Sentenza 5 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2004, n. 15028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15028 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENOTRI 37, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FORASTIERE, difeso dall'avvocato FRANCESCO GIULIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIPOL SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 188/00 del Tribunale di SALA CONSLINA, emessa in data 19/04/2000 e depositata il 07/06/00 (R.G. 69/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n 1255 del 1997 il pretore di Sala Consilina rigettò l'opposizione di CI AL avverso il decreto ingiuntivo di pagamento alla UN s.p.a. della somma di L. 18.631.800, oltre agli interessi maturati per L. 4.657.950, per rate non versate dal 30.2.90 al 20.6.1995 relative ad una polizza fideiussoria rilasciata nel 1985, nell'interesse del AL, a favore del comune di Salvitene a garanzia della restituzione "dell'anticipazione del prezzo di appalto" ricevuta dal AL per l'esecuzione di lavori appaltatigli dal comune.
2. La decisione è stata confermata dal tribunale di Sala Consilina che, con sentenza n. 188 del 2000, ha rigettato l'appello del AL sui rilievi, per quanto in questa sede ancora interessa, che infondatamente l'appellante aveva invocato la sentenza n. 72/96 emessa in altra causa tra le stesse parti e che, del par. infondatamente, s'era doluto che non si fosse tenuto conto dell'intervenuta rescissione del contratto di appalto da parte del comune (con delibera di giunta n. 342/89) per inadempimento dell'appaltatore, giacché la pretesa azionata era "conseguente proprio al verificarsi dell'evento assicurato".
3. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione il AL affidandosi a due motivi.
L'intimata UN s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente si duole - deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. "e falsa applicazione dei principi relativi agli elementi costitutivi cosa giudicata", nonché insufficiente e contraddittoria motivazione - che il giudice di pace abbia erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato esterno, costituito dalle statuizioni della sentenza n. 72/96 del pretore di Sala Consilina, emessa in una causa vertenti tra le stesse parti, con identici causa pretendi e petitum, "pur se di importo diverso".
1.2. Al di là della certamente erronea qualificazione, da parte del tribunale, dell'eccezione dell'attuale ricorrente come di "litispendenza o continenza", la sentenza impugnata ha ritenuto che la menzionata n. 72/96 era stata emessa in una causa avente petitum e causa pretendi diversi. Ha in proposito rilevato che il presente giudizio "ha avuto ad oggetto il mancato pagamento di rate di premio dell'importo complessivo di L. 23.289.750 con riferimento alla polizza fideiussoria n. 475220 stipulata per la 'garanzia di anticipazione del prezzo di appalto'" e che "la prima, invece, verteva sul mancato pagamento di rate di premio per un importo complessivo di L.
1.302.400 relativo alla polizza fideiussoria per 'cauzionì n. 5437840".
Da tali rilievi il ricorrente del tutto prescinde. Omette di censurarli specificatamente e non chiarisce per quali ragioni, benché si trattasse di polizze diverse e con oggetto diverso, sulle questioni oggetto della presente causa si sarebbe tuttavia formato il giudicato, con conseguente preclusione di un nuovo esame. Il motivo è dunque inammissibile in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. il quale, prescrivendo che il ricorso contenga indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, impone al ricorrente di aver riguardo alle ragioni che nella sentenza impugnata sono state poste a fondamento della decisione, volta che avverso tale sentenza si appuntano le censure e che di quella sentenza si domanda la rescissione.
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 1936 e ss. e 1882 1896 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Si duole il ricorrente che il giudice di secondo grado abbia ignorato il principio di cui all'art. 1939 c.c., secondo il quale la fideiussione non è valida se non lo è l'obbligazione principale sicché, posto che "nella fattispecie l'obbligazione principale era il contratto di appalto" e che a garanzia della ricevuta anticipazione di L. 85.599.835 il AL aveva prestato cauzione con la polizza fideiussoria in questione, una volta rescisso il contratto dal comune appaltante nel 1989 e da questo "incamerata" la polizza, la fideiussione non era più in atto e non erano più dovuti i premi dal 1990 in poi, rimanendo il LA soggetto solo all'azione di regresso del fideiussore.
Alle stesse conclusioni - afferma ancora il ricorrente - avrebbe dovuto addivenirsi in base al disposto di cui all'art. 1896, comma 1, c.c., applicabile in ragione della natura assicurativa della polizza ed essendo venuto meno il rischio assicurato.
Estraneo al caso si rivela invece il disposto dei cui all'art. 3 delle condizioni di polizza cui si era riferito il tribunale, giacché quella clausola concerne l'ipotesi di "naturale conclusione" (ma, recte, esecuzione) del contratto e non quella della risoluzione stesso.
2.2. La censura è infondata.
La polizza fideiussoria che garantisce il committente in ordine alla restituzione dell'anticipazione da quello effettuata all'appaltatore evidentemente si riferisce proprio al caso in cui, risolto il contratto o comunque revocata l'anticipazione, questi sia tenuto alla restituzione dell'anticipazione. Correttamente dunque il tribunale ha ritenuto che "la pretesa azionata era conseguente proprio al verificarsi dell'evento "assicurato" ed infondatamente il ricorrente pretende di far derivare dalla risoluzione del contratto (e dal suo conseguente obbligo di restituire l'anticipazione ricevuta), la conseguenza di non dover restituire alcunché.
È poi certo che, una volta pagato dal fideiussore l'importo di cui all'obbligazione garantita, l'assicurate re è surrogato nei diritti del creditore e può agire (solo) in via di regresso verso il debitore, a norma degli articoli 1949 e 1950 c.c.. Così come è indubbio che se, come nella specie, il premio dovuto dal debitore al garante (per l'assunzione da parte di questi del rischio di dover restituire al creditore quanto il debitore aveva ricevuto a titolo di anticipazione del prezzo di appalto) sia commisurato alla durata del rischio, il premio è dovuto fino a quando il rischio non sussista più. Ma il rischio cessa o quando il creditore garantito dichiari di liberare il fideiussore dalla garanzia prestata (anche con annotazione di svincolo sull'originale della polizza restituita), o quando il fideiussore abbia pagato per essersi verificato il "sinistro", ovvero quando sia tra le parti convenuto ovvero giudizialmente accertato che il garante non deve pagare perché il debitore principale non deve restituire.
Nella specie il ricorrente non afferma che la UN abbia mai pagato, sembrando anzi che lo stesso AL la abbia diffidata a non farlo in esito alla richiesta del comune di Salvitelle del febbraio del 1990, ne' consta che il comune abbia dichiarato di non volersi avvalere della polizza, essendo anzi affermato l'esatto contrario.
Dal tutto improprio è poi il riferimento all'art. 1939 c.c., posto che non viene in alcun modo in questione la validità
dell'obbligazione garantita, che era quella di restituzione dell'anticipazione.
3. Il ricorso va dunque respinto.
n difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004