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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8352 / 2023 Ruolo gen. (atp nrg 7499/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA app. e dif. giusta procura in atti dall'Avv DE NICOLA MILENA MONICA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 28/12/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 24.11.21 e fino alla data di conclusione del trattamento chemioterapico, in corso CP_ alla data del deposito del ricorso giudiziario;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la CP_ presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo la parziale fondatezza dell'originaria pretesa azionata da ritenendola meritevole del beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento per il periodo 24.11.21 sino al 14.5.22 -ovvero limitatamente al periodo in cui aveva praticato terapia chemioterapica con carboplatino e BI (così come certificato dal Presidio Ospedaliero di Piedimonte dott. Nettuno )
1 Parte ricorrente ha contestato la CTU evidenziando di essere ancora in trattamento chemioterapico (con
Rucaparib) deducendo di aver pertanto diritto al beneficio sino alla fine del trattamento stesso;
La S.c. ha evidenziato come, al fine di accertare il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento per pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico il problema della spettanza del beneficio “..non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento..” ma va esaminato, caso per caso, se esso comporti, per i dosaggi o per gli effetti sul singolo paziente le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1.
(cfr Cass Civ 25569/2008)
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver diritto al beneficio per il fatto di praticare trattamento di mantenimento con RI (prescritto sino a progressione della malattia o a tossicità inaccettabile cfr certificato del 31.10.23) senza evidenziare gli effetti del suddetto trattamento ai fini della verifica delle condizioni di cui alla l 18/1980 e senza allegare documentazione in proposito;
Da tanto deriva l'inopportunità di rinnovare le operazioni peritali ed il rigetto del ricorso;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Accerta e dichiara che è invalida nella misura del 100% con diritto al beneficio Parte_1
dell'indennità di accompagnamento dal24.11.21 al 14.05.22,
Rigetta l'opposizione e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA app. e dif. giusta procura in atti dall'Avv DE NICOLA MILENA MONICA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 28/12/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 24.11.21 e fino alla data di conclusione del trattamento chemioterapico, in corso CP_ alla data del deposito del ricorso giudiziario;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la CP_ presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo la parziale fondatezza dell'originaria pretesa azionata da ritenendola meritevole del beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento per il periodo 24.11.21 sino al 14.5.22 -ovvero limitatamente al periodo in cui aveva praticato terapia chemioterapica con carboplatino e BI (così come certificato dal Presidio Ospedaliero di Piedimonte dott. Nettuno )
1 Parte ricorrente ha contestato la CTU evidenziando di essere ancora in trattamento chemioterapico (con
Rucaparib) deducendo di aver pertanto diritto al beneficio sino alla fine del trattamento stesso;
La S.c. ha evidenziato come, al fine di accertare il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento per pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico il problema della spettanza del beneficio “..non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento..” ma va esaminato, caso per caso, se esso comporti, per i dosaggi o per gli effetti sul singolo paziente le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1.
(cfr Cass Civ 25569/2008)
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver diritto al beneficio per il fatto di praticare trattamento di mantenimento con RI (prescritto sino a progressione della malattia o a tossicità inaccettabile cfr certificato del 31.10.23) senza evidenziare gli effetti del suddetto trattamento ai fini della verifica delle condizioni di cui alla l 18/1980 e senza allegare documentazione in proposito;
Da tanto deriva l'inopportunità di rinnovare le operazioni peritali ed il rigetto del ricorso;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Accerta e dichiara che è invalida nella misura del 100% con diritto al beneficio Parte_1
dell'indennità di accompagnamento dal24.11.21 al 14.05.22,
Rigetta l'opposizione e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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