortunio occorso.
Richiama la norma circa l'obbligo del datore di lavoro di fornire al datore di lavoro le attrezzature necessarie. Si riporta alle criticità della condotta del preposto, rispetto alla quale si riporta alle eccezioni dell'incapacità a testimoniare. Si riporta alle conclusioni della giurisprudenza circa l'onere di dimostrare il superamento del danno civilistico e, comunque, alla CTU depositata circa il danno alla capacità lavorativa specifica.
L'avv. Mastronardi assume che la deduzione dell'inidoneità in re ipsa non si collega comunque ad una violazione specifica della normativa, come attestata dalle varie certificazioni in atti circa la conformità a normativa del ponteggio, che vengono rimarcate. Sottolinea quindi la genericità e il mancato riferimento ad una norma specifica che si assume violata.
L'avv. De Marco si riporta alle certificazioni ed ai sopralluoghi effettuate dalle attività pubbliche, che pertanto rende non accoglibile la deduzione circa l'inidoneità in re ipsa del ponteggio. Concorda con l'avv. Mastronardi circa la mancata individuazione della norma violata.
L'avv. Signori in ordine al quantum si riporta alle contestazioni specifiche effettuate nella comparsa di costituzione. Per il resto si riporta alle conclusioni.
Pag. 2 di 5 L'avv. Corti rimarca il riparto dell'onere della prova circa l'assolvimento dell'obbligo di diligenza, an e quantum del danno occorso.
Le controparti si riportano alle certificazioni in atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni, che si dà per letto in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.30.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 715 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti;
Parte_2
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_4 Controparte_5 patrocinio dell'avv. Luca Mastronardi;
Parte resistente con l'intervento di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosina De CP_6
Marco; in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_7 patrocinio dell'avv. Mario Parducci;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_7 patrocinio dell'avv. Giancarlo Poggiali.
Terzi chiamati
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
Pag. 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della CTU medico legale, liquidate come da separato decreto, a carico dell'istituto ricorrente.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 715 /2021
Oggi, 08/10/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- Per parte ricorrente l'avv. Cinzia Corti;
- Per parte convenuta l'avv. Luca Mastronardi;
- Per parte l'avv. De Marco;
CP_1
- Per l'avv. Eleonora Prosperi in sostituzione dell'avv. Poggiali;
Controparte_2
- Per l'avv. Giovanna Signore in sostituzione dell'avv. Parducci. CP_3
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Corti si riporta al ricorso insistendo per l'accoglimento del ricorso nei confronti del datore di lavoro, di cui ritiene provata la responsabilità, non avendo rilievi sulla CTU effettuata. Insiste inoltre nella quantificazione alla luce dell'assenza di contestazione specifica.
L'avv. Mastronardi si riporta integralmente all'atto di costituzione e risposta e verbale. Contesta la riconducibilità soggettiva della causazione dell'infortunio alla propria assistita, sotto il profilo della colpa, non potendosi assumere la sussistenza di una responsabilità meramente oggettiva. Si riporta quindi alle criticità già espresse in punto di violazione della regola cautelare violata (art. 122 all. 16 d.lgs.
81/2008), di cui sostiene la genericità e l'assenza di una norma di riferimento in punto di misura minima di appoggio nei ponteggi metallici (diversamente dal ponteggio in legno). Sostiene quindi l'assenza di norma circa le criticità riscontrate in sede di indagini. Contesta quindi l'assenza di negligenza, anche a fronte della presenza di documenti (i.e. che attestano la sussistenza delle competenze professionali specifiche – Pimus – attestazione sottoscritta dal progettista circa la sicurezza del ponteggio realizzato dalle cadute – figura del preposto). Esclusa quindi l'ipotesi di manomissione del ponteggio stante le contraddizioni in punto (da ascriversi nel caso ad un'abnorme condotta dei lavoratori), sottolinea come si siano alternate anche figure professionali atte a vigilare e nessuna contestazione circa la difformità del posizionamento del ponteggio è stata segnalata. Assume quindi il pieno assolvimento dell'obbligo di diligenza anche in punto di prevedibilità dell'evento circa le scelte gestionali effettuate. Assume quindi la riconducibilità dell'infortunio al caso fortuito o forza maggiore, oppure ad evento di manomissione non oggetto di segnalazione e che pertanto non rende la stessa ascrivibile a responsabilità della convenuta.
L'avv. De Marco, in via preliminare, si riporta agli atti ed alla comparsa di costituzione, chiedendo accogliersi il difetto di legittimazione passiva. Si riporta ai risultati dell'istruttoria circa l'effettiva manomissione del ponteggio, che comunque è stato consegnato con una certificazione circa la sua idoneità a prevenire il rischio di infortunio come quello verificatosi. Deduce, pertanto, che l'obbligo di diligenza si è esaurita con la consegna del ponteggio e, pertanto, esclude qualsivoglia responsabilità. Si riporta alle dichiarazioni testimoniali circa l'assenza di personale responsabile al momento, che non risulta essere stato sentito nell'immediatezza delle indagini.
L'avv. Signori si associa alle deduzioni difensive e contesta le deduzioni in punto di alterazione del ponteggio, in quanto le testimonianze sono state discordi tra loro, anche in punto di associazione della difformità con il punto di caduta. Si riporta alle notazioni in punto di assenza di una norma specifica circa la conformazione del ponteggio. Per completezza, si riporta alle proprie contestazioni in punto di danno sofferto dai lavoratori, con esclusione della componente del danno non patrimoniale sub specie di danno morale.
L'avv. Prosperi si riporta ai propri atti, anche in punto di assenza di regolarità del rapporto di assicurativo della (tenuto conto della produzione in atti). Si associa comunque alle Parte_1 difese svolte dalla alla luce dell'alterazione avvenuta. Pt_1
L'avv. Corti replica sostenendo l'inidoneità in re ipsa del ponteggio, atteso l'infortunio occorso.
Richiama la norma circa l'obbligo del datore di lavoro di fornire al datore di lavoro le attrezzature necessarie. Si riporta alle criticità della condotta del preposto, rispetto alla quale si riporta alle eccezioni dell'incapacità a testimoniare. Si riporta alle conclusioni della giurisprudenza circa l'onere di dimostrare il superamento del danno civilistico e, comunque, alla CTU depositata circa il danno alla capacità lavorativa specifica.
L'avv. Mastronardi assume che la deduzione dell'inidoneità in re ipsa non si collega comunque ad una violazione specifica della normativa, come attestata dalle varie certificazioni in atti circa la conformità a normativa del ponteggio, che vengono rimarcate. Sottolinea quindi la genericità e il mancato riferimento ad una norma specifica che si assume violata.
L'avv. De Marco si riporta alle certificazioni ed ai sopralluoghi effettuate dalle attività pubbliche, che pertanto rende non accoglibile la deduzione circa l'inidoneità in re ipsa del ponteggio. Concorda con l'avv. Mastronardi circa la mancata individuazione della norma violata.
L'avv. Signori in ordine al quantum si riporta alle contestazioni specifiche effettuate nella comparsa di costituzione. Per il resto si riporta alle conclusioni.
Pag. 2 di 5 L'avv. Corti rimarca il riparto dell'onere della prova circa l'assolvimento dell'obbligo di diligenza, an e quantum del danno occorso.
Le controparti si riportano alle certificazioni in atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni, che si dà per letto in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.30.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 715 / 2021 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti;
Parte_2
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_4 Controparte_5 patrocinio dell'avv. Luca Mastronardi;
Parte resistente con l'intervento di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosina De CP_6
Marco; in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_7 patrocinio dell'avv. Mario Parducci;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_7 patrocinio dell'avv. Giancarlo Poggiali.
Terzi chiamati
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
Pag. 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della CTU medico legale, liquidate come da separato decreto, a carico dell'istituto ricorrente.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 5 di 5