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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21873 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. GATTI LORENZO, Controparte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia n. 38;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. SALVONI ALESSANDRO, Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Passione n. 2;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 13.627,40, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per lavori edili compiuti nell'immobile di Milano, via Giovanni Cadolini n. 3.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto, allegando come il convenuto opposto intervenne nell'immobile di via Giovanni Cadolini n. 3, secondo piano, di proprietà dell'opponente in quanto, già appaltatore dell'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile soprastante, sito al terzo piano, di proprietà Ferraro, causò gravi danni all'intonaco del soffitto dell'appartamento del secondo piano (che il 28 febbraio 2022 rovinò addirittura sul pavimento in ampia porzione), danni che provvide a rimediare tramite rifacimento. Ha dunque affermato che il documento sottoscritto dall'opponente ove sono indicati i lavori eseguiti e il relativo valore
(indicazione peraltro erronea in eccesso) era destinato a essere sottoposto all'assicuratore
1 dell'opposto per la richiesta di indennizzo da parte dell'opposto medesimo, e non invece a riconoscere fatti dai quali potesse sorgere un debito dell'opponente.
Su tali basi l'opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato;
in via subordinata e riconvenzionale, ove venisse accertato un qualche credito dell'opposto, perché questi sia condannato al risarcimento del danno causato all'immobile di proprietà dell'opponente nel corso dei lavori di c.d. ristrutturazione dell'immobile di proprietà Ferraro al terzo piano.
Il convenuto opposto, tempestivamente costituitosi nel giudizio di opposizione, non ha negato che, nel corso dell'opera di demolizione dell'appartamento soprastante, si distaccò una porzione di circa
1,5 m2 dell'intonaco dal soffitto della proprietà ; ha tuttavia precisato come, preso atto CP_1 del pessimo stato di conservazione dell'intonaco a soffitto nell'intero appartamento dell'opponente, questi decise di affidare al convenuto opposto l'incarico di rifacimento dell'intero soffitto, anche in zone che non furono in alcun modo danneggiate dai lavori all'appartamento del terzo piano. Sulla precisazione che l'assicuratore dell'opposto, effettivamente richiesto dell'indennizzo, rifiutò di pagarlo, il convenuto opposto ha insistito nella propria pretesa creditoria, affermando in giudizio come anche il crollo della porzione dell'intonaco non dipese dal fatto dell'opposto -che si limitò a demolire muri non portanti e pavimenti tramite una mazzetta- bensì dal preesistente stato di ammaloramento.
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., tenuta il 24 ottobre 2023, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, il quale risulterebbe cancellato dal Registro delle imprese a far data dal 2 agosto 2023.
La causa è stata istruita tramite l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opposto, sui capitoli all'uopo dedotti dall'opponente e ammessi, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla totale fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è integralmente fondata, come di seguito.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” sollevata dall'opponente: in verità, risulta dalla visura prodotta dallo stesso opponente come il convenuto opposto sia una società costituita in base a leggi di altro Stato e che, in data 28 luglio-2 agosto 2023, esso si limitò a iscrivere a Registro la chiusura di un'unità locale. A fronte della contestazione del convenuto opposto e della produzione, da parte sua, di una visura camerale rumena, non vi sono elementi per ritenere che la persona giuridica opposta sia estinta in corso di opposizione (circostanza da cui, peraltro, non deriverebbe l'inammissibilità, in rito, della domanda monitoria, bensì la necessità di regolarizzare il
2 contraddittorio con il soggetto che eventualmente le succeda per legge).
Nel merito, come detto, la domanda monitoria è infondata, come reso evidente dalle dichiarazioni rese dal medesimo convenuto opposto: ante causam al proprio assicuratore (doc. 4 opposto) e in corso di causa in sede di interrogatorio formale.
Con la comparsa di risposta parte opposta ha prodotto in causa il proprio doc. 4, qualificandolo come
“denuncia del sinistro alla assicurazione AXA”. In tale lettera, datata 7 marzo 2022 (una settimana dopo il sinistro) si legge quanto segue: «[…] Le lavroazioni che stiamo facendo consistono nella demolizione e riscotruzione di pareti interne non portanti e di rimozione di pavimento e sottofondo per il rifaciento impianti. Durante tali lavorazioni le vibrazioni dovute le domolizioni hanno creato un considerevole danno all'appartamento al piano di sotto, infatti (come ampliamente documetabile) si è distaccata una grande porzione di intonaco dal soffitto del soggiorno che è crollata sul divano sul qual fino a qualche secondo prima era seduto il proprietario. Sono stato immediatamente chiamato e ho potuto solo constatare la gravità della situazione infatti le vibrazioni hanno generato il distacco di praticamente tutto l'intonaco del soggiorno, della camera da letto e del corridoio bagno compreso. Ad eseguire questo tipo di lavorazione, proprio per la sua delitatezza, sono stato io personalmente. Ho dovuto provvedere immediatamente alla rimozione di tutto il resto dell'intonaco pericolante ma non ancora caduto per mettere in sicurezza i locali. Ho inizato dal soggiorno rimuovendo tutte le parti (corrispondenti al 95% dell superficie) per poi procedere al rifacimento dell'intonaco nuovo prima e della rasatura a gesso oltre all'imbiancatura dopo. Per poter consentire al proprietario di poter rimanere in casa abbiamo deciso di fae il lavoro in due tempi, infaƫti per poter consentire l'utilizzo della camera da letto ho dovuto provvedere a puntellare il soffitto con delle foderere applicate a plafone per stabilizzare tutto l'intonaco che si è visibilmente rigonfiato ed è prossimo al distacco se non messo in sicurezza. Dovrò quindi procedere anche per la camera, corridoio e bagno con lo stesso tipo di intervento fatto per il soggiorno […]» (errori di ortografia nell'originale).
Nei rapporti con il proprio assicuratore, il convenuto opposto ha dunque dichiarato di essere responsabile dell'ammaloramento del soffitto di tutta l'immobile sottostante (le vibrazioni hanno generato il distacco di praticamente tutto l'intonaco del soggiorno, della camera da letto e del corridoio bagno compreso), non solo della limitata porzione crollata a pavimento.
La confessione stragiudiziale al terzo di cui all'art. 2735 c.c. è stata confermata in giudizio in sede di interrogatorio formale ai sensi dell'art. 2733 c.c. all'udienza dell'11 marzo 2024: «Confermo quanto indicato nella denuncia fatta all'assicurazione. Questi danni sono avvenuti in concomitanza dei lavori che stavo realizzando nell'appartamento soprastante». Alla dichiarazione confessoria, la parte ha aggiunto quanto segue: «Successivamente a seguito delle verifiche che sono state fatte dal perito
3 dell'assicurazione si è accertato che l'intonaco è caduto in quanto vecchio e non a seguito dei lavori che stavo realizzando. I danni erano locati solo in soggiorno / cucina e non in tutto l'appartamento».
Trattasi di aggiunta tesa a infirmare l'efficacia del fatto confessato, aggiunta attinente fatti contestati dall'opponente: essa ha dunque l'effetto di degradare la confessione a mezzo di prova prudentemente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2734 c.c..
In verità, proprio la sequenza temporale dei fatti così come allegati dal convenuto opposto rende infondata la sua domanda: a seguito del sinistro del 28 febbraio 2022, egli denunciò l'accaduto all'assicuratore (lettera del 7 marzo 2022); formò con l'opponente il documento “Elenco lavori eseguiti presso l'appartamento del sig. ” in data 12 aprile 2022, che reca, Controparte_1 nella copia rilasciata all'opponente, la seguente significativa precisazione: «LA PRESENTE
RELAZIONE È REDATTA AI SOLI FINI ASSICURATIVI» (doc. 26 opponente); ricevette il 31 maggio
2022 (doc. 6 opposto) dall'assicuratore il diniego all'indennizzo, motivato sulla generica “mancanza dell'accidentalità” e sulla specifica esclusione di cui alla clausola n. 22, punto n. 22, delle condizioni generali di assicurazione (rimaste ignote in causa).
In diritto, la vicenda può dunque essere ricostruita come segue: l'appaltatore, in linea di principio responsabile dei danni causati a terzi nel compimento dell'opera, ricevette la denuncia del sinistro e formulò a propria volta denuncia all'assicuratore, non contestando l'avversa attribuzione di responsabilità ma anzi ivi affermando di essere responsabile dello stato precario dell'intonaco di tutto il soffitto dell'appartamento di proprietà ; l'appaltatore, obbligato al risarcimento del CP_1 danno, ritenne di provvedervi in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., con l'accordo del danneggiato;
all'esito, fu redatto l'elenco dei lavori eseguiti, da consegnarsi all'assicuratore;
l'assicuratore negò l'indennizzo.
In questo quadro, è dunque palesemente infondata la pretesa del convenuto opposto di mutare il titolo dell'intervento rimediale sull'immobile dopo la sua esecuzione, trasformando l'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, prestato come detto in forma specifica, nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale di facere, che gli darebbe diritto al corrispettivo, e ciò prendendo a motivo i successivi accertamenti compiuti dall'assicuratore (di cui, in ogni caso, non vi è evidenza in causa, se non nell'esito di cui al doc. 5 opposto).
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale subordinata dell'opponente è assorbita dal rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 31 maggio 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 5215/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 21 marzo 2023 e notificato l'8 maggio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 4.597,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 28 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. GATTI LORENZO, Controparte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia n. 38;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. SALVONI ALESSANDRO, Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Passione n. 2;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 13.627,40, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per lavori edili compiuti nell'immobile di Milano, via Giovanni Cadolini n. 3.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto, allegando come il convenuto opposto intervenne nell'immobile di via Giovanni Cadolini n. 3, secondo piano, di proprietà dell'opponente in quanto, già appaltatore dell'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile soprastante, sito al terzo piano, di proprietà Ferraro, causò gravi danni all'intonaco del soffitto dell'appartamento del secondo piano (che il 28 febbraio 2022 rovinò addirittura sul pavimento in ampia porzione), danni che provvide a rimediare tramite rifacimento. Ha dunque affermato che il documento sottoscritto dall'opponente ove sono indicati i lavori eseguiti e il relativo valore
(indicazione peraltro erronea in eccesso) era destinato a essere sottoposto all'assicuratore
1 dell'opposto per la richiesta di indennizzo da parte dell'opposto medesimo, e non invece a riconoscere fatti dai quali potesse sorgere un debito dell'opponente.
Su tali basi l'opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato;
in via subordinata e riconvenzionale, ove venisse accertato un qualche credito dell'opposto, perché questi sia condannato al risarcimento del danno causato all'immobile di proprietà dell'opponente nel corso dei lavori di c.d. ristrutturazione dell'immobile di proprietà Ferraro al terzo piano.
Il convenuto opposto, tempestivamente costituitosi nel giudizio di opposizione, non ha negato che, nel corso dell'opera di demolizione dell'appartamento soprastante, si distaccò una porzione di circa
1,5 m2 dell'intonaco dal soffitto della proprietà ; ha tuttavia precisato come, preso atto CP_1 del pessimo stato di conservazione dell'intonaco a soffitto nell'intero appartamento dell'opponente, questi decise di affidare al convenuto opposto l'incarico di rifacimento dell'intero soffitto, anche in zone che non furono in alcun modo danneggiate dai lavori all'appartamento del terzo piano. Sulla precisazione che l'assicuratore dell'opposto, effettivamente richiesto dell'indennizzo, rifiutò di pagarlo, il convenuto opposto ha insistito nella propria pretesa creditoria, affermando in giudizio come anche il crollo della porzione dell'intonaco non dipese dal fatto dell'opposto -che si limitò a demolire muri non portanti e pavimenti tramite una mazzetta- bensì dal preesistente stato di ammaloramento.
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., tenuta il 24 ottobre 2023, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, il quale risulterebbe cancellato dal Registro delle imprese a far data dal 2 agosto 2023.
La causa è stata istruita tramite l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opposto, sui capitoli all'uopo dedotti dall'opponente e ammessi, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla totale fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è integralmente fondata, come di seguito.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” sollevata dall'opponente: in verità, risulta dalla visura prodotta dallo stesso opponente come il convenuto opposto sia una società costituita in base a leggi di altro Stato e che, in data 28 luglio-2 agosto 2023, esso si limitò a iscrivere a Registro la chiusura di un'unità locale. A fronte della contestazione del convenuto opposto e della produzione, da parte sua, di una visura camerale rumena, non vi sono elementi per ritenere che la persona giuridica opposta sia estinta in corso di opposizione (circostanza da cui, peraltro, non deriverebbe l'inammissibilità, in rito, della domanda monitoria, bensì la necessità di regolarizzare il
2 contraddittorio con il soggetto che eventualmente le succeda per legge).
Nel merito, come detto, la domanda monitoria è infondata, come reso evidente dalle dichiarazioni rese dal medesimo convenuto opposto: ante causam al proprio assicuratore (doc. 4 opposto) e in corso di causa in sede di interrogatorio formale.
Con la comparsa di risposta parte opposta ha prodotto in causa il proprio doc. 4, qualificandolo come
“denuncia del sinistro alla assicurazione AXA”. In tale lettera, datata 7 marzo 2022 (una settimana dopo il sinistro) si legge quanto segue: «[…] Le lavroazioni che stiamo facendo consistono nella demolizione e riscotruzione di pareti interne non portanti e di rimozione di pavimento e sottofondo per il rifaciento impianti. Durante tali lavorazioni le vibrazioni dovute le domolizioni hanno creato un considerevole danno all'appartamento al piano di sotto, infatti (come ampliamente documetabile) si è distaccata una grande porzione di intonaco dal soffitto del soggiorno che è crollata sul divano sul qual fino a qualche secondo prima era seduto il proprietario. Sono stato immediatamente chiamato e ho potuto solo constatare la gravità della situazione infatti le vibrazioni hanno generato il distacco di praticamente tutto l'intonaco del soggiorno, della camera da letto e del corridoio bagno compreso. Ad eseguire questo tipo di lavorazione, proprio per la sua delitatezza, sono stato io personalmente. Ho dovuto provvedere immediatamente alla rimozione di tutto il resto dell'intonaco pericolante ma non ancora caduto per mettere in sicurezza i locali. Ho inizato dal soggiorno rimuovendo tutte le parti (corrispondenti al 95% dell superficie) per poi procedere al rifacimento dell'intonaco nuovo prima e della rasatura a gesso oltre all'imbiancatura dopo. Per poter consentire al proprietario di poter rimanere in casa abbiamo deciso di fae il lavoro in due tempi, infaƫti per poter consentire l'utilizzo della camera da letto ho dovuto provvedere a puntellare il soffitto con delle foderere applicate a plafone per stabilizzare tutto l'intonaco che si è visibilmente rigonfiato ed è prossimo al distacco se non messo in sicurezza. Dovrò quindi procedere anche per la camera, corridoio e bagno con lo stesso tipo di intervento fatto per il soggiorno […]» (errori di ortografia nell'originale).
Nei rapporti con il proprio assicuratore, il convenuto opposto ha dunque dichiarato di essere responsabile dell'ammaloramento del soffitto di tutta l'immobile sottostante (le vibrazioni hanno generato il distacco di praticamente tutto l'intonaco del soggiorno, della camera da letto e del corridoio bagno compreso), non solo della limitata porzione crollata a pavimento.
La confessione stragiudiziale al terzo di cui all'art. 2735 c.c. è stata confermata in giudizio in sede di interrogatorio formale ai sensi dell'art. 2733 c.c. all'udienza dell'11 marzo 2024: «Confermo quanto indicato nella denuncia fatta all'assicurazione. Questi danni sono avvenuti in concomitanza dei lavori che stavo realizzando nell'appartamento soprastante». Alla dichiarazione confessoria, la parte ha aggiunto quanto segue: «Successivamente a seguito delle verifiche che sono state fatte dal perito
3 dell'assicurazione si è accertato che l'intonaco è caduto in quanto vecchio e non a seguito dei lavori che stavo realizzando. I danni erano locati solo in soggiorno / cucina e non in tutto l'appartamento».
Trattasi di aggiunta tesa a infirmare l'efficacia del fatto confessato, aggiunta attinente fatti contestati dall'opponente: essa ha dunque l'effetto di degradare la confessione a mezzo di prova prudentemente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2734 c.c..
In verità, proprio la sequenza temporale dei fatti così come allegati dal convenuto opposto rende infondata la sua domanda: a seguito del sinistro del 28 febbraio 2022, egli denunciò l'accaduto all'assicuratore (lettera del 7 marzo 2022); formò con l'opponente il documento “Elenco lavori eseguiti presso l'appartamento del sig. ” in data 12 aprile 2022, che reca, Controparte_1 nella copia rilasciata all'opponente, la seguente significativa precisazione: «LA PRESENTE
RELAZIONE È REDATTA AI SOLI FINI ASSICURATIVI» (doc. 26 opponente); ricevette il 31 maggio
2022 (doc. 6 opposto) dall'assicuratore il diniego all'indennizzo, motivato sulla generica “mancanza dell'accidentalità” e sulla specifica esclusione di cui alla clausola n. 22, punto n. 22, delle condizioni generali di assicurazione (rimaste ignote in causa).
In diritto, la vicenda può dunque essere ricostruita come segue: l'appaltatore, in linea di principio responsabile dei danni causati a terzi nel compimento dell'opera, ricevette la denuncia del sinistro e formulò a propria volta denuncia all'assicuratore, non contestando l'avversa attribuzione di responsabilità ma anzi ivi affermando di essere responsabile dello stato precario dell'intonaco di tutto il soffitto dell'appartamento di proprietà ; l'appaltatore, obbligato al risarcimento del CP_1 danno, ritenne di provvedervi in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., con l'accordo del danneggiato;
all'esito, fu redatto l'elenco dei lavori eseguiti, da consegnarsi all'assicuratore;
l'assicuratore negò l'indennizzo.
In questo quadro, è dunque palesemente infondata la pretesa del convenuto opposto di mutare il titolo dell'intervento rimediale sull'immobile dopo la sua esecuzione, trasformando l'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, prestato come detto in forma specifica, nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale di facere, che gli darebbe diritto al corrispettivo, e ciò prendendo a motivo i successivi accertamenti compiuti dall'assicuratore (di cui, in ogni caso, non vi è evidenza in causa, se non nell'esito di cui al doc. 5 opposto).
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale subordinata dell'opponente è assorbita dal rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 31 maggio 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 5215/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 21 marzo 2023 e notificato l'8 maggio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 4.597,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 28 marzo 2025.
Il Giudice
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