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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 537/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPIENZA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata da , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1562/2020 per l'importo di € 58.833,33, notificato il 20.1.2021.
Citazione in opposizione notificata in data 10.2.2021
CONCLUSIONI
Parte opponente: ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia del D.I. opposto e ciò per i motivi di cui in citazione;
nel merito accogliere la presente opposizione, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente…
Parte opposta: rigettare l'opposizione
All'udienza cartolare del 5.2.2025 ex art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti, la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento, risultando infondati tutti i motivi di opposizione, vale a pagina 1 di 3 dire: a) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva in capo alla società
b) la mancanza di prova della effettiva erogazione delle somme;
c) la non CP_3 corrispondenza delle somme richieste;
d) l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 T.U.B a dare prova del credito;
e) inefficacia della presunta cessione per difetto di notifica;
f) la intervenuta prescrizione del credito;
g) la nullità del contratto in quanto firmato solo dal cliente.
Parte opposta ha provato di essere titolare del credito, a lei ceduto dal creditore originario Banca ES PA, attraverso la produzione in atti non solo dell'avviso di cessione di crediti pecuniari in blocco da ES OL PA (tra gli altri istituti cedenti) a avviso pubblicato in GU Parte Controparte_1 seconda n. 52 del 5.5.2018; ma anche con la produzione dell'elenco dei crediti ceduti estratto dal sito internet indicato proprio nell'avviso di cessione, ove sono indicate le linee di credito intestate a ed al coobbligato;
ed anche con la dichiarazione della banca cedente in Parte_1 CP_4 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc.
Le somme risultano effettivamente erogate, come risulta dalla contabile dell'erogazione della somma allegata al contratto di finanziamento del 30.8.2007 versato in atti, sottoscritta da si Parte_1 tratta del finanziamento, erogato il 7.9.2007 dalla filiale di Ispica di banca ES, di € 34.908,57 (come netto ricavo dell'erogazione; € 36.575,00 come capitale finanziato); dall'estartto conto versato in atti da parte opposta risulta inoltre contabilizzato l'accredito della somma.
Non risulta alcuna incongruenza nelle somme via via richieste nel tempo a rimborso del mutuo: nell'intimazione inviata nel gennaio 2013 dalla banca cedente ES OL S.p.A., si intimava ai debitori il pagamento delle rate sino ad allora maturate e rimaste insolute (n. 33), ma, per effetto della risoluzione del rapporto e della decadenza dal beneficio del termine, anche l'importo delle ulteriori rate non ancora giunte a scadenza (il c.d. capitale residuo) diviene debito scaduto ed immediatamente esigibile. Quanto agli interessi moratori, va rilevato che sia il tasso di interesse applicato, che il dies a quo, sono esplicitati nel contratto di finanziamento rispettivamente al quadro B relativo alle condizioni economiche (“tasso del finanziamento più tre punti percentuali”) e al quadro E art. 3 (“dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo pagamento”).
Il contratto di finanziamento per cui è causa prevedeva infatti un pagamento rateale di durata pari ad anni otto che, se il rapporto non fosse stato risolto anticipatamente dalla Banca erogante nel 2013 a causa dell'esposizione debitoria accumulata dai soggetti finanziati, sarebbe giunto a naturale conclusione nel 2015.
La cessione del credito è un negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore e di regolare il conflitto tra cessionari. Peraltro, ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99, si applicano alle cartolarizzazioni le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, che recitano: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Nei confronti dei debitori ceduti la cessione ha dunque efficacia ex lege, in deroga all'art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: non occorre, pertanto, la notifica e l'accettazione da parte dei medesimi.
pagina 2 di 3 Il contratto monofirma è valido. Le Sezioni Unite delle Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass.
SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898). Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all'enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070)”.
In sede monitoria parte opposta ha prodotto documentazione certamente valida ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, come il contratto sottoscritto dai debitori e la contabile di erogazione della somma.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata, risultando il finanziamento chirografario stipulato nel 2007; il primo atto interruttivo (e sufficiente ad evitare la prescrizione) è stato ricevuto nel gennaio
2013 (vds lettera di messa in mora e di revoca degli affidamenti in data 2.1.2013, ricevuta all'indirizzo del debitore, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2020 (RG 3343/2020), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/02/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 537/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPIENZA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata da , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1562/2020 per l'importo di € 58.833,33, notificato il 20.1.2021.
Citazione in opposizione notificata in data 10.2.2021
CONCLUSIONI
Parte opponente: ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia del D.I. opposto e ciò per i motivi di cui in citazione;
nel merito accogliere la presente opposizione, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente…
Parte opposta: rigettare l'opposizione
All'udienza cartolare del 5.2.2025 ex art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti, la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento, risultando infondati tutti i motivi di opposizione, vale a pagina 1 di 3 dire: a) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva in capo alla società
b) la mancanza di prova della effettiva erogazione delle somme;
c) la non CP_3 corrispondenza delle somme richieste;
d) l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 T.U.B a dare prova del credito;
e) inefficacia della presunta cessione per difetto di notifica;
f) la intervenuta prescrizione del credito;
g) la nullità del contratto in quanto firmato solo dal cliente.
Parte opposta ha provato di essere titolare del credito, a lei ceduto dal creditore originario Banca ES PA, attraverso la produzione in atti non solo dell'avviso di cessione di crediti pecuniari in blocco da ES OL PA (tra gli altri istituti cedenti) a avviso pubblicato in GU Parte Controparte_1 seconda n. 52 del 5.5.2018; ma anche con la produzione dell'elenco dei crediti ceduti estratto dal sito internet indicato proprio nell'avviso di cessione, ove sono indicate le linee di credito intestate a ed al coobbligato;
ed anche con la dichiarazione della banca cedente in Parte_1 CP_4 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc.
Le somme risultano effettivamente erogate, come risulta dalla contabile dell'erogazione della somma allegata al contratto di finanziamento del 30.8.2007 versato in atti, sottoscritta da si Parte_1 tratta del finanziamento, erogato il 7.9.2007 dalla filiale di Ispica di banca ES, di € 34.908,57 (come netto ricavo dell'erogazione; € 36.575,00 come capitale finanziato); dall'estartto conto versato in atti da parte opposta risulta inoltre contabilizzato l'accredito della somma.
Non risulta alcuna incongruenza nelle somme via via richieste nel tempo a rimborso del mutuo: nell'intimazione inviata nel gennaio 2013 dalla banca cedente ES OL S.p.A., si intimava ai debitori il pagamento delle rate sino ad allora maturate e rimaste insolute (n. 33), ma, per effetto della risoluzione del rapporto e della decadenza dal beneficio del termine, anche l'importo delle ulteriori rate non ancora giunte a scadenza (il c.d. capitale residuo) diviene debito scaduto ed immediatamente esigibile. Quanto agli interessi moratori, va rilevato che sia il tasso di interesse applicato, che il dies a quo, sono esplicitati nel contratto di finanziamento rispettivamente al quadro B relativo alle condizioni economiche (“tasso del finanziamento più tre punti percentuali”) e al quadro E art. 3 (“dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo pagamento”).
Il contratto di finanziamento per cui è causa prevedeva infatti un pagamento rateale di durata pari ad anni otto che, se il rapporto non fosse stato risolto anticipatamente dalla Banca erogante nel 2013 a causa dell'esposizione debitoria accumulata dai soggetti finanziati, sarebbe giunto a naturale conclusione nel 2015.
La cessione del credito è un negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore e di regolare il conflitto tra cessionari. Peraltro, ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99, si applicano alle cartolarizzazioni le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, che recitano: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Nei confronti dei debitori ceduti la cessione ha dunque efficacia ex lege, in deroga all'art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: non occorre, pertanto, la notifica e l'accettazione da parte dei medesimi.
pagina 2 di 3 Il contratto monofirma è valido. Le Sezioni Unite delle Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass.
SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898). Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all'enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070)”.
In sede monitoria parte opposta ha prodotto documentazione certamente valida ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, come il contratto sottoscritto dai debitori e la contabile di erogazione della somma.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata, risultando il finanziamento chirografario stipulato nel 2007; il primo atto interruttivo (e sufficiente ad evitare la prescrizione) è stato ricevuto nel gennaio
2013 (vds lettera di messa in mora e di revoca degli affidamenti in data 2.1.2013, ricevuta all'indirizzo del debitore, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2020 (RG 3343/2020), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/02/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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