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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 337 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019 posta in deliberazione all'udienza del 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente
TRA
(c.f. ) con l'avv. Nicola Cellini Parte_1 C.F._1
– attore –
E
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., con l'Avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Falduto (cf: ) dell'Avvocatura Regionale C.F._2
- convenuto –
Conclusioni delle parti: come depositate in atti di causa ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro, la ,. rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'On.le Controparte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle spiegate eccezioni, difese e deduzioni:
- preliminarmente, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come meglio individuati in narrativa cui si rinvia ai fini espositivi, pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto dirigenziale opposto n.13180 del 15 novembre 2018 a firma della
; Controparte_1
in ogni caso
- accertata la pregiudizialità tra il giudizio pendente dinanzi il Tribunale Civile di Cosenza iscritto al n.3076/2018 RGAC e l'odierno procedimento, provvedere, di conseguenza, alla sospensione ex art. 295 c.p.c., per i motivi meglio esposti in parte narrativa del presente atto, cui si rinvia per brevità;
1 comunque
- accertata l'avversa violazione dell'articolo 3, quarto comma della legge n. 241/1990, per mancata precisa e puntuale indicazione del termine ordinario previsto dalla legge per la proposizione della presente azione di opposizione, ovvero non dovute le somme richieste da controparte, dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto dirigenziale opposto n.13180 del 15 novembre 2018 a firma della . Controparte_1
Con riserva espressa di chiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di modificare e precisare le conclusioni, anche in base all'avversa difesa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita la concludendo per il rigetto dell'opposizione poiché Controparte_1
inammissibile, improponibile e/o infondata, contestando tutte le avverse eccezioni, deduzioni e difese e chiedendo la conferma del decreto n. 13180/2018 e della conseguente ingiunzione, in quanto legittimamente emesso, a fronte dell'inadempimento del beneficiario, consistente nel mancato rispetto dell'obbligo di restituzione delle rate del mutuo, concesso con la garanzia prestata da
, per l'accesso al fondo di garanzia per le operazioni di microcredito. Parte_2
Rigettata, all'esito della prima udienza , la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente , sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c.. a cui non sono seguite le previste note istruttorie. La causa è stata istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 28.11.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
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Parte attrice ha agito in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto n..13180 del
15/11/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Controparte_2
avente ad oggetto “POR Calabria FSE 2007/2013 – Fondo di Garanzia Regionale per
[...]
operazioni di microcredito. Revoca somme su progetti finanziati da fondi comunitari ed ingiunzione alla restituzione delle somme erogate beneficiario : ”, con cui è stato revocato il Parte_1
finanziamento già concesso alla ditta con decreto n. 12151 del 27/09/2011 ed Parte_1 ingiunto alla stessa il pagamento in restituzione della somma di € 11.206,12 comprensivi di interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione la sig.ra ha dedotto la nullità Parte_1 dell'ingiunzione per mancanza dei requisiti circa l'indicazione del termine ordinario previsto dalla
2 legge per le azioni da intraprendere davanti al Tribunale Ordinario di Catanzaro, nonché la pendenza di un giudizio con la n. 3076/2018 presso il Tribunale di Cosenza, la cui CP_3 richiesta da parte dell'Ente creditizio riguardava lo stesso rapporto di pagamento con quanto oggetto dell'odierno decreto Dirigenziale, trovandosi l'opponente per la pendenza dei due giudizi , destinataria di due richieste di pagamento chiedendo, pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto oggi opposto.
Tutte le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, essere respinte per i motivi di seguito esposti.
Deve, innanzitutto, respingersi il primo motivo di opposizione, con il quale l'attrice eccepisce la nullità del provvedimento opposto per mancanza dell'indicazione dei termini e dell'autorità a cui bisognava ricorrere, atteso che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente è evincibile dall'ordinanza di ingiunzione opposta che al punto 5 , dopo INGIUNZIONE è stato regolarmente indicato che “ai sensi e per gli effetti dell'art 3 comma 4 della legge 241/90, ss.mm. e ii. si specifica che trattandosi di inadempimento delle prescrizioni indicate nell'atto concessorio imputabile al beneficiario è possibile adire il Tribunale di Catanzaro nel termine ordinario previsto dalla legge per l'azione da intraprendere e/o entro 60 giorni il TAR della Calabria in caso di vizi di legittimità in contrasto con l'interesse pubblico, oppure, entro il maggior temine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato “ . L'indicazione così come contenuta risulta completa avendo indicato tutte le possibilità di azioni che il beneficiario revocato poteva avere a disposizione nell'impugnare, così come ha fatto , dinanzi alla giurisdizione ordinaria , nel caso intendesse mettere in contestazione non solo la sussistenza dei presupposti di revoca ma anche quelli riguardanti l'intimazione di pagamento restitutorio, ovvero dall'impugnare in via amministrativa o giurisdizionale dinanzi all'Autorità Amministrativa , qualora intendesse contestare esclusivamente la sussistenza dei presupposti di revoca.
I termini, poi, sono stati indicati, ed è evidente che, quanto all'azione dinanzi all' le decadenze CP_4 variano in funzione del tipo d'azione, del tipo di domanda, questa lasciata all'intendimento ed alle determinazioni di chi intende adire l'autorità giudiziaria.
Il primo motivo di opposizione deve, pertanto, essere integralmente respinto poichè infondato, con la necessaria precisazione che le allegazioni attoree sul punto sono del tutto generiche non avendo la difesa attorea neppure indicato quale sarebbe la specifica normativa di riferimento a prevedere una tale nullità del decreto per mancata indicazione dei termini e delle autorità da adire.
Anche il secondo motivo di opposizione, con il quale l'attrice ha eccepito la pendenza tra la stessa e l' ,di un giudizio riguardante un decreto ingiuntivo emesso Controparte_5
a favore dell'Istituto Bancario per il mancato pagamento delle rate di mutuo concesso alla Sig,ra
3 in riferimento all'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia Regionale per operazioni di Pt_1
Microcredito e riguardante le stesso credito oggi preteso dalla . Controparte_1
Invero, contrariamente a quanto genericamente eccepito dal sig.ra dalla Parte_1
documentazione prodotta dai convenuti è emerso che l'attrice si è resa inadempiente rispetto alla
CP_ restituzione delle rate del mutuo (come si evince dalla documentazione in atti all. 6,7 fasc. Reg. ed in forza di tale inadempienza con comunicazione del 05/08//2015 inviata dalla CP_3
alla (all. 7), la ha richiesto ed ottenuto l'escussione del fondo, da questo l'avvio del Parte_2 CP_7 procedimento ai sensi di legge e, stante il perdurare dell'inadempimento, la successiva azione di revoca e recupero, introdotta col decreto n. 13180 del 15 novembre 2018, in questa sede opposto.
Nel determinare l'importo da escutere la ha tenuto conto dell'importo Controparte_1
effettivamente escusso dalla , quale soggetto preposto al Fondo di Garanzia regionale , Parte_2
come emerge nella comunicazione raccomanda R.R. del 15.06.2018 (all. 11 fasc. Reg. Cal.) inviata a parte attrice , in cui è stato indicato l'importo escusso e per come emerge dalla stessa ordinanza di ingiunzione oggi opposta, in cui tiene conto specificatamente sia dell'importo di euro 7.380,51 quale importo garanzia escusso, sia di euro 3.534,60 per contributi interessi erogati, che di euro 291,01 per interessi legali e rivalutazione, il tutto per la complessiva somma di euro 11.206,12 somma oggetto di richiesta restitutoria.
A nulla rileva , pertanto, l'asserita pendenza del giudizio tra la con la recante Pt_1 CP_3
il n.3076/2018 RGAC, presso il Tribunale di Cosenza, atteso che i rapporti contrattuali previsti il quel giudizio hanno petitum diversi e involgono parti diverse rispetto al presente contenzioso ed anche in considerazione del fatto che alcune pagine del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da
BCC Gestione Crediti sono state omissate ( vedi l'importo del credito) così da impedire il controllo sulla sussistenza di ragioni di connessione fra i due giudizi, come si può evincere dalla documentazione allegata dalla stessa parte attrice ,e per come rilevato già con ordinanza del 18 luglio
2019, dal G.I. precedente , che aveva rigettato la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente e per la quale nel corso del giudizio non è stata integrata da altra documentazione.
In conclusione può dirsi che la ditta , con D.D.G. n.12151 del 27/09/2011, è stata ammessa al Pt_1 finanziamento ” per l'importo di € 25.000,00, con garanzia concessa € 20.000,00. Parte_3
In data 26/09/2011 ha sottoscritto l'Atto di Adesione ed Obbligo. La stessa, ancora ad oggi, risulta inadempiente per la restituzione delle somme, come da contratto sottoscritto non essendo valse le varie diffide ad adempiere comunicate da parte della ( soggetto attuatore) comportando Parte_2
questo la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate.
Ritiene, infatti, il Tribunale, alla luce del compendio documentale in atti, che la somma ingiunta sia certa, liquida ed esigibile e che, pertanto, l'eccezione di nullità del decreto impugnato
4 sollevata dall'attore sia destituita di ogni fondamento.
Per quanto esposto deve, pertanto, respingersi l'opposizione proposta al decreto Dirigenziale
n. 13180 del 15 novembre 2018 non avendo l'attore provato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con l'odierna parte convenuta. Sul punto, infatti, si osserva, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo, si è osservato che la deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce (attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame) presupposto della revoca del beneficio erogato (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2017, n. 21841).
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve, pertanto, respingersi la domanda attoree poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificate, con riferimento ai minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia e con riferimento al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna alla refusione, in favore della , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
Catanzaro 03.06.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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