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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1146/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 09.03.2025 da
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA EVASIO MARIA ASPESI e MARIA CRISTINA MARRAPODI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CRISTINA TORRETTA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti rispetto al figlio minorenne post sentenza parziale di divorzio n. 1632/2022 pubblicata in data 28.11.2022.
CONCLUSIONI: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scritte depositate in data 15/16.04.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“1. Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne Per_1 2. Disporsi il collocamento del minore presso la casa coniugale di Gallarate (VA) Via delle Rose n.2 che resterà assegnata alla sig.ra con quanto l'arreda; CP_1
3. Il Sig. potrà tenere con sé il bambino a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario Pt_1
scolastico fino al lunedì successivo quando il padre lo accompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale starà col papà dal termine dell'orario scolastico con pernottamento presso lo stesso ed il mattino Per_1
successivo il padre si occuperà di portarlo a scuola o presso l'abitazione materna entro le 9:00 e/o comunque all'orario concordato compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori;
4. Durante le festività natalizie il minore, seguendo la regola dell'alternanza, starà con un genitore dal
23.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12 al 06.01. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Le festività religiose/civili saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il minore potrà stare col padre almeno 21 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre;
5. Il padre ogni giorno potrà contattare telefonicamente il minore rispettando gli impegni scolastici ed i tempi di riposo del minore e, pertanto, preferibilmente, nella fascia oraria dalle 17,00 alle 20,00;
6. Il padre parteciperà al mantenimento di versando l'importo mensile di € 500,00 entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT, a far tempo dalla domanda giudiziaria;
7. Il padre corrisponderà il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo Corte d'Appello di Milano in vigore oltre al 70% del costo della refezione scolastica, ciò dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà la presente causa;
8. Le parti si impegnano a continuare ad accantonare in favore del figlio, su conto corrente cointestato,
l'importo ricevuto a titolo di Assegno Unico spettante a;
Per_1
9. Le parti concordano di mantenere il supporto psicologico in favore di;
Per_1
10. Il padre si impegna a trasferire al figlio minorenne il diritto di proprietà sull'immobile già Per_1
casa coniugale entro 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà la presente causa.
Inoltre, il Sig. dichiara che resteranno esclusivamente a proprio carico le residue rate dei mutui Pt_1
ipotecari (finanziamenti n. 4351207 e n. 4351210 presso Unicredit Banca, scad. Settembre 2043) contratti a proprio nome per l'acquisto del suddetto immobile, le spese straordinarie relative a detto immobile sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , nonché tutti i costi relativi al Per_1
trasferimento del diritto di proprietà piena ed esclusiva al figlio ivi compresi quelli per l'estinzione dell'ipoteca e quelli connessi al rilascio della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare;
Pag. 2 di 9 11. Il Sig. si impegna a versare alla sig.ra , entro 1 (uno) Parte_2 CP_1
mese dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà la presente causa, la somma di € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa relativa alla sentenza n.277/2019 Tribunale penale di Busto Arsizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28.11.2022 è stata pubblicata la sentenza parziale a mezzo della quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 28.05.2015 in Carimate (CO).
***
L'odierno thema decidendum investe la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi rispetto al figlio minorenne , nato il [...]. Per_1
***
In data 13.03.2018 è stata omologata, da questo Tribunale, la separazione consensuale dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento congiunto di , il suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, assegnatale, ubicata in
Gallarate (VA), Via delle Rose n. 2, di proprietà esclusiva del ricorrente e la quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di nell'importo Per_1
mensile di € 375,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per il minore.
Con ricorso depositato in data 09.03.2022, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la pronuncia divorzile e la conferma delle condizioni della separazione.
Costituendosi in giudizio in data 24.04.2022 la resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha chiesto, tra l'altro, disporre CTU psicologica al fine di accertare il miglior regime di affidamento del minore e di frequentazione del genitore non collocatario e, tra l'altro, ha allegato che a mezzo della sentenza penale n. 277/19 datata 18.03.2019 il ricorrente è stato condannato per i reati commessi in suo danno, alla presenza del minore, tra l'altro, alla pena di mesi 4, giorni 29 di reclusione, divenuta definitiva.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 29.09.2022, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale dei coniugi.
All'udienza celebrata in data 23.11.2022, tra l'altro, le parti hanno chiesto un rinvio per verificare l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità iniziato nel mese di
Pag. 3 di 9 settembre 2022 presso il Centro Davide in Busto Arsizio e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo parziale per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio che prevede: * l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore
; * l'assegnazione della casa coniugale sita in Gallarate, Via delle Rose n.2, con Per_1
quanto l'arreda, alla resistente quale genitore collocatario del figlio minore;
* Per_1
(fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno siglare anche con l'ausilio dei professionisti cui si sono rivolti) la frequentazione del figlio da parte del genitore non collocatario (padre) a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino al lunedì successivo quando il padre lo accompagnerà a scuola e un pomeriggio infrasettimanale dal termine dell'orario scolastico sino al mattino successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 09:00 e/o comunque all'orario concordato compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
durante le festività natalizie il minore, secondo la regola dell'alternanza, starà con un genitore dal 23.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12 al 06.01; le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
le festività religiose/civili saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre ogni giorno potrà contattare telefonicamente il minore rispettando gli impegni scolastici e i tempi di riposo del minore e, pertanto, preferibilmente, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00; * versamento alla madre da parte del padre dell'importo mensile di € 403,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, * ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie di , Per_1
individuate secondo i criteri indicati nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza celebrata in data 27.04.2023, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di trarre beneficio dal percorso congiunto di sostegno alla genitorialità avviato e di essere tornato a vivere presso l'abitazione materna;
la resistente ha chiesto disporsi un'indagine sulle condizioni patrimoniali/reddituali della controparte alla luce della cospicua eredità pervenuta al ricorrente alla morte del padre in data 06.11.2020 e della vendita di parte degli immobili ereditati in Gallarate, Via Carlo Noè.
Pag. 4 di 9 Dalla relazione a firma della Dott.ssa offerta dalla resistente in data 03.10.2023 è Per_2
emerso che:
Dalla relazione psicodiagnostica di a firma della Dott.ssa depositata Per_1 Per_3
in data 03.10.2024 è emerso:
Pag. 5 di 9 All'udienza celebrata in data 04.10.2023, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di essere disposto ad affrontare il percorso di coordinazione genitoriale suggerito dalla dott.ssa di non avere avviato alcun percorso di sostegno psicologico individuale, di essere Per_2
disponibile a offrire a il percorso di sostegno psicologico suggerito dalla dott.ssa Per_1
, di avere venduto in data 24.07.2023 l'immobile sito in Gallarate, Via Carlo Per_3
Noè 2, ereditato pro quota dal padre (deceduto in data 06.11.2020) al prezzo di €
Pag. 6 di 9 330.000,00, incassato integralmente e di essere intenzionato a reinvestire detta somma nell'acquisto di altro immobile. La resistente ha dichiarato di essere favorevole a intraprendere un percorso di sostegno psicologico per sé e per il minore e il percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa che si è dichiarata a tanto disponibile o Per_2
presso altro centro e che l'importo dell'assegno unico di € 220,00 mensili viene accantonato su c/c cointestato quale forma di risparmio per . Per_1
All'udienza celebrata in data 07.02.2024 il giudice relatore ha preso atto dei benefici che i cambiamenti suggeriti dalla dott.ssa Cristina Bianchi, hanno portato a , Pt_3 Per_1
e che
All'udienza celebrata in data 03.04.2024 il Giudice relatore ha proposto di definire la vertenza prevedendo che il padre si faccia carico del 70% delle spese straordinarie e del costo della refezione scolastica e partecipi al mantenimento ordinario indiretto di versando alla madre il maggiore importo mensile di € 500,00, rivalutato come Per_1
per legge, dalla domanda giudiziale (oltre al trasferimento del diritto di proprietà della casa familiare al figlio minorenne paventato dal padre), fatta salva la prosecuzione dei percorsi di coordinazione genitoriale in essere e di supporto psicologico avviato per e Per_1
l'attivazione degli ulteriori percorsi eventualmente suggeriti dalla dott.ssa /o dalla Per_2
dott.ssa . Per_3
Successivamente, all'udienza celebrata in data 21.05.2024 il ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta del Giudice e di essere disponibile a “corrispondere alla sig.ra CP_1
, la somma di onnicomprensiva di Euro 4.500,00, a titolo di risarcimento e spese legali per il
[...]
contenzioso in sede penale”. La resistente ha chiesto che il trasferimento al minore della proprietà della casa coniugale, ferma restando l'assegnazione a sé medesima, avvenga previa estinzione del mutuo da parte del padre e con l'assunzione da parte del ricorrente dell'obbligo di pagare il 100% delle spese (notarili e accessori del trasferimento), delle spese straordinarie dell'immobile da intestare al figlio fino alla sua indipendenza economica e di
Pag. 7 di 9 quelle necessarie per ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare, che venga confermato l'impegno di entrambi i genitori ad accantonare per quanto percepito a titolo di Per_1
AU e che le venga corrisposto (entro il corrente anno) “quanto dovuto dal Sig. alla Parte Pt_1
per la sentenza n. 277/19 tribunale di Busto Arsizio: può essere accettata Parte_4 CP_1
una definizione con versamento alla della somma omnicomprensiva di € 5.500,00”. Parte_5
All'udienza celebrata in data 06.06.2024 il ricorrente si è impegnato a depositare il contratto di assicurazione stipulato a copertura del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale, a sostenere tutte le spese straordinarie relative a detto immobile sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e tutti i costi Per_1
necessari per il trasferimento del diritto di proprietà piena ed esclusiva della casa familiare al figlio, ivi compresi quelli connessi al rilascio della necessaria autorizzazione del GT e ad accantonare sul c/c cointestato a entrambi i genitori l'importo dell'AU spettante per
. Ha accettato di corrispondere il maggiore importo di € 5.500,00 a tacitazione Per_1
di quanto dovuto in forza della sentenza penale n. 277/2019 in atti versata.
All'udienza celebrata in data 18.07.2024 la resistente ha accettato la proposta conciliativa formulata in data 06.06.2024 e, in difetto del deposito della polizza assicurativa costituente
“allegato” del contratto di compravendita datato 06.09.2013 dell'immobile di proprietà di in Gallarate Via delle Rose n.2, ha dichiarato di essere disponibile Parte_1
“ad accogliere l'ulteriore (alternativa/integrativa) proposta del ricorrente di disporre l'accantonamento della somma di € 95.000,00 messa a disposizione dalla Sig.ra con la costituzione Parte_6
del vincolo più tutelante per gli interessi del minore beneficiario che verrà indicato dal Giudice Tutelare”.
All'udienza celebrata in data 30.01.2025 il Giudice ha disposto l'acquisizione, tra l'altro, della fidejussione Banca Intesa San Paolo che la nonna paterna del minore,
[...]
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]
n. 9, si è obbligata a rilasciare “per un importo pari al valore del mutuo residuo gravante sull'immobile” (giusta autorizzazione del GT in atti versata in data 20.01.2025 affetta da errore materiale emendato in data 27.01.2025).
In data 10.04.2025 il ricorrente ha depositato la garanzia bancaria richiesta per il trasferimento immobiliare innanzi citato.
***
Pag. 8 di 9 L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio rispetto al figlio minorenne non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettato, appare conforme al superiore interesse morale e materiale di e idoneo a garantirgli il diritto a una Per_1
crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (e a contenere i pregiudizi derivatigli dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DISPONE CHE i rapporti tra gli ex coniugi rispetto al figlio minorenne Parte_7
siano regolamentati in conformità alle condizioni congiuntamente Persona_5
precisate innanzi integralmente richiamate.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, 16/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1146/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 09.03.2025 da
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA EVASIO MARIA ASPESI e MARIA CRISTINA MARRAPODI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CRISTINA TORRETTA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti rispetto al figlio minorenne post sentenza parziale di divorzio n. 1632/2022 pubblicata in data 28.11.2022.
CONCLUSIONI: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scritte depositate in data 15/16.04.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“1. Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne Per_1 2. Disporsi il collocamento del minore presso la casa coniugale di Gallarate (VA) Via delle Rose n.2 che resterà assegnata alla sig.ra con quanto l'arreda; CP_1
3. Il Sig. potrà tenere con sé il bambino a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario Pt_1
scolastico fino al lunedì successivo quando il padre lo accompagnerà a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale starà col papà dal termine dell'orario scolastico con pernottamento presso lo stesso ed il mattino Per_1
successivo il padre si occuperà di portarlo a scuola o presso l'abitazione materna entro le 9:00 e/o comunque all'orario concordato compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori;
4. Durante le festività natalizie il minore, seguendo la regola dell'alternanza, starà con un genitore dal
23.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12 al 06.01. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Le festività religiose/civili saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive il minore potrà stare col padre almeno 21 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre;
5. Il padre ogni giorno potrà contattare telefonicamente il minore rispettando gli impegni scolastici ed i tempi di riposo del minore e, pertanto, preferibilmente, nella fascia oraria dalle 17,00 alle 20,00;
6. Il padre parteciperà al mantenimento di versando l'importo mensile di € 500,00 entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT, a far tempo dalla domanda giudiziaria;
7. Il padre corrisponderà il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo Corte d'Appello di Milano in vigore oltre al 70% del costo della refezione scolastica, ciò dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà la presente causa;
8. Le parti si impegnano a continuare ad accantonare in favore del figlio, su conto corrente cointestato,
l'importo ricevuto a titolo di Assegno Unico spettante a;
Per_1
9. Le parti concordano di mantenere il supporto psicologico in favore di;
Per_1
10. Il padre si impegna a trasferire al figlio minorenne il diritto di proprietà sull'immobile già Per_1
casa coniugale entro 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà la presente causa.
Inoltre, il Sig. dichiara che resteranno esclusivamente a proprio carico le residue rate dei mutui Pt_1
ipotecari (finanziamenti n. 4351207 e n. 4351210 presso Unicredit Banca, scad. Settembre 2043) contratti a proprio nome per l'acquisto del suddetto immobile, le spese straordinarie relative a detto immobile sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , nonché tutti i costi relativi al Per_1
trasferimento del diritto di proprietà piena ed esclusiva al figlio ivi compresi quelli per l'estinzione dell'ipoteca e quelli connessi al rilascio della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare;
Pag. 2 di 9 11. Il Sig. si impegna a versare alla sig.ra , entro 1 (uno) Parte_2 CP_1
mese dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà la presente causa, la somma di € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa relativa alla sentenza n.277/2019 Tribunale penale di Busto Arsizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28.11.2022 è stata pubblicata la sentenza parziale a mezzo della quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 28.05.2015 in Carimate (CO).
***
L'odierno thema decidendum investe la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi rispetto al figlio minorenne , nato il [...]. Per_1
***
In data 13.03.2018 è stata omologata, da questo Tribunale, la separazione consensuale dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento congiunto di , il suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, assegnatale, ubicata in
Gallarate (VA), Via delle Rose n. 2, di proprietà esclusiva del ricorrente e la quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di nell'importo Per_1
mensile di € 375,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per il minore.
Con ricorso depositato in data 09.03.2022, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la pronuncia divorzile e la conferma delle condizioni della separazione.
Costituendosi in giudizio in data 24.04.2022 la resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha chiesto, tra l'altro, disporre CTU psicologica al fine di accertare il miglior regime di affidamento del minore e di frequentazione del genitore non collocatario e, tra l'altro, ha allegato che a mezzo della sentenza penale n. 277/19 datata 18.03.2019 il ricorrente è stato condannato per i reati commessi in suo danno, alla presenza del minore, tra l'altro, alla pena di mesi 4, giorni 29 di reclusione, divenuta definitiva.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 29.09.2022, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale dei coniugi.
All'udienza celebrata in data 23.11.2022, tra l'altro, le parti hanno chiesto un rinvio per verificare l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità iniziato nel mese di
Pag. 3 di 9 settembre 2022 presso il Centro Davide in Busto Arsizio e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo parziale per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio che prevede: * l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore
; * l'assegnazione della casa coniugale sita in Gallarate, Via delle Rose n.2, con Per_1
quanto l'arreda, alla resistente quale genitore collocatario del figlio minore;
* Per_1
(fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno siglare anche con l'ausilio dei professionisti cui si sono rivolti) la frequentazione del figlio da parte del genitore non collocatario (padre) a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino al lunedì successivo quando il padre lo accompagnerà a scuola e un pomeriggio infrasettimanale dal termine dell'orario scolastico sino al mattino successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 09:00 e/o comunque all'orario concordato compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
durante le festività natalizie il minore, secondo la regola dell'alternanza, starà con un genitore dal 23.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12 al 06.01; le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
le festività religiose/civili saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre ogni giorno potrà contattare telefonicamente il minore rispettando gli impegni scolastici e i tempi di riposo del minore e, pertanto, preferibilmente, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00; * versamento alla madre da parte del padre dell'importo mensile di € 403,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, * ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie di , Per_1
individuate secondo i criteri indicati nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza celebrata in data 27.04.2023, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di trarre beneficio dal percorso congiunto di sostegno alla genitorialità avviato e di essere tornato a vivere presso l'abitazione materna;
la resistente ha chiesto disporsi un'indagine sulle condizioni patrimoniali/reddituali della controparte alla luce della cospicua eredità pervenuta al ricorrente alla morte del padre in data 06.11.2020 e della vendita di parte degli immobili ereditati in Gallarate, Via Carlo Noè.
Pag. 4 di 9 Dalla relazione a firma della Dott.ssa offerta dalla resistente in data 03.10.2023 è Per_2
emerso che:
Dalla relazione psicodiagnostica di a firma della Dott.ssa depositata Per_1 Per_3
in data 03.10.2024 è emerso:
Pag. 5 di 9 All'udienza celebrata in data 04.10.2023, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di essere disposto ad affrontare il percorso di coordinazione genitoriale suggerito dalla dott.ssa di non avere avviato alcun percorso di sostegno psicologico individuale, di essere Per_2
disponibile a offrire a il percorso di sostegno psicologico suggerito dalla dott.ssa Per_1
, di avere venduto in data 24.07.2023 l'immobile sito in Gallarate, Via Carlo Per_3
Noè 2, ereditato pro quota dal padre (deceduto in data 06.11.2020) al prezzo di €
Pag. 6 di 9 330.000,00, incassato integralmente e di essere intenzionato a reinvestire detta somma nell'acquisto di altro immobile. La resistente ha dichiarato di essere favorevole a intraprendere un percorso di sostegno psicologico per sé e per il minore e il percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa che si è dichiarata a tanto disponibile o Per_2
presso altro centro e che l'importo dell'assegno unico di € 220,00 mensili viene accantonato su c/c cointestato quale forma di risparmio per . Per_1
All'udienza celebrata in data 07.02.2024 il giudice relatore ha preso atto dei benefici che i cambiamenti suggeriti dalla dott.ssa Cristina Bianchi, hanno portato a , Pt_3 Per_1
e che
All'udienza celebrata in data 03.04.2024 il Giudice relatore ha proposto di definire la vertenza prevedendo che il padre si faccia carico del 70% delle spese straordinarie e del costo della refezione scolastica e partecipi al mantenimento ordinario indiretto di versando alla madre il maggiore importo mensile di € 500,00, rivalutato come Per_1
per legge, dalla domanda giudiziale (oltre al trasferimento del diritto di proprietà della casa familiare al figlio minorenne paventato dal padre), fatta salva la prosecuzione dei percorsi di coordinazione genitoriale in essere e di supporto psicologico avviato per e Per_1
l'attivazione degli ulteriori percorsi eventualmente suggeriti dalla dott.ssa /o dalla Per_2
dott.ssa . Per_3
Successivamente, all'udienza celebrata in data 21.05.2024 il ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta del Giudice e di essere disponibile a “corrispondere alla sig.ra CP_1
, la somma di onnicomprensiva di Euro 4.500,00, a titolo di risarcimento e spese legali per il
[...]
contenzioso in sede penale”. La resistente ha chiesto che il trasferimento al minore della proprietà della casa coniugale, ferma restando l'assegnazione a sé medesima, avvenga previa estinzione del mutuo da parte del padre e con l'assunzione da parte del ricorrente dell'obbligo di pagare il 100% delle spese (notarili e accessori del trasferimento), delle spese straordinarie dell'immobile da intestare al figlio fino alla sua indipendenza economica e di
Pag. 7 di 9 quelle necessarie per ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare, che venga confermato l'impegno di entrambi i genitori ad accantonare per quanto percepito a titolo di Per_1
AU e che le venga corrisposto (entro il corrente anno) “quanto dovuto dal Sig. alla Parte Pt_1
per la sentenza n. 277/19 tribunale di Busto Arsizio: può essere accettata Parte_4 CP_1
una definizione con versamento alla della somma omnicomprensiva di € 5.500,00”. Parte_5
All'udienza celebrata in data 06.06.2024 il ricorrente si è impegnato a depositare il contratto di assicurazione stipulato a copertura del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale, a sostenere tutte le spese straordinarie relative a detto immobile sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e tutti i costi Per_1
necessari per il trasferimento del diritto di proprietà piena ed esclusiva della casa familiare al figlio, ivi compresi quelli connessi al rilascio della necessaria autorizzazione del GT e ad accantonare sul c/c cointestato a entrambi i genitori l'importo dell'AU spettante per
. Ha accettato di corrispondere il maggiore importo di € 5.500,00 a tacitazione Per_1
di quanto dovuto in forza della sentenza penale n. 277/2019 in atti versata.
All'udienza celebrata in data 18.07.2024 la resistente ha accettato la proposta conciliativa formulata in data 06.06.2024 e, in difetto del deposito della polizza assicurativa costituente
“allegato” del contratto di compravendita datato 06.09.2013 dell'immobile di proprietà di in Gallarate Via delle Rose n.2, ha dichiarato di essere disponibile Parte_1
“ad accogliere l'ulteriore (alternativa/integrativa) proposta del ricorrente di disporre l'accantonamento della somma di € 95.000,00 messa a disposizione dalla Sig.ra con la costituzione Parte_6
del vincolo più tutelante per gli interessi del minore beneficiario che verrà indicato dal Giudice Tutelare”.
All'udienza celebrata in data 30.01.2025 il Giudice ha disposto l'acquisizione, tra l'altro, della fidejussione Banca Intesa San Paolo che la nonna paterna del minore,
[...]
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]
n. 9, si è obbligata a rilasciare “per un importo pari al valore del mutuo residuo gravante sull'immobile” (giusta autorizzazione del GT in atti versata in data 20.01.2025 affetta da errore materiale emendato in data 27.01.2025).
In data 10.04.2025 il ricorrente ha depositato la garanzia bancaria richiesta per il trasferimento immobiliare innanzi citato.
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Pag. 8 di 9 L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio rispetto al figlio minorenne non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettato, appare conforme al superiore interesse morale e materiale di e idoneo a garantirgli il diritto a una Per_1
crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (e a contenere i pregiudizi derivatigli dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DISPONE CHE i rapporti tra gli ex coniugi rispetto al figlio minorenne Parte_7
siano regolamentati in conformità alle condizioni congiuntamente Persona_5
precisate innanzi integralmente richiamate.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, 16/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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