Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5432/2024 promosso da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. GIORGINI Parte_1
MANOLA;
e nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. BONCI Controparte_1
PATRIZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) Le premesse sono parte integrante del presente atto.
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno porrà la propria residenza ove vorrà: i figli minori e vivranno assieme alla mamma quale Per_1 Persona_2 genitore collocatario nell'abitazione di Via C. Pisacane di MO Stazione, di proprietà della IG.ra cui viene assegnata, con gli arredi e suppellettili. Parte_1
Il IG. ritirerà i beni di sua proprietà attualmente ricoverati nel garage della casa coniugale CP_1
(tra gli altri tavolo rettangolare, attrezzatura sportiva, bicicletta, tavolo tecnigrafo) entro gg. 90 dalla sottoscrizione del presente atto, ad eccezione di un armadio di legno 4 ante che rimarrà in disposizione della IG.ra Parte_1
- 1 -
4) Per quanto concerne i figli minori e i coniugi intendono adottare un tipo di Per_1 Per_2 affidamento condiviso, concordi sull'importanza della doppia figura genitoriale per una crescita serena dei figli ed al fine di garantire il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La potestà genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli minori riguardanti l'educazione, l'istruzione, salute, scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo da entrambi, tenendo conto delle capacità attitudinali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori nei loro turni di responsabilità eserciteranno separatamente la potestà genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, secondo quanto convenuto nell'allegato piano genitoriale ed in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli:
Il calendario delle frequentazioni e visite paterne è regolato come segue:
-durante il periodo scolastico è volontà del padre andare alla mattina a prendere i figli dall'abitazione materna per accompagnarli a scuola, per poi andare a prendere all'uscita Per_1
della scuola per portarlo a casa dei nonni materni;
- i nonni materni accompagnano i nipoti alle attività sportive pomeridiane mentre il IG. li riprende dalle stesse e li accompagna a casa CP_1
della IG.ra Parte_1
-il IG. sarà libero di stare con i figli quando vorrà, previo accordo con la IG.ra CP_1 Parte_1
avvertita con congruo anticipo e sentite le esigenze dei ragazzi, fermo tutti i venerdì quando, dopo l'attività sportiva, e pernotteranno nell'abitazione dei nonni paterni assieme al Per_1 Per_2 padre, che li accompagnerà l'indomani mattina a scuola o presso l'abitazione della madre.
Le parti convengono che il IG. compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con le CP_1 esigenze dei minori, potrà trattenere i figli per un ulteriore giorno nella settimana dopo l'attività sportiva e sino all'indomani mattina.
-al IG. spetterà altresì un fine settimana alternato dal venerdì sino alla domenica sera alle CP_1
ore 20.00, ferma la volontà e/o le esigenze dei ragazzi.
Il IG. curerà a che la sistemazione dei figli sia la più consona possibile al loro benessere. CP_1
-le festività verranno vissute con l'uno o l'altro genitore previo accordo tra questi e sentiti i ragazzi.
- 2 - -durante le vacanze estive continuerò l'alternanza suindicata;
-in inverno ed in estate i figli potranno trascorrere anche una settimana consecutiva con l'uno o l'altro genitore, previo accordo tra questi, a condizione che vengano fornite tutte le informazioni al riguardo.
I genitori concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significativi per i figli, quali feste di compleanno con i compagni di scuola, feste scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive. In caso di impedimento di un genitore all'accompagnamento alle feste interverrà l'altro comunicandolo con anticipo.
Al momento frequenta la scuola di tennis a livello agonistico tre giorni a settimana (lunedì, Per_1
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00), mentre frequenta la scuola tennis due volte a Per_2
settimana (martedì dalle 18,00 alle 19,00 e il giovedì dalle 18,30 alle 19,30).
Considerati i possibili impegni professionali dei IGg.ri e e quelli dei nonni CP_1 Parte_1
materni ovvero eventuali modificati interessi/impegni dei ragazzi, i genitori possono concordare variazioni di calendario, con congruo anticipo, e con la massima buona fede.
5) Il signor verserà alla signora quale mantenimento per i figli la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00 per ciascuno di essi (euro cinquecento totali), sino a quando non saranno economicamente autosufficienti.
La predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato alla signora entro Parte_1
il giorno 15 di ogni mese e sarà aggiornata annualmente in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.
6) Il signor inoltre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo CP_1
quanto stabilito nel Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie 10.7.2024,
Conferenza Distrettuale Riforma Cartabia in materia di famiglia vigente avanti il Tribunale di
Ancona quivi allegato e che si intende integralmente richiamato anche con riguardo alle modalità ivi contenute per l'approvazione delle spese straordinarie.
Il signor si farà carico altresì del pagamento della mensa scolastica per il figlio minore CP_1
nella misura mensile del 50%. Per_2
Le eventuali spese inerenti i cambi di stagione nei mesi di maggio e settembre che interessano vestiti e scarpe verranno divisi al 50% tra i genitori previo preventivo accordo sulla tipologia dell'acquisto e sull'entità delle spese.
Tali spese, ove anticipate, verranno rimborsate entro il giorno 30 del mese successivo alla presentazione del relativo giustificativo di spesa.
- 3 - Tuttavia, affinché ciascun genitore possa, dopo averle affrontate interamente da solo, chiederne il rimborso all'altro coniuge per la quota di sua spettanza, trattandosi comunque di spese straordinarie, le stesse dovranno essere prese previamente di comune accordo tra i genitori.
7) L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora a tal fine il IG. Parte_1 consente espressamene che la IG.ra inoltri la domanda all'INPS per la fruizione CP_1 Parte_1 del 100% dell'A.U.U. a suo favore.
8) Il signor ha lasciato l'abitazione familiare in data 31/10/2021, trasferendosi Controparte_1 presso l'abitazione della di lui famiglia ed ha provveduto pertanto a modificare la residenza presso l'ufficio anagrafe del Comune di Ancona.
9) La signora provvederà, a sue cure e spese, ad effettuare il cambio di proprietà Parte_1 dell'autovettura Nissan, che utilizza e che è stata dalla stessa interamente pagata.
10) I coniugi rinunciano a qualsiasi somma a titolo di reciproco mantenimento o alimenti, dandosi vicendevolmente atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarando entrambi di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto pattuito nella presente separazione, anche per quel che riguarda la cessazione del loro regime di comunione dei beni.
11) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi per iscritto eventuali loro cambi di residenza o domicilio.
12) I signori e dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non Controparte_1 Parte_1
pendono altri procedimenti avanti ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
13) Le spese ed i compensi dei professionisti officiati per il presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Controparte_1
MO (AN) l'11.07.2010, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 4 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, di cui non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere all'ascolto, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a MO (AN) l'11/07/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
MO (AN) al n. 33, parte 2, serie A dell'anno 2010; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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