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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16322/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Chiarabelli Cinzia presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Garello Monica presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SCIOLZE il Parte_1 Parte_2
24/05/2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.4.2006 e il 30.4.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCIOLZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue:
1a) Il Sig. si impegna a trasferire senza corrispettivo alla Signora la propria quota Pt_1 Parte_2 di proprietà̀ (pari al 50%) dell'immobile, locato a terzi, e relative pertinenze, sito in Settimo Torinese (TO), Via Ariosto n. 46 , di cui al foglio 26 n. 551 sub 6, nonché́ del box sito in Settimo Torinese (TO),
Via Ariosto n. 46, di cui al foglio 26 n. 551 sub 32, immobili la cui proprietà̀ superficiaria è stata acquistata dai coniugi in data 20.11.2002 a mezzo rogito Notaio in Settimo Persona_3
Torinese (TO), Rep. n. 19548 e Racc. n. 2285 (doc. 3), con successiva acquisizione della piena proprietà̀ dei predetti immobili, relativamente ai quali le parti godevano del diritto di superficie (doc. 4). Il trasferimento dovrà avvenire mediante atto notarile, le cui spese saranno a carico della Signora
da rogarsi entro 30 giorni dall'omologa della presente separazione e senza versamento da Pt_2 parte della Sig.ra di alcun corrispettivo e senza alcuno spirito di liberalità̀ da parte del soggetto Pt_2 cedente, essendo detto trasferimento pattuito a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e funzionale a risolvere la crisi coniugale;
1b) I coniugi si impegnano a provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato n. 003795 acceso presso la Banca d'Alba credito cooperativo SC, con attribuzione della somma di Euro 25.000,00 al Sig.
e la divisione della restante somma tra i coniugi al 50% ciascuno. Pt_1
1c) Il Sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà̀ a proprie spese dell'autoveicolo Fiat Pt_1 Panda, targato FE381KT, in favore della moglie entro 30 giorni dall'omologa senza percepimento di corrispettivo alcuno.
1d) La Signora si impegna a trasferire al Sig. , senza corrispettivo e senza alcun spirito Pt_2 Pt_1 di liberalità̀, la propria quota della Diana Società̀ Semplice, c.f. con atto notarile, le cui P.IVA_1 spese ed oneri di qualsivoglia genere saranno a carico del Sig. , da rogarsi entro 30 giorni Pt_1 dall'omologa della presente separazione. Il Sig. manleva sin d'ora, con impegno che verrà̀ trasfuso Pt_1 anche nell'atto notarile di trasferimento, la Sig.ra da qualsiasi eventuale vicenda e/o questione Pt_2 societaria passata, presente o futura occorsa o occorrenda e si impegna a variare la sede della Diana
Società̀ semplice entro il 31.12.2025.
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino in Via Papacino n. 2, sinora condotta in locazione dai coniugi e dalla quale il Sig. si è allontanato prima d'ora, rimarrà̀, con il Pt_1
pagina 2 di 3 mobilio e gli arredi ivi contenuti, nella piena ed esclusiva disponibilità̀ della Signora la quale Pt_2 continuerà̀ a viverci con i figli.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con mantenimento della residenza presso la Per_2 madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che il Signor potrà tenere con sé il figlio , ormai Pt_1 Per_1 maggiorenne, con le modalità̀ ed i tempi con il medesimo concordati e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
DISPONE che il Sig. possa tenere con sé il figlio minore , compatibilmente con gli impegni Pt_1 Per_2 scolastici ed extrascolastici e nel rispetto dei desideri del figlio:
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, ove andrà̀ a prenderlo, sino alle 19.30, allorché̀ lo riporterà̀ presso l'abitazione materna per la cena;
- a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola, ove andrà̀ a prenderlo, sino alla domenica alle ore 19.30;
- nei weekend di competenza della madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, ove andrà̀ a prenderlo, sino al sabato prima di pranzo, allorché̀ lo riporterà̀ presso l'abitazione materna entro le 12.30.
- il sig. si impegna nei periodi in cui il figlio è con il medesimo ad osservare puntualmente Pt_1 Per_2
i calendari delle ripetizioni (generalmente il sabato pomeriggio) e gli incontri con lo psicologo organizzati nell'interesse del minore (generalmente il venerdì pomeriggio).
- nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali trascorrerà̀ una settimana con ciascun genitore Per_2 ad anni alterni, mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali dei genitori e del ragazzo, per due settimane anche non consecutive, concordando le date entro il 30 aprile di ciascun anno (per il 2024 entro il 31.5.2024).
- coniugi potranno concordare modifiche al calendario visite padre/figli in caso di necessità lavorative e/o personali proprie o dei figli, anche nel rispetto dei desideri dei ragazzi.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli provvedendo a loro in via esclusiva Pt_1 quando li ha con sé nonché̀ mediante l'ottemperanza agli impegni economici assunti al punto uno delle condizioni di separazione.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, con rinuncia a qualsiasi vicendevole pretesa in punto.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già̀ stata prima d'ora definita e di non avere più̀ nulla reciprocamente a pretendere, salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni di separazione.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16322/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Chiarabelli Cinzia presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Garello Monica presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SCIOLZE il Parte_1 Parte_2
24/05/2003.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.4.2006 e il 30.4.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCIOLZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue:
1a) Il Sig. si impegna a trasferire senza corrispettivo alla Signora la propria quota Pt_1 Parte_2 di proprietà̀ (pari al 50%) dell'immobile, locato a terzi, e relative pertinenze, sito in Settimo Torinese (TO), Via Ariosto n. 46 , di cui al foglio 26 n. 551 sub 6, nonché́ del box sito in Settimo Torinese (TO),
Via Ariosto n. 46, di cui al foglio 26 n. 551 sub 32, immobili la cui proprietà̀ superficiaria è stata acquistata dai coniugi in data 20.11.2002 a mezzo rogito Notaio in Settimo Persona_3
Torinese (TO), Rep. n. 19548 e Racc. n. 2285 (doc. 3), con successiva acquisizione della piena proprietà̀ dei predetti immobili, relativamente ai quali le parti godevano del diritto di superficie (doc. 4). Il trasferimento dovrà avvenire mediante atto notarile, le cui spese saranno a carico della Signora
da rogarsi entro 30 giorni dall'omologa della presente separazione e senza versamento da Pt_2 parte della Sig.ra di alcun corrispettivo e senza alcuno spirito di liberalità̀ da parte del soggetto Pt_2 cedente, essendo detto trasferimento pattuito a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e funzionale a risolvere la crisi coniugale;
1b) I coniugi si impegnano a provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato n. 003795 acceso presso la Banca d'Alba credito cooperativo SC, con attribuzione della somma di Euro 25.000,00 al Sig.
e la divisione della restante somma tra i coniugi al 50% ciascuno. Pt_1
1c) Il Sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà̀ a proprie spese dell'autoveicolo Fiat Pt_1 Panda, targato FE381KT, in favore della moglie entro 30 giorni dall'omologa senza percepimento di corrispettivo alcuno.
1d) La Signora si impegna a trasferire al Sig. , senza corrispettivo e senza alcun spirito Pt_2 Pt_1 di liberalità̀, la propria quota della Diana Società̀ Semplice, c.f. con atto notarile, le cui P.IVA_1 spese ed oneri di qualsivoglia genere saranno a carico del Sig. , da rogarsi entro 30 giorni Pt_1 dall'omologa della presente separazione. Il Sig. manleva sin d'ora, con impegno che verrà̀ trasfuso Pt_1 anche nell'atto notarile di trasferimento, la Sig.ra da qualsiasi eventuale vicenda e/o questione Pt_2 societaria passata, presente o futura occorsa o occorrenda e si impegna a variare la sede della Diana
Società̀ semplice entro il 31.12.2025.
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino in Via Papacino n. 2, sinora condotta in locazione dai coniugi e dalla quale il Sig. si è allontanato prima d'ora, rimarrà̀, con il Pt_1
pagina 2 di 3 mobilio e gli arredi ivi contenuti, nella piena ed esclusiva disponibilità̀ della Signora la quale Pt_2 continuerà̀ a viverci con i figli.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con mantenimento della residenza presso la Per_2 madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che il Signor potrà tenere con sé il figlio , ormai Pt_1 Per_1 maggiorenne, con le modalità̀ ed i tempi con il medesimo concordati e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
DISPONE che il Sig. possa tenere con sé il figlio minore , compatibilmente con gli impegni Pt_1 Per_2 scolastici ed extrascolastici e nel rispetto dei desideri del figlio:
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, ove andrà̀ a prenderlo, sino alle 19.30, allorché̀ lo riporterà̀ presso l'abitazione materna per la cena;
- a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola, ove andrà̀ a prenderlo, sino alla domenica alle ore 19.30;
- nei weekend di competenza della madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, ove andrà̀ a prenderlo, sino al sabato prima di pranzo, allorché̀ lo riporterà̀ presso l'abitazione materna entro le 12.30.
- il sig. si impegna nei periodi in cui il figlio è con il medesimo ad osservare puntualmente Pt_1 Per_2
i calendari delle ripetizioni (generalmente il sabato pomeriggio) e gli incontri con lo psicologo organizzati nell'interesse del minore (generalmente il venerdì pomeriggio).
- nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali trascorrerà̀ una settimana con ciascun genitore Per_2 ad anni alterni, mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali dei genitori e del ragazzo, per due settimane anche non consecutive, concordando le date entro il 30 aprile di ciascun anno (per il 2024 entro il 31.5.2024).
- coniugi potranno concordare modifiche al calendario visite padre/figli in caso di necessità lavorative e/o personali proprie o dei figli, anche nel rispetto dei desideri dei ragazzi.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli provvedendo a loro in via esclusiva Pt_1 quando li ha con sé nonché̀ mediante l'ottemperanza agli impegni economici assunti al punto uno delle condizioni di separazione.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, con rinuncia a qualsiasi vicendevole pretesa in punto.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già̀ stata prima d'ora definita e di non avere più̀ nulla reciprocamente a pretendere, salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni di separazione.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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