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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2024, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 190/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Doria;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Lo Vuolo;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 8.5.2024, qui da intendersi riportato e trascritto. In data 10.5.2024 il PM apponeva il visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.1.2024, proponeva azione diretta ad ottenere la Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 30.8.1997 in Bagnoli Controparte_1
Irpino.
All'uopo, la ricorrente esponeva che:
- dalla loro unione nascevano tre figli: nata il [...]; nata il [...]; Per_1 Per_2
Per_
nato il [...];
- a seguito della crisi coniugale, i coniugi si erano consensualmente separati in virtù di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Tribunale di Avellino in data 24 gennaio 2022;
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 8.4.2024 si costituiva in giudizio CP_1
il quale aderiva alla domanda di divorzio depositando in atti l'accordo medio tempore
[...]
intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio
All'udienza dell'8.5.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., i difensori delle parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni concordate.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale intervenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal PM presso il Tribunale di Avellino in data 24.1.2022.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio secondo le condizioni indicate nell'accordo denominato “atto di transazione” sottoscritto in data 29.3.2024 e depositato in allegato alla comparsa di risposta del resistente in data 8.4.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole. Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiuntamente avanzata dalle parti va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagnoli Irpino il
30.8.1997 da e da alle condizioni concordate dalle parti Parte_2 Controparte_1
come riportate nella scrittura sottoscritta dalle parti in data 29.3.2024 e depositata in data
8.4.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Bagnoli Irpino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1997 atto n. 13 parte II serie A, ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 15.5.2024
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri