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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 28.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1842 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 14, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Sergio Massimo MANCUSI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale dell' CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 28.09.2023, la ricorrente contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito conclusosi senza il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 L. 104/92 e dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ex art. 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa
(17.05.2021), ovvero da epoca successiva ritenuta di giustizia all'esito di CTU medico-legale.
Conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle predette CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condizioni con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti, deducendo l'assoluta genericità dell'elaborato peritale e, in particolare, “la mancanza, nella
CTU dell'ATP, di qualsivoglia indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente” nonché la sottovalutazione degli “..esiti della neoplasia mammaria….con obbligo di continue terapie farmacologiche e la conseguente necessità di controlli clinici e strumentali periodici al fine di monitorare l'efficacia delle terapie seguite e prevenire l'insorgenza di fenomeni recidivanti..con significativa alterazione del funzionamento personale
e relazionale..che influiscono in modo negativo sulla qualità della vita della ricorrente...”.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del CP_1 termine perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, essendo carenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente va rilevato, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con
l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di al pagamento dei ratei maturati e maturandi, CP_1 dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la contestazione risulta depositata il 5.09.2023, dunque entro il termine del 16 ottobre 2023 disposto con ordinanza del 19.04.2023, e pertanto la presente opposizione ritualmente proposta nei
30 giorni successivi. CP_ Deve altresì essere disattesa l'eccezione sollevata dall' circa l'inammissibilità del ricorso per mancanza di contestazioni specifiche, considerato che la parte ricorrente ha illustrato i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Passando al merito della domanda attorea, deve dirsi che il medico legale nominato in questo giudizio ha accertato, sulla base dell'obiettività clinica raccolta in sede di operazioni peritali e dell'analisi dell'intera documentazione sanitaria in atti, che è affetta da: “Artrosi Parte_1 polidistrettuale a discreto impegno funzionale. Obesità (BMI 34). Esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. BPCO in terapia medica specifica. Sindrome ansioso depressiva in terapia farmacologica” e che tali patologie sono in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro.
Precisamente, per quanto concerne la quantificazione dell'inabilità, il consulente ha ritenuto sussistente una minorazione fisica complessiva dell'80%, specificando il grado di invalidità riconducibile ad ogni singola patologia ed evidenziando la modalità di calcolo utilizzata (“Per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 30% l'inabilità indotta dall'artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale, con il 31% l'inabilità determinata dall'obesità (BMI 34), con il 15%
l'inabilità causata dagli esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante, con l'11% l'inabilità determinata dall'ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, con il 25%
l'inabilità causata dalla BPCO in terapia medica specifica e con il 25% l'inabilità provocata dalla sindrome ansioso depressiva in terapia farmacologica (tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto
e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente come la
[... Sig.ra sia portatrice di una minorazione fisica pari all'80%”, si veda la relazione del Dott. Parte_1
. Per_1
In ordine alla decorrenza, il consulente d'ufficio, “tenuto conto dei presupposti fisiopatologici delle infermità riscontrate nel corso delle operazioni peritali e della loro naturale evoluzione”, ha ritenuto che lo stato invalidante riscontrato in capo alla ricorrente fosse già presente, con la medesima disfunzionalità, al momento della presentazione della domanda amministrativa (17.05.2021).
Sotto altro profilo, il CTU ha altresì accertato che il quadro patologico sofferto dalla ricorrente non assuma la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, non essendo tale da ridurre l'autonomia personale né da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Ebbene, le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 previsto per l'assegno di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 a decorrere da maggio 2021, mentre va respinta la domanda volta al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/92.
La soccombenza reciproca costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quanto alle spese della consulenza tecnica, la soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di in solido tra loro. CP_1
PQM
Ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 previsto per l'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 della L. 118/1971, a decorrere da maggio 2021.
Respinge ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di
CP_1
Civitavecchia, 28/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
4 di 4
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 28.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1842 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 14, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Sergio Massimo MANCUSI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale dell' CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 28.09.2023, la ricorrente contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito conclusosi senza il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 L. 104/92 e dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ex art. 13 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa
(17.05.2021), ovvero da epoca successiva ritenuta di giustizia all'esito di CTU medico-legale.
Conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle predette CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condizioni con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti, deducendo l'assoluta genericità dell'elaborato peritale e, in particolare, “la mancanza, nella
CTU dell'ATP, di qualsivoglia indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente” nonché la sottovalutazione degli “..esiti della neoplasia mammaria….con obbligo di continue terapie farmacologiche e la conseguente necessità di controlli clinici e strumentali periodici al fine di monitorare l'efficacia delle terapie seguite e prevenire l'insorgenza di fenomeni recidivanti..con significativa alterazione del funzionamento personale
e relazionale..che influiscono in modo negativo sulla qualità della vita della ricorrente...”.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del CP_1 termine perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, essendo carenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente va rilevato, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con
l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di al pagamento dei ratei maturati e maturandi, CP_1 dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la contestazione risulta depositata il 5.09.2023, dunque entro il termine del 16 ottobre 2023 disposto con ordinanza del 19.04.2023, e pertanto la presente opposizione ritualmente proposta nei
30 giorni successivi. CP_ Deve altresì essere disattesa l'eccezione sollevata dall' circa l'inammissibilità del ricorso per mancanza di contestazioni specifiche, considerato che la parte ricorrente ha illustrato i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Passando al merito della domanda attorea, deve dirsi che il medico legale nominato in questo giudizio ha accertato, sulla base dell'obiettività clinica raccolta in sede di operazioni peritali e dell'analisi dell'intera documentazione sanitaria in atti, che è affetta da: “Artrosi Parte_1 polidistrettuale a discreto impegno funzionale. Obesità (BMI 34). Esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. BPCO in terapia medica specifica. Sindrome ansioso depressiva in terapia farmacologica” e che tali patologie sono in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro.
Precisamente, per quanto concerne la quantificazione dell'inabilità, il consulente ha ritenuto sussistente una minorazione fisica complessiva dell'80%, specificando il grado di invalidità riconducibile ad ogni singola patologia ed evidenziando la modalità di calcolo utilizzata (“Per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 30% l'inabilità indotta dall'artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale, con il 31% l'inabilità determinata dall'obesità (BMI 34), con il 15%
l'inabilità causata dagli esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante, con l'11% l'inabilità determinata dall'ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, con il 25%
l'inabilità causata dalla BPCO in terapia medica specifica e con il 25% l'inabilità provocata dalla sindrome ansioso depressiva in terapia farmacologica (tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto
e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente come la
[... Sig.ra sia portatrice di una minorazione fisica pari all'80%”, si veda la relazione del Dott. Parte_1
. Per_1
In ordine alla decorrenza, il consulente d'ufficio, “tenuto conto dei presupposti fisiopatologici delle infermità riscontrate nel corso delle operazioni peritali e della loro naturale evoluzione”, ha ritenuto che lo stato invalidante riscontrato in capo alla ricorrente fosse già presente, con la medesima disfunzionalità, al momento della presentazione della domanda amministrativa (17.05.2021).
Sotto altro profilo, il CTU ha altresì accertato che il quadro patologico sofferto dalla ricorrente non assuma la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, non essendo tale da ridurre l'autonomia personale né da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Ebbene, le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 previsto per l'assegno di assistenza ai sensi dell'art. 13 L. 118/71 a decorrere da maggio 2021, mentre va respinta la domanda volta al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/92.
La soccombenza reciproca costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quanto alle spese della consulenza tecnica, la soccombenza reciproca rende equo che i compensi spettanti al CTU siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di in solido tra loro. CP_1
PQM
Ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 previsto per l'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 della L. 118/1971, a decorrere da maggio 2021.
Respinge ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di
CP_1
Civitavecchia, 28/07/2025
Il Giudice
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