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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati
Dott.SS AR ID LI Presidente
Dott.SS Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 981, cui è stata riunita la n. 1001, entrambe del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promoSS
DA
Avv. SS di TU, C.F. in giudizio personalmente C.F._1
domiciliato presso lo studio legale Di TU –Bellabarba sito in Fermo al L.go
Fogliani n. 8
Appellante
CONTRO
c.f. ( ), rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 C.F._2
calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Governatori ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Civitanova Marche via Ariosto n. 12/a
Appellato/ appellante incidentale
NONCHE' CONTRO
Avv. CL di TU, C.F. , e Avv. IC di TU, C.F._3
C.F. rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di appello C.F._4
nel procedimento riunito rgn 1001/2021, dall'Avv. Roberto Marzola del foro di Fermo
1 presso il cui studio, sito in Montegranaro (FM), via Fermana Sud n. 34., sono elettivamente domiciliati,
Appellati/appellanti nel giudizio riunito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 378/2021, datata 10.08.2021, pubblicata in pari data, notificata il 02.09.2021, relativa al procedimento civile n.1492/2019
R.G., in materia di: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del
17.05.2023.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, decidendo sull'azione di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., proposta da nei confronti dell'Avv. SS Controparte_1
Di TU e dei suoi figli Avv. CL di TU e Avv. IC di TU, volta a far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c.: a) della sentenza n. 512/2014 resa dal
Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore
SS Di TU trasferiva alla figlia CL Di TU, nata a [...] il
15.4.1989, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, particella
361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore SS Di TU trasferiva al figlio IC Di TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in Porto San Giorgio, viale Gramsci n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87; c) dell'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto in data 22.7.2016 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (4728
R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n. 227316 e Persona_1
raccolta n. 35164), nella parte e con il quale il debitore SS Di TU donava ai figli CL Di TU e IC Di TU la propria quota dell'usufrutto vitalizio
2 dell'immobile di seguito trascritto: - diritto reale vitalizio di 1/2 sull'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come “Palazzo Pasquini Nord”) sito in comune di
Porto San Giorgio, nel centro della parte marittima, in zona campi da tennis, al viale della
Vittoria n. 196, come di seguito descritto - appartamento posto al piano quarto (lato nord, dotato di un balcone corrente lungo tutto il lato est e lungo la parte est del lato nord e di un balcone corrente lungo tutto il lato ovest e lungo la parte ovest del lato nord) con annessi due locali ad uso soffitta posti al sovrastante piano quinto – sottotetto (ubicati sul lato ovest, la seconda e la terza da nord) il tutto distinto in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, viale della Vittoria n. 196, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51;
d) dell'atto di compravendita del 21.5.2018, trascritto in data 30.5.2018 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo
(4131 R.G.N. e 3020 R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n. 82547 Persona_2
e raccolta n. 15184), nella parte e con il quale la Sig.ra CL Di TU, avendo ricevuto in donazione dal padre SS Di TU in data 28.6.2016 l'usufrutto vitalizio sull'immobile in questione per 1/4, vendeva al proprio fratello IC Di
TU i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data 28.6.2016, dell'immobile come di seguito riportato: - diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto San Giorgio, al viale della Vittoria n. 196, individuato in
N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani
5,5, R.C.E. 596,51, superficie catastale totale mq. 123 superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 116; ovvero, in via subordinata, qualora ritenuto irrevocabile l'atto di compravendita del 21.5.2018 tra CL Di TU e IC Di TU, la restituzione del corrispettivo di € 11.200,00 ricavato dalla compravendita di 1/4 del diritto di usufrutto vitalizio con condanna di CL Di TU al pagamento dello stesso in favore dell'attore oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
la accoglieva parzialmente e conseguentemente: a) dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di CP_1
- dell'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto in data 22.7.2016 presso l'Agenzia
[...]
delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Fermo (4728 R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott. Persona_1
(repertorio n. 227316 e raccolta n. 35164), nella parte e con il quale il debitore SS Di
TU donava ai figli CL Di TU e IC Di TU la propria quota
3 dell'usufrutto vitalizio dell'immobile di seguito trascritto: - diritto reale vitalizio di 1/2 sull'unità immobiliare facente parte di un fabbricato (conosciuto come “Palazzo Pasquini
Nord”) sito in comune di Porto San Giorgio, nel centro della parte marittima, in zona campi da tennis, al viale della Vittoria n. 196, come di seguito descritto - appartamento posto al piano quarto (lato nord, dotato di un balcone corrente lungo tutto il lato est e lungo la parte est del lato nord e di un balcone corrente lungo tutto il lato ovest e lungo la parte ovest del lato nord) con annessi due locali ad uso soffitta posti al sovrastante piano quinto – sottotetto
(ubicati sul lato ovest, la seconda e la terza da nord) il tutto distinto in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, viale della Vittoria n. 196, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51; - dell'atto di compravendita del 21.5.2018, trascritto in data
30.5.2018 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Fermo (4131 R.G.N. e 3020 R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott.
(repertorio n. 82547 e raccolta n. 15184), nella parte e con il quale la Sig.ra Persona_2
CL Di TU, avendo ricevuto in donazione dal padre SS Di TU in data 28.6.2016 l'usufrutto vitalizio sull'immobile in questione per 1/4, vendeva al proprio fratello IC Di TU i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data 28.6.2016, dell'immobile come di seguito riportato: - diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto San Giorgio, al viale della Vittoria n. 196, individuato in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, P. 4-5, cat.
A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51, superficie catastale totale mq. 123 superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 116; b) ordinava al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di effettuare l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti condannando i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di primo grado, dichiarata tardiva l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria esperita rispetto agli atti dispositivi contenuti nella sentenza di divorzio intervenuta tra l'avv. SS Di TU e la consorte Controparte_2
(sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 trascritta in data
17.7.2014), poiché proposta dall'avv. SS Di TU solo con la costituzione in udienza di prima comparizione, ed istruita la causa a mezzo l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti riteneva palese la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria invocata con riferimento all'atto di donazione del 28.6.2016, trascritto
4 in data 22.7.2016 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (4728 R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n. 227316 e raccolta n. 35164), nella parte Persona_1
e con il quale il debitore SS Di TU donava ai figli CL Di TU e
IC Di TU la propria quota (diritto reale vitalizio di ½) dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in comune di Porto San Giorgio nonché, conseguentemente, dell'atto di compravendita 21.5.2018, trascritto in data 30.5.2018 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale-Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (4131 R.G.N. e 3020
R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n. 82547 e raccolta n. 15184), Persona_2
nella parte e con il quale l'Avv. Di TU CL, avendo ricevuto in donazione dal padre Di TU SS in data 28.6.2016 l'usufrutto vitalizio sull'immobile in questione per 1/4, ha venduto al proprio fratello Di TU IC i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data 28.6.2016, dell'immobile come di seguito riportato: - diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto San
Giorgio, al viale della Vittoria n. 196, individuato in N.C.E.U. di detto comune al foglio 5 con la particella 561 sub 8, P. 4-5, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, R.C.E. 596,51, superficie catastale totale mq. 123 superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 116, e ciò sul presupposto che: a) l'attore agiva a tutela di credito ( € 15.000,00 oltre accessori) riconosciuto in forza di sentenza n. 392/2016 emeSS il 06.6.2016 dal Tribunale di Fermo che dopo aver revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista SS di TU, lo condannava ex art. 96 cpc al pagamento della somma di € 15.000,00 in favore del CP_1
b) la ragione di credito a tutela del quale l'attore agiva in revocatoria era sorta antecedentemente all'atto dispositivo del patrimonio ( donazione) posto in essere dal Di
TU a venti giorni dell'emissione della sentenza di propria condanna;
c) essendo l'atto dispositivo, rappresentato dalla donazione oggetto di domanda revocatoria, atto intervenuto in data (28.6.2016) successiva al sorgere del credito tanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni del creditore quanto quello oggettivo del pregiudizio delle ragioni creditorie “eventus damni” potevano dirsi provati dovendosi neceSSriamente presumere che il convenuto, al momento del perfezionamento dell'atto impugnato, avesse piena contezza della consistenza residua del suo patrimonio ed avesse, quindi, valutato l'impatto negativo dell'atto dispositivo sulle ragioni creditorie dell'attore.
5 D'altra parte, quanto all'eventus damni, lo stesso poteva dirsi integrato dall'aver il debitore determinato, sottraendo al suo patrimonio la quota di usufrutto oggetto di donazione, una modifica della situazione patrimoniale tale da ledere le ragioni creditorie essendo rimasta indimostrata l'esistenza di patrimonio residuo atto a garantire le ragioni creditorie di parte attrice.
Non veniva, invece, ritenuta accoglibile la domanda revocatoria relativa la sentenza di divorzio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data
17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte in cui il debitore SS Di TU trasferiva: 1) alla figlia CL Di TU, nata a
Fermo il 15.4.1989, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, particella
361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; 2) al figlio IC Di
TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in Porto San Giorgio, viale Gramsci n.
19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87; posto che gli accordi di divorzio risultavano pacificamente esser di due anni precedenti il sorgere del credito risarcitorio del sig. obiettivamente al tempo non prevedibile, CP_1
circostanza che portava ad escludere la dolosa preordinazione.
L'Avv. SS Di TU, impugnava tempestivamente la predetta decisione, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio cui veniva conferito il n. 981/2021 R.G., nonché CL di TU e Controparte_1
IC di TU chiedendo all'adita Corte che, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e in accoglimento del proposto gravame, fosse nel merito: dichiarata la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112 c.p.c. ,
e, comunque, rigettata la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in appello, l'appellato oltre a contestarne, nel merito, il Controparte_1 fondamento, chiedendo il rigetto dello stesso, nonché, in via pregiudiziale, dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza, proponeva, impugnazione incidentale, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, volta ad ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede l'inefficacia, nei
6 confronti di esso appellante incidentale, di quanto previsto nella sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale civile di Fermo in data 08.07.2014 e trascritta in data 17.07.2014 presso l'agenzia delle entrate Uffici provinciale e di Ascoli Piceno – Territorio servizio pubblicità immobiliare i Fermo ( 5007 RGN e 3639 RPN ) nella parte e con la quale il debitore SS
Di TU trasferiva: a) alla figlia CL nata Fermo il 15.04.1989, la proprietà di ½ dell'immobile sito in Fermo Corso Guglielmo Marconi n. 2 piano 1 foglio 60 particella 361 sub 17, categoria A/2 classe 2 vani 6 rendita 356,36; b) nonché al figlio IC nato Fermo il 24.11.1992, la proprietà di ½ dell'immobile sito in Porto San Giorgio Via Gramsci n. 19 piano 2-3, foglio 2 particella 1061 sub 6 cat. A/2 classe 4 vani 4 rendita 309,87. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ed istanza di riunione al procedimento d'appello introdotto dal SS Di TU, avente rgn
981/2021, di quello successivamente instaurato avverso la medesima sentenza dagli appellati
Avv.ti CL e IC Di TU avente rgn n. 1001/2021.
Gli appellati Avv.ti CL e IC Di TU, con atto di citazione in appello, impugnavano autonomamente la sentenza del Tribunale di Fermo n. 378/2021, datata
10.08.2021, pubblicata in pari data, notificata il 02.09.2021, citando in giudizio l'appellante principale di quello già rubricato al n. 981/2021 R.G., Avv. SS Di TU, nonché ivi appellato e appellante incidentale, cosicché, all'udienza del Controparte_1
23.02.2022, detta successiva impugnazione, recante il n. 1001/2021 R.G., su richiesta delle parti costituite, e giusto provvedimento in tal senso della intestata Corte, veniva riunita alla precedente.
Con il proposto gravame gli Avv.ti CL e IC Di TU chiedevano, all'adita
Corte, in via pregiudiziale: di sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione e, in riforma della steSS, in via principale e nel merito: di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.378/2021 emeSS dal Tribunale di Fermo nell'ambito del giudizio N.R.G. 1492/20219, depositata in cancelleria in data 10/08/2021 e notificata il giorno 02/09/2021, rigettare la domanda attorea accolta in primo grado, dichiarando valide, efficaci e produttive di effetti le alienazioni oggetto di revocatoria, come da conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio precedente, qui da intendersi integralmente trascritte; in via subordinata, nel merito: di riformare la sentenza impugnata, dichiarando quanto meno la
7 compensazione di spese in ragione della reciproca soccombenza o, comunque, del rigetto di due domande attoree;
in via istruttoria: di ammettere le prove orali per come articolate e capitolate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi anche in questo gravame, l'appellato ne contestava, nel Controparte_1
merito, il fondamento, chiedendo il rigetto dello stesso, nonché, in via pregiudiziale, dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza.
L'intestata Corte con distinti provvedimenti resi, rispettivamente, il 24.11.2021 in rgn
981/2021 e il 23.02.2022 nel riunito procedimento rgn 1001/2021 rigettava le richieste di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata come avanzate dagli appellanti Avv. SS Di TU e Avv.ti CL e IC Di TU.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.05.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELA DECISIONE
L'appellante Avv. SS Di TU deduceva i seguenti motivi di appello:
1) Ultra petitum –revocatoria non richiesta dall'attore nell'atto di citazione –violazione dell'art. 112 c.p.c. –nullità della sentenza. Parte appellante si duole, ritenendo trattarsi di ipotesi di ultra petitum, del fatto che il giudicante abbia dichiarato l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di compravendita del 21.5.2018 a mezzo del quale CL di Controparte_1
TU, avendo ricevuto in donazione dal padre SS Di TU in data
28.6.2016 l'usufrutto vitalizio sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di
Porto San Giorgio, al viale della Vittoria n. 196 per ¼, vendeva al proprio fratello IC
Di TU i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente pertanto anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data 28.6.2016, nonostante parte attrice non avesse in atto introduttivo chiesto tale inefficacia.
2) Emendatio libelli –nullità della sentenza –violazione del giusto processo. Ritiene parte appellante che la richiesta d'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Controparte_1
compravendita del 21.5.2018 a mezzo del quale CL di TU, avendo ricevuto in donazione dal padre SS Di TU in data 28.6.2016 l'usufrutto vitalizio sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto San Giorgio, al viale della
Vittoria n. 196 per ¼, vendeva al proprio fratello IC Di TU i diritti indivisi
8 pari ad 1/2 di piena proprietà, ricomprendente, pertanto, anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data 28.6.2016, siccome proposta da parte attrice solo con le memorie 183 6° comma primo termine, sarebbe dovuta, comunque, essere dichiarata, contrariamente a quanto avvenuto, inammissibile poiché costituente vera e propria domanda nuova
3) revocatoria della donazione dei diritti del 50% di usufrutto dall'esponente ai figli IC
e CL come da atto pubblico del Notaio in data 28.6.2016 avente ad oggetto Per_3
l'immobile di Porto S. Giorgio alla via Della Vittoria n. 197. Si censura il percorso motivazionale che ha portato il giudice di prime cure a ritenere dimostrata nel caso di specie la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni nonché di quello soggettivo della scientia fraudis in capo ad esso appellante. Ritiene, infatti, l'appellante che: a) esistesse anche all'esito dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria un patrimonio personale sufficiente a garantire parte attrice in revocatoria considerata l'avvenuta dimostrazione, attraverso apposita produzione documentale in atti ( dichiarazione dei redditi del periodo, certificazioni catastali), della comproprietà di un immobile in Fermo e di sufficienti redditi da attività lavorativa;
b) l'atto dispositivo fu posto in essere in adempimento di accordi prematrimoniali risalenti al 2007 ben prima della nascita della ragione di credito dell'attore circostanza che ove opportunamente valutata dal giudicante avrebbe dovuto condurre a considerare inesistente il requisito della scientia fraudis in capo ad esso appellante.
4) mancata dimostrazione della consapevolezza dell'atto distruttivo da parte del terzo. Si censura di erroneità la valutazione che ha portato il giudicante a ritenere esistente in capo ai sig.ri CL ed IC Di TU la scientia damnivale a dire laconsapevolezza che con l'atto di donazione dei diritti del 50% di usufrutto, sull'immobile di Porto S. Giorgio alla via Della Vittoria n. 197, da esso appellante ai figli IC e CL si stava ledendo la possibilità per il creditore di veder soddisfatta la propria ragione di credito. Ritiene parte appellante che la circostanza rappresentata dal fatto che nel 2016, anno di stipula della donazione, entrambi i convenuti erano dimoranti nella città di Bologna e non ancora esercenti la professione di avvocato, dato che CL di TU si iscriveva al consiglio dell'Ordine di Fermo il 15.2.2018 mentre IC di TU si iscriveva in data
14.1.2020, avrebbe dovuto condurre a ritenere non provato il neceSSrio requisito della scientia damni in capo ai ricordati terzi e, quindi, il rigetto della domanda.
Gli appellanti nel processo riunito, CL di TU ed IC Di TU, proponevano motivi di appello in tutto e per tutto sovrapponibili a quelli dell'appellante Avv.
9 SS Di TU integrati, in subordine all'eventuale rigetto del proposto appello, con la richiesta di revisione della statuizione di primo grado relativa alla condanna alle spese che chiedevano di riformare dichiarando la compensazione delle stesse considerata la reciproca soccombenza intervenuta in primo grado stante il mancato accoglimento della domanda attorea relativamente alla dichiarazione di inefficacia dei trasferimenti di proprietà effettuati dal SS di TU in favore dei propri figli CL e IC in virtù della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014.
L'appellante incidentale con unico articolato motivo di appello si duole Controparte_1
del fatto che il giudicante abbia rigettato la domanda volta alla declaratoria di inefficacia nei propri confronti della sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore SS Di TU trasferiva: a) alla figlia CL Di TU, nata a
Fermo il 15.4.1989, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, particella
361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio IC Di
TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in Porto San Giorgio, viale Gramsci n.
19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87; ritenendo la statuizione sul punto erronea dato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, gli accordi di divorzio contenuti nella citata sentenza di omologa (emeSS
l'8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014) non potevano essere ritenuti antecedenti alla nascita del credito da parte di esso appellante incidentale dato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ( Tribunale di Fermo rgn 2351/2015) promosso da esso appellante incidentale nei confronti del SS Di TU e conclusosi con la sentenza di condanna del SS di TU ( sentenza Tribunale di Fermo n. 392/2016) era stato sospeso in attesa che venisse definito il procedimento Tribunale di Fermo n. 1460/2011 avente ad oggetto la querela di falso proposta da esso appellante avverso la scrittura privata in forza della quale l'Avv. Di TU SS aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto;
motivo per il quale l'atto dispositivo del proprio patrimonio immobiliare compiuto dal Di TU, in adempimento degli accordi di divorzio contenuti nella citata
10 sentenza, dovevano essere considerati successivi alla nascita della ragione di credito e posti in essere allo scopo di sottrarre il patrimonio immobiliare, ceduto ai figli, alla eventuale azione di esso appellante incidentale.
Le impugnative proposte tanto dall'Avv. SS Di TU quanto dagli Avv.ti CL
e IC Di TU non meritano accoglimento.
Il primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per motivi di connessione, volti ad ottenere una declaratoria di nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita del 21.5.2018 a Controparte_1
mezzo del quale CL di TU, avendo ricevuto in donazione dal padre SS Di
TU in data 28.6.2016 l'usufrutto vitalizio sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto San Giorgio, al viale della Vittoria n. 196 per ¼, vendeva
Pe al proprio fratello IC Di TU i diritti indivisi pari ad di piena proprietà sul predetto immobile ricomprendente, pertanto, anche quanto ricevuto in donazione dal padre in data 28.6.2016, ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi di ultra petizione o, comunque, di non consentita modifica della domanda dato che la relativa richiesta non risultava essere stata proposta in atto introduttivo e, contenuta solo in prime memorie 183 6° comma c.p.c., sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile dato il suo contenuto di vera e propria mutatio libelli, sono infondati.
L'estensione della domanda revocatoria proposta anche all'atto con il quale CL Di
TU vendeva al proprio fratello IC Di TU i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto San
Giorgio, al viale della Vittoria n. 196 ricomprendente, pertanto, anche quanto ricevuto in donazione ( diritto di usufrutto vitalizio per ¼) dal padre in data 28.6.2016, come effettuata da parte attrice in prime memorie 183 6° comma c.p.c. deve considerarsi una mera, consentita, emendatio libelli tempestivamente proposta sulla quale il giudice di primo grado era, quindi, tenuto ad esprimersi.
La costante, anche recente, giurisprudenza di legittimità è, infatti, orientata a ritenere che la modificazione della domanda ammeSS a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi che identificano la domanda (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso, come nella fattispecie, conneSS alla vicenda sostanziale o sia a questa collegata, avvenga tra le stesse parti e si profili come maggiormente adeguata alla tutela degli interessi della parte nella vicenda dedotta in lite, non
11 determinandosi su questi presupposti la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 12310/2015,
Cass. Civ., Cass. Civ. n. 32146/2018, Cass. Civ. n.12195/2020) circostanze, queste ultime, comunque non ricorrenti nel caso di specie considerato che all'epoca ( 21.5.2018) in cui la
CL Di TU vendeva al proprio fratello IC Di TU i diritti indivisi pari ad 1/2 di piena proprietà sull'immobile facente parte del fabbricato sito in comune di Porto
San Giorgio, al viale della Vittoria n. 196 ricomprendente anche quanto ricevuto in donazione ( diritto di usufrutto vitalizio per ¼) dal padre in data 28.6.2016 la situazione patrimoniale del SS Di TU era già caratterizzata dalla inesistenza di patrimonio residuo in grado di garantire la soddisfazione delle ragioni di credito vantate dall'attore in revocatoria dato che egli stesso con dichiarazione ex art. 492 comma 4 c.p.c. avente valore confessorio, resa in relazione a pignoramento mobiliare incapiente cron mod.
c. n. 490/c promosso dal creditore , contenuta in apposito sottoscritto Controparte_1
verbale UNEP – Tribunale di Fermo del 04.03.2016, afferma di non possedere ulteriori beni mobili, immobili o crediti presso terzi ( cfr. dichiarazione di impossidenza del debitore ex art. 492 comma 4 c.p.c. Unep Tribunale di Fermo del 4.03.2016 sub doc. n.4) in memorie
183 6° comma secondo termine parte attrice ).
Parimenti infondati sono il terzo e quarto motivo di appello, da trattarsi anch'essi in maniera congiunta per motivi di connessione, tendenti ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui giungeva all'accoglimento della domanda revocatoria con riferimento alla donazione dei diritti del 50% di usufrutto dall'Avv. SS Di
TU ai figli IC e CL come da atto pubblico del Notaio in data Per_3
28.6.2016 avente ad oggetto l'immobile di Porto S. Giorgio alla via Della Vittoria n. 197.
E' opportuno, al riguardo, rilevare che secondo il consolidato e condiviso indirizzo della
Suprema Corte, l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: a)
l'esistenza di un credito del proponente l'azione revocatoria verso il debitore parte disponente nell'atto oggetto di revocatoria;
b) sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); c) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito ( donazione in favore dei propri figli) successivo alla nascita del credito, la sussistenza della sola scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
12 Nel caso di specie i detti requisiti ricorrono tutti e risultano anche sufficientemente motivati.
Quanto all'esistenza del credito, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, quindi ancora sub iudice, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazioni in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ( ex multis Cfr. Cass. Civ. n.
1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Cass.
Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/2011Cass. Civ.
n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018, Cass. Civ. n. 22859/2019, Cass. Civ. n. 4212/2020).
Orbene, con riferimento al caso di specie, l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile vantato dal nei confronti dell'Avv. SS Di TU oltre ad Controparte_1
essere incontestato risulta per tabulas e deriva dalla produzione in giudizio della sentenza n.
392/2016 emeSS dal Tribunale di Fermo il 6.6.2016, che nel revocare un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Avv. SS Di TU, lo condannava ex art. 96 cpc al pagamento in favore del della somma di € 15.000,00 ( cfr. doc. n. 1) in seconde CP_1
memorie 183 6° comma c.p.c. in fasc. primo grado parte attrice).
Il citato credito è, altresì, antecedente all'atto di donazione oggetto del contendere posto in essere, per atto pubblico del Notaio in data (28.6.2016) immediatamente successiva Per_3
a quella (06.06.2016) di emissione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 392/2016 ricognitiva del credito in favore del CP_1
Il ha, dunque, provato come il richiamato atto dispositivo a titolo gratuito ( donazione CP_1
in favore dei figli dei diritti del 50% di usufrutto sull'immobile di Porto S. Giorgio alla via
Della Vittoria n. 197) intervenendo successivamente alla nascita del credito del procedente e determinando l'uscita dal patrimonio dell'Avv. SS Di TU di diritti reali immobiliari, senza alcuna contropartita in denaro, costituisce atto a titolo gratuito integrante il requisito oggettivo dell“eventus damni” richiesto dall'art. 2901 c.c., in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva che si verifica anche quando il debitore abbia compiuto degli atti
13 che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo (
Cass. Civ. n.7767/2007, Cass. Civ. n. 15880/2007, Cass. Civ. n.10052/2009).
Alla luce di quanto sopra, non era, poi, neceSSria, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore da ritenersi dimostrata proprio in considerazione del fatto che l'atto dispositivo gratuito ( donazione in favore dei figli) fu compiuto in epoca immediatamente successiva al sorgere del credito e determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio dell'Avv. SS Di TU che, già ridotto a seguito delle cessioni immobiliari (trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in Fermo C.so
Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, part 361, sub 17, A/2, alla figlia Di TU CL e della piena proprietà dell'immobile sito in Porto S. Giorgio viale Gramsci n 19, piano 2-3 foglio 2, part 1061, sub 6, A2, al figlio Di TU IC) effettuate in favore dei figli in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 512/2014 resa dal Tribunale
Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014, risultava azzerato.
D'altra parte, il debitore non ha fornito adeguata dimostrazione, lasciando inadempiuto l'onere probatorio su di esso gravante in simili fattispecie, di possedere un ulteriore patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore procedente (Cass. Civ.
n.23907/2019, Cass. civ. n. 3641/2018, Cass. civ. n. 2530/2015, Cass. Civ. n.13343/2015,
Cass. Civ. n.21492/2011, Cass. Civ. n.8680/2009, Cass. Civ. n.24757/2008) dato che egli stesso con dichiarazione ex art. 492 comma 4 c.p.c. avente valore confessorio, resa in relazione a pignoramento mobiliare incapiente cron mod. c. n. 490/c promosso dal creditore
, contenuta in apposito sottoscritto verbale UNEP – Tribunale di Fermo del Controparte_1
04.03.2016, afferma, quanto ai beni mobili, “…di non possedere ulteriori beni mobili né nel
Comune di Fermo né in altri Comuni” quanto a beni immobili “ …di non possedere beni immobili né nel Comune di Fermo né in altri Comuni” ed infine, quanto a crediti o beni mobili in possesso di terzi, “ …di non vantare crediti presso terzi né di essere titolare di conti correnti né bancari né postali” ( cfr. dichiarazione di impossidenza del debitore ex art. 492 comma 4 c.p.c. Unep Tribunale di Fermo del 4.03.2016 sub doc. n.4) in memorie 183
6° comma secondo termine parte attrice ).
Può, quindi, assolutamente ritenersi corretta ed esente da censure la valutazione che ha portato il giudice di primo grado a ritenere revocabile in favore del l'atto di CP_1
14 donazione del 28.6.2016, trascritto in data 22.7.2016 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (4728
R.G.N. e 3157 R.P.N.), ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n. 227316 e Persona_1
raccolta n. 35164), nella parte e con il quale il debitore SS Di TU donava ai figli CL Di TU e IC Di TU la propria quota (diritto reale vitalizio di ½) dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in comune di Porto San Giorgio.
Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale promosso dal volto ad ottenere la CP_1
declaratoria di inefficacia nei propri confronti della sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639 R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore SS Di TU trasferiva: a) alla figlia CL Di
TU, nata a [...] il [...], la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio IC Di TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in Porto San
Giorgio, viale Gramsci n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe
4, vani 4, rendita 309,87.
Premesso, infatti, che: a) l'eccezione di prescrizione della domanda de quo, come riproposta da parti appellanti Di TU SS, CL e IC, deve ritenersi inammissibile poiché coperta dal giudicato intervenuto sul punto dato che contro il provvedimento di rigetto della detta eccezione, come contenuto nella sentenza di primo grado “ L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria esperita rispetto alla sentenza di divorzio, di per se steSS fondata ma sollevata dall'Avv. SS Di TU solo con la costituzione in udienza di prima comparizione, va dichiarata tardiva ” ( cfr. sentenza di primo grado pag.3) non veniva proposto motivo di appello;
b) la scrittura privata ed accordo di cessione immobiliari tra ex coniugi datata 4.06.2007 sottoscritta fra l'Avv. SS Di TU
e la ex moglie , con la quale le parti concordavano che i beni acquistati in Controparte_2
costanza di matrimonio dovevano essere destinati al mantenimento dei figli minori CL ed
IC per l'arco della loro vita ( cfr. doc. n.4 in memorie 183 comma 6° n. 2 c.p.c. parte convenuta/appellante principale) non può essere ritenuta, mancando l'autenticazione delle
15 sottoscrizioni prevista dall'art. 2704 c.c., provvista di data certa nei confronti del terzo attore in revocatoria e, quindi, atto antecedente gli atti dispositivi su immobili Controparte_1
effettuati in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014; deve dirsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ricorrono nel caso di specie tutti i requisiti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria costituiti, come si ricorda: a) dall'esistenza di una ragione di credito del proponente l'azione revocatoria verso il debitore parte disponente nell'atto oggetto di revocatoria;
b) dalla sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); c) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito ( cessione in favore dei propri figli ) successivo alla nascita del credito, la sussistenza della sola scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
Come detto, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, quindi ancora sub iudice, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazioni in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito,
l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ( ex multis Cfr. Cass. Civ. n.
1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Cass.
Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/2011Cass. Civ.
n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018, Cass. Civ. n. 22859/2019, Cass. Civ. n. 4212/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza di una ragione di credito vantata dal nei Controparte_1 confronti dell'Avv. SS Di TU deriva dalla circostanza rimasta incontestata, siccome documentata dal richiamo contenuto nella querela proposta nei confronti di
SS Di TU in data 06.09.2017 per il reato previsto e punito dall'art. 388 c.p.
(mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) <<…il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 676/2015 del 24.06.2015, pubblicata il 18.07.2015 resa dal
Tribunale di Fermo, in relazione alla causa iscritta al n. 1460/2011, avente ad oggetto
16 querela di falso promoSS dai sig.ri e nei confronti dell'Avv. Parte_1 Controparte_1
SS Di TU così dispone: “ Il Tribunale … …1) dichiara la falsità della scrittura 28.01.1997 e, per l'effetto, ordina la cancellazione della parte meccanicamente redatta dalla suddetta scrittura: 2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi …>> e nella sentenza n.
392/2016 emeSS dal Tribunale di Fermo il 6.6.2016 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal con condanna del Di TU ex art. 96 c.p.c. CP_1
<< …fu proposta querela di falso presso la sede centrale. La querela fu definita con sentenza in data 24 giugno 2015 che ha dichiarato la falsità della scrittura 28 gennaio 1997 e quindi ordinato la cancellazione della parte meccanicamente redatta della suddetta scrittura ed ha condannato parte convenuta a rifondere le spese di lite agli attori e Parte_1 CP_1
- ( cfr. Doc. n.2/a pag. 1 e n.1) pag. 2 in memorie 183 6° comma secondo termine
[...]
c.p.c. parte attrice in primo grado), che già nel 2011 il aveva promosso azione CP_1
giudiziaria (rubricata presso il Tribunale di Fermo al n.r.g.1460/2011) avente ad oggetto la falsità del documento posto dal SS Di TU a fondamento del decreto ingiuntivo poi opposto, procedimento di falso che si concludeva in data 24.06.2015 con sentenza di accoglimento Tribunale di Fermo n. 676/2015 che vedeva il Di TU condannato alla refusione delle spese di lite per € 7.000,00 oltre accessori di legge, pronuncia alla quale faceva seguito in data 7.06.2016 quella di accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo ( sent. Tribunale di Fermo n. 392/2016).
La citata ragione di credito è, altresì, antecedente la sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014 oggetto del contendere contenente le volontà dispositive in virtù delle quali il SS Di TU trasferiva: a) alla figlia CL Di TU, nata a [...] il
15.4.1989, la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, particella
361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36; b) al figlio IC Di
TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in Porto San Giorgio, viale Gramsci n.
19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87.
Il ha, dunque, anche in questo caso, provato come i richiamati atti dispositivi, posti CP_1
in essere in virtù delle pattuizioni tra coniugi contenute nella citata sentenza di divorzio
17 consensuale intervenendo successivamente alla nascita della ragione di credito del procedente e determinando l'uscita dal patrimonio dell'Avv. SS Di TU di beni immobili, senza alcuna contropartita in denaro, costituisce atto a titolo gratuito integrante il requisito oggettivo dell“eventus damni” richiesto dall'art. 2901 c.c., in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva che si verifica anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo
( Cass. Civ. n.7767/2007, Cass. Civ. n. 15880/2007, Cass. Civ. n.10052/2009).
A tal proposito è, infatti, il caso di rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia definitivamente chiarito come “…l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà
(ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” ed ancora che “Atteso che ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art.
2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione
“solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (...), l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3°
18 comma, c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 27409/2019, Cass. Civ. n. 10443/2019, Cass. Civ. n.
24687/2022, Cass. Civ. n. 71178/2022) .
Nel caso in esame è accaduto che in sede di divorzio consensuale il SS Di
TU, padre dei sig.ri CL ed IC, si è obbligato al mantenimento degli stessi, all'epoca maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mediante il trasferimento del compendio immobiliare oggetto della presente azione revocatoria che veniva definito come effettuato a titolo di parziale contributo al mantenimento dato che allo stesso veniva affiancata, come dato leggere nelle condizioni di divorzio consensuale contenute in ricorso per la ceSSzione degli effetti civili datato 17.06.2014 richiamato in sentenza di omologa
Tribunale di Fermo n.512/2014 dell'08.07.2014 (cfr. doc.ti n.8 pag.3) e n.9 in memorie 183
6° comma secondo termine c.p.c. fascicolo primo grado parte attrice) l'ulteriore assunzione di impegno al versamento in favore dei figli della somma mensile di € 1.000,00 ( € 500,00 per ciascun figlio).
L'entità e le caratteristiche del compendio immobiliare trasferito non pongono, tuttavia, in condizioni di reciprocità e di corrispettività l'adempimento del dovere genitoriale di contribuire al mantenimento dei figli con la prestazione in tal senso eseguita dal Di
TU .
In altri termini il contenuto dell'atto depone nel senso che il trasferimento degli immobili non è avvenuto con funzione meramente sostitutiva rispetto alla previsione di un assegno periodico dovuto dal Di TU per il mantenimento dei figli maggiorenni, ma è andato ben oltre, visto che i beni immobili presenti nel patrimonio del padre sono stati trasferiti in favore dei figli, a parziale contributo al mantenimento cui veniva affiancata l'ulteriore contribuzione in denaro fiSSta in € 1.000,00 mensili divisi in parti eguali tra gli stessi.
L'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria esperita dalla parte ricorrente deve, quindi, essere qualificato come atto a titolo gratuito circostanza che rende non neceSSria, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia fraudis da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore da ritenersi dimostrata proprio in considerazione del fatto che l'atto dispositivo gratuito ( cessione in favore dei figli) fu compiuto in epoca successiva al sorgere della ragione di credito e determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio immobiliare dell'Avv.
SS Di TU che, a seguito delle cessioni (trasferimento della quota del 50%
19 dell'immobile sito in Fermo C.so Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, part 361, sub 17, A/2, alla figlia Di TU CL e della piena proprietà dell'immobile sito in Porto S. Giorgio viale Gramsci n 19, piano 2-3 foglio 2, part 1061, sub 6, A2, al figlio Di TU IC) effettuate in favore dei figli in virtù delle pattuizioni contenute nella sentenza di divorzio n.
512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014, risultava ridotto al solo diritto reale vitalizio di 1/2 sull'unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in comune di Porto San Giorgio al viale della Vittoria n. 196.
D'altra parte, il debitore non ha fornito adeguata dimostrazione, lasciando inadempiuto l'onere probatorio su di esso gravante in simili fattispecie, di possedere all'epoca, un ulteriore patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore procedente (Cass.
Civ. n.23907/2019, Cass. civ. n. 3641/2018, Cass. civ. n. 2530/2015, Cass. Civ.
n.13343/2015, Cass. Civ. n.21492/2011, Cass. Civ. n.8680/2009, Cass. Civ. n.24757/2008).
Alla luce di quanto sopra gli appelli proposti rispettivamente dall'Avv. SS Di
TU e dagli Avv.ti CL Di TU e IC Di TU vanno rigettati e la sentenza gravata, emendata unicamente con la dichiarazione di inefficacia nei confronti del della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data Controparte_1
8.7.2014 e trascritta in data 17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Ascoli Piceno –Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639
R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore SS Di TU trasferiva: a) alla figlia CL Di TU, nata a [...] il [...], la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo Marconi
n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita 356,36;
b) al figlio IC Di TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in Porto San
Giorgio, viale Gramsci n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria A/2, classe
4, vani 4, rendita 309,87, va nel resto confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del legale dell'appellato/appellante incidentale Avv. Francesco Controparte_1
Governatori, dichiaratosi antistatario.
Considerato che le impugnative proposte dall' Avv. SS Di TU e dagli Avv.ti
CL e IC Di TU sono successive al 30 gennaio 2013, e sono state rigettate, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.
20 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei predetti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione da ciascuno rispettivamente proposta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti rispettivamente proposti dall'Avv. SS Di TU e dagli Avv.ti CL e IC
Di TU nei confronti di nonché sull'appello incidentale proposto Controparte_1 da quest'ultimo ed avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 378/2021, datata
10.08.2021, pubblicata in pari data, notificata il 02.09.2021, relativa al procedimento civile n.1492/2019 R.G, ogni diversa o contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, cosi dispone:
- rigetta gli appelli proposti dall'Avv. SS Di TU e dagli Avv.ti CL e IC
Di TU;
- accoglie l'appello incidentale proposto da ed in conseguente parziale Controparte_1
riforma sul punto della sentenza gravata dichiara l'inefficacia nei confronti del CP_1
della sentenza n. 512/2014 resa dal Tribunale Civile di Fermo in data 8.7.2014 e
[...] trascritta in data 17.7.2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ascoli
Piceno –Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo (5007 R.G.N. e 3639
R.P.N.), nella parte e con la quale il debitore Avv. SS Di TU trasferiva: a) alla figlia CL Di TU, nata a [...] il [...], la proprietà di 1/2 dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per 1/2 sull'immobile sito in Fermo, Corso Guglielmo
Marconi n. 2, piano 1, foglio 60, particella 361 sub 17, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita
356,36; b) al figlio IC Di TU, nato a [...] il [...], l'intera piena proprietà dell'immobile di seguito riportato: - proprietà per l'intero sull'immobile sito in
Porto San Giorgio, viale Gramsci n. 19, piano 2-3, foglio 2, particella 1061, sub 6, categoria
A/2, classe 4, vani 4, rendita 309,87, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la sentenza nei registri immobiliari con esonero da responsabilità;
- condanna gli appellanti principali Avv. SS Di TU e Avv.ti CL Di
TU ed IC Di TU, in solido tra loro, al pagamento in favore del legale dell'appellato/appellante incidentale, Avv. Francesco Governatori, dichiaratosi antistatario delle spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.900,00 di cui €
21 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la decisionale oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali Avv. SS Di TU e Avv.ti CL Di
TU e IC Di TU, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno versato per i rispettivi proposti appelli, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
- fermo il resto.
Cosi deciso in Ancona, lì 17.01.2024.
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.SS AR ID LI
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