Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2024, proposto da
Flynis Pv 7 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da Flynis PV 7 S.r.l. in data 11 agosto 2022, volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale rispetto a un impianto agrivoltaico, denominato “Masseria Gantalupi”, da realizzarsi nel Comune di Veglie (LE), e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata da Flynis PV 7 S.r.l. in data 11 agosto 2022, e per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, avviato il 11 agosto 2022, entro un termine prefissato, con contestuale nomina di un commissario ad AC che provveda in sostituzione del predetto in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 22.7.2024 e depositato il 23.7.2024, la Flynis PV 7 S.r.l. ha agito innanzi al Tribunale ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “MASE”) in relazione al procedimento ex artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di un impianto agrivoltaico, denominato “Masseria Gantalupi” e della potenza nominale massima di 14,51 MWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Veglie (LE), deducendo:
- che il procedimento di cui si discute, di competenza statale e avente ad oggetto un progetto attuativo del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, è stato instaurato dalla Società con istanza presentata in data 11.8.2022;
- che in data 27.3.2023 il MASE ha comunicato alla richiedente la procedibilità dell’istanza formulata, avviando contestualmente le consultazioni attraverso la pubblicazione del relativo avviso al pubblico;
- che in data 26.4.2023, ossia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, si è dunque conclusa detta fase di consultazione ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006;
- che in data 4.9.2023 (ossia decorsi 130 giorni dalla pubblicazione dell’avviso) è scaduto, altresì, il termine per l’adozione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2- bis , del D. Lgs. n. 152/2006;
- che, alla luce della medesima disposizione, in data 4.10.2023 è scaduto, infine, anche l’ulteriore termine di 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del MASE;
- che, tuttavia, il procedimento in esame non è mai stato concluso dall’Amministrazione.
Lamentando dunque l’inadempimento a provvedere sull’istanza presentata, la Flynis PV 7 S.r.l. ha pertanto azionato il presente ricorso, chiedendo la condanna del Ministero alla conclusione del procedimento di VIA attivato, con eventuale nomina di un commissario ad AC in caso di ulteriore inadempimento.
2. Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura in data 30.7.2024, svolgendo le proprie difese con successive memorie depositate in data 28.4.2025 e 10.5.2025.
In tali difese, in particolare, le predette Amministrazioni, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure di cui al ricorso, hanno comunque posto in evidenza il sopravvenuto venir meno della presunta inerzia provvedimentale, allegando che, nel corso del giudizio, era stato emesso in data 9.7.2024 il parere tecnico istruttorio da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura.
3. La Regione Puglia, pur ritualmente notificata, non si è invece costituita nell’odierno contenzioso.
4. Depositata dalla ricorrente ulteriore memoria ex art. 73 c.p.a. in data 15.5.2025, all’esito dell’udienza camerale del 26.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.
6. Con unico ordine di censure, la Società ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA, evidenziando che tale obbligo è sancito dalla specifica disciplina in materia ambientale dall’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006, contenente, tra l’altro, i termini temporali massimi entro i quali l’Amministrazione è tenuta a provvedere, termini che, nel caso di specie, dovrebbero ritenersi decorsi.
6.1. La censura de qua merita accoglimento.
In termini generali va osservato che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Cons. Stato, IV, nn. 1559/2020 e 8810/2019).
Nella fattispecie in esame, la Società ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”, ovvero i “progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...)”, categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla ricorrente e non smentito dall’Amministrazione resistente, rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Vengono, pertanto, in specifico rilievo:
- l’art. 25, comma 2- bis , del D. Lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “(...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”;
- l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, che, con riferimento alla fase istruttoria e alle attività di competenza di altre autorità coinvolte nel procedimento e chiamate a fornire il proprio parere, specifica che, “ qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ”; con la conseguenza che, anche nel caso in cui i pareri richiesti non pervengano o siano negativi, resta comunque fermo l’obbligo del MASE di adottare un provvedimento espresso;
- l’art. 25, comma 2- quater , secondo cui, “ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- l’art. 25, comma 7, a mente del quale “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”, non implicante ex se la perdita del potere di provvedere in capo all’Amministrazione anche in caso di superamento dei termini, essendo la perentorietà dei termini in questione espressamente limitata all’operatività degli artt. 2, commi da 9 a 9- quater , e 2- bis , della L. n. 241/1990.
Dunque, alla luce del complesso normativo sopra richiamato, deve darsi continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D. Lgs.. n. 152/2006. (…) in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...) deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D. Lgs.. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 12670/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e, in senso analogo, ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, nn. 614/2025, 431/2025, nonché 588/2024).
Ciò premesso, nel caso di specie, è dunque pacifica la sussistenza di un obbligo giuridico in capo al Ministero dell’Ambiente di provvedere sull’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA richiesto dall’odierna ricorrente in data 11.8.2022 alla luce delle disposizioni normative di cui agli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006.
Così come è pacifica, d’altro canto, la violazione ad opera delle Amministrazioni dei termini per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento de quo , atteso che, a fronte della citata istanza di parte del 11.8.2022 e dell’avvio della fase di consultazione pubblica in data 27.3.2023, il procedimento non risulta essere stato ancora concluso - come, peraltro, espressamente confermato anche dalle Amministrazioni all’interno delle proprie difese (cfr. memoria difensiva del 28.4.2025, p. 4) - pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2- bis , del D. Lgs. n. 152/2006 (130 giorni + 30 giorni) decorrente dalla citata pubblicazione, nessuna rilevanza potendo assumere in senso contrario, come sostenuto da parte resistente, l’adozione del parere tecnico ad opera della Soprintendenza Speciale, ciò non implicando in ogni caso la conclusione del procedimento di cui si discute.
Né appaiono circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini appena richiamati quelle rappresentate dal Ministero dell’Ambiente (presentazione di un enorme numero di progetti da vagliare, con conseguente necessità per l’Amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o traportata, alla luce di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006), tenuto conto che l’introduzione da parte del Legislatore di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche non determina il venire meno dei termini procedimentali normativamente previsti, per come sopra individuati ( ex multis Con. Stato, IV, sentenza n. 9777/2024), pena una sostanziale interpretatio abrogans di tali previsioni.
7. Sulla base delle superiori considerazioni deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente, con conseguente obbligo di provvedere mediante atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto.
All’uopo si assegna il termine complessivo di giorni 180 (centottanta) - decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza - per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
7.1. La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame dell’istanza della parte ricorrente induce il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario ad AC , che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione nel termine indicato al paragrafo precedente.
8. Le spese di lite del presente giudizio, con riguardo al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della Cultura, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo; quanto, invece, alla Regione Puglia, trattandosi di mera denuntiatio litis , il Collegio ritiene non doversi disporre nulla sul punto (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1743/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla Società ricorrente entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché il Ministero della Cultura, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
c) nulla sulle spese di lite con riguardo a Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO