TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9489/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 9 luglio 2024 da
Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 [...]
, tutti difesi dall'avv. Sebastiano Chessa ed elettivamente domiciliati in Pt_13
Milano, Viale Sabotino, 13, presso il suo studio;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuta contumace OGGETTO: tempo tuta i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere i vestiti da lavoro nella misura di n. 32 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) conseguentemente condannare la convenuta in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (20146), Viale Misurata n. 16 a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive
1 calcolate dalle rispettive date di assunzione e sino al 31.05.2022 per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione, le seguenti somme lorde complessive:
- sig. € 4.113,16 di cui € 283,67 a titolo di Parte_1 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 4.506,22 di cui € 310,77 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_13
- sig. , € 4.225,69 di cui € 291,43 a titolo di incidenza Parte_14
T.F.R.;
- sig. € 4.272,86 di cui € 294,68 a titolo di Parte_11 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 4.730,52 di cui € 326,24 a titolo di Parte_10 incidenza T.F.R.;
- sig. € 4.519,04 di cui € 311,66 a titolo di incidenza Parte_9
T.F.R.;
- sig. , € 2.972,26 di cui € 204,98 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_7
- sig. € 4.654,80 di cui € 321,02 a titolo di incidenza Parte_6
T.F.R.;
- sig. , € 4.392,40 di cui € 302,92 a titolo di incidenza Parte_4
T.F.R.;
- sig. € 5.034,41 di cui € 347,20 a titolo di Parte_3 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 4.356,26 di cui € 300,43 a titolo di incidenza Parte_15
T.F.R.;
- sig. , € 3.646,65 di cui € 251,49 a titolo di incidenza T.F.R., Parte_8
- sig. € 942,83 di cui € 65,02 a titolo di incidenza Parte_5
T.F.R.; ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
3) con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi su tutte le somme di cui ai capi che precedono rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 luglio 2024,
[...]
, , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11
, ricorrevano al Tribunale di
[...] Parte_12 Parte_13
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_3
2
[...] Rilevavano tutti i ricorrenti di aver prestato l'attività lavorativa per
[...] dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2022 operando presso il Controparte_1 magazzino refrigerato di sito in Tavazzano Con Villavesco, in Controparte_4 forza di un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di movimentazione merci e logistica. Tutti i ricorrenti erano stati assunti da alle Controparte_1 seguenti condizioni, di cui al CCNL Logistica, trasporto e spedizione (doc. 15 fasc. ric.):
- dall'01.03.2019 come operaio inquadrato nel Parte_1 liv. 5 (doc. 2 fasc. ric.);
- , dall' 01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. 3 fasc. ric.); Parte_13
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. Parte_14
4 fasc. ric.);
- , dall' 01.03.2019 con inquadramento nel liv. Parte_11
4J (doc. 5 fasc. ric.);
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 Parte_10
(doc. 6 fasc. ric.);
- dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. 7 Parte_9 fasc. ric.);
- , dall'01.01.2020 con inquadramento nel liv. 6J (doc. 8 fasc. ric.); Parte_7
- dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. 9 Parte_6 fasc. ric.);
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. Parte_4
10 fasc. ric.);
- dall' 01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 Parte_3
(doc. 11 fasc. ric.);
- dall'01.03.2019 come operaio inquadrato al Persona_1 liv. 5 (doc. 12 fasc. ric.);
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 6J (doc. 13 fasc. ric.); Parte_8
- dal 19.07.2021 con inquadramento nel liv. 6J (doc. 14 Parte_5 fasc. ric.). I rapporti di lavoro erano a tempo pieno e indeterminato, tranne che per Pt_8
(part-time 50%) e
[...] Persona_2
(part-time 50%). Nel periodo considerato, tutti i ricorrenti avevano operato presso il reparto
“preparazione merci” all'interno del magazzino refrigerato di con Controparte_4 orario ordinario di lavoro 8.00 – 17.00 per cinque giorni la settimana con un'ora di pausa (dalle ore 13.00 alle ore 14.00). Tutti i ricorrenti avevano sempre svolto mansioni di operai c.d. pickeristi presso il magazzino “T2” di Controparte_4
Il reparto “preparazione merci” si trovava all'interno del magazzino refrigerato ove la temperatura oscillava tra 0 e 4 gradi.
3 I ricorrenti hanno lamentato un prolungamento di fatto del proprio orario lavorativo di 32 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, operazione particolarmente laboriosa perché si trattava di indumenti idonei a proteggerli dal freddo. Tale orario era, secondo l'allegazione, riconducibile all'adempimento della prestazione lavorativa. Su tali basi in fatto, i ricorrenti svolgevano pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva la convenuta che Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 13 marzo 2025, assunta la prova orale, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di , Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 [...]
, , è Parte_11 Parte_12 Parte_13 fondato e va accolto nei limiti che seguono. Come riferito supra, i ricorrenti riferiscono di aver lavorato presso magazzini refrigerati, con temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi e di essere stati obbligati ad indossare (ricorso, n. 12 di p. 4) “oltre alle scarpe antinfortunistiche ed al gilet con catarifrangenti forniti dalla cooperativa, vestiario idoneo a proteggerli dal freddo quale: calzamaglia, calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, pantaloni lunghi, guanti antitaglio, cappelli e qualsiasi altro indumento che li preservava dal rischio termico”. La vestizione e svestizione avveniva, secondo l'allegazione, negli spogliatoi all'interno dell'azienda. Una volta cambiati, i lavoratori si recavano alla timbratrice e solo dopo accedevano al magazzino refrigerato. Al termine della giornata lavorativa, i ricorrenti timbravano in uscita dal magazzino refrigerato e poi si recavano negli spogliatori per dismettere gli indumenti da lavoro. I ricorrenti aggiungono che anche durante la pausa pranzo di un'ora, essi si cambiavano nuovamente negli spogliatoi, timbrando il cartellino prima di spogliarsi all'inizio della pausa e dopo essersi cambiati alla fine della pausa.
2. Come è noto, una massima ormai invalsa di legittimità riferisce che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad
4 autonomo corrispettivo (così Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n. 25478; nello stesso senso Trib. Milano, 4 luglio 2023, n. 2432 e, in riferimento allo specifico caso di specie, Trib. Milano n. 189 del 4 marzo 2025).
3. Circa la fattispecie concreta, è stata offerta una prova completa della sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e togliere gli indumenti di lavoro nello spogliatoio aziendale, prima e dopo la timbratura di inizio e fine giornata lavorativa. Inoltre, si è data anche la prova di un cambio intermedio, sebbene più rapido, degli indumenti a cavallo della pausa pranzo. Tutti i testimoni sentiti dal Tribunale hanno riferito, in sostanza, la stessa cosa. Il teste ha riferito: “Ho lavorato per Testimone_1 [...]
fino a tre anni fa (2022). Ho lavorato per loro circa due anni e mezzo. CP_1
Facevo il picking. Sto lavorando per un'altra cooperativa nello stesso posto. Ho una causa pendente per il tempo tuta contro . Controparte_1
I ricorrenti sono miei colleghi. Fanno una mansione diversa dalla mia. Fanno le confezioni e la etichettatura. Tutti lavoriamo nella cella. Si tratta di un magazzino gigante con la temperatura controllata. La temperatura interna va da 0 gradi a 3 gradi. I ricorrenti devono quindi vestirsi in modo da resistere al freddo. La società dà solo le giacche. I pantaloni li compiamo noi, ma usiamo tutti gli indumenti indicati al § 12 di p.
4. Raggiungiamo il luogo di lavoro vestiti da casa e ci cambiamo lì, in uno spogliatoio. Noi prima ci cambiamo e poi timbriamo. Alla fine dell'orario, timbriamo ed andiamo a cambiarci. Dallo spogliatoio alla timbratrice ci mettiamo 2 minuti. Per cambiarci, in inverno ci mettiamo meno tempo (10/11 minuti), in estate di più (12/13 minuti). Ci cambiamo 4 volte al giorno perché ci cambiamo anche per la pausa pranzo, di un'ora. Alle ore 8.00 dobbiamo timbrare;
per mangiare ci sono due turni: quelli che escono alle 12,00 e quelli che escono alle 13.00. Ci cambiamo anche per andare a mangiare, poiché la mensa è riscaldata. Anche per andare a mangiare dobbiamo timbrare il cartellino in uscita e in entrata. Di fatto ci spogliamo di tutto anche per andare a mangiare. La durata della vestizione/svestizione è analoga per tutte le volte in cui dobbiamo eseguirla.” Il teste ha riferito: “Ho Testimone_2 lavorato per per tre anni, fino al cambio di appalto, circa Controparte_1 tre anni fa. Facevo il pickerista. Ho fatto causa contro per il tempo tuta. Controparte_1
5 Non conosco personalmente tutti i ricorrenti;
ma qualcuno ha lavorato con me facendo il pickerista: , , e Parte_9 Parte_11 Parte_12
Pt_13
Costoro, prima di timbrare, devono cambiarsi. Devono entrare in un magazzino che ha una temperatura fra 0 e 3 gradi. Io mi metto due paia di calze, due pantaloni, una felpa, una giacca, un cappello, una sciarpa e i guanti. ci dà solo giacca e scarpe, ogni sei Controparte_1 mesi. Entriamo nello spogliatoio vestiti normalmente e poi ci cambiamo. Per cambiarci ci mettiamo 10/15 minuti. Raggiungiamo la timbratrice in 2/3 minuti. Ci cambiamo all'arrivo, alla mattina, e a fine turno. Quando andiamo a mangiare, ci togliamo giacca, cappello e guanti e la felpa se siamo d'estate. Ci mettiamo meno: 5 o 6 minuti. E lo stesso tempo per rientrare in magazzino. Per il pranzo, dobbiamo timbrare sia in entrata, sia in uscita.” Il teste ABED BR ha riferito: “Ho Testimone_3 lavorato per per tre anni circa fino al 2022. Facevo il Controparte_1 carrellista. Ho una causa contro per il tempo tutta. Controparte_1
I ricorrenti fanno tutti picking. Lavorano in un magazzino dove la temperatura è fra gli 0 e i 3 gradi. I ricorrenti prima si coprono, poi timbrano. Si coprono con gli indumenti indicati al § 12 di p.
4. Io metto tre calzoni e due calze, il cappello, la sciarpa.
[...]
ci dava solo il giubbotto. Hanno dato anche una volta la felpa. CP_1
Ci mettiamo circa 10 minuti per cambiarci. La distanza fra lo spogliatoio e la timbratrice è di 50m. Non so dire quanto ci mettiamo per arrivare alla timbratrice. Ci cambiamo anche all'uscita. Alla pausa pranzo, dobbiamo timbrare sia in uscita, sia in entrata. Ci mettiamo meno, circa 6 minuti perché non togliamo tutto: togliamo il giubbotto, la felpa, cappello e sciarpa. La pausa pranzo dei ricorrenti è di un'ora, calcolata con la timbratura.”
4. La vestizione degli indumenti protettivi dal freddo (e la seguente svestizione) è quindi un'attività non solo preparatoria rispetto alla mansione, ma ovviamente indispensabile, in base alle esigenze tecniche connesse all'esecuzione del lavoro. Non si è in presenza di una situazione gestita direttamente dal lavoratore, ma di un'attività che i ricorrenti devono compiere per espresso ordine del datore di lavoro (che fornisce loro peraltro solo un giubbotto) e prodromica ed accessoria alla prestazione lavorativa.
6 E' stato riscontrato che i ricorrenti, lavorando ad una temperatura tra 0 e 3 gradi centigradi, devono indossare scarpe antinfortunistiche, cappello, guanti, sciarpa, giubbotto, calze pesanti, alcuni anche due o tre paia di calzoni.
Per la pausa pranzo i ricorrenti dismettevano e poi indossavano nuovamente giacca, cappello, guanti e sciarpa. È vero che tutti i testimoni sentiti sono parti in causa nei confronti della medesima convenuta in altro giudizio omologo al presente. Purtuttavia, avendo disertato il giudizio, essa Controparte_1 non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
5. Ciò premesso, si reputa necessario adeguarsi alla ragionevole statuizione del precedente di merito in termini (Trib. Milano, n. 189 del 4 marzo 2025 est.
che ha concluso per un tempo di cinque minuti per indossare i capi Per_3 descritti ed un tempo uguale per dismetterli, nonché un tempo di tre minuti per cambiarsi per la pausa pranzo e per indossare nuovamente gli indumenti alla fine della stessa. Per ciascun ricorrente deve, pertanto, essere calcolato un importo pari a sedici minuti della retribuzione ordinaria per ciascun giorno lavorato. Ai ricorrenti sono dovuti pertanto gli importi lordi pari alla metà di quelli richiesti, quantificati come da dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere i vestiti da lavoro nella misura di n. 16 minuti per ogni giorno lavorativo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive calcolate dalle rispettive date di assunzione e sino al 31.05.2022 per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione, le seguenti somme lorde complessive:
7 - sig. € 2.056,58 di cui € 141,84 a titolo di Parte_1 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 2.253,11 di cui € 155,39 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_13
- sig. , € 2.112,85 di cui € 145,72 a titolo di incidenza Parte_14
T.F.R.;
- sig. € 2.136,43 di cui € 147,34 a titolo di Parte_11 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 2.365,26 di cui € 163,12 a titolo di Parte_10 incidenza T.F.R.;
- sig. € 2.259,52 di cui € 155,83 a titolo di incidenza Parte_9
T.F.R.;
- sig. , € 1.486,13 di cui € 102,49 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_7
- sig. € 2.327,4 di cui € 160,51 a titolo di incidenza Parte_6
T.F.R.;
- sig. , € 2.196,2 di cui € 151,46 a titolo di incidenza Parte_4
T.F.R.;
- sig. € 2.517,21 di cui € 173,6 a titolo di Parte_3 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 2.178,13 di cui € 150,22 a titolo di incidenza Parte_15
T.F.R.;
- sig. , € 1.823,33 di cui € 125,75 a titolo di incidenza T.F.R., Parte_8
- sig. € 471,42 di cui € 32,51 a titolo di incidenza Parte_5
T.F.R.;
3) con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi su tutte le somme di cui ai capi che precedono rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) condanna la parte soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Sebastiano Chessa, antistatario, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 13 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 9 luglio 2024 da
Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 [...]
, tutti difesi dall'avv. Sebastiano Chessa ed elettivamente domiciliati in Pt_13
Milano, Viale Sabotino, 13, presso il suo studio;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuta contumace OGGETTO: tempo tuta i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere i vestiti da lavoro nella misura di n. 32 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) conseguentemente condannare la convenuta in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (20146), Viale Misurata n. 16 a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive
1 calcolate dalle rispettive date di assunzione e sino al 31.05.2022 per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione, le seguenti somme lorde complessive:
- sig. € 4.113,16 di cui € 283,67 a titolo di Parte_1 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 4.506,22 di cui € 310,77 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_13
- sig. , € 4.225,69 di cui € 291,43 a titolo di incidenza Parte_14
T.F.R.;
- sig. € 4.272,86 di cui € 294,68 a titolo di Parte_11 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 4.730,52 di cui € 326,24 a titolo di Parte_10 incidenza T.F.R.;
- sig. € 4.519,04 di cui € 311,66 a titolo di incidenza Parte_9
T.F.R.;
- sig. , € 2.972,26 di cui € 204,98 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_7
- sig. € 4.654,80 di cui € 321,02 a titolo di incidenza Parte_6
T.F.R.;
- sig. , € 4.392,40 di cui € 302,92 a titolo di incidenza Parte_4
T.F.R.;
- sig. € 5.034,41 di cui € 347,20 a titolo di Parte_3 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 4.356,26 di cui € 300,43 a titolo di incidenza Parte_15
T.F.R.;
- sig. , € 3.646,65 di cui € 251,49 a titolo di incidenza T.F.R., Parte_8
- sig. € 942,83 di cui € 65,02 a titolo di incidenza Parte_5
T.F.R.; ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
3) con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi su tutte le somme di cui ai capi che precedono rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 luglio 2024,
[...]
, , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11
, ricorrevano al Tribunale di
[...] Parte_12 Parte_13
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_3
2
[...] Rilevavano tutti i ricorrenti di aver prestato l'attività lavorativa per
[...] dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2022 operando presso il Controparte_1 magazzino refrigerato di sito in Tavazzano Con Villavesco, in Controparte_4 forza di un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di movimentazione merci e logistica. Tutti i ricorrenti erano stati assunti da alle Controparte_1 seguenti condizioni, di cui al CCNL Logistica, trasporto e spedizione (doc. 15 fasc. ric.):
- dall'01.03.2019 come operaio inquadrato nel Parte_1 liv. 5 (doc. 2 fasc. ric.);
- , dall' 01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. 3 fasc. ric.); Parte_13
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. Parte_14
4 fasc. ric.);
- , dall' 01.03.2019 con inquadramento nel liv. Parte_11
4J (doc. 5 fasc. ric.);
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 Parte_10
(doc. 6 fasc. ric.);
- dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. 7 Parte_9 fasc. ric.);
- , dall'01.01.2020 con inquadramento nel liv. 6J (doc. 8 fasc. ric.); Parte_7
- dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. 9 Parte_6 fasc. ric.);
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 (doc. Parte_4
10 fasc. ric.);
- dall' 01.03.2019 con inquadramento nel liv. 5 Parte_3
(doc. 11 fasc. ric.);
- dall'01.03.2019 come operaio inquadrato al Persona_1 liv. 5 (doc. 12 fasc. ric.);
- , dall'01.03.2019 con inquadramento nel liv. 6J (doc. 13 fasc. ric.); Parte_8
- dal 19.07.2021 con inquadramento nel liv. 6J (doc. 14 Parte_5 fasc. ric.). I rapporti di lavoro erano a tempo pieno e indeterminato, tranne che per Pt_8
(part-time 50%) e
[...] Persona_2
(part-time 50%). Nel periodo considerato, tutti i ricorrenti avevano operato presso il reparto
“preparazione merci” all'interno del magazzino refrigerato di con Controparte_4 orario ordinario di lavoro 8.00 – 17.00 per cinque giorni la settimana con un'ora di pausa (dalle ore 13.00 alle ore 14.00). Tutti i ricorrenti avevano sempre svolto mansioni di operai c.d. pickeristi presso il magazzino “T2” di Controparte_4
Il reparto “preparazione merci” si trovava all'interno del magazzino refrigerato ove la temperatura oscillava tra 0 e 4 gradi.
3 I ricorrenti hanno lamentato un prolungamento di fatto del proprio orario lavorativo di 32 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, operazione particolarmente laboriosa perché si trattava di indumenti idonei a proteggerli dal freddo. Tale orario era, secondo l'allegazione, riconducibile all'adempimento della prestazione lavorativa. Su tali basi in fatto, i ricorrenti svolgevano pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva la convenuta che Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 13 marzo 2025, assunta la prova orale, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di , Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 [...]
, , è Parte_11 Parte_12 Parte_13 fondato e va accolto nei limiti che seguono. Come riferito supra, i ricorrenti riferiscono di aver lavorato presso magazzini refrigerati, con temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi e di essere stati obbligati ad indossare (ricorso, n. 12 di p. 4) “oltre alle scarpe antinfortunistiche ed al gilet con catarifrangenti forniti dalla cooperativa, vestiario idoneo a proteggerli dal freddo quale: calzamaglia, calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, pantaloni lunghi, guanti antitaglio, cappelli e qualsiasi altro indumento che li preservava dal rischio termico”. La vestizione e svestizione avveniva, secondo l'allegazione, negli spogliatoi all'interno dell'azienda. Una volta cambiati, i lavoratori si recavano alla timbratrice e solo dopo accedevano al magazzino refrigerato. Al termine della giornata lavorativa, i ricorrenti timbravano in uscita dal magazzino refrigerato e poi si recavano negli spogliatori per dismettere gli indumenti da lavoro. I ricorrenti aggiungono che anche durante la pausa pranzo di un'ora, essi si cambiavano nuovamente negli spogliatoi, timbrando il cartellino prima di spogliarsi all'inizio della pausa e dopo essersi cambiati alla fine della pausa.
2. Come è noto, una massima ormai invalsa di legittimità riferisce che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad
4 autonomo corrispettivo (così Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n. 25478; nello stesso senso Trib. Milano, 4 luglio 2023, n. 2432 e, in riferimento allo specifico caso di specie, Trib. Milano n. 189 del 4 marzo 2025).
3. Circa la fattispecie concreta, è stata offerta una prova completa della sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e togliere gli indumenti di lavoro nello spogliatoio aziendale, prima e dopo la timbratura di inizio e fine giornata lavorativa. Inoltre, si è data anche la prova di un cambio intermedio, sebbene più rapido, degli indumenti a cavallo della pausa pranzo. Tutti i testimoni sentiti dal Tribunale hanno riferito, in sostanza, la stessa cosa. Il teste ha riferito: “Ho lavorato per Testimone_1 [...]
fino a tre anni fa (2022). Ho lavorato per loro circa due anni e mezzo. CP_1
Facevo il picking. Sto lavorando per un'altra cooperativa nello stesso posto. Ho una causa pendente per il tempo tuta contro . Controparte_1
I ricorrenti sono miei colleghi. Fanno una mansione diversa dalla mia. Fanno le confezioni e la etichettatura. Tutti lavoriamo nella cella. Si tratta di un magazzino gigante con la temperatura controllata. La temperatura interna va da 0 gradi a 3 gradi. I ricorrenti devono quindi vestirsi in modo da resistere al freddo. La società dà solo le giacche. I pantaloni li compiamo noi, ma usiamo tutti gli indumenti indicati al § 12 di p.
4. Raggiungiamo il luogo di lavoro vestiti da casa e ci cambiamo lì, in uno spogliatoio. Noi prima ci cambiamo e poi timbriamo. Alla fine dell'orario, timbriamo ed andiamo a cambiarci. Dallo spogliatoio alla timbratrice ci mettiamo 2 minuti. Per cambiarci, in inverno ci mettiamo meno tempo (10/11 minuti), in estate di più (12/13 minuti). Ci cambiamo 4 volte al giorno perché ci cambiamo anche per la pausa pranzo, di un'ora. Alle ore 8.00 dobbiamo timbrare;
per mangiare ci sono due turni: quelli che escono alle 12,00 e quelli che escono alle 13.00. Ci cambiamo anche per andare a mangiare, poiché la mensa è riscaldata. Anche per andare a mangiare dobbiamo timbrare il cartellino in uscita e in entrata. Di fatto ci spogliamo di tutto anche per andare a mangiare. La durata della vestizione/svestizione è analoga per tutte le volte in cui dobbiamo eseguirla.” Il teste ha riferito: “Ho Testimone_2 lavorato per per tre anni, fino al cambio di appalto, circa Controparte_1 tre anni fa. Facevo il pickerista. Ho fatto causa contro per il tempo tuta. Controparte_1
5 Non conosco personalmente tutti i ricorrenti;
ma qualcuno ha lavorato con me facendo il pickerista: , , e Parte_9 Parte_11 Parte_12
Pt_13
Costoro, prima di timbrare, devono cambiarsi. Devono entrare in un magazzino che ha una temperatura fra 0 e 3 gradi. Io mi metto due paia di calze, due pantaloni, una felpa, una giacca, un cappello, una sciarpa e i guanti. ci dà solo giacca e scarpe, ogni sei Controparte_1 mesi. Entriamo nello spogliatoio vestiti normalmente e poi ci cambiamo. Per cambiarci ci mettiamo 10/15 minuti. Raggiungiamo la timbratrice in 2/3 minuti. Ci cambiamo all'arrivo, alla mattina, e a fine turno. Quando andiamo a mangiare, ci togliamo giacca, cappello e guanti e la felpa se siamo d'estate. Ci mettiamo meno: 5 o 6 minuti. E lo stesso tempo per rientrare in magazzino. Per il pranzo, dobbiamo timbrare sia in entrata, sia in uscita.” Il teste ABED BR ha riferito: “Ho Testimone_3 lavorato per per tre anni circa fino al 2022. Facevo il Controparte_1 carrellista. Ho una causa contro per il tempo tutta. Controparte_1
I ricorrenti fanno tutti picking. Lavorano in un magazzino dove la temperatura è fra gli 0 e i 3 gradi. I ricorrenti prima si coprono, poi timbrano. Si coprono con gli indumenti indicati al § 12 di p.
4. Io metto tre calzoni e due calze, il cappello, la sciarpa.
[...]
ci dava solo il giubbotto. Hanno dato anche una volta la felpa. CP_1
Ci mettiamo circa 10 minuti per cambiarci. La distanza fra lo spogliatoio e la timbratrice è di 50m. Non so dire quanto ci mettiamo per arrivare alla timbratrice. Ci cambiamo anche all'uscita. Alla pausa pranzo, dobbiamo timbrare sia in uscita, sia in entrata. Ci mettiamo meno, circa 6 minuti perché non togliamo tutto: togliamo il giubbotto, la felpa, cappello e sciarpa. La pausa pranzo dei ricorrenti è di un'ora, calcolata con la timbratura.”
4. La vestizione degli indumenti protettivi dal freddo (e la seguente svestizione) è quindi un'attività non solo preparatoria rispetto alla mansione, ma ovviamente indispensabile, in base alle esigenze tecniche connesse all'esecuzione del lavoro. Non si è in presenza di una situazione gestita direttamente dal lavoratore, ma di un'attività che i ricorrenti devono compiere per espresso ordine del datore di lavoro (che fornisce loro peraltro solo un giubbotto) e prodromica ed accessoria alla prestazione lavorativa.
6 E' stato riscontrato che i ricorrenti, lavorando ad una temperatura tra 0 e 3 gradi centigradi, devono indossare scarpe antinfortunistiche, cappello, guanti, sciarpa, giubbotto, calze pesanti, alcuni anche due o tre paia di calzoni.
Per la pausa pranzo i ricorrenti dismettevano e poi indossavano nuovamente giacca, cappello, guanti e sciarpa. È vero che tutti i testimoni sentiti sono parti in causa nei confronti della medesima convenuta in altro giudizio omologo al presente. Purtuttavia, avendo disertato il giudizio, essa Controparte_1 non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
5. Ciò premesso, si reputa necessario adeguarsi alla ragionevole statuizione del precedente di merito in termini (Trib. Milano, n. 189 del 4 marzo 2025 est.
che ha concluso per un tempo di cinque minuti per indossare i capi Per_3 descritti ed un tempo uguale per dismetterli, nonché un tempo di tre minuti per cambiarsi per la pausa pranzo e per indossare nuovamente gli indumenti alla fine della stessa. Per ciascun ricorrente deve, pertanto, essere calcolato un importo pari a sedici minuti della retribuzione ordinaria per ciascun giorno lavorato. Ai ricorrenti sono dovuti pertanto gli importi lordi pari alla metà di quelli richiesti, quantificati come da dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere i vestiti da lavoro nella misura di n. 16 minuti per ogni giorno lavorativo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive calcolate dalle rispettive date di assunzione e sino al 31.05.2022 per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione, le seguenti somme lorde complessive:
7 - sig. € 2.056,58 di cui € 141,84 a titolo di Parte_1 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 2.253,11 di cui € 155,39 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_13
- sig. , € 2.112,85 di cui € 145,72 a titolo di incidenza Parte_14
T.F.R.;
- sig. € 2.136,43 di cui € 147,34 a titolo di Parte_11 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 2.365,26 di cui € 163,12 a titolo di Parte_10 incidenza T.F.R.;
- sig. € 2.259,52 di cui € 155,83 a titolo di incidenza Parte_9
T.F.R.;
- sig. , € 1.486,13 di cui € 102,49 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_7
- sig. € 2.327,4 di cui € 160,51 a titolo di incidenza Parte_6
T.F.R.;
- sig. , € 2.196,2 di cui € 151,46 a titolo di incidenza Parte_4
T.F.R.;
- sig. € 2.517,21 di cui € 173,6 a titolo di Parte_3 incidenza T.F.R.;
- sig. , € 2.178,13 di cui € 150,22 a titolo di incidenza Parte_15
T.F.R.;
- sig. , € 1.823,33 di cui € 125,75 a titolo di incidenza T.F.R., Parte_8
- sig. € 471,42 di cui € 32,51 a titolo di incidenza Parte_5
T.F.R.;
3) con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi su tutte le somme di cui ai capi che precedono rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) condanna la parte soccombente alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Sebastiano Chessa, antistatario, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 13 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8