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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/08/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Carbonelli Mariangela Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6073/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTISO Parte_1 C.F._1 MARCO, elettivamente domiciliato in VIA AMICARELLI, 9, LUCERA, presso il difensore avv. INTISO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CIAMPITTI 2, C/O AVV. ANTONIO DI FILIPPO 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. GRASSO ROBERTO
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui ai rispettivi atti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., il sig. esponeva di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Lucera il 06.12.1997, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucera
Anno 1997 Numero 182, Parte II Serie A Ufficio 1, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 che a causa delle continue incomprensioni, il rapporto coniugale si è nel tempo deteriorato, tanto che è venuta meno l'affectio coniugalis ed ogni tipo di comunione materiale e spirituale;
che pertanto esso istante aveva maturato la decisione di separarsi;
di essere pensionato già da diversi anni e di percepire una provvidenza economica mensile di euro 1.200,00 circa e di essere onerato di una rata di euro 150,00 mensili per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto; che il coniuge, signora CP svolge da anni l'attività di parrucchiera ed è economicamente autosufficiente;
che entrambi i
[...] coniugi sono proprietari, comune pro indiviso, dell'abitazione familiare sita in Lucera alla Via Viglione n.
36; che l'istante è proprietario in via esclusiva di un garage sito in Lucera alla Via Tasso;
che i due figli maggiorenni sono anche economicamente indipendenti ed autosufficienti ed in particolare che la figlia lavora come parrucchiera a Parma dove vive stabilmente, mentre è bracciante agricolo e Per_1 Per_2 vive in una sua abitazione.
Concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: autorizzare i coniugi a vivere separati;
adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori, sollevando l'istante dal pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, per le ragioni di cui alla superiore narrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.2.2024 si costituiva in giudizio la signora CP
non opponendosi alla declaratoria di separazione e contestando le avverse conclusioni.
[...]
Con ordinanza del 9.4.2024 il GI designato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvedendo: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla dispone in ordine alla assegnazione della causa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Il GI designato ritenuta la causa matura per la decisione concedeva alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e dopo alcuni rinvii la causa perveniva all'udienza cartolare del 9.4.2025, in cui veniva riservata in decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM in sede per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il pagina 2 di 4 venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni d carattere economico assunte dal GI istruttore, in assenza di ulteriori attività istruttoria ed in mancanza di elementi nuovi sopravvenuti, appaiono meritevoli di essere confermate, con la previsione di un assegno di mantenimento da porre a carico del ricorrente in favore della moglie, solo parzialmente economicamente autosufficiente, nella misura di €. 200,00 mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT come per legge, assegno da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
La presente decisione si basa sulla disparità di redditualità tra i coniugi, essendo il ricorrente titolare di un reddito fisso e costante e la resistente priva di una occupazione stabile. A ciò va aggiunto il dato della lunga durata del matrimonio, nel quale sono nati due figli, indice del fatto che la resistente si è occupata delle esigenze familiari, più che della ricerca di una sua autonomia di vita, senza tralasciare il fatto che con la presenza decisione non si è disposta la assegnazione a lei della casa coniugale. La quantificazione non può essere disposta nei termini richiesti dalla resistente che ha dichiarato, comunque, di svolgere una attività lavorativa, se pur non particolarmente lucrativa.
Nessuna statuizione deve essere adottata dal Tribunale in ordine alla assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti conviventi con taluno dei genitori.
Ne consegue che ciascun coniuge è legittimato a disporre della casa familiare, in quanto comproprietario dell'immobile al 50%, secondo le norme del codice civile.
Naturalmente, ove taluno dei coniugi intendesse monetizzare o disporre in via esclusiva del cespite escludendo l'altro, dovrà attivare un giudizio di scioglimento della comunione ordinaria, all'esito del quale riscattare dall'altro comproprietario la quota di questo, liquidandone il controvalore monetario, ed in tal modo consolidando in capo a sé la proprietà piena del cespite in contesa, ovvero, nel caso in cui nessuno dei due coniugi comproprietari volesse riscattare l'intero, si procederà alla vendita all'asta dell'immobile a terzi, con assegnazione del ricavato al 50% tra le parti del presente giudizio.
In considerazione delle ragioni della decisione del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data
11.12.2023, dal signor nei confronti del coniuge sig.ra , uditi i Parte_1 Controparte_1 procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
2) nulla dispone in ordine alla assegnazione della causa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
4) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lucera
(FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (Anno 1997 Numero 182, Parte II
Serie A Ufficio 1), al momento del suo passaggio in giudicato;
5) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 17.7.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Carbonelli Mariangela Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6073/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTISO Parte_1 C.F._1 MARCO, elettivamente domiciliato in VIA AMICARELLI, 9, LUCERA, presso il difensore avv. INTISO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CIAMPITTI 2, C/O AVV. ANTONIO DI FILIPPO 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. GRASSO ROBERTO
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui ai rispettivi atti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., il sig. esponeva di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Lucera il 06.12.1997, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucera
Anno 1997 Numero 182, Parte II Serie A Ufficio 1, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 che a causa delle continue incomprensioni, il rapporto coniugale si è nel tempo deteriorato, tanto che è venuta meno l'affectio coniugalis ed ogni tipo di comunione materiale e spirituale;
che pertanto esso istante aveva maturato la decisione di separarsi;
di essere pensionato già da diversi anni e di percepire una provvidenza economica mensile di euro 1.200,00 circa e di essere onerato di una rata di euro 150,00 mensili per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto; che il coniuge, signora CP svolge da anni l'attività di parrucchiera ed è economicamente autosufficiente;
che entrambi i
[...] coniugi sono proprietari, comune pro indiviso, dell'abitazione familiare sita in Lucera alla Via Viglione n.
36; che l'istante è proprietario in via esclusiva di un garage sito in Lucera alla Via Tasso;
che i due figli maggiorenni sono anche economicamente indipendenti ed autosufficienti ed in particolare che la figlia lavora come parrucchiera a Parma dove vive stabilmente, mentre è bracciante agricolo e Per_1 Per_2 vive in una sua abitazione.
Concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: autorizzare i coniugi a vivere separati;
adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori, sollevando l'istante dal pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, per le ragioni di cui alla superiore narrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.2.2024 si costituiva in giudizio la signora CP
non opponendosi alla declaratoria di separazione e contestando le avverse conclusioni.
[...]
Con ordinanza del 9.4.2024 il GI designato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvedendo: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla dispone in ordine alla assegnazione della causa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Il GI designato ritenuta la causa matura per la decisione concedeva alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e dopo alcuni rinvii la causa perveniva all'udienza cartolare del 9.4.2025, in cui veniva riservata in decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM in sede per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il pagina 2 di 4 venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni d carattere economico assunte dal GI istruttore, in assenza di ulteriori attività istruttoria ed in mancanza di elementi nuovi sopravvenuti, appaiono meritevoli di essere confermate, con la previsione di un assegno di mantenimento da porre a carico del ricorrente in favore della moglie, solo parzialmente economicamente autosufficiente, nella misura di €. 200,00 mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT come per legge, assegno da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
La presente decisione si basa sulla disparità di redditualità tra i coniugi, essendo il ricorrente titolare di un reddito fisso e costante e la resistente priva di una occupazione stabile. A ciò va aggiunto il dato della lunga durata del matrimonio, nel quale sono nati due figli, indice del fatto che la resistente si è occupata delle esigenze familiari, più che della ricerca di una sua autonomia di vita, senza tralasciare il fatto che con la presenza decisione non si è disposta la assegnazione a lei della casa coniugale. La quantificazione non può essere disposta nei termini richiesti dalla resistente che ha dichiarato, comunque, di svolgere una attività lavorativa, se pur non particolarmente lucrativa.
Nessuna statuizione deve essere adottata dal Tribunale in ordine alla assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti conviventi con taluno dei genitori.
Ne consegue che ciascun coniuge è legittimato a disporre della casa familiare, in quanto comproprietario dell'immobile al 50%, secondo le norme del codice civile.
Naturalmente, ove taluno dei coniugi intendesse monetizzare o disporre in via esclusiva del cespite escludendo l'altro, dovrà attivare un giudizio di scioglimento della comunione ordinaria, all'esito del quale riscattare dall'altro comproprietario la quota di questo, liquidandone il controvalore monetario, ed in tal modo consolidando in capo a sé la proprietà piena del cespite in contesa, ovvero, nel caso in cui nessuno dei due coniugi comproprietari volesse riscattare l'intero, si procederà alla vendita all'asta dell'immobile a terzi, con assegnazione del ricavato al 50% tra le parti del presente giudizio.
In considerazione delle ragioni della decisione del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data
11.12.2023, dal signor nei confronti del coniuge sig.ra , uditi i Parte_1 Controparte_1 procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
2) nulla dispone in ordine alla assegnazione della causa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
4) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lucera
(FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (Anno 1997 Numero 182, Parte II
Serie A Ufficio 1), al momento del suo passaggio in giudicato;
5) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 17.7.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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