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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/12/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza degli Avv.ti COSTAGLIOLA CECILIA e MINI NICOLA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza degli Avv.ti LAZZERI FRANCESCA e ROCCHI
RT
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno concluso come segue:
“Voglia il Tribunale adito pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor e la Signora Parte_1 [...] in Pitigliano il 03.10.1981, registrato al n°8, parte 2, serie A, anno CP_1
1981, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
stabilendo che il ricorrente contribuisca al mantenimento della resistente , mediante il versamento in Controparte_1 favore della stessa, entro il 5 di ogni mese, di un assegno divorzile della somma di € 470,00 (euro quattrocentosettanta) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat per famiglie e operai;
con compensazione integrale delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/10/1981,
trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pitigliano
(Serie A, Parte II, atto n. 8, anno 1981).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 22/03/1984) e Per_1
(il 23/04/1987). Per_2
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di PITIGLIANO (Serie A, Parte II, atto n.
8, anno 1981), contratto tra Parte_2
, in data 03/10/1981;
[...] DISPONE
in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 18/11/2025, che il ricorrente contribuisca al mantenimento della resistente mediante il Controparte_1
versamento in favore della stessa, entro il 5 di ogni mese, di un assegno divorzile della somma di € 470,00 (euro quattrocentosettanta) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat per famiglie e operai;
con compensazione integrale delle spese di lite;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza degli Avv.ti COSTAGLIOLA CECILIA e MINI NICOLA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza degli Avv.ti LAZZERI FRANCESCA e ROCCHI
RT
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno concluso come segue:
“Voglia il Tribunale adito pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor e la Signora Parte_1 [...] in Pitigliano il 03.10.1981, registrato al n°8, parte 2, serie A, anno CP_1
1981, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
stabilendo che il ricorrente contribuisca al mantenimento della resistente , mediante il versamento in Controparte_1 favore della stessa, entro il 5 di ogni mese, di un assegno divorzile della somma di € 470,00 (euro quattrocentosettanta) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat per famiglie e operai;
con compensazione integrale delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/10/1981,
trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pitigliano
(Serie A, Parte II, atto n. 8, anno 1981).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 22/03/1984) e Per_1
(il 23/04/1987). Per_2
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di PITIGLIANO (Serie A, Parte II, atto n.
8, anno 1981), contratto tra Parte_2
, in data 03/10/1981;
[...] DISPONE
in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 18/11/2025, che il ricorrente contribuisca al mantenimento della resistente mediante il Controparte_1
versamento in favore della stessa, entro il 5 di ogni mese, di un assegno divorzile della somma di € 470,00 (euro quattrocentosettanta) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat per famiglie e operai;
con compensazione integrale delle spese di lite;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti