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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7143/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7143/2022 promossa da:
(C.F. ) e per essa nella sua qualità Parte_1 P.IVA_1 di mandataria (“PRECSO”) Codice Fiscale e Parte_2
Partita IVA n. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_2
Abenavoli con studio in Napoli (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, ove elettivamente domicilia;
ATTRICE contro
- C.F. - Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv . ed elett.te domiciliato presso il CP_2 suo studio in Capua (Ce) alla Via Monte dei Pegni n. 4 ; nonchè
C.F. Controparte_3
, rappresentata e difesa i dall' avv . ed C.F._2 CP_2 elett.te domiciliata presso il suo studio in Capua (Ce) alla Via Monte dei Pegni n. 4 ; nonché
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'Avv. e con questi elettivamente CP_2 domiciliato in Capua (Ce) alla Via Monte dei Pegni n.4; nonchè
- Controparte_4
P.I. - elett.te dom.ta in Santa Maria Capua Vetere Via Dei Romani P.IVA_3
n°66 presso lo studio dell'Avv. Claudio Giorgio Suppa dal quale è rapp.ta e difesa;
CONVENUTE CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
26.11.2025;
OGGETTO: azione revocatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che il presente giudizio tra origine dalla riassunzione operata in esito alla sentenza n.2227/2022 della CDA di Napoli, con cui veniva dichiarata la nullità del giudizio di I grado (conclusosi con sentenza n. 2996/2020 del Tribunale di Napoli di accoglimento della domanda revocatoria proposta) per pretermissione di un contraddittore necessario ed ordinata la relativa riassunzione. In via preliminare su tutte le questioni indicate in citazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinunzia agli atti fatta sia dalla che dalla ed Parte_1 Controparte_4 accettata dalle parti convenute. L'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., va pronunciata poi con sentenza, perché se è vero che l'art. 308, c.p.c., prevede che l'estinzione sia dichiarata con ordinanza è però altrettanto vero che l'art. 178, comma 2, c.p.c., esclude espressamente la reclamabilità del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo emesso dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice unico, sicchè, in quest'ultima ipotesi, la declaratoria di estinzione del processo non può che essere pronunciata con sentenza (tanto che, nell'ipotesi in cui sia dichiarata con ordinanza, quest'ultima, per consolidata giurisprudenza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, trattandosi di provvedimento definitivo su presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale, a contenuto decisorio). L'art. 306, comma 4, c.p.c., dispone, inoltre, che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso specifico le parti hanno dedotto un loro specifico accordo sul punto che prevede la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 2668 c.c., all'estinzione del giudizio e sussistendo peraltro l'espresso consenso delle parti, consegue poi, per come richiesto, l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
(Cassazione civile , sez. II , 03/04/2024 , n. 8759): “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 7143/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara estinto il presente procedimento;
compensa le spese di lite;
ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – direzione territorio - previo passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione con esonero di ogni responsabilità della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria del 24.4.2013 in favore di Controparte_4
- numero di repertorio 2418/2013 trascritta ai nn. 14276 (reg. gen) e
[...]
10647 (reg. part.); Santa Maria Capua Vetere, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7143/2022 promossa da:
(C.F. ) e per essa nella sua qualità Parte_1 P.IVA_1 di mandataria (“PRECSO”) Codice Fiscale e Parte_2
Partita IVA n. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_2
Abenavoli con studio in Napoli (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, ove elettivamente domicilia;
ATTRICE contro
- C.F. - Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv . ed elett.te domiciliato presso il CP_2 suo studio in Capua (Ce) alla Via Monte dei Pegni n. 4 ; nonchè
C.F. Controparte_3
, rappresentata e difesa i dall' avv . ed C.F._2 CP_2 elett.te domiciliata presso il suo studio in Capua (Ce) alla Via Monte dei Pegni n. 4 ; nonché
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'Avv. e con questi elettivamente CP_2 domiciliato in Capua (Ce) alla Via Monte dei Pegni n.4; nonchè
- Controparte_4
P.I. - elett.te dom.ta in Santa Maria Capua Vetere Via Dei Romani P.IVA_3
n°66 presso lo studio dell'Avv. Claudio Giorgio Suppa dal quale è rapp.ta e difesa;
CONVENUTE CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
26.11.2025;
OGGETTO: azione revocatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che il presente giudizio tra origine dalla riassunzione operata in esito alla sentenza n.2227/2022 della CDA di Napoli, con cui veniva dichiarata la nullità del giudizio di I grado (conclusosi con sentenza n. 2996/2020 del Tribunale di Napoli di accoglimento della domanda revocatoria proposta) per pretermissione di un contraddittore necessario ed ordinata la relativa riassunzione. In via preliminare su tutte le questioni indicate in citazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinunzia agli atti fatta sia dalla che dalla ed Parte_1 Controparte_4 accettata dalle parti convenute. L'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., va pronunciata poi con sentenza, perché se è vero che l'art. 308, c.p.c., prevede che l'estinzione sia dichiarata con ordinanza è però altrettanto vero che l'art. 178, comma 2, c.p.c., esclude espressamente la reclamabilità del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo emesso dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice unico, sicchè, in quest'ultima ipotesi, la declaratoria di estinzione del processo non può che essere pronunciata con sentenza (tanto che, nell'ipotesi in cui sia dichiarata con ordinanza, quest'ultima, per consolidata giurisprudenza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, trattandosi di provvedimento definitivo su presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale, a contenuto decisorio). L'art. 306, comma 4, c.p.c., dispone, inoltre, che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso specifico le parti hanno dedotto un loro specifico accordo sul punto che prevede la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 2668 c.c., all'estinzione del giudizio e sussistendo peraltro l'espresso consenso delle parti, consegue poi, per come richiesto, l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
(Cassazione civile , sez. II , 03/04/2024 , n. 8759): “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 7143/2022 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara estinto il presente procedimento;
compensa le spese di lite;
ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – direzione territorio - previo passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione con esonero di ogni responsabilità della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria del 24.4.2013 in favore di Controparte_4
- numero di repertorio 2418/2013 trascritta ai nn. 14276 (reg. gen) e
[...]
10647 (reg. part.); Santa Maria Capua Vetere, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. ssa Ambra Alvano